Allegato A
Seduta n. 106 del 28/2/2002


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(A.C. 1707 - Sezione 2)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con


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danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.
3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.
4. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Sopprimerlo.
* 6. 1. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimerlo.
*6. 25. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Funzioni dell'Autorità). - 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.
2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Funzioni dell'Autorità). - 1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.


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2. A richiesta del Governo, l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.
* 6. 15. Boato, Soda.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

Art. 6-bis.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.
2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 6-ter e seguenti.
5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

Art. 6-ter.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un trust istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il trustee,


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di seguito denominato «gestore», é scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che é tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 6-quater, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un trust; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non é stipulato ovvero é stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione é trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato é pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, é pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.
5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività é sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.
6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei


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creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

Art. 6-quater.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
2. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore é vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare l'importo di 516.456,89 euro (un miliardo di lire).
4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-ter.
5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

Art. 6-quinquies.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6-ter é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329euro (lire 20 milioni) a 309.874 euro (lire 600 milioni). La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6-quater ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro (lire 10 milioni) a 154.937 euro (lire 300 milioni).
3. La sanzione di cui al comma 2 é irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6-sexies.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.
2. Il gestore, anche se non é residente in Italia, é comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.
4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.
6. 22. Boato, Intini.


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Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da direttive del titolare di cariche di Governo interessato o da ogni altra influenza che lo stesso possa, anche in via di fatto, esercitare.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli interessati presentano, entro un congruo termine fissato dall'Autorità garante, un piano che, entro determinati tempi e con adeguate modalità, assicuri l'effettivo distacco della gestione delle attività economiche dalla loro influenza. Il piano deve prevedere o la dismissione, totale o parziale, delle attività economiche o anche la stipulazione di contratti o atti che abbiano ad oggetto il trasferimento fiduciario della titolarità o del godimento delle attività economiche a persone fisiche o ad un trust, a norma della convenzione sulla legge applicabile ai trusts, e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985, di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Il fiduciario o il trustee, di seguito indicati come «fiduciari», devono essere indicati nel piano e sono tenuti alla piena ed effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo. Il trasferimento fiduciario è esente da imposte, dirette e indirette, e da tasse; il trasferimento non comporta altresì conseguenze fiscali per il fiduciario.
3. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità garante. Esaminate, in particolare, le modalità degli atti di dismissione o di trasferimento fiduciario, nonché le qualità degli aventi causa o dei fiduciari, l'Autorità garante valuta se il piano assicuri il pieno distacco delle attività economiche dalla influenza, anche di fatto, del titolare di cariche di Governo. Qualora tra le attività economiche riferibili al titolare di cariche di Governo ve ne siano talune di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata approvazione del piano, l'Autorità garante detta gli indirizzi ed il termine per la modifica ovvero l'elaborazione di un nuovo piano. In difetto, provvede d'ufficio. Fino all'approvazione del piano, le dismissioni e le nomine fiduciarie sono inefficaci.
4. L'Autorità garante, qualora il piano approvato preveda dismissioni, può disporre che, fino alla integrale realizzazione dello stesso, siano scelti dagli interessati uno o più fiduciari provvisori.
5. L'interessato o il fiduciario possono richiedere che l'Autorità garante accerti se l'attività economica riferibile al titolare di cariche di Governo abbia cessato di rivestire rilevanza ai sensi della presente legge.
6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.
7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

Art. 6-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui al comma 6 del presente articolo. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza,


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trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

Art. 6-ter.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di gravi violazioni dei princìpi stabiliti dalla presente legge, dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti all'impresa esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando le giustificazioni risultino inadeguate o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella stessa diffida a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti princìpi; in caso di persistenza può senz'altro irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.
4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.
5. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni anzidette si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6-quater.

1. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.
2. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.
3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla


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presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
6. 24. Boato, Intini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6 - (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi). - 1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale, costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza, da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tal fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.
3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.
4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.
5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.
6. 13. Bressa, Boato, Soda.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.


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2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.
6. 21. Boato, Intini.

Sopprimere il comma 1.
*6. 2. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 1.
*6. 26. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: promuove con la seguente: dispone.
6. 38. Boccia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**6. 3. Boato, Soda, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**6. 33. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6. 4. Bressa, Boato, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*6. 34. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**6. 5. Boato, Bressa, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**6. 35. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
la vendita della proprietà in conflitto di interessi.
6. 36. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
nel caso di incompatibilità di cui all'articolo 2, lettera d), la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. 14. Soda, Bressa, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti la sussistenza di situazioni di conflitti di interessi concernenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà comunicazione documentata al Presidente della Repubblica. Qualora siano riscontrati conflitti di interessi nei confronti di membri del Governo, l'Autorità ne dà comunicazione documentata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. 42. Boccia.

