Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 112 dell'8/3/2002
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Discussione della proposta di legge: Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di «omissione di soccorso stradale» (2026) e dell'abbinata proposta di legge Lusetti (1986) (ore 10,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di «omissione di soccorso stradale»; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Lusetti.
La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali della proposta di legge è pubblicata nel calendario (vedi resoconto stenografico della seduta del 1o marzo 2002).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2026)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la proposta di legge in esame affronta un problema sociale al quale la normativa vigente non offre un'adeguata risposta. Non trascorre giorno, come tutti sanno, in cui non si leggano sui giornali episodi di omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale. Il fenomeno si accompagna ad una diffusa indifferenza nei confronti delle persone in stato di bisogno nelle quali ci si imbatte quotidianamente. Oggetto del provvedimento in esame sono proprio queste due forme di indifferenza che sono emblematiche dell'aridità dei valori della nostra società. In un caso, la condotta omissiva è inaccettabile perché è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, nell'altro l'indifferenza è grave perché è il risultato di una chiusura egoistica della persona umana accompagnata da un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.
Il testo in esame è stato elaborato dalla Commissione a seguito di un dibattito nel quale si è registrata un'unanime consapevolezza dell'esigenza di mandare un segnale di solidarietà da contrapporre alla chiusura egoistica che sempre più caratterizza la società.
La modifica apportata dall'articolo 1 al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente, non è nulla di più che un segnale che il legislatore


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vuole dare per riaffermare il valore della solidarietà. Con tale articolo, infatti, si inasprisce la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediato avviso all'autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, «per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa». Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce, quindi, quella fino ad un anno e alla multa fino a seicentomila lire si sostituisce quella fino a 2.500 euro. Si tratta di un aumento di pena simbolico più che concreto, poiché la norma penale modificata, di fatto, non trova alcuna applicazione.
L'articolo 2 modifica l'articolo 189 del codice della strada, inasprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.
In particolare, in caso di incidente - ricollegabile al proprio comportamento - dal quale derivino solamente danni alle cose, la novità del testo in esame è di prevedere che, qualora non si ottemperi all'obbligo di fermarsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria (raddoppiata rispetto alla vigente) si accompagni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo (si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).
La pena della reclusione è portata da quattro mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all'obbligo di fermarsi. È confermato che il conducente che si sia dato alla fuga è, in ogni caso, passibile di arresto, mentre è stato triplicato il periodo (da uno a tre anni) di sospensione della patente di guida.
L'ultima modifica apportata all'articolo 189 riguarda la non ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, che è punita con la reclusione fino a quattro anni, anziché, come previsto dalla normativa vigente, fino a dodici mesi e - ed è questa una novità - con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore ad anni cinque.
L'articolo 3 della proposta trasferisce dal giudice di pace al tribunale la competenza per il delitto di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale. Tale modifica si è resa necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito del decreto legislativo n. 274 del 2000. Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all'arresto dell'autore del reato e di applicare ad esso misure cautelari personali. In sostanza, l'inasprimento sanzionatorio previsto dal testo in esame non avrebbe alcun effetto concreto, in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell'articolo 52 del decreto n. 274, sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all'arresto. L'attribuzione al tribunale della competenza in ordine al reato in esame consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall'altro, di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica dell'articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, ovviamente cercherò di non ripetere i contenuti della relazione, precisa e puntuale, svolta dal collega Perlini.
Oggi si discute la proposta di legge relativa alla nuova disciplina del reato di omissione di soccorso, figura generale e


