Allegato B
Seduta n. 105 del 27/2/2002


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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VIGNI, RAFFAELLA MARIANI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO, RAFFALDINI, GRILLINI, CAPITELLI, DE BRASI, GRIGNAFFINI, PANATTONI, OTTONE e NIGRA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:


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il 14 febbraio 2002 sono scaduti i termini della proroga del mandato al professor Roberto Passino quale segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po, senza che sia stato finora convocato il comitato istituzionale della stessa autorità per procedere alla nomina del nuovo segretario generale (articolo 12, comma 8, legge n. 183 del 1989). La nomina pertanto, che doveva avvenire entro l'11 febbraio 2002 (articolo 4, comma 2, legge n. 444 del 1994), non ha avuto luogo, nonostante la ripetuta richiesta avanzata dalle regioni al comitato istituzionale il 6 febbraio 2002 e, successivamente, al decorso dei termini di legge, di nuovo da parte del presidente della regione Emilia-Romagna il 20 febbraio 2002;
la mancata convocazione del comitato istituzionale e la conseguente mancata nomina del segretario generale hanno aperto un vuoto nella responsabilità di pianificazione e nel funzionamento ordinario dell'attività di prevenzione e programmazione dell'autorità, con gravi ripercussioni sull'attuazione e la messa a regime degli strumenti di pianificazione già approvati e vigenti;
con il coordinamento tecnico e istituzionale delle regioni del bacino, dei rappresentanti del Governo e con l'apporto centrale delle competenze tecniche e scientifiche del segretario generale professor Roberto Passino, l'autorità di bacino del fiume Po ha approvato definitivamente fondamentali strumenti di governo del territorio quali il piano fasce fluviali, il piano aspetto idrogeologico e il piano straordinario delle aree a rischio, nonché adottato il progetto piano per la qualità delle acque e il controllo dell'eutrofizzazione. Pertanto, l'immediata nomina del segretario generale è ancora più necessaria per l'attuazione di questi provvedimenti e la continuità delle strutture operative dell'autorità di bacino del fiume Po;
appare grave il ritardo del Governo ad adempiere le incombenze di legge, che prevedono anche l'esposizione a responsabilità civili e penali (articolo 6, comma 3, legge n. 44 del 1994) -:
se non intenda procedere ora all'immediata convocazione del comitato istituzionale per procedere, d'intesa con le regioni del bacino del Po, alla nomina del nuovo segretario generale garantendone gli indispensabili requisiti di alta competenza tecnico-scientifica e di autonomia.
(5-00685)

FOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la presenza di piccioni allo stato libero in misura esuberante e costantemente crescente comporta, da tempo, sia negli agglomerati urbani, sia nelle campagne, gravi e preoccupanti inconvenienti, con rischi di natura igienico-sanitaria, oltre a danni alle colture ed agli edifici pubblici e privati;
con circolare n. 2496 dell'11 dicembre 1992 la prefettura di Piacenza, in conformità alle indicazioni alla stessa fornite dal servizio conservazione natura del ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ha evidenziato che, salvo che non ci si trovi in presenza di colombi domestici, tutti i colombi allo stato libero vanno equiparati, sotto il profilo legale, alla specie selvatica rinvenibile in natura e detta «Columba Livia» -:
se intenda confermare le indicazioni a suo tempo fornite alla prefettura di Piacenza, in ordine alla sottoposizione dei colombi non domestici alla disciplina della legge n. 157 del 1992 (con particolare riferimento all'articolo 19) ovvero, nel caso di mutuato orientamento, se non intenda segnalare la diversa fonte normativa che consenta di dare attuazione agli indilazionabili interventi di contrasto della proliferazione dei predetti colombi.
(5-00686)

ANTONIO BARBIERI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
a metà degli anni '60, nella zona periferica del comune di Volla (Napoli), in


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località Lucrano, la Sacelit Spa iniziava la produzione di tubi, lastre di cemento ondulate e manufatti vari per l'edilizia, utilizzando una miscela di cemento ed amianto. All'inizio della produzione, le materie prime usate (cemento e amianto) erano mescolate a mano con rudimentali attrezzi e solo dopo il 1970, la miscelazione fu parzialmente automatizzata, ma comunque non evitava il contatto diretto con il composto. L'operazione di miscelamento, inoltre, sia a mano che parzialmente automatizzato, avveniva in capannoni, dove si sprigionavano enormi polveri, e a causa dello scarso ed, in alcuni casi, inesistente impianto di aspirazione, i lavoratori erano costretti ad inalare enormi quantità di polveri;
a partire dal 1975, si sono registrate le prime denunce di malattie le cui cause potevano essere ricercate nell'incauto uso del materiale;
per anni la società ha versato in vasche assorbenti, collocate nel perimetro dello stabilimento, le acque di lavorazione in eccesso, che venivano reimpiegate nel ciclo della produzione e determinavano l'accumulo sul terreno di enormi quantitativi di amianto, inquinando irrimediabilmente le falde acquifere; inoltre, materiali obsoleti e/o di scarto venivano trasportati senza alcun tipo di precauzione su camion, che tranquillamente circolavano per le strade cittadine, immettendo nell'aria quantitativi di materiale tossico; i prodotti finiti non venivano mai puliti dalle polveri di finiture; ed infine, l'amianto veniva utilizzato non solo per produrre i manufatti ma anche per realizzare le coperture delle zone di produzione;
nel 1994, venivano effettuati lavori di bonifica, relativi solo al capannone dove si effettuava la lavorazione, tralasciando tutte le aree esterne;
successivamente, si assisteva ad un continuo rimpallo di responsabilità tra ASL, prefettura, genio militare e civile, procura della Repubblica, amministrazione comunale e polizia municipale, con la consapevolezza della gravità del problema ma senza fornire alcuna risposta adeguata;
dal 1975 ad oggi, sono stati registrati numerosi casi di morte per carcinoma tra i dipendenti sottoposti, per le mansioni a loro affidate, ad esposizione costante a fibre di amianto, senza essere dotati delle misure di protezione;
gli ex lavoratori, ancora viventi, sono affetti da asbestosi e fibrosi polmonare, il cui rapporto eziologico con l'esposizione all'amianto è pacificamente accertato dalla scienza medica;
anche tra la popolazione non lavoratrice sono stati riscontrati casi di mesotelioma, tumore correlato alla presenza di fibre di amianto, il che porta a ritenere che le zone circostanti alla fabbrica sono state inquinate; la legge n. 257 del 1992, all'articolo 1, comma 2, vieta la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto;
all'articolo 15, la legge n. 257 del 1992 prevede sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza -:
se intendano promuovere ogni iniziativa idonea a far accertare eventuali responsabilità e, di conseguenza, a far applicare tutte le sanzioni previste per legge;
se nelle relazioni annuali trasmesse al Ministero della salute sulle condizioni dei lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 257, sia emerso quanto espresso in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare.
(5-00689)

