Allegato A
Seduta n. 105 del 27/2/2002


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DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)


(A.C. 1707 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
1. 10. Soda, Bressa, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali.
1. 80. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.
*1. 9. Soda, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 3.
*1. 29. Mascia, Giordano, Russo Spena.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento di enti locali.
1. 26. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
1. 14. Boato, Intini.

Al comma 3, sopprimere le parole: , nell'ambito dei rispettivi statuti,
1. 13. Boato, Intini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
*1. 4. Boato, Bressa, Soda.

Sopprimere il comma 4.
*1. 30. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
1. 34. Boccia.

Al comma 4, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
1. 25. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
1. 24. Mascia, Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
1. 7. Soda, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Definizione di imprese rilevanti). - 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
b) servizi erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) opere pubbliche e lavori pubblici;
e) distribuzione commerciale e pubblicità;
f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.
1. 01. Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Principio di incompatibilità). - 1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.
1. 02. Mascia.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Ineleggibilità). - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: «1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi
1. 03. Boccia.