Risposta. - Ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri opera la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con il compito di vigilare affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della Pubblica amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa legge n. 241/1990.
alle notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e, quindi, a titolo gratuito e nei limiti rigorosi del mandato;
Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali aziende ospedaliere italiane.
Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare citata in oggetto con la quale l'interrogante ha chiesto accertamenti su presunte irregolarità verificatesi nel corso della sessione riservata di esami di abilitazione ed idoneità all'insegnamento nella provincia di Imperia.
Successivamente, ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 33/2000, sono stati organizzati, rispettivamente, 1 corso per docenti di scuola materna; 1 per docenti di scuola elementare e 1 per docenti della scuola secondaria (quest'ultimo suddiviso per sezioni corrispondenti ai diversi ambiti disciplinari e alle classi di concorso).
dalle disposizioni vigenti e che, allo stesso modo, le procedure non siano state rispettose della normativa, come anche si evince dalla documentazione depositata agli atti.
(Associazione internazionale per l'aviazione civile) -:
Risposta. - Appare opportuno fornire, preliminarmente, brevi cenni relativi al quadro normativo disciplinante la problematica in esame.
fatto conoscere, nel mese di luglio 2001, il proprio avviso formulando una serie di osservazioni di merito.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che codesto ministero può elevare a 36 rate.
Risposta. - Si fa presente che sull'episodio delittuoso richiamato dall'interrogante, il locale Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri sta svolgendo serrate indagini che potrebbero, a breve, avere risvolti positivi.
applicazione dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sanitarie del 1 agosto 1907, n. 636;
Risposta. - Il comma 5, articolo 13, del contratto collettivo nazione di lavoro 1998-2001 riguardante il personale aree funzionali comparto ministeri, prevede la possibilità in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, con l'assistenza dell'Aran, di individuare nuovi profili professionali ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree, in relazione alle specifiche esigenze organizzative dei singoli Dicasteri.
«Nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, secondo le istruzioni e le direttive ricevute, collabora all'attività di vigilanza ed ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria. Coadiuva il medico preposto nelle attività inerenti visite di idoneità e medico legali, il settore della profilassi internazionale e quello delle malattie diffusive. Per lo svolgimento dei compiti assegnati utilizza anche le apparecchiature informatiche in dotazione».
Alessandria, ha escluso che il ponte cittadino viario detto della Cittadella abbia contribuito, con la sua presenza, all'evento alluvionale;
Risposta. - In merito alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto. Interpellati gli Uffici competenti si comunica quanto segue.
la sicurezza e la stabilità del ponte della Cittadella.
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la società Incom S.p.a. è sorta negli anni sessanta e, fin dagli inizi della propria attività produttiva ha sempre fatto eseguire la lavorazione dei capi creati in Italia, direttamente negli stabilimenti rumeni acquistando sul luogo anche le materie prime.
Risposta. - In merito alle problematiche delineate nell'interrogazione parlamentare in esame, si precisa che, dalle discussioni concernenti i livelli essenziali di assistenza, affrontate dal «tavolo tecnico» istituito presso la segreteria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonorne di Trento e Bolzano, non sono finora emerse proposte che incidono direttamente, in senso riduttivo, sulle prestazioni termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.
commenti le condizioni di degrado della sanità campana -:
Risposta. - In base a quanto risulta dalle notizie acquisite dal Commissariato del Governo nella regione Campania presso le competenti Autorità sanitarie, l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica verificatasi alle ore 23,05 del 30 luglio 2001 nel padiglione del Dipartimento di emergenza ed accettazione (Dea) dell'Azienda ospedaliera «A. Cardarelli» di Napoli, è stata causata da una sovratensione su di un interruttore del quadro elettrico a servizio del pronto soccorso.
Risposta. - Si fa presente che il monte-ore mensile di lavoro straordinario per il personale della Questura di Biella risulta determinato sulla base di criteri sostanzialmente uniformi per tutte le province di recente istituzione, tenendo conto della disponibilità dello specifico stanziamento di bilancio.
13,18 ore, sostanzialmente pari alle piccole province limitrofe, come Lodi, Verbania e Lecco.
Risposta. - Dalla mozione adottata in Senato il 9 ottobre 2001, si evince con chiarezza che in seno alla comunità internazionale si sono ormai dissipati completamente i dubbi sulle responsabilità dei tragici eventi dell'11 settembre 2201. Ciò in seguito alle dichiarazioni pronunciate il 7 ottobre 2001 Osama Bin Laden e alle rivendicazioni formulate lo stesso giorno dalla rete terroristica Al Qaeda, da lui guidata.
giorno stesso al Governo, preoccupandosi di ringraziare il Presidente del Consiglio per la sensibilità istituzionale dimostrata.
Risposta. - Si fa presente che, a seguito dei noti tragici attentati di matrice terroristica compiuti negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, sono state elevate le misure di sicurezza con particolare riguardo ad obiettivi sensibili, quali gli scali aeroportuali, con inevitabili disagi per i passeggeri.
down, si è visto rifiutare l'iscrizione alla scuola media statale «Virgilio» di Paternò (Catania);
Risposta. - In merito ai motivi della mancata iscrizione dell'allievo portatore di handicap alla scuola media «Virgilio» di Paternò, alla quale fa riferimento l'interrogante, sono state disposte da parte del Provveditore agli studi di Catania, accurate indagini ispettive.
