Allegato B
Seduta n. 102 del 21/2/2002


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FISTAROL, COLASIO e STRADIOTTO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
si è a conoscenza che il decreto legislativo n. 565 del 1996 ha emanato disposizioni per armonizzare alla riforma generale delle pensioni attuata con legge n. 335 del 1995 le norme di cui alla legge n. 389 del 1963 sulla «Mutualità pensioni» per le casalinghe, non prevedendo però la possibilità di ricongiunzioni con altre forme di contribuzione volontaria;
tutte le parti sociali del Paese sanno che la riforma del sistema pensionistico è una priorità dell'attuale scenario economico-sociale e che l'entità delle rendite sarà minore rispetto al passato, di conseguenza l'introduzione dei fondi pensione rappresenta una risposta tangibile per integrare economicamente le future rendite provenienti dal settore pubblico;
la pensione alle casalinghe risponde, quindi, all'esigenza di venire incontro a coloro che non hanno mai lavorato o comunque non sono riusciti a mettere assieme i requisiti minimi per versare i contributi volontari;
pur essendo il nuovo Fondo una forma di reddito integrativa, una persona che pensasse di aderire alla nuova possibilità si troverebbe, contribuendo per 5 anni con il versamento minimo di poco più di 300 euro all'anno, a godere di una rendita di circa 25/30 euro mensili;
il legislatore ha correttamente considerato nella nuova normativa emanata alcune ricongiunzioni relative ai versamenti effettuati sulla base della ex legge n. 389 del 1963. Transitano, infatti, nel nuovo Fondo i soggetti già iscritti nel precedente, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati allora;
l'anello mancante è però costituito dal collegamento mancante tra i versamenti effettuati per la pensione integrativa alle casalinghe e quelli eventualmente effettuati dalle stesse per le pensioni volontarie;
sebbene si tratti di due prestazioni di natura diversa è increscioso constatare che il legislatore ha omesso di considerare una possibilità fondamentale: prevedere per coloro che avessero effettuato versamenti, a fronte di contributi volontari, di ricongiungerli a questa nuova formula del Fondo integrativo. In tal modo sarebbe stato possibile dare una maggiore consistenza al trattamento pensionistico complessivo;
inoltre, tali soggetti sono stati ulteriormente danneggiati da altre modifiche legislative, come quelle relative al trattamento minimo. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 non si ha diritto all'integrazione se i redditi del titolare cumulati con quelli del coniuge superano di cinque volte l'importo annuo della pensione minima (quattro volte per quelle a decorrere dal 1995);
la nuova forma previdenziale, interessando una platea di 9 milioni di soggetti,


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esige una maggiore attenzione rispetto alle nuove e diverse possibilità di cumulo;
dopo anni di ritardi e travagli si è arrivati ad offrire la possibilità di una fonte di reddito a chi ha deciso di assolvere ad un impegno non meno gravoso, ma sicuramente altrettanto importante di chi svolge un lavoro retribuito. Il punto fondamentale sta nell'evitare di trasformare questa unica fonte di reddito in una «mancia»;
in definitiva, risulta doveroso, da parte del legislatore esercitare un impegno concreto verso quei soggetti che pensando al proprio futuro economico, hanno affidato volontariamente parti consistenti del proprio reddito personale e familiare allo Stato in vista di un trattamento pensionistico in grado di garantire almeno una vita dignitosa e che si troverebbero ora a fruire di una rendita a dir poco esigua -:
se sia a conoscenza di tale situazione e quali siano le azioni che il Governo intende promuovere per ovviare a questa mancanza.
(4-02223)

DILIBERTO, RIZZO e SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
a fronte della gravissima situazione che si è determinata a seguito del decreto con il quale la procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha disposto il sequestro preventivo di parte degli impianti del petrolchimico dell'Agip Petroli;
la decisione oltre a produrre una immediata riduzione dell'attività lavorativa comporta il rischio della chiusura totale dell'impianto e la perdita del lavoro per oltre 3.000 dipendenti;
tale decisione comporterebbe oltre ai danni occupazionali una gravissima crisi economica nell'area la cui economia gravita sostanzialmente sull'attività dell'impianto;
a tale decisione la Procura è addivenuta per la pervicace volontà dell'Agip Petroli di non voler effettuare i necessari interventi per la riduzione del danno ambientale che è altissimo -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano attuare a garanzia dell'occupazione;
quali iniziative si intendano prendere affinché si individuino soluzioni atte a garantire la certezza della continuità produttiva, la salvaguardia dell'occupazione e la riduzione del danno ambientale;
quali iniziative il Governo intenda prendere nei confronti dell'Agip affinché presenti un piano di risanamento o riconversione degli impianti in modo da garantire la convivenza tra la tutela della salute e la produzione industriale;
se non ritenga preoccupante che, a quanto risulta all'interrogante, la regione Sicilia non abbia predisposto un piano di bonifica per l'area in oggetto;
inoltre se il Governo non ritenga opportuno impegnarsi affinché ci sia l'immediata apertura di un confronto serio con le istituzioni locali, i ministeri interessati, l'azienda e le forze sociali per la definizione di un programma di interventi in grado di trovare soluzioni positive in tempi certi ai problemi ambientali e quindi la garanzia di continuità dell'attività produttiva e dell'occupazione.
(4-02226)