1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.
2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:
a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
5. 02. Mascia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato
decade dalla carica e non può ricoprire la medesima carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7, provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, compor
tano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.
5. 03. Mascia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi). -1. È istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.
3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali.
4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. In sede di prima applicazione della presente legge, essa si avvale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, inconformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.
5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo Stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non supe
riore
a quindici unità. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.
5. 01. Bressa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Autorità di garanzia) - 1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata «Autorità», con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.
4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. 04. Boato, Intini.