Risposta. - Si comunica che la questione sollevata è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante.
ricorrenti aveva tratto dal libro «Antologia di saggi» curato dal professor Lombardo, dirigente scolastico di Palermo per la casa editrice D.U.E.M.I.L.A., ai quali la commissione esaminatrice non aveva ritenuto di attribuire alcun punteggio.
Risposta. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, ha apportato alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518/1967 nella parte in cui quest'ultimo richiedeva la presentazione del certificato di vaccinazione al momento dell'ammissione alla scuola dell'obbligo o degli esami.
Risposta. - Si ritiene opportuno anzitutto significare che a seguito della privatizzazione della società Telecom i problemi concernenti le priorità strategiche aziendali nonché l'organizzazione ed il riassetto delle proprie strutture rientrano nella competenza specifica degli organi di gestione a ciò preposti, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.
Risposta. - Si rappresenta che questa Amministrazione è particolarmente sensibile ed attenta al fenomeno del lavoro irregolare.
stata particolarmente intensificata l'attività ispettiva. Pertanto, è attuato un controllo rigoroso sull'applicazione della direttiva sui «cantieri» e delle altre norme in materia di sicurezza e di legislazione sociale, compatibilmente con le risorse disponibili. L'obiettivo primario delle ispezioni è la verifica della regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato, del contesto aziendale occasione dell'infortunio e dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
Santo il rifiuto al suo trasferimento adducendo come motivazione che: «le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società non consentono di accogliere la richiesta» -:
Risposta. - Al riguardo è opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo;
Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.
riforma sanitaria nonché da mancati controlli ispettivi; molti ospedali italiani presentano disfunzioni sia sotto l'aspetto tecnico che gestionale; in alcuni ospedali, ultimamente, si sono verificati incidenti gravi come la morte del signor Danilo Salvini di Codigoro, bruciato vivo il 2 settembre 2001 mentre si stava sottoponendo ad una seduta di ossigenoterapia presso l'ospedale di Delta di Valle Oppio, nel comune di Lagosanto (in provincia di Ferrara);
Risposta. - La legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 20 ha stanziato complessivamente 30 mila miliardi di lire, incrementati di ulteriori 4 mila miliardi con la legge 23 dicembre 2001, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.
ma non certo gratificabili con interventi economici che avrebbero dovuto avere diverse e ben più congrue destinazioni -:
Risposta. - Si precisa che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), articolo 92, comma 12 (all. 1), ha esteso al personale dipendente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità l'armonizzazione dei trattamenti economici, al pari di quanto già disposto per il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del ministero della sanità con l'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
la consulenza; l'Iss, la revisione di analisi, certificazioni e/o attestazioni finalizzate alla marcatura C.E.
Risposta. - L'evoluzione della situazione internazionale ha reso necessario delineare un modello di difesa sensibilmente ridotto dal punto di vista quantitativo, flessibile ed adattabile alle variazioni del quadro geo-strategico di riferimento, richiedendo alle Forze armate un crescente impegno di razionalizzazione e snellimento delle proprie strutture per ottenere uno strumento operativo
moderno, sostenibile, rispondente alle nuove esigenze della sicurezza.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione concernente la riduzione dei contributi nell'ambito dei fondi per l'otto per
mille dell'Irpef da destinare al Piano nazionale asilo, si fa presente quanto segue.
Risposta. - La questione riguardante lo status giuridico degli insegnanti di religione è all'attenzione del Governo tant'è che è in fase di predisposizione uno schema di disegno di legge, finalizzato a stabilizzare detto personale, che sarà sottoposto quanto prima all'esame delle Assemblee parlamentari.
Risposta. - Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
che, in attuazione del bando, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3575 del 23 giugno 2000, con il successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7699 del 5 settembre 2000, venne istituita una commissione tecnica incaricata di procedere all'aggiornamento dell'elenco in questione.
Per quanto riguarda le nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, si rammenta che esse rientrano nella sfera dell'autonomia gestionale dei Direttori generali, i quali assumono la responsabilità delle scelte operate.
predetti, anche al fine di poter meglio valutare ogni eventuale adottanda iniziativa.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto il Dipartimento per gli affari di giustizia ha comunicato quanto segue.
e parte del personale dovrà essere posto in mobilità;
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la società Sirti spa ha usufruito del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi aziendale dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999 e, successivamente ne ha beneficiato per il periodo compreso tra il 6 luglio 1999 e il 31 dicembre 2000. Attualmente è in fase di istruttoria una nuova istanza, prodotta dalla società in esame, per usufruire del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dodici mesi a partire dal 2 gennaio 2001 che, per la regione Calabria, interessa circa 100 unità lavorative, suddivise tra i cantieri di Castrovillari (Cosenza), Pianopoli (Catanzaro) e Gioia Tauro (Reggio Calabria).
e non atta a risolvere il problema in quanto non si può fare passare come una novità l'avere riconosciuto all'Inps un potere che già aveva cioè quello di sospendere «doverosamente» la cartella errata su documentata istanza del contribuente, né può considerarsi una idonea soluzione l'avere istituito un apposito tavolo per studiare un fenomeno già noto e sviscerato grazie alle iniziative delle organizzazioni di categoria;
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato quanto segue.
ospedaliero «in attesa di indagini amministrative» richieste al competente Ufficio del dipartimento in data 29 giugno 2001.
conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;
Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001.
