Allegato A
Seduta n. 106 del 28/2/2002


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(A.C. 1707 - Sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Sopprimerlo.
* 8. 1. Bressa, Soda, Boato.

Sopprimerlo.
*8. 7. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.
8. 8. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: un'unità.
8. 2. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: due unità.
8. 4. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: tre unità.
8. 3. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: quattro unità.
8. 5. Soda, Bressa, Boato.


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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 unità con le seguenti: cinque unità.
8. 6. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: eventualmente resosi fino a: amministrazioni pubbliche o.
8. 11. Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità si avvale, altresì, di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 488.000 fino a: 1.462.000 con le seguenti: 610.000 euro per l'anno 2002 e di 1.828.000.
8. 12. Boccia.

Sopprimere il comma 2.
8. 9. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.
8. 10. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 9. (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 01. Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 9. (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. 02. Bressa.