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l'articolo 1-bis del decreto legge 12 novembre 2001, n 402, così come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1, estende agli specialisti in igiene e medicina preventiva ed a quelli in medicina legale e delle assicurazioni la facoltà di svolgere i compiti di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il cosiddetto «medico competente», modificando così sostanzialmente quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, provvedimento di recepimento delle principali direttive comunitarie in tema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
tale disposizione risulta in palese contrasto con quanto stabilito dalle numerose direttive europee in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da tutte le raccomandazioni della Cee - a cominciare dalla quella storica del 1962 -, nonché dalle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti (Ilo, Icoh, Oms), le quali attribuiscono tali competenze esclusivamente allo specialista in medicina del lavoro;
il differente profilo formativo delle figure professionali diverse dallo specialista in medicina del lavoro, caratterizzato dall'assenza di una specifica preparazione teorica e pratica, clinica e tossicologica sulle tecnologie e i cicli produttivi, rappresenta un serio rischio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
la suddetta disposizione rischia, inoltre, di vanificare i programmi di formazione continua e di accreditamento periodico dei medici del lavoro - ormai in fase avanzata di elaborazione ed attuazione da parte della società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale - volti al perseguimento di una formazione sempre più avanzata per specialisti altamente qualificati;
non risultano trascurabili le implicazioni relative alla responsabilità civile e penale, nonché le possibili sanzioni per i datori di lavoro, previste dall'articolo 89 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, in conseguenza di eventuali danni alla salute dei lavoratori a seguito di inadempienze o imperizia, negligenza e imprudenza di medici competenti per legge, ma non di fatto nello svolgimento di loro compiti professionali -:
quali iniziative urgenti intendano assumere al fine di porre rimedio alla situazione sopra descritta affinché sia ripristinato il quadro normativo originariamente delineato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, così evitando di esporre i lavoratori italiani a gravi ed ingiustificati rischi per la loro salute, i datori di lavoro a pesanti responsabilità - anche penali - ed il nostro paese a probabili, nuove censure da parte della corte di giustizia, europea, presso la quale risulta gia inoltrato un apposito ricorso.
(5-00681)
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 67 del 1988, tuttora in vigore, il cittadino può rivolgersi alle strutture private convenzionate con il pagamento delle spese a carico delle Azienda sanitaria locale se le strutture sanitarie pubbliche non siano in grado di erogare le prestazioni richieste entro quattro giorni;
in provincia di Lecce, i cittadini sono costretti a liste di attesa presso le strutture pubbliche particolarmente lunghe, basta pensare che per la risonanza magnetica, la mammografia ed altre prestazioni si può arrivare sino a quattro mesi;
con tempi così drammaticamente lunghi viene minato alla radice la natura stessa del diritto alla salute, che consiste essenzialmente nell'eguaglianza del diritto di accesso alle prestazioni da parte di tuffi i cittadini;
in questa situazione di sanità negata, aumenta ogni giorno il numero di cittadini che, necessitando di presta ioni urgenti e non rinviabili, si rivolge al giudice del lavoro, attraverso ricorsi ex articolo n. 700, per chiedere l'autorizzazione a sostenere gli esami presso i convenzionati esterni -:
se e quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per porre fine alla vergognosa pratica delle lunghe liste di attesa fonte di grave disagio e sofferenza per i cittadini e le loro famiglie;
se il Ministro non ritenga di dover adottare opportuni e urgenti provvedimenti per rendere effettivo il diritto sancito dalla legge n. 61 del 1988, prescrivendo che il cittadino possa, scaduti i quattro giorni prescritti, rivolgersi direttamente alla struttura privata senza dover fare ricorso preventivo al giudice.
(4-02289)