Risposta. - La Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione di questo Ministero, in virtù del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, può stabilire rapporti di collaborazione a tempo determinato con veterinari, chimici e farmacisti coadiutori.
di parenti ed affini entro il V grado non determina la costituzione di rapporto di lavoro subordinato;
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, che in data 20 settembre 2001, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l'interpretazione da dare alle norme di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
non sia qualificabile in termini di lavoro subordinato tout court deve essere pur sempre attratto nella sfera della compartecipazione familiare» e che «devono comunque applicarsi gli istituti di previdenza ed assistenza obbligatori»;
Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, che in data 20 settembre 2001, il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha reso nota l'interpretazione da dare alle norme di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
segretaria, Sig.ra Marisa Ferro, affermando: «Le iniziative per il cinquantenario della Liberazione? ...Non lo so, sono passati 6 anni ...senta l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra» -:
Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente l'uso degli stanziamenti previsti dalla legge 14 luglio 1993, n. 249 (celebrazione nazionale del Cinquantennale della Resistenza e della Guerra di Liberazione), si rappresenta quanto segue.
poste in essere, non apparendo possibile tralasciare tali fondamentali problematiche.
polizia penitenziaria, adibiti alla guida degli automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria;
Risposta. - Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha comunicato di aver rilasciato 279 certificati di abilitazione alla guida dei mezzi dell'Amministrazione a personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori, in virtù di precise disposizioni che consentono il rilascio del predetto certificato a tutto il personale del Corpo, di ogni ruolo e qualifica, in presenza di specifica e motivata richiesta inoltrata alla direzione dell'istituto, per il tramite del competente Provveditorato regionale.
Risposta. - Per concedere il nulla osta al trasferimento degli uffici del Giudice di pace di Sora nella nuova struttura giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 392/1941, è necessario che l'amministrazione comunale acquisisca il parere di idoneità dell'ufficio del territorio competente e che tale atto venga poi trasmesso al ministero della giustizia. Si fa presente, al riguardo, che in data 5 ottobre 2001 l'amministrazione comunale di Sora è stata informata dell'iter da seguire ed espressamente invitata a trasmettere il parere citato.
Risposta. - Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha comunicato le seguenti notizie assunte presso l'autorità giudiziaria competente.
Risposta. - L'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stabilisce che i comuni, le province e le regioni, nel cui territorio insiste l'immobile
oggetto di dismissione, possano esercitare il diritto di prelazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica, nel caso siano interessati ad acquisire tale bene posto in vendita dall'Amministrazione difesa attraverso un bando di gara.
Risposta. - Al riguardo si fa presente che in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Poste la quale ha precisato che il Sig. Angelo Catuogno
è stato assunto nel 1991 ai sensi della legge n. 482/68 ed applicato presso la filiale di Vicenza dove, all'epoca, si registravano carenze di personale.
Risposta. - Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha comunicato di aver rilasciato 279 certificati di abilitazione alla guida dei mezzi dell'Amministrazione a personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori, in virtù di precise disposizioni che consentono il rilascio del predetto certificato a tutto il personale del Corpo, di ogni ruolo e qualifica, in presenza di specifica e motivata richiesta inoltrata alla direzione dell'istituto, per il tramite del competente Provveditorato regionale.
evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute! D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del Servizio Sanitario Nazionale o degli Istituti Previdenziali (INPS, INPDAP, eccetera), e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro; risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta «impegnativa» del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore; continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo - IBMDR - e talune Regioni per il rimborso delle spese di ricerca; le associazioni di volontariato, e tra queste ADMO in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, eccetera, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'IBMDR, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue -:
Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.
Risposta. - La legge 6 marzo 2001, n. 52, recante «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.
patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili.
i consiglieri comunali di Pontecorvo, Esperia provincia di Frosinone, denunciano una situazione di irregolarità da parte dell'amministrazione comunale, per ciò che riguarda il diritto di accesso ai documenti e l'acquisizione di notizie e informazioni di atti pubblici per usi inerenti alla carica di consiglieri comunali (legge n. 241 del 7 agosto 1990);
in particolare si evidenzia che l'amministrazione comunale di Pontecorvo, con lettera del 27 giugno 2001 dichiara all'interessata che la richiesta della visione di atti è ritenuta inammissibile in quanto non motivata, ma che comunque la visione degli atti può essere effettuata solo presso l'ufficio di segreteria, sotto la diretta sorveglianza del personale dell'ufficio -:
quali iniziative intenda assumere affinché venga garantito il rispetto dei più elementari diritti democratici dei consiglieri comunali e dei cittadini;
alla luce dei fatti sopra esposti, quali provvedimenti intenda adottare per rendere possibile l'esercizio dei diritti delle minoranze, ed in particolare l'accesso ad atti della pubblica amministrazione, ai consiglieri il cui mandato è stato affidato dai cittadini elettori.