Interrogazioni a risposta scritta:

REALACCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
nel mese di febbraio 2002 nel corso di un normale controllo nell'impianto della Dow Chemical di Brindisi è stata individuata una perdita di ben 57 tonnellate di M.D.I. (Metil Difenil Isocianato),


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composto classificato come tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;
tale quantità, che risulta mancare da uno dei depositi dell'impianto, sembra essere fuoriuscita da una valvola di sicurezza lasciata aperta;
la sostanza risulta essere stata in parte sversata in mare, pare in un perimetro di circa 1 chilometro, con un accumulo anche sul fondo marino;
la Dow Chemical di Brindisi, dopo soli sei mesi dalla piena acquisizione della proprietà ha chiuso la produzione, pur continuando a garantire le commesse acquisite attraverso l'utilizzo di altri suoi impianti -:
se i Ministri interessati siano a conoscenza della questione e abbiano intrapreso le misure opportune per la verifica dello stato di inquinamento prodotto e le sue conseguenze sull'ecosistema marino, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto e accertare che il fatto verificatosi non sia da collegarsi al calo di sicurezza dovuto all'abbandono dell'impianto da parte della Dow Chemical.
(4-02280)

ROTUNDO, RUGGHIA, ROSSIELLO, LUIGI PEPE, RAVA e SANDI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il sito «Bufalaria» di proprietà ILVA spa, già sfruttato come cava per l'estrazione di calcare, è stato utilizzato come discarica dei rifiuti solidi urbani, della città di Martina Franca dal 1986 sino al marzo 1993;
esso ricade in zona «F2-3» con destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici di tipo agricola-boschiva. L'area è inoltre sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267 ed a vincolo di area boscata ex decreto ministeriale 21 settembre 1984, recepito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e ricade in ambito territoriale esteso di tipo «B» secondo le indicazione del piano urbanistico approvato con delibera di giunta regionale n. 1478 del 15 dicembre 2000;
l'esigenza di pervenire alla bonifica del sito ex decreto legislativo n. 22 del 1997 ha spinto l'amministrazione di Martina Franca, in quanto soggetto responsabile, a dotarsi di adeguata progettazione, ex decreto ministeriale n. 471 del 1999, e delle risorse economiche necessarie;
a tal fine è stata redatta, da tecnici esterni, la progettazione definitiva di bonifica dell'ex discarica che è stata ammessa al finanziamento POR per l'annualità 2000-2001 per un costo totale di euro 2.065.827,60 (quattro miliardi di lire);
a seguito di detto finanziamento l'amministrazione di Martina Franca ha provveduto a dotarsi anche della progettazione esecutiva nei termini stabiliti dal decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale;
l'amministrazione di Martina Franca ore deve, quanto più rapidamente possibile, solo predisporre le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e procedere all'appalto degli stessi pena la decadenza dal finanziamento POR;
inspiegabilmente l'amministrazione comunale non sta procedendo in tal senso ed anzi il procedimento sembra essersi arenato rischiando in tal modo di compromettere il lavoro finora svolto e di perdere l'importante finanziamento;
difatti, sebbene l'amministrazione di Martina Franca abbia approvato sia il progetto definitivo che quello esecutivo, alla base del finanziamento POR risulta all'interrogante che il commissario prefettizio non abbia ancora emanato il prescritto bando per l'assegnazione dell'appalto, in attesa di sapere dal commissario delegato per l'emergenza ambientale se vi sia o meno la possibilità, che per le vie brevi già si conosce essere inesistente, di variare il progetto già approvato senza perdere il finanziamento -:


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quali iniziative intenda adottare il Governo per evitare che l'area su indicata, attesi i vincoli gravanti e l'urgente necessità della sua bonifica e del ripristino ambientale, possa essere utilizzata dall'Ilva per coltivazione a cava.
(4-02302)