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sezione della stessa denominata «Winglet», ritrovata poi dai Carabinieri durante un'ispezione;
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione» stabilisce sanzioni penali contro «qualsiasi associazione, movimento o, comunque, un gruppo di persone non inferiore a cinque persone» quando «persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i principi della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, avvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti principi, fatti metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista»;
di discriminazione razziale, etnica e religiosa» promulgata «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita», prevede, «per uno dei reati previsti dalla legge 654 del 1975, oltre alle pene sopraccitate, anche l'introduzione di sanzioni accessorie: a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività o di pubblica utilità; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata; sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere: d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna;», stabilisce poi, per il medesimo tipo di reati, aumenti delle pene, un diverso regime per le attenuanti processuali e l'introduzione di una serie di norme per favorire l'azione dei soggetti preposti: perquisizione e/o sequestro di sedi, simboli e materiali di propaganda, arresto in caso di flagranza per una serie di reati, sospensione cautelativa e scioglimento delle associazioni perseguite ai sensi della 654 del 1975;
potere da parte delle forze dell'ordine, poiché non vi era nessuna reale motivazione per bloccare l'intero gruppo di supporters, circa quattrocento persone, solo perché tra loro vi erano dieci ubriachi;
nel casertano e per individuare prontamente i responsabili del vile assassinio del signor Del Prete;
in data 1o gennaio 2002 un velivolo CL 415 della Protezione Civile (sigla I-DPCN) in località Cerreti (SV), in volo di addentramento, urtava fili ad alta tensione con un'ala perdendo, nell'impatto, una
risulta che il pilota, nonostante il grave sinistro, continuava il suo volo atterrando alla base di armamento di Roma Ciampino;
la società SOREM srl che ha in esercizio dalla Protezione Civile il velivolo, non risulta avere denunciato l'episodio alle autorità competenti per la sicurezza del volo (ANSV ed ENAC);
i due enti preposti alla sicurezza del volo avrebbero avuto conoscenza del gravissimo episodio da un giornalista del quotidiano genovese Secolo XIX;
è bene sottolineare, fra l'altro, l'oggettivo pericolo di un volo dalla Liguria sino a Roma Ciampino con un serio danno ad una superficie portante che poteva aver creato una forte compromissione della sicurezza del volo, con grave rischio per i cittadini e per i piloti medesimi -:
se risulti l'episodio di cui alla premessa del presente atto di sindacato ispettivo;
se sia stato accertato che SOREM s.r.l. non abbia denunciato l'episodio medesimo alle autorità competenti;
quali provvedimenti abbia assunto l'ENAC nei confronti di un comportamento omissivo tanto grave da parte di SOREM s.r.l.;
se non si ritenga di dover valutare tale episodio dal punto di vista dell'inadempimento contrattuale, dovendosi verificare costantemente il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni gravanti sulla società che ha assunto la responsabilità della gestione del servizio antincendio.