(4-00826)
La suddetta commissione, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, al fine di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti delle singole in materia di accesso, nonché sugli atti comunque attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso, ove ne sia richiesta (articolo 10, 1o comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352).
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di accesso ai documenti e l'acquisizione di notizie ed informazioni di atti pubblici per usi inerenti alla carica di consiglieri comunali, la commissione più volte interessata in merito, ha rilevato che in linea generale non è configurabile un diritto generalizzato e indiscriminato del consigliere comunale ad ottenere qualsiasi tipo di atto del Comune presso il quale svolge il suo mandato.
Infatti, il diritto del consigliere comunale ad ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali non è generalizzato, ma può esercitarsi secondo le seguenti modalità:
a) a norma dell'articolo 31, quinto comma, della legge n. 142 del 1990 (ora articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con riferimento
b) a norma dell'articolo 7 della legge n. 142 del 1990 se residente nel comune;
c) più in generale, a norma della legge n. 241 del 1990, se non residente nel territorio dell'ente locale.
Pertanto, i consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non debbono formulare richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare, in conformità delle norme legislative summenzionate e tenuto conto anche dei principi più volte ricordati dalla Corte costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici.
Per quanto concerne, invece, l'accesso dei cittadini agli atti degli enti locali nella direttiva del 10.2.1996, indirizzata a tutte le amministrazioni al fine di uniformare l'applicazione della disciplina in materia di accesso in tema di rapporti tra le leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 8 giugno 1990, n. 142, la commissione ha affermato che i cittadini residenti nel comune al quale è rivolta l'istanza di accesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 142 (ora articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) non sono tenuti a motivare la richiesta con l'esigenza di tutelare una situazione giuridicamente rilevante (come previsto, invece, dall'articolo 22 della legge 241/1990).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianni Letta.
il numero dei malati di leucemia ed altre empatie risulta in aumento secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità;
la legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha istituito il registro nazionale dei donatori di midollo osseo, suscitando forti aspettative e speranze fra i malati di leucemia e le loro famiglie;
la legge prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi e regolamentari i cui termini sono ampiamente scaduti: non vi è ancora infatti il Regolamento di attuazione che disciplini il Registro, non sono state regolamentate le attività delle associazioni di donatori né si è dato seguito alle convenzioni regionali; non si è istituita la commissione consultiva presso il Ministro della salute;
in alcune regioni si registra nel settore una situazione di paralisi;
tutto ciò frena e compromette il raggiungimento degli obiettivi che la legge si era proposta, in particolare di superare le difficoltà di reperimento di potenziali donatori, in calo negli ultimi anni, di sopperire alle carenze di strutture adeguate e di personale specializzato per la tipizzazione del sangue, di coinvolgimento del volontariato in una efficace azione di informazione e di promozione -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per dare piena attuazione alla legge n. 52 del 2001 al fine di realizzare nel Paese un sistema di servizi che consenta di incrementare il numero di trapianti di midollo osseo e soddisfare le legittime aspettative dei malati.
(4-00877)
In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.
Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta
Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.
Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili.
L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 - costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.
In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.
Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.
Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro nazionale, viene emanato dal Ministro della salute, sentita la «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo».
L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.
L'istituzione di detta commissione nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (Cnst), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.
Per quanto riguarda la costituzione della Commissione nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.
Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento ... della Commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero.
In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.
Pertanto, l'istituzione della commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
a seguito di una prima analisi sommaria sull'andamento della sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità all'insegnamento (ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999, - ministero della pubblica istruzione) in provincia di Imperia, sembrerebbe piuttosto evidente che i risultati dei candidati siano stati fortemente condizionati dai diversi metri valutativi delle commissioni esaminatrici, in alcuni casi estremamente rigorose, in altri meno fiscali;
agli esami di abilitazione di cui sopra molti sarebbero stati gli insegnanti di ruolo o, comunque, i candidati con esperienza in materia, per cui altrettanto sospetta sembrerebbe la loro esclusione;
se non si reputi opportuno verificare quanto avvenuto in provincia di Imperia in considerazione, soprattutto, dell'esito degli esami decisamente disomogeneo sia sul territorio che rispetto alle altre province liguri, al fine di rassicurare i moltissimi candidati esclusi sulla regolarità e sull'uniformità di trattamento adottato dalle diverse Commissioni -:
se non si reputi altrettanto doveroso, in caso di accertate o sospette irregolarità assumere le adeguate iniziative affinché si provveda al riesame delle prove dei candidati al fine di offrire loro la possibilità di reinserirsi, in termini occupazionali, al proprio ruolo.
(4-00225)
Premesso che in data 8 marzo 2001 prot. 493 è già stata data risposta ad analoga interrogazione presentata dall'interrogante, con la presente si comunicano gli elementi forniti dal provveditore agli studi di Imperia e ritenuti esaustivi dal competente dipartimento per i servizi nel territorio di questo ministero.
