Allegato A
Seduta n. 111 del 7/3/2002


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(A.C. 2032 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109).

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;
2) al comma 4, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti


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a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi»;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale»;

c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro»;
2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento»;

d) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;
2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio»;

e) all'articolo 13:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1»;
2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori»;
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: «L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 200.000 euro»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi


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per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;
4) al comma 7, sono soppresse le parole: «o un tronco di lavoro a rete»;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la seguente: «tecnica»;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;
i) all'articolo 19:
1) al comma 1, lettera b), le parole da: «qualora» fino ad: «archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta»;
3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che


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non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14»;
4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Le amministrazioni aggiudicatici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti»;
6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e le parole: «numero 1),» sono soppresse;
7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti»;
l) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;
m) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore»;
n) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;


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o) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;»
2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;
3) al comma 5, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a) e b).»

p) all'articolo 26:
1) al comma 1, è premesso il seguente:
«01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554»;
2) al comma 4, dopo le parole: «inflazione reale» sono inserite le seguenti: «accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire»; dopo le parole: «nell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «a quello di presentazione dell'offerta»;
3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento»;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione»;

r) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento»;
2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il


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progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori»;
3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.»;
s) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse, le parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2»;
t) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agicoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1»;
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali


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obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;
c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis»;
u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
v) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo.»;
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: «articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo»;
z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.»;


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aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.
3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto».
6. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine,


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i seguenti periodi: «Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare».

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».
10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109).

Sopprimerlo.
* 6. 25. (vedi 5. 1. e 5.2) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.


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Sopprimerlo.
* 6. 31. (vedi 5. 1. e 5.2) Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.
* 6. 32. (vedi 5. 1. e 5.2) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Acquarone, Lusetti.

Sopprimerlo.
* 6. 33. (vedi 5. 1. e 5.2) Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.
6. 26. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Nelle more della revisione fino a: parte seconda della Costituzione,
6. 27. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: parte seconda della Costituzione, aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
6. 34. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
6. 35. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al comma 2 fino a: stesse norme con le seguenti: dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni della presente legge.
6. 1. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: agli interventi aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 500.000 euro.
6. 36. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: singole.
6. 37. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione interessata procede al collaudo in corso di opera tecnico-amministrativo degli interventi sopraindicati.
6. 38. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: «Ai concessionari pubblici ed»; al medesimo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993».
6. 400. Le Commissioni.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
6. 39. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: dalle seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 40. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: percentuale minima aggiungere le seguenti: e massima stabilite dal bando.
6. 41. Mantini.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad altri soggetti con contratti similari. Il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto o licitazione privata.
6. 28. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 41-bis.Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 42. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 43. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
6. 44. Lion, Realacci, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
6. 45. Lion, Realacci, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 6. 29. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 6. 46. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 6. 47. Lion, Iannuzzi, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
6. 48. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: le parole «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le associazioni maggiormente rappresentative del settore»;
6. 49. Enzo Bianco, Realacci.


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Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine fino alla fine del numero.
* 6. 30. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine fino alla fine del numero.
* 6. 50. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: 258.228 euro con le seguenti: 180.000 euro.
6. 51. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. Lo svolgimento dell'attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima impresa».
6. 2. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 4, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: «proporzionando quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, alla maggior durata dell'efficacia della qualificazione ed introducendo le relative tariffe per la verifica di mantenimento».
6. 52. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
* 6. 54. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
* 6. 55. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le imprese che intendono partecipare a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 56. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), secondo periodo, sostituire le parole: con verifica entro il terzo anno con le seguenti: con due verifiche ogni venti mesi.
6. 57. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da eseguirsi a cura dei soggetti indicati al comma 3.
6. 58. Iannuzzi, Realacci.


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Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3) al comma 4, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g-bis) le attività che possono svolgere gli organismi di cui al comma 3 anche non inerenti le procedure di qualificazione;»
6. 59. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) all'articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì partecipare alla gara soggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad essa collegati, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.»
6. 60. Mantini, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 61. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle imprese che partecipino a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 62. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: affidamento di lavori aggiungere le seguenti: relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 63. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.«
6. 3. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: possono essere assunti aggiungere le seguenti: , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
6. 64. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.