(3-00717)
già due anni fa e, più precisamente fra il 29 e 30 dicembre 2000, si è verificato in località Merano un grave episodio. Un gruppo di persone ha, infatti, con scritte e diffusione di altro materiale, svolto attività politica di propaganda contraddistinta, tra l'altro, dall'apologia di ideologie e contenuti istiganti all'odio etnico e razziale, di chiara marca nazista, antisemita e razzista. È significativo che il fatto sia accaduto a Merano dove opera ed è molto attiva una comunità ebraica punto di riferimento per gli ebrei dell'intero territorio provinciale e regionale, dove sono situate una sinagoga e un museo che promuove la memoria delle sofferenze inflitte agli ebrei sudtirolesi dal regime nazista. Negli ultimi anni si sono verificati altri fatti analoghi in provincia di Bolzano, compiuti da gruppi diversi, appartenenti sia al gruppo linguistico italiano che tedesco, esplicitamente collegati a organizzazioni nazionali e di altri Paesi europei che ispirano il loro programma a contenuti razzisti, xenofobi e nazisti, senza che, fino ad ora, sia stato possibile individuare alcuna responsabilità penale specifica. Anche su diversi siti internet uno dei quali propagandato dagli autori dell'azione di Merano, si riscontra la presenza e la pericolosa attività di gruppi e persone della stessa provincia. I gruppi che operano in provincia di Bolzano sono forse limitati numericamente, ma non per questo meno pericolosi come, del resto, indica l'esperienza di altri Paesi e di altre zone del nostro Paese. In una situazione contraddistinta da una forte presenza di cittadini stranieri i loro reati contribuiscono all'accentuazione delle tensioni e delle polemiche e alla diffusione di sentimenti di intolleranza e razzismo. È in atto inoltre da parte della società e delle istituzioni dell'Alto Adige/Südtirol una riflessione approfondita sulla memoria per rafforzare la convivenza, riconoscere e risarcire i torti del passato e superare a tutti i livelli le complicità, le reticenze e i lassismi. In questo contesto è quindi necessario valutare il tutto con la massima attenzione e vigilanza anche alla luce delle recenti dichiarazioni di esponenti di movimenti nazionali, come Forza Nuova, o di movimenti stranieri, come la NPD;
è del 16 febbraio 2002, invece, la notizia riportata dai quotidiani locali che un gruppo di trecento «teste rasate» si è riunito per un raduno nella, Bürgerhaus di Sarentino, in provincia di Bolzano, tra un cordone di agenti in borghese e un paese indignato e sotto shock. È questa la scena vista quella notte al più grande raduno naziskin organizzato in Alto Adige. Una serata molto tesa, iniziata già verso le ore 21, quando un centinaio di skinheads provenienti dalla Germania sono stati bloccati al casello bolzanino dell'Autobrennero da quattro volanti che li stavano aspettando. Teste rigorosamente rasate, giubbotti aderenti, jeans infilati negli anfibi e bevande alcoliche nei bagagliai delle auto;
i naziskin sono arrivati a bordo di numerose auto, tutte con targa germanica. Fra loro anche qualche veneto. Centinaia di chilometri per non mancare alla festa di Sarentino. La polizia ha bloccato l'uscita del casello e li ha fermati uno ad uno, li ha identificati e preso i numeri di targa. Gli skinheads scendevano dalle vetture già con atteggiamenti spavaldi e provocatori. A Sarentino ci sono arrivati alla spicciolata, ma già prima di mezzanotte l'aria in paese ha iniziato a farsi tesa. Un gruppo di giovani del posto ha protestato energicamente e ha chiesto come fosse possibile che una festa del genere fosse stata organizzata nella sala comunale del paese. Dentro e fuori la sala vi erano skinheads ubriachi e in maniche corte, ma vicino a loro, a debita distanza, si trovavano anche numerosi agenti in borghese a controllare la situazione. Le forze dell'ordine erano preparate a quella maxi ondata, come si capiva dai blocchi all'autostrada, organizzati già dalle prime ore della sera. Vi erano skinheads altoatesini, ma solo di lingua italiana, e poi quelli del Veneto Fronte Skinheads. Con loro, almeno un centinaio di tedeschi e qualche decina di olandesi. Se sono arrivati fino a Sarentino, allora vuol dire che il raduno era deciso già da tempo, e che la rete dei contatti tra skinheads altoatesini, veneti e tedeschi funziona molto efficacemente; un mese fa, al termine della riunione del comitato di sicurezza pubblica, il commissario del Governo - dopo l'ennesimo pestaggio ai danni di un gruppo di sudamericani nelle vicinanze del Palasport e due aggressioni in pochi giorni a Bressanone - aveva definito quello dei naziskin un «fenomeno stabile e sotto controllo», quantificando in 120 il numero di teste rasate presenti sul territorio. In Alto Adige negli ultimi due anni la cronaca ha dovuto registrare numerosi