Allegato A
Seduta n. 115 del 13/3/2002


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(A.C. 2032 - Sezione 6)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
«Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricor-rano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.
La riduzione di cui al quinto comma si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente».

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

Sopprimerlo.
19. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.


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Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e ampliare quelli preesistenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), secondo capoverso:
sostituire le parole:
pubblica utilità con la seguente: urbanistico;
sostituire le parole: con il limite inderogabile di 50 metri con le seguenti: tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente:
La riduzione di cui sopra si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, di giardini ed annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978.
19. 20. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alinea, sostituire le parole: 50 metri con le seguenti: 100 metri.
19. 3. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera a), dopo le parole: per particolari condizioni locali aggiungere le seguenti: adeguatamente motivate.
19. 4. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole da: da strade pubbliche fino a: ai sensi della legislazione vigente, o.
19. 5. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: di pubblica utilità con la seguente: urbanistico.
19. 10. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: ragioni igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: e in presenza di esigenze pubbliche adeguatamente motivate, .
19. 6. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: 50 metri con le seguenti: 100 metri.
19. 2. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sopprimere le parole da: , autorizzando l'ampliamento fino alla fine del capoverso.
19. 7. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.
19. 8. Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: dalla richiesta con le seguenti: dal ricevimento della richiesta.
19. 9. Iannuzzi, Realacci.


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Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - 1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione ed approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenersi a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra.»
b) alla lettera g), le parole da: «per le cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.
19. 01. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - 1. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpreta nel senso che gli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.
19. 02. Le Commissioni.
(Approvato)