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Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
6. 4. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
6. 65. (ex 5. 22.) Lion, Realacci, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Reduzzi, Pappaterra, Iannuzzi, Lusetti,

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. I lavori di importo inferiore a 200.000 euro sono autorizzati previa presentazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
6. 66. (ex 5. 23.) Lion, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lusetti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
6. 67. (ex 5. 25.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
* 6. 68. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
* 6. 69. Lion.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro aggiungere le seguenti: ricompresi nello strumento di programmazione, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità redatto nelle forme stabilite dal regolamento.
6. 72. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro aggiungere le seguenti: e limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
6. 73. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).
6. 74. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera h), capoverso 10, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera:
al capoverso 11, dopo le parole:
di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici;
al capoverso 12, dopo le parole:
di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici.
6. 75. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), capoverso 11, dopo le parole: il regolamento aggiungere le seguenti: , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza


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esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
6. 76. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
6. 77. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire le parole: lettere d), e), f) e g) con le seguenti:
lettere d) ed e).
6. 78. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia inferiore a 41.316 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e) di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei progettisti incaricati, in relazione al progetto da affidare.
6. 79. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
6. 81. (vedi 5. 34.) Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni.

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 2).
6. 82. (vedi 5. 33.) Vendola, Russo Spena.

Subemendamento all'emendamento Lupi 6.5

All'emendamento 6.5, numero 2), comma 1-ter, sostituire la parola: individuato con le seguenti: scelto tra almeno cinque soggetti individuati.
0. 6. 5. 1. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria»
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo».


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Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole da: e le parole fino alla fine del numero con le seguenti: e, dopo le parole: «numero 1) » , sono aggiunte le seguenti: «e numero 3)».
6. 5. (vedi 5.35 e 5.36.) Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.
(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria»
2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. Il soggetto che ha partecipato alla redazione del progetto posto a base di gara e il soggetto che ha partecipato alla sua validazione non possono in alcun modo partecipare alla redazione del progetto esecutivo. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta.
6. 104. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
1) al comma 1, lettera b), le parole da «riguardino lavori la cui componente » fino a: «archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale dell'opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tale da incidere sulla progettazione dell'intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall'articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima. Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica


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21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest'ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento.
6. 102. (vedi 5. 40) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.


Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1, lettera b), le parole da: «riguardino» fino a: «opera» sono sostituite dalle seguenti: «riguardino lavori a rilevante componente impiantistica o tecnologica».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 6 con il seguente:
6) al comma 4, le parole da «; in ogni caso» fino a «a corpo» sono soppresse.
6. 80. (vedi 5. 38) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, lettera i), numero 1, sostituire le parole da: ; in tal caso fino alla fine del numero con le seguenti: riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale dell'opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tali da incidere sulla progettazione dell'intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall'articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima. Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell'articolo 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest'ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento.
6. 103. (vedi 5. 40) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti: relativo ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,.
6. 83. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: al di sotto della soglia comunitaria.
* 6. 6. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.


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Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: al di sotto della soglia comunitaria.
* 6. 84. Iannuzzi, Realacci, Lion, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).
** 6. 85. (vedi 5. 45.) Lion, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).
** 6. 86. (vedi 5. 45.) Realacci, Iannuzzi, Pappaterra.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: «Qualora nella gestione fino a: sono soppresse.
6. 87. (vedi 5. 46.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: «Qualora nella gestione fino a: necessario».
6. 88. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: «che comunque fino a: sono soppresse;
6. 89. (ex 5. 46.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori.
6. 90. (ex 5. 47.) Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: , o allo scopo espropriati,
6. 91. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
6. 11. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).
6. 92. Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: anche superiore a trenta anni, aggiungere le seguenti: fino a cinquanta anni, stabilita dall'amministrazione nel bando sulla base della natura delle opere oggetto della concessione e del rendimento derivante dal piano economico-finanziario approvato con il progetto preliminare.
6. 93. Mantini, Realacci, Vigni.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.
* 6. 94. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.
* 6. 95. Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.
** 6. 96. Vendola, Russo Spena.


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Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.
** 6. 97. Lion, Realacci, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.
** 6. 98. Vigni, Abbondanzieri, Banoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
6. 100. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: nei limiti delle facoltà previste dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.
6. 99. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).
6. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i
-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono aggiunte le seguenti: «almeno di livello».
6. 402. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso il secondo periodo; fino a: l'ammissibilità delle offerte con le seguenti: dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessarie per l'ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
6. 304. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: è soppresso il secondo periodo;
6. 301. Iannuzzi, Lion, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: Il bando fino a: l'ammissibilità delle offerte.
6. 305. Iannuzzi, Realacci

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: la lettera di invito aggiungere le seguenti: relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 303. Acquarone, Lusetti, Realacci, Iannuzzi.