episodi fra risse, raduni clandestini, con l'aggressione di Laimburg e l'inchiesta della Procura sul nucleo meranese. Un gruppo più numeroso di quello che si può pensare, e soprattutto ben ramificato. Nel capoluogo è attivo il gruppo Bolzano Skinheads, composto solo da italiani. Una ventina di simpatizzanti, cinque o sei irriducibili. L'azione più clamorosa risale al 25 aprile 1999, quando hanno imbrattato la città di croci uncinate e slogan contro la Liberazione. Hanno rapporti molto stretti con il Fronte veneto, e hanno organizzato nel 2001 il raduno di Prato Isarco, finito con l'accoltellamento di tre marocchini all'area di servizio di Laimburg opera di alcuni friulani. Decisamente più numeroso e agguerrito il panorama skin di lingua tedesca. Zone calde: la Venosta, il Meranese, la Val d'Isarco e Brunico. Molto forte il gruppo di Varna, che ha iniziato a farsi conoscere nell'agosto del 2000 con una serie di risse a sfondo razziale nei dintorni di Bressanone. Ed è proprio a Varna che nel gennaio 2001, esplodono i malumori tra italiani e tedeschi. Tutto accade ad una festa in un pub: arrivano 150 teste rasate da Austria, Germania ma anche da tutto il nord est. Il clima è incandescente e la serata finisce con un'esplosione di violenza dove la questione scatenante è l'appartenenza geografica dell'Alto Adige/Südtirol;
l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali»;
la legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) «Norme di attuazione della XII disposizione
le sanzioni della cosiddetta legge Scelba si applicano anche nel caso della «propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo», e colpiscono chi «pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche». Si applicano sanzioni anche «se il fatto riguarda idee o metodi razzisti» e contro «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste»;
la legge 9 ottobre 1967, n. 962 «Prevenzione e repressione del delitto di genocidio» prevede che «chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione» e che «la stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente»;
la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale) «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966» stabilisce «che è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;
il testo della «Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale» recepito dall'Italia con la legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale), già citata, così recita all'articolo 4 «Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale»;
la legge n. 205 del 23 giugno 1993 (legge Mancino) «Misure urgenti in materia
la legge citata al comma precedente prevede comunque che per i reati in questione «si procede in ogni caso d'ufficio»;
la Direttiva europea 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 «che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», dopo aver ricordato i principi fondanti dell'Unione europea in termini di tutela giuridica dei diritti di cittadinanza e di lotta contro ogni forma razzismo e xenofobia (azione comune adottata dal Consiglio il 15 luglio 1996 96/443/GAI), stabilisce all'articolo 2, comma 3, che «le molestie sono da considerarsi una discriminazione adottata per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo»;
secondo la legislazione sopraccitata qualsiasi attività razzista, xenofoba, antisemita, nazista o fascista, non è quindi un'opinione, ma un grave reato perseguito a termini di legge -:
se sia a conoscenza degli episodi descritti avvenuti in Alto Adige;
se non consideri grave il fatto che abbia potuto svolgersi tranquillamente, e per di più legalmente autorizzato da un comune importante in una sala pubblica, un raduno a carattere europeo di gruppi nazisti senza alcun intervento preventivo da parte degli organi di controllo e delle forze dell'ordine, quali iniziative intenda assumere per verificare il motivo per cui non hanno funzionato, come invece avrebbero dovuto, l'apposito osservatorio istituito presso il Commissariato del Governo, le regole di comportamento che le istituzioni locali si erano date in occasione d'altri gravi episodi, i servizi di sicurezza;
se sia a conoscenza di iniziative assunte dalla magistratura volte ad accertare eventuali violazioni della legge Mancino;
quali iniziative intenda assumere affinché vengano stabilite regole precise che impediscano il ripetersi di fatti simili, ribadendo l'obbligo per le istituzioni di vietare qualsiasi iniziativa di questo tipo e attivarsi finalmente per l'effettivo scioglimento di questi gruppi e per la fine di ogni appoggio e finanziamento nei loro confronti considerato anche che, nel Veneto e in altre realtà, le istituzioni pubbliche continuano, purtroppo, a sostenere organizzazioni politiche come Forza Nuova o Fronte Veneto Skinheads.