Nella provincia in parola sono stati organizzati ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 153 del 15 giugno 1999 diversi corsi-concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, così suddivisi e precisamente:
n. 3 corsi (1 per distretto scolastico) per docenti di scuola materna;
n. 3 corsi (1 per distretto scolastico) per docenti di scuola elementare;
n. 3 corsi (suddivisi secondo gli ambiti disciplinari e le classi di concorso) per docenti della scuola secondaria di I e II grado.
Non risulta che le relative commissioni esaminatrici abbiano operato in difformità
Le commissioni esaminatrici, infatti, proprio al fine di evitare disomogeneità di valutazione e di giudizio hanno adottato comuni criteri di valutazione, utilizzando griglie e parametri obiettivi tanto per la correzione degli elaborati scritti, quanto per la valutazione del colloquio nella prova orale.
Circa l'osservazione espressa dall'interrogante «che agli esami di abilitazione di cui sopra molti sarebbero stati gli insegnanti di ruolo o, comunque, i candidati con esperienza in materia, per cui altrettanto sospetta sembrerebbe la loro esclusione», occorre notare che alla prima fase dei corsi-concorsi abilitanti potevano accedere esclusivamente i docenti non di ruolo.
Proprio tra costoro si sono verificati alcuni casi di esclusione dal concorso, sia dopo l'espletamento della prova scritta, sia anche dopo lo svolgimento della prova orale.
Si riferisce, per dovere di completezza, che le uniche rimostranze su presunte irregolarità durante lo svolgimento del corso-concorso abilitante sono riferite alla scuola materna e sono state prodotte da alcune docenti supplenti, non ammesse a sostenere la prova orale nel corso-concorso, di cui all'ordinanza ministeriale 153/1999, o che non hanno conseguito l'abilitazione.
Sei di costoro hanno prodotto ricorso al Tar Liguria, che in data 31 agosto 2000, con distinte sentenze, definitivamente pronunciando sui ricorsi sopra indicati, li ha tutti dichiarati inammissibili, ponendo inoltre le spese a carico delle ricorrenti.
In data 16 agosto 2000, altre quattro docenti di scuola materna hanno avanzato un esposto dello stesso tenore su presunte irregolarità alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
Occorre rilevare che queste ultime non hanno presentato alcun ricorso entro il termine ultimo per ricorrere al Tar (14 luglio 2000).
Due di queste hanno inoltrato ricorso straordinario al Capo dello Stato solo in data 10 settembre 2000. Le altre due avevano prodotto, avverso la mancata ammissione all'orale, apposita rimostranza scritta a quest'ufficio, che ha fornito regolare risposta esplicativa nei termini.
Si ritiene, per quanto sopra riferito, che le docenti ricorrenti abbiano avuto comunque ampia possibilità di tutelare eventuali loro diritti.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
secondo i dati disponibili un passeggero su cento è costretto a ricorrere prestazioni dei servizi di pronto soccorso portuale;
attualmente i servizi sanitari negli scali aeroportuali italiani sono gestiti dal ministero della salute che ne ha affidato la gestione alla Croce rossa italiana mediante apposita convenzione, ad eccezione degli aeroporti di Roma, Milano, Bergamo, Genova e Venezia, dove i servizi di pronto soccorso sono disimpegnati direttamente dalle società di gestione degli aeroporti;
secondo il sindacato medici civili aeroportuali (Simeca) «l'assistenza sanitaria è scarsa e precaria. Il servizio di primo soccorso gestito dalla Croce Rossa fatiscente» (Panorama, 8 novembre 2001);
in particolare viene denunciato la carenza di personale o la destinazione di personale precario privo di qualificazione professionale nel campo dell'emergenza sanitaria nonché la rinuncia a causa dell'esiguità delle tariffe da parte dei medici incaricati;
in molti casi non sarebbero rispettati nemmeno gli standard previsti dall'Icao
se intendano disporre un'attenta e dettagliata verifica dei servizi di pronto soccorso in tutti gli scali aeroportuali italiani e in particolare sull'efficienza e sui costi dei servizi gestiti in convenzione dalla Croce rossa italiana;
se intendano adottare le misure necessarie perché detti servizi sanitari, che sono di grande rilevanza sociale, siano erogati secondo standard di sicurezza e di efficienza.
(4-01414)
L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, attribuisce a questo ministero la competenza primaria in materia di centri di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili, nonché in quelli aperti al traffico civile a diretta gestione statale.
La gestione di detto servizio, affidato all'Associazione italiana della Croce Rossa per effetto del decreto 12 febbraio 1988, è regolamentata mediante apposito rapporto convenzionale.
Negli aeroporti civili dati in concessione totale a società di capitali ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, il servizio di pronto soccorso è invece assicurato dalle stesse società di gestione.
La Cri provvede allo svolgimento del servizio con la propria organizzazione centrale e periferica, con i propri servizi e con il proprio personale dipendente o volontario. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 12 febbraio 1988, la Cri provvede direttamente all'assunzione, a rapporto convenzionale, di personale sanitario (medici e infermieri) con le procedure vigenti presso l'Associazione stessa, ed in base a tariffe preventivamente approvate da questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 12 febbraio 1988, i locali occorrenti per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sono messi a disposizione gratuita dall'Enac, il quale deve provvedere anche alla manutenzione ordinaria degli stessi locali.
Il controllo di efficienza dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è affidato agli uffici di sanità aerea territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 12 febbraio 1988.