Sopprimere il comma 2.
*6. 6. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 2.
*6. 27. Mascia, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 2, dopo la parola: coniuge sostituire la parola: e con la seguente: o.
6. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: delle imprese o delle società sulle quali gli stessi esercitano il controllo o un'influenza notevole o, comunque, ne dispongano.
6. 20. Soda, Boato, Bressa.

Al comma 2, dopo le parole: secondo grado, aggiungere le seguenti: con vantaggi patrimoniali per loro o.
6. 39. Boccia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , con danno fino alla fine del comma.
6. 19. Soda, Bressa, Boato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta ogni provvedimento diretto a rimuovere gli effetti pregiudizievoli degli atti e delle deliberazioni assunti in situazioni di conflitto di interesse e alla riparazione del danno patrimoniale cagionato.
6. 17. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 3.
*6. 7. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 3.
*6. 28. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riferisce aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica ed.
6. 40. Boccia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: quando dall'esecuzione fino alla fine del comma con le seguenti: sulla condizione di incompatibilità dei titolari di cariche di governo, nonché di titolari di cariche regionali, provinciali e comunali. Ai sensi della presente legge, a partire dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato ha centottanta giorni per la cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione a:
a) coniuge o parenti e affini entro il secondo grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tal fine, in Italia o all'estero.
6. 37. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: a porre fino a: pregiudizievoli e.
6. 16. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 4.
*6. 8. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 4.
*6. 29. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.
**6. 9. Boato, Soda, Bressa.

Sopprimere il comma 5.
**6. 30. Mascia, Giordano, Russo Spena.


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Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini previsti dal presente comma, il parere espresso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ha natura vincolante.
6. 23. Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 6.
*6. 10. Soda, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 6.
*6. 31. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.
**6. 11. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 7.
**6. 32. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.
*6. 12. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 8.
*6. 18. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: in materia di conflitti di interessi.
6. 41. Boccia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis - 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.
2. Le autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando le autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 6-ter e seguenti.
5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

Art. 6-ter.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un trust istituito a norma della


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Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il trustee , di seguito denominato «gestore», é scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che é tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 6-quater, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un trust; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non é stipulato ovvero é stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione é trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato é pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo conforme parere della CONSOB, é pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.
5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività é sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.
6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione


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firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

Art. 6-quater.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
2. Il gestore agisce nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore é vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare l'importo di 516.456,89 euro (un miliardo di lire).
4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-ter.
5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

Art. 6-quinquies.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6-ter é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro (lire 20 milioni) a 309.874 euro (lire 600 milioni). La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6-quater ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro (lire 10 milioni) a 154.937 euro (lire 300 milioni).
3. La sanzione di cui al comma 2 é irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6-sexies.

1. É assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.
2. Il gestore, anche se non é residente in Italia, é comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.
4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.
6. 01. Boato, Intini.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui al comma 6 del presente articolo. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

Art. 6-ter.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti., anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di gravi violazioni dei princìpi stabiliti dalla presente legge, dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti all'impresa esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando le giustificazioni risultino inadeguate o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella stessa diffida a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti princìpi; in caso di persistenza può senz'altro irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.
4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.
5. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni anzidette si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6-quater.

1. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa


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determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.
2. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.
3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
6. 02. Boato, Intini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Adempimenti dei titolari di cariche di Governo). - 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio, i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8.
2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora tali modalità comprendano la vendita, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale essa deve essere completata. Trascorso tale termine, l'Autorità provvede anche tramite un'offerta pubblica di vendita.
6. 03. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Gestione del patrimonio trasferito). - 1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dal presidente dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo nonché i presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore eventualmente competenti.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.
4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà rendiconto contabile della gestione al titolare della carica di Governo.
5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi


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e dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché sull'effettiva separazione della gestione.
6. 04. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Regime fiscale). - 1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo, eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
6. 05. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a fini elusivi). - 1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali, intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesiantecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
6. 06. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Imprese in concessione). - 1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche, comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.
6. 07. Bressa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità). - 1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che


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ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in applicazione della presente legge deve essere motivato.
5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione che provvede, entro trenta giorni, in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte stessa.
6. 08. Bressa.

(Il comma 5 è stato ritirato dal proponente).