(5-00667)
alla vigilia della discussione al Senato della legge sull'immigrazione, disegno di legge Bossi-Fini, stiamo verificando un intensificarsi di iniziative da parte del Viminale contro gli immigrati;
queste iniziative consistono in retate e rastrellamenti indiscriminati da parte della polizia che si sono ripetuti il 18 febbraio 2002 in tutta Italia (Liberazione e Manifesto sulla cronaca di Firenze del 19 febbraio 2002);
gli immigrati che sono stati oggetto di questa operazione e a cui è stato negato ogni diritto attendevano la regolarizzazione ed alcuni di essi erano rifugiati in attesa di asilo politico;
da questo ultimo punto si evince chiaramente che il piano organizzato dal Viminale ed eseguito dalle forze «dell'ordine» era stato programmato ed attuato, con metodi che agli interroganti appaiono razzisti e del tutto incivili, utilizzando gli indirizzi che gli stranieri avevano comunicato in questura per prenotare la regolarizzazione;
la polizia è entrata nelle case degli immigrati a Milano, Genova, Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Bologna, Roma, Napoli e Palermo rovistando, fermando e identificando le persone senza alcun mandato;
questa operazione si è conclusa con la deportazione di queste persone straniere attraverso voli charter -:
se non ritenga opportuno fare chiarezza sull'intera vicenda;
se non ritenga che queste modalità repressive e violente siano le meno indicate in una società civile;
se non ritenga che questo uso della forza sia del tutto anticostituzionale.
(4-02190)
in occasione della partita di calcio Roma-Verona tenutasi in data 13 gennaio 2002, la tifoseria del Verona ha organizzato scrupolosamente la trasferta, dato l'elevato numero di tifosi che avevano deciso di sostenere la propria squadra in quest'importante evento calcistico;
per la trasferta sono partiti da Verona cinque pullmans e auto private, con a bordo circa 400 persone;
tutti i tifosi del Verona, seguendo alla lettera le raccomandazioni della Digos di Verona, erano in possesso di regolare biglietto acquistato nei punti vendita della loro città;
il viaggio è stato tranquillo, le soste in autogrill sono state due e in nessun caso sono accaduti episodi violenti o atti di teppismo, come confermato dal questore di Verona Zingales;
senza alcuna preventiva spiegazione, arrivati al casello di Roma Nord, i pullmans dei tifosi dell'Hellas Verona, anziché essere scortati in direzione dello Stadio Olimpico, sono stati dirottati presso la questura di Roma;
in questura, i tifosi sono stati identificati e perquisiti;
in prossimità delle ore 15:00, ora d'inizio della partita di calcio, i tifosi erano ancora bloccati in questura senza essere a conoscenza del reale motivo per il quale erano trattenuti;
i tifosi, vista la situazione spiacevole che si era venuta a creare e avendo intuito che le forze dell'ordine non avevano intenzione di rilasciarli, hanno chiesto spiegazioni al questore;
la questura di Roma ha risposto che i tifosi sarebbero stati trattenuti fino al termine della partita perché tra loro c'erano dieci ragazzi in stato d'ubriachezza;
tra i tifosi del Verona vi era un avvocato, che ha ravvisato un abuso di
la questura ha deciso in modo del tutto arbitrario di trattenere soltanto una cinquantina di tifosi e di permettere agli altri di recarsi allo stadio;
i tifosi del Verona, hanno mantenuto, in ogni modo, la calma ed un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle forze dell'ordine;
durante quest'anno calcistico, i tifosi del Verona non sono mai stati protagonisti d'alcun disordine;
non è la prima volta che accade una simile situazione ai danni della tifoseria del Verona;
i tifosi del Verona che sono stati trattenuti in questura hanno subito numerosi disagi tra cui la perdita del costo sostenuto per affrontare il viaggio e quello per acquistare il biglietto per assistere alla partita di calcio -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti, e se non ravvisi un comportamento anomalo da parte del questore di Roma nell'esercizio delle sue funzioni, e in tal caso, quali provvedimenti intenda prendere per evitare che si verifichino casi simili a quello descritto nelle premesse.