Ciò premesso, riguardo alla denunciata carenza di personale e all'esiguità delle tariffe corrisposte ai medici incaricati, si fa presente che il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, al fine di corrispondere alla proposta della Cri di aggiornare le tariffe attualmente corrisposte al personale medico a rapporto convenzionale utilizzato presso i centri di pronto soccorso, adeguandole alle tariffe minime nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota in data 12 novembre 2001, il formale assenso all'aumento richiesto.
In merito alle lamentate carenze di misure «standard» volte a garantire la sicurezza e l'efficienza dei servizi sanitari dei centri di pronto soccorso aeroportuale, si rende noto che, proprio al fine di assicurare omogeneità delle prestazioni e della dotazione organizzativa, strutturale e tecnologica di tutti i centri di pronto soccorso sanitario, siano essi gestiti, su delega, dai concessionari ovvero affidati alla Cri, è stato istituito, con decreto ministeriale 16 settembre 1998, un apposito gruppo di studio con il compito di determinare la dotazione minima dei centri di pronto soccorso anche in relazione a situazioni di emergenza di grandi proporzioni.
Il predetto gruppo, al termine dei lavori, ha predisposto una proposta di articolato il cui testo, ai fini della formale adozione dell'apposito decreto interministeriale, è stato portato a conoscenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Enac e, su richiesta di quest'ultimo, anche dell'associazione dei gestori aeroportuali.
La predetta Associazione, dopo numerosi solleciti da parte di questo Ministero, ha
Poiché queste ultime riguardano aspetti sostanziali dell'articolato, si è ritenuto opportuno, prima della formale adozione del provvedimento, procedere al definitivo approfondimento delle tematiche sollevate, nell'ambito di un'apposita Conferenza di servizi, la cui convocazione è fissata per il 14 gennaio 2002.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
l'INPS ha proceduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999, per un importo complessivo di 94.000 miliardi di lire, di cui 5.000 miliardi relativi al settore agricolo, ad un'apposita società di cessione di crediti, in ossequio alla legge n. 448 del 1998;
la riscossione delle somme, salvo poche eccezioni, deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999;
a fronte della suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi, la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'INPS un'anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi;
l'INPS ha provveduto ad iscrivere a ruolo dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dall'agricoltura come industria, commercio, artigianato e servizi, i quali sono già posti in riscossione, ed in seguito quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000, ed iscrivendo al ruolo circa 90.000 datori di lavoro e circa 130.000 lavoratori autonomi, per un importo complessivo di 4.500 miliardi;
da oltre un anno la Confindustria ha espresso preoccupazioni circa il rischio che un numero imprecisato di imprenditori agricoli possa ricevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee, a seguito della cessione dei crediti INPS di cui alla legge n. 448 del 1998;
la preoccupazione, rivelatasi poi legittima, è dovuta al fatto che l'INPS, nel procedere alla compilazione dell'elenco delle aziende debitrici da iscrivere al ruolo, non ha provveduto ad effettuare preliminarmente, come era tenuta a fare, un attento, analitico ed accurato aggiornamento degli estratti conto relativi alle aziende agricole;
per tali ragioni, è stato richiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, cosi da consentire all'Ente di procedere ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole;
paradossalmente l'INPS, non solo non ha provveduto a disporre la sospensione richiesta, ma ha addirittura accelerato i tempi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione al ruolo, entro il 31 ottobre 2000, dei crediti contributivi agricoli, soprassedendo a tutti i controlli rigorosi;
da dati recenti risulta che un numero elevato di aziende agricole in regola con il pagamento dei contributi, è rimasto coinvolto nell'operazione di riscossione esattoriale -:
se il Governo intenda, in via d'urgenza, disporre la sospensione o lo stralcio dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, per le ragioni esposte in premessa, venendo in tal modo incontro alle richieste legittime sollevate dagli agricoltori.
(4-00082)
Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.
L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 23.12.1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.
I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. S.p.A.
La Società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.
La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.
La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.
Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.
Inoltre l'Inps con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001 ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltreché le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.
Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza.
Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.
Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.
Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.
Inoltre l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.
Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto
Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in 12 mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto, con circolare n. 92 del 24 maggio 2001, ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
nella serata di martedì 18 settembre 2001 intorno alle ore 21.00, da un uomo a bordo di un motorino sono stati esplosi diversi colpi di pistola all'indirizzo di alcuni assessori e consiglieri comunali che si intrattenevano in conversazione davanti alla sede del municipio di Volla;
il grave atto di intimidazione avviene in una fase delicata del lavoro dell'amministrazione comunale impegnata in una coerente e coraggiosa azione per il ripristino della legalità (lotta all'abusivismo, all'evasione dei tributi comunali...), in una realtà dove operano numerose organizzazioni criminali legate al racket delle estorsioni ed al traffico di droga;
nello stesso comune sono in corso i lavori per la realizzazione di importanti infrastrutture a scala metropolitana e regionale, in particolare per la promozione e lo sviluppo delle attività nel settore agro-alimentare ed opere di civiltà quali reti stradali e fognarie -:
quali misure urgenti intenda adottare per prevenire gli episodi di intimidazione denunciati, per assicurare il pieno ripristino della legalità democratica, affinché siano colpiti esecutori e mandanti del vile attentato, per garantire la sicurezza degli amministratori comunali e dei cittadini di Volla.