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già disciplinata - come detto - dall'articolo 593 del codice penale, e alla nuova disciplina specifica del reato di omissione di soccorso in caso di sinistro stradale.
Si tratta di una proposta di legge cui si riconosce una importante rilevanza sociale e della quale, proprio per tale motivo, la minoranza ha chiesto la discussione in propria quota. Il provvedimento intende, infatti, affrontare un problema che non trova, nella normativa attuale, sufficiente disciplina sotto il profilo sanzionatorio.
Le cronache di questi ultimi mesi hanno reiteratamente posto in evidenza un fenomeno di degenerazione, che potremmo sinteticamente definire come «omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale» e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura nei confronti di situazioni di difficoltà o di sinistri, assieme ad un disinteresse crescente verso le situazioni di sofferenza causate proprio dai sinistri stradali.
Il fenomeno, già grave di per sé stesso dal punto di vista generale, diventa socialmente inaccettabile allorché l'omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o concorso a causare un sinistro stradale e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.
Il sistema sanzionatorio vigente si limita a definire la figura generale dell'omissione di soccorso, nella fattispecie criminosa dell'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire seicentomila. In sostanza, la pena inflitta in concreto diviene del tutto irrilevante e non ha, conseguentemente, alcun effetto dissuasivo.
Inoltre, il codice della strada, in caso di incidente, prevede regole di comportamento che obbligano il conducente coinvolto in un sinistro a fermarsi a prestare soccorso, prevedendo peraltro un sistema sanzionatorio che si è dimostrato del tutto inadeguato all'aggravarsi della degenerazione del costume sociale.
A fronte della situazione sopra indicata, la Commissione giustizia ha espresso valutazioni, condivise nella sostanza da tutti i propri membri, che hanno portato alla definizione di un testo comune che, partendo dalla proposta di legge presentata dagli onorevoli Fanfani e Castagnetti, si è mosso in due direzioni.
In primo luogo, aggravando la sanzione per il reato di omissione di soccorso, punendolo con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
In tal modo, si è voluto dare un segnale della sensibilità che il legislatore ha verso il problema nella sua generalità. Il Governo, che pure ha condiviso la proposta di legge ed ha collaborato al suo perfezionamento, durante l'iter in Commissione ha manifestato qualche dissenso su questa prima parte, ritenendo che fosse sufficiente la previsione sanzionatoria previgente, differentemente da stamattina: se ne prende volentieri atto. Per questa ragione, riteniamo di dover insistere nella previsione, peraltro unanimemente condivisa dai membri della Commissione.
La seconda direzione in cui si è mossa la Commissione è stata quella di aggravare, ridisegnandolo in parte, il sistema sanzionatorio previsto nell'articolo 189 del codice stradale, prevedendo, in particolare, l'applicazione su ampia scala della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenuto strumento dissuasivo di ampia rilevanza. Forse questa sanzione è ancora più dissuasiva della previsione della reclusione perché incide sulle nostre abitudini quotidiane, ben consolidate e di grandissima utilità. La sospensione della patente - e anche il ritiro, nei casi più gravi - dovrebbe essere il deterrente più significativo perché incide sulle nostre modalità quotidiane di vita.
Si è giunti, quindi, ad un testo di legge che prevede, in caso di incidente stradale, anche con danni alle sole cose, l'obbligo civile di fermarsi per prestare soccorso, fissando un sistema sanzionatorio incrementale e proporzionato alla gravità del fatto. Si ritiene, in sostanza, che questa proposta di legge, con l'aggravamento del


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sistema sanzionatorio e, soprattutto, con il ricorso alla sanzione della sospensione della patente di guida, immediatamente applicabile in via amministrativa, possa contribuire ad affrontare concretamente un problema la cui soluzione risiede, comunque, nel senso di solidarietà sociale e nella civiltà dei popoli.
Aggiungerei ancora un'ultima riflessione: non si può dare all'esterno il messaggio che in Italia non ci sia, da parte della stragrande maggioranza dei cittadini, la dovuta attenzione verso incidenti di questo tipo o la sensibilità del prestare soccorso. Tuttavia, alcuni fatti di cronaca, balzati ultimamente all'attenzione nazionale, sembrerebbero dimostrare il contrario: si è trattato di situazioni di estrema gravità nelle quali la persona che ha concorso, colpevolmente o incolpevolmente - questo è un problema da definirsi caso per caso -, non si è fermata a prestare immediatamente soccorso.
Dunque, questa proposta di legge serve a lanciare dalla Camera dei deputati un messaggio preciso, rivolto innanzitutto alla pubblica opinione; si vuole sostenere quanto sia importante prestare comunque soccorso per qualsiasi incidente. Questo comportamento dovrebbe rientrare nel costume quotidiano, nell'abitudine mentale di ciascuno di noi. Bisogna rilanciare l'attenzione sul problema. L'interesse del legislatore, in questo caso, è quello di far diventare ciò un comportamento necessario per tutti i cittadini, un'abitudine mentale.
In alcuni casi, le persone che non si fermano in caso di incidente stradale per prestare soccorso non sono delinquenti; anzi, al contrario, si tratta di persone assolutamente a posto, che normalmente vivono nel pieno rispetto del nostro ordinamento giuridico. Pur tuttavia, di fronte a fatti di questo tipo, in alcuni casi capita, quasi d'impulso, di proseguire, non perché non si voglia prestare soccorso ma, magari, perché non si riesce a controllare la paura di ciò che è avvenuto.
Da qui deriva il fine educativo di questa iniziativa legislativa che - è bene sottolinearlo - ha visto tutti i membri della Commissione partecipi e attivi nel ridefinire la norma nel modo più congruo; la proposta di legge può essere ancora modificata perché non ci si è innamorati della formulazione adottata.
Ma il senso è esattamente quello di far sì che per ogni cittadino, in una qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale si è contribuito o meno, ci sia la consapevolezza della necessità, dell'opportunità e della doverosità di fermarsi, prestare aiuto e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire così a promuovere in questa società comportamenti naturali verso situazioni che noi abbiamo in qualche modo accettato. Infatti, gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i paesi civilizzati, sono in numero cospicuo e le morti per incidenti stradali sono in numero assolutamente incredibile. È un rischio che la società in qualche maniera ha messo in conto di dover accettare, visto che i dati dicono questo, e a maggior ragione è necessario che questa società contempli, come comportamento naturale, quello di prestare immediatamente e comunque soccorso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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