(4-02200)
si sono verificati più casi che hanno portato l'emittente televisiva Telelibera ad operare in un particolare clima intimidatorio nel quotidiano svolgimento del delicato ruolo di informazione che si trova a svolgere;
Telelibera è un'emittente televisiva che è sempre stata aperta a tutti i liberi cittadini che vogliono denunciare spontaneamente il loro disagio sociale;
l'ultimo avvenimento in ordine di tempo si è verificato il 12 febbraio 2002 quando, durante una trasmissione sportiva, alcune persone sostavano con atteggiamento minaccioso davanti all'emittente fino a quando l'arrivo dei carabinieri e della polizia li ha costretti ad allontanarsi -:
quali interventi intenda attuare il Ministro interrogato, alla luce di quanto emerso, per porre fine ai disagi che l'emittente si trova ad affrontare, consentendo così una attività di informazione più libera.
(4-02201)
lunedì 18 febbraio 2002 è stato assassinato Federico Del Prete, quarantacinquenne coraggioso commerciante ambulante di Casal di Principe, dirigente dello SNAA, sindacato autonomo degli ambulanti;
gli investigatori ritengono che il Del Prete sia stato ucciso per la sua attività sindacale; era considerato, infatti, un soggetto scomodo perché aveva ripetutamente denunciato gli abusi sulle concessioni di aree nelle fiere settimanali e le frequenti estorsioni di matrice camorristica commesse ai danni degli stessi ambulanti;
il sindacalista, che era sposato e padre di cinque figli, è stato ucciso proprio alla vigilia dell'inizio del processo nei confronti di un presunto esattore di un clan camorristico, che operava in una fiera comunale settimanale;
qualche mese fa al Del Prete era stata incendiata l'auto; a seguito di tale episodio, la prefettura di Caserta gli aveva assegnato la cosiddetta «vigilanza generica», una forma di protezione che purtroppo non è servita a salvargli la vita -:
quali urgenti iniziative intenda intraprendere per la tutela dell'ordine pubblico
quali misure intenda adottare a protezione dei familiari di Del Prete e per erogare celermente a quest'ultimi le provvidenze economiche previste dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 febbraio 1999, n. 44.
(4-02203)
da alcuni mesi i dipendenti degli uffici giudiziari - sezione UNEP, della Corte di appello di Napoli, siti nell'edificio di Piazza De Nicola, sono costretti a subire notevoli disagi, e continui spostamenti, determinati dalla presenza di ratti all'interno degli uffici;
a seguito delle proteste, il 3 febbraio 2002 un ditta specializzata è stata incaricata di eseguire la disinfestazione dei locali;
ciò nonostante, risulta all'interrogante che il 5 febbraio, il personale dell'UOPC distretto 53, nella persona del dottor Alfonso Poerio, incaricato di constatare l'agibilità degli uffici, a seguito delle derattizzazioni effettuate, non ha ritenuto di lasciare alcuna certificazione in ordine all'agibilità della sede, precisando che aveva necessità di contattare un suo dirigente;
tenuto conto, dell'ingente lavoro svolto dai circa 300 dipendenti dell'ufficio, e delle difficoltà riscontrate dagli avvocati nel presentare gli atti;
attualmente, non esiste una disposizione a riguardo che indichi una collocazione alternativa dei predetti uffici -:
quali provvedimenti il Ministro intenda intraprendere, per garantire l'istituzione di una sede idonea allo svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti della sezione UNEP.
(4-02208)