Allegato A
Seduta n. 96 del 12/2/2002


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(AC 2031 - sezione 19)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Premi con franchigia).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Premi con franchigia).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n.857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata di tale periodo di osservazione dei sinistri è definita uniformemente per tutte le imprese con provvedimento ISVAP da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. »;
b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis In caso di veicolo in precedenza assicurato in un altro Stato membro dell'Unione Europea l'assicuratore deve tenere conto dell'attestazione rilasciata all'estero relativa ai sinistri eventualmente verificatisi».
18. 5. (ex 14. 03.) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli importi delle franchigie di cui al comma 1, lettera d-bis), devono essere garantiti dall'assicurato mediante carta di credito o disposizione bancaria o deposito cauzionale fruttifero, esigibile in presenza dell'effettivo pagamento del danno, da cui scaturisce l'obbligazione della franchigia».
18. 2. (ex 11. 4.) Vernetti, Lettieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'attestato di rischio, al termine dell'annualità assicurativa, deve essere consegnato firmato dal titolare dell'agenzia assicurativa di appartenenza all'assicurato.
18. 3. (ex 11. 2.) Alfonso Gianni, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le compagnie assicurative debbono predisporre polizze con franchigia di 250


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e 500 euro con un risparmio minimo sulle tariffe bonus-malus rispettivamente del 25 e del 35 per cento.
18. 1. (ex 11. 1.) Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La compagnia per ottenere la restituzione della parte di premio posta a carico dell'assicurato deve dimostrare la corretta gestione del sinistro e della liquidazione del danno. Nel caso in cui il danno è risarcito in base al principio di cui all'articolo 2054 del codice civile, sul concorso di colpa, anche il rimborso della franchigia deve seguire identica decurtazione.
18. 4. Alfonso Gianni, Russo Spena.