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Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
* 6. 300. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
* 6. 306. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: L'aggiudicazione degli appalti aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 302. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: nel caso di appalti fino alla fine del capoverso.
6. 307. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.
6. 14. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1).
6. 308. Iannuzzi, Lusetti, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).
* 6. 309. Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).
* 6. 316. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).
* 6. 310. Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).
* 6. 311. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).
* 6. 317. Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Bellini.

Al comma 1, lettera p), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: adeguatamente motivato.
6. 315. Iannuzzi, Realacci.


Al comma 1, sopprimere la lettera q)
6. 318. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.


Al comma 1, lettera r), al numero 1) premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare,


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qualora un'impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si é verificata la suddetta condotta. Resta fermo l'obbligo di presentare la cauzione di cui al comma 2».
6. 10. (Testo corretto nel corso della seduta) Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.


Al comma 1, lettera r), numero 1), sopprimere le parole da: dopo il primo fino a: 15 per cento»;
6. 15. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.


Al comma 1, lettera r), numero 1), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo lavori eseguiti di cui al precedente comma, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai contratti in corso.
6. 9. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 2).
6. 321. (vedi 5. 61). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Subemendamenti all'emendamento 6. 403. della Commissione

All'emendamento 6. 403 delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:
al capoverso 6, lettera
a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b);

sopprimere il capoverso 6-
bis.
*0. 6. 403. 1. Realacci, Boccia.

All'emendamento 6. 403. delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.


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Conseguentemente:
al comma 6, lettera
a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6-
bis.
*0. 6. 403. 2. Lion, Boato.

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) Il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai criteri seguenti:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis) Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del comma medesimo. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante«.
6. 403. (Testo così modificato nel corso della seduta) Le Commissioni.

Al comma 1, lettera r), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero da altri soggetti fino a: di fiducia della stazione appaltante.
6. 319. (vedi 5. 61.) Lion.

Al comma 1, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
6. 312. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera r), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: responsabilità civile professionale con le seguenti: indennitaria civile per danni a terzi.
6. 16. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.
* 6. 313. (ex 5. 66.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.
* 6. 320. (ex 5. 66.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.


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Al comma 1, sopprimere la lettera s).
6. 322. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera s), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 17. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 1), primo periodo, dopo le parole: fase di programmazione aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 14 della presente legge.
6. 18. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: Tale presentazione fino a: esame e valutazione.
6. 324. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).
6. 325. Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
* 6. 323. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
* 6. 326. Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
* 6. 327. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la loro autonomia decisionale ed il pieno rispetto della loro natura di soggetti giuridici privati.
6. 328. Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'avviso indicativo le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine massimo, comunque non inferiore a tre mesi, entro il quale i promotori presentano le proposte.
6. 19. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, alinea, dopo le parole: le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 329. Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.


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Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere la lettera c).
6. 20. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).
6. 330. (vedi 5. 68). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole da: La procedura di cui sopra fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, come modificato dalla presente disposizione, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 500. Governo.

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere.
6. 404. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.
6. 22. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).
6. 352. Realacci, Lion, Iannuzzi, Acquarone.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: la qualità aggiungere le seguenti: dell'aria e; sopprimere inoltre la parola: urbano.
6. 332. (Testo così modificato nel corso della seduta) Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , purché corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.
6. 335. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.
* 6. 333. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di


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tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.
* 6. 334. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: adozione di.
6. 336. Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 2.
6. 353. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 3.
6. 354. Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 4.
* 6. 337. (ex *5. 81). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 4.
* 6. 338. (ex *5. 81 e *5. 83). Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 5.
** 6. 339. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Mantini.

Sopprimere il comma 5.
** 6. 340. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.
** 6. 341. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza
esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. 342. Acquarone.

Sopprimere il comma 6.
* 6. 343 (ex 5. 87). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 6.
* 6. 344 (ex 5. 87). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 7.
** 6. 345. Lion.

Sopprimere il comma 7.
** 6. 346. Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commissioni di collaudo, aggiungere le seguenti: relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e.
6. 351. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.


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Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
* 6. 347. (ex 5. 94.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
* 6. 348. (ex 5. 94.) Lion, Pappaterra.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
* 6. 349. (ex 5. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 350. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.
6. 355. Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.
6. 356. Realacci, Lion, Iannuzzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
6. 351. Enzo Bianco, Realacci

Sopprimere il comma 11.
6. 357. Lion, Realacci, Iannuzzi.