Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono estesi dal 43 per cento all'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio.
24. 5. Governo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.
4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1o giugno 2002.
4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-ter sono destinate al finanziamento dei contributi di cui al comma 4-bis.
28. 10. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per l'anno 2002 una quota pari a 20.000.000 di euro delle risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n.488, destinate al rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1, della legge n.208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997. Le risorse vengono assegnate alle regioni Marche e Umbria tramite delibera CIPE e ripartite secondo percentuali stabilite con apposita intesa fra le regioni interessate. Per gli anni 2003-2006 tali
somme saranno progressivamente ridotte fino ad assorbimento nei finanziamenti ordinari destinati alle due regioni.
30. 1. Abbondanzieri, Sereni, Galeazzi.