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1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero dei consigli provinciali o comunali.
Sopprimerlo.
* 7. 1. Bressa, Boato, Soda.
Sopprimerlo.
*7. 6. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 7. (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). -1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui al'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale
essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.
Art. 7-bis. - (Gestione del patrimonio trasferito). - 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.
5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.
Art. 7-ter. - (Regime fiscale). - 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
Art. 7-quater. - (Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi). - 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
Art. 7-quinquies. - (Imprese in concessione). - 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.
Art. 7-sexies. - (Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità). - 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.
5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.
7. 4. Bressa, Soda, Boato.
(Il comma 5 è stato ritirato dai proponenti).
Sopprimere il comma 1.
*7. 2. Boato, Bressa, Soda.
Sopprimere il comma 1.
*7. 7. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 risultassero non veritiere si incorre nel reato di cui all'articolo 479 del codice penale. Qualora le medesime dichiarazioni non fossero rese si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, verificate le irregolarità, ne dà comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente.
7. 11. Boccia.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
**7. 3. Bressa, Boato, Soda.
Sopprimere il comma 2.
**7. 8. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge medesima.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.
4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti approvati dalle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali.
7. 9. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero dei consigli provinciali o comunali.
7. 5. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il titolare di cariche di governo di cui è stata accertata la violazione della presente legge decade dalla carica e non può essere riproposto se non dopo sei mesi dall'ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge.
7. 10. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
Art. 7-bis. (Principio di trasparenza). - 1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.
Art. 7-ter. - 1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
7. 05. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:
1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.
1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta
se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 6, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittole, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti princìpi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi é contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.
4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.
6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento é adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.
7. 01. Boato, Intini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.
7. 02. Boato, Intini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - 1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per le comunicazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 6, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittole, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito
proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti princìpi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. 03. Boato, Intini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi é contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.
4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.
6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento é adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.
7. 04. Boato, Intini.