Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 111 del 7/3/2002
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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FRANCA BIMBI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1583

FRANCA BIMBI. Vorrei approfondire le considerazioni svolte all'inizio: a) sul rapporto tra rappresentanza delle donne e universalismo dei diritti; b) sulla sessuazione dei diritti già prevista in nuce dalla Costituzione del 1947.
Sul primo punto (a) non c'è ombra di dubbio che solo un'effettiva estensione della rappresentanza femminile renda più effettivo l'universalismo della rappresentanza, superando l'eredità storica e culturale di una rappresentanza politica che poteva esser considerata universale anche quando era limitata agli uomini, e che si riflette ancor oggi nella inessenzialità statistica della presenza femminile nel Parlamento.
Sul secondo punto (b), teniamo conto del fatto che l'articolo 3 propone che il genere non possa essere causa o giustificazione di discriminazione nella partecipazione all'organizzazione politica del paese. L'indifferenza al genere è ordinata, dunque, alla rimozione degli ostacoli all'eguaglianza ed alla libertà, ma da ciò non può essere desunto che ne sia contenuto positivo.
Anzi, il riferimento, nell'articolo 2, ai diritti inviolabili in relazione alle formazioni sociali orientate allo svolgimento della personalità - in riferimento anche alla specifica sessuazione degli articoli 48 e 51, nel titolo IV sui «Rapporti politici» - non elude, bensì riconosce che la differenza sessuale, ovvero l'essere specificatamente cittadini in un corpo maschile e femminile, ha diritto di tutela in ordine alla realizzazione piena del rapporto tra principi formali di eguaglianza e libertà e principio sostanziale della realizzazione di sé: come donna ed uomo, anche nella vita politica.
Dunque, già le costituenti ed i costituenti avevano in mente la realizzazione di una piena democrazia a due e il riconoscimento del nesso tra universalismo dei diritti e valore della differenza sessuale, ovvero di ciò che rende culturalmente riconoscibile e riproducibile nel tempo la società umana.
Nel complesso, rendendo più effettive le condizioni per la parità di accesso delle donne alla vita pubblica, si ha la volontà di operare un rovesciamento culturale: che la differenza sessuale non sia più causa di discriminazione, bensì di valorizzazione di ciò che donne e uomini posso offrire per una sfera pubblica autenticamente costruita sulla comunicazione e sul riconoscimento delle differenze.
Vorrei sottolineare a questo proposito la responsabilità che ci assumiamo davanti al paese nel cambiare l'impostazione di un principio che sta nella prima parte della Costituzione. Non è un cambiamento da poco. Dobbiamo aver chiare sia il senso della volontà che esprimiamo, sia le conseguenze che ne dovrebbero seguire, nella legislazione ordinaria e nelle scelte che i partiti debbono essere portati a fare, per rendere a loro volta effettivo il dovere a cui li richiama l'articolo 49 della Costituzione: utilizzare effettivamente un metodo democratico nel definire la loro forma organizzativa e le regole interne anche relativamente alla promozione della rappresentanza di donne e uomini. Perché di questo si tratta. Non possiamo barare, dopo aver espresso, a livello costituzionale, tre volte nell'arco di un anno, la volontà di trovare, inventare mezzi e modalità effettive per realizzare pari opportunità di accesso delle donne alla vita pubblica.
Il riequilibrio della rappresentanza di genere è ciò a cui ci richiamano anche gli articoli 2 e 3 della Costituzione, la cui


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lettura combinata ci propone un'idea di eguaglianza e di diritto non indifferente alla differenza sessuale.

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