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1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
Sopprimerlo.
*1. 1. Soda, Bressa, Boato.
Sopprimerlo.
*1. 21. Mascia, Giordano, Russo Spena.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione). - 1. I titolari delle cariche pubbliche di cui al comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.
2. Per i titolari delle cariche di cui al comma 3 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente,
su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
3. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i Vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituire i commi 1, 2 e 4 con i seguenti:
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, sopprimere le parole da: e si astengono fino alla fine del comma.
Al comma 1, sostituire le parole da: si astengono fino alla fine del comma con le seguenti: non devono partecipare in alcun modo al processo di definizione degli atti e delle deliberazioni di tutte le pubbliche amministrazioni dai quali possa derivare un vantaggio patrimoniale a se stessi, al coniuge o a parenti entro il secondo grado ovvero un danno all'interesse pubblico concorrente a quello di cui essi sono portatori.
Al comma 1, dopo le parole: porre in essere atti aggiungere le seguenti: , anche legislativi delegati,
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche semplicemente potenziale.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
Al comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle regioni fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle regioni fino alla fine del comma.
Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.
Al comma 3, sopprimere le parole: , nell'ambito dei rispettivi statuti,
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
Al comma 4, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
Al comma 4, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
Al comma 4, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Agli effetti della presente legge per ti
*1. 5. Boato, Soda.
Art. 1. - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:
a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;
d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.
1. 15. Boato, Intini.
Art. 1. - 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.
2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
1. 17. Boato, Intini.
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:
a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400;
b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474;
c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;
d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.
1. 16. Boato, Intini.
*1. 2. Bressa, Boato, Soda.
*1. 27. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Per i titolari delle cariche di governo è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche e comunque è fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici, che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
1. 22. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.
1. 18. Boato, Intini.
1. 23. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. 33. Boccia.
1. 32. Fanfani.
1. 12. Soda, Boato, Bressa.
1-bis. I membri del Governo non possono adottare atti aventi natura legislativa e amministrativa riguardanti i processi nei quali sono imputati.
1. 31. Mantini.
*1. 3. Bressa, Boato, Soda.
*1. 28. Mascia, Giordano, Russo Spena.
2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.
1. 19. Boato, Intini.
1. 20. Governo.
(Approvato)
1. 6. Boato, Soda, Bressa.
(Approvato)
1. 10. Soda, Bressa, Boato.
1. 80. Mascia, Giordano, Russo Spena.
*1. 9. Soda, Boato, Bressa.
*1. 29. Mascia, Giordano, Russo Spena.
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento di enti locali.
1. 26. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. 14. Boato, Intini.
1. 13. Boato, Intini.
*1. 4. Boato, Bressa, Soda.
*1. 30. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. 34. Boccia.
1. 25. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. 24. Mascia, Giordano, Russo Spena.
1. 7. Soda, Boato, Bressa.
Art. 1-bis. (Definizione di imprese rilevanti). - 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
b) servizi erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) opere pubbliche e lavori pubblici;
e) distribuzione commerciale e pubblicità;
f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.
1. 01. Mascia.
Art. 1-bis. (Principio di incompatibilità). - 1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.
1. 02. Mascia.
Art. 1-bis. (Ineleggibilità). - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: «1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi.
1. 03. Boccia.