(4-00749)
Com'è noto, il 18 settembre 2001, di fronte al municipio di Volla (Napoli), al termine di una riunione del consiglio comunale, un individuo a bordo di un ciclomotore esplodeva tre colpi di pistola in aria, dandosi alla fuga. Erano presenti gli assessori all'ecologia ed alle politiche sociali, un funzionario della regione Campania e un Maresciallo dei Vigili urbani.
Il personale della locale Stazione Carabinieri, intervenuto sul posto insieme a quello della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco (Napoli), rinveniva 4 bossoli calibro 7,65 ed avviava le indagini per identificare l'autore, informandone l'Autorità giudiziaria.
Il successivo 21 settembre 2001 militari del Nucleo operativo del Gruppo di Castello di Cisterna arrestavano alcuni affiliati al clan «Veneruso», ritenuti responsabili di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in concorso e trovati in possesso di una pistola automatica marca Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa. L'arma è stata inviata al Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche di Roma, per la comparazione con i bossoli rinvenuti nei pressi del municipio di Volla.
Il predetto sodalizio criminale, operante in Volla, è stato già colpito in maniera consistente dall'attività investigativa dell'Arma dei Carabinieri che nel 2000 ha arrestato 11 esponenti del clan per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di omicidi, estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, gioco d'azzardo ed altro.
In seguito all'episodio delittuoso, il Prefetto di Napoli ha convocato, il 20 settembre 2001, un'apposita riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sindaco di Volla e i sindaci di San Giorgio a Cremano e di San Sebastiano al Vesuvio, comuni ugualmente interessati da atti di criminalità diffusa perpetrati da pregiudicati provenienti principalmente dai vicini quartieri periferici orientali di Napoli e di Ercolano.
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza hanno disposto ulteriori mirati servizi straordinari di prevenzione generale e di controllo del territorio nell'area vesuviana, a supporto dell'attività dei presidi territoriali delle Forze di Polizia presenti, per render più pressante l'azione di contrasto nei confronti della criminalità e per infondere nei cittadini maggiore sicurezza.
In relazione alla lamentata recrudescenza delle intimidazioni a scopo estorsivo, soprattutto ai danni di attività produttive e di cantieri delle opere pubbliche, la strategia di contrasto è articolata, da un lato, su una capillare azione investigativa e, dall'altro, su iniziative volte a favorire ulteriormente la collaborazione delle vittime.
Per quanto concerne infine il Comune di Volla, nel territorio è presente una Stazione dell'Arma dei Carabinieri che dispone di 11 unità supportata, all'occorrenza, dagli organi speciali della vicina compagnia di Torre del Greco.
Nell'ambito della revisione nazionale della dislocazione dei presidi sul territorio, il programma, in fase di predisposizione, prevede un incremento organico della Stazione Carabinieri di Volla di 5 unità, dal momento che il comune ha evidenziato un rapporto tra forze dell'ordine e popolazione inferiore alla media nazionale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
le guardie di sanità sono patrimonio del Ministero della salute (ex sanità);
esse rappresentano una pagina professionale molto significativa, creata in applicazione dell'articolo 44 del T.U. delle leggi sanitarie del 1 agosto 1907, n. 636, previsto dal regio decreto 29 settembre 1895, n. 636;
l'articolo 22 della legge n. 441 del 1963 e l'articolo 4 della legge n. 1367 del 1965 attribuiscono alle guardie di sanità la qualifica e lo status di ufficiale di polizia giudiziaria il compito di coordinare il personale medico e veterinario nel prelievo di campioni da analizzare nelle operazioni di controllo igienico-sanitario nei porti, negli aeroporti e nei luoghi di frontiera e il compito di controllo igienico-sanitario sulle produzioni e sul commercio di bevande e sostanze alimentari;
sul decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980 n. 327 è contenuta la specificazione dell'oggetto e dell'ambito della vigilanza attribuita alle guardie di sanità, la individuazione delle autorità sanitarie competenti e le modalità di sequestro e distruzione di alimenti igienicamente pericolosi;
il decreto legislativo del 26 maggio 1997 n. 155 che stabilisce norme generali di igiene e di controllo dei prodotti alimentari in attuazione di direttive europee;
il decreto legislativo del 15 giugno n. 182, all'articolo 1, comma 4, attribuisce alle autorità di controllo il potere di prescrizione per le carenze accertate durante l'ispezione;
le guardie di sanità sono deputate oggi anche a compiti relativi alla lotta contro l'AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135) e alle tossicodipendenze, all'applicazione della Direttiva comunitaria in materia di profilassi delle malattie infettive e a quelle sulla sicurezza a igiene del lavoro (legge n. 626 del 1994);
il ruolo delle guardie di sanità fu istituito quale personale governativo in
l'articolo 84 del regio decreto del 25 giugno 1914, n. 702 e il regio decreto del 2 maggio 1940, n. 1045 attribuirono alle guardie di sanità la qualifica di agenti di pubblica sicurezza per il controllo relativo, rispettivamente, alla sanità marittima e aerea, ribadita dal Ministero dell'interno 15 luglio 1997 (nota 559-C/11636.10182.A) -:
se risponda al vero che il Ministero della salute prefigurerebbe un inquadramento del ruolo professionale delle guardie di sanità in un'area generica di assistenza e vigilanza sanitaria con la denominazione di operazione di vigilanza e controllo sanitario (AREA B/2) senza riferirsi a precise funzioni da assolvere;
se risponda al vero che non sarebbe mantenuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
se non ritenga logico e doveroso, vista la presenza secolare delle guardie di sanità nella sanità pubblica Italiana, mantenere loro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (gia conferita con legge n. 441 del 1963);
se non ritenga che una eventuale scomparsa della attribuzione del ruolo specifico di ufficiale di polizia giudiziaria all'interno delle Amministrazioni della Sanità alle guardie di sanità provochi un grave stato di inefficienza delle funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo sanitario di competenza del Ministero della salute, funzioni di controllo che dovrebbero essere molto rafforzate;
se non ritenga invece opportuno procedere ad una più valida ed efficiente riorganizzazione del ruolo della guardia di sanità, che tanto può positivamente operare a favore del Servizio sanitario nazionale;
se corrisponda al vero che nelle cinque sedi centrali del Ministero della salute si potrebbe ridurre il numero degli agenti a venti unità;
se corrisponda al vero che, in sostituzione della figura delle guardie di sanità, sarebbe stato bandito un concorso per una nuova figura professionale, quella del «tecnico della prevenzione», al quale, fra l'altro, non si sa quali funzioni sarebbero attribuite né quale aspetto giuridico sarebbe attribuito alla nuova figura sanitaria;
se non si ritenga che, in un momento così politicamente delicato per la sicurezza pubblica (avvenimenti dell'11 settembre 2001 e caso Antrace), non sia errato abolire la figura della guardia di sanità, che opera con funzioni di controllo proprio in quei siti, porti, aeroporti, posti di ispezione frontaliera, definiti ad alto rischio per la reale possibilità di azioni terroristiche.
(4-01301)
In applicazione della citata disposizione, in data 26 ottobre 2000, il ministero della salute e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo con il quale i preesistenti 65 profili professionali sono confluiti, per aree omogenee o competenza, attribuzioni e complessità, in 22 nuovi profili a loro volta incardinati in 4 macro-settori in base alle diverse professionalità necessarie ad una moderna amministrazione.
In particolare, le guardie di sanità sono confluite nel nuovo profilo di operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, secondo i contingenti stabiliti dal Dpcm di rimodulazione della dotazione organica del ministero.
Per tale profilo professionale, fermi restando i requisiti d'accesso dall'esterno, fissati direttamente dal Ccnl, l'accordo del 26 ottobre 2000 prevede la seguente declaratoria:
Conseguentemente, non risponde al vero che sarebbe stato prefigurato un inquadramento del ruolo delle guardie di sanità in una generica area priva di riferimento a precise funzioni da svolgere, ma, anzi, si è operata quella valida ed efficiente riorganizzazione della figura professionale della guardia di sanità indispensabile per un più idoneo ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali, alla luce anche del ruolo che dovrà svolgere in futuro il Ministero della Salute.
Non corrisponde al vero che è stato bandito un concorso per le nuove figure professionali di «tecnico della prevenzione», essendo, invece, in atto un processo generale di riqualificazione di tutto il personale del ministero, ai sensi dell'articolo 15 del citato Ccnl 1998-2001, per l'accesso al quale, garantita in ogni caso la facoltà a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dall'accordo collettivo nazionale di partecipare ad almeno un percorso formativo, è stata tenuta in debita considerazione, non solo per elementari ragioni di economicità dell'azione amministrativa; ma anche nell'interesse dell'utenza e degli stessi partecipanti ai corsi di aggiornamento e qualificazione, l'esperienza professionale maturata e l'attività effettivamente svolta sino ad oggi dagli interessati.
Peraltro, l'intento dell'Amministrazione di riconoscere rilievo ai compiti svolti dalle guardie di sanità e di avvalersi delle competenze professionali di queste è testimoniato dal recente reclutamento, appena conclusosi, di ben 62 unità appartenenti a tale categoria, che sono state assegnate alle sedi periferiche (Uffici di sanità marittima ed aerea e Uffici veterinari di confine) dove maggiore è l'impatto con l'utenza in relazione ai compiti tecnico-sanitari del ministero, residuando agli uffici centrali, salvo eventuali modifiche all'attuale normativa di riferimento, un ruolo minore nell'amministrazione diretta.
Il sistema di classificazione del personale tecnico-sanitario non fa venire meno automaticamente la qualifica di ufficiale giudiziario per i profili in esso confluiti e per il personale che effettivamente svolge le mansioni riconducibili alla specifica normativa.
Ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 1987, di modifica all'articolo 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1985, il Ministero della salute - Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale provvede, infatti, al rilascio della tessera di ufficiale di polizia giudiziaria - oltre che al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del ruolo sanitario (con esclusione dei biologi e degli psicologi) - alle guardie di sanità.
In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce che le tessere vengono rilasciate a detto personale nell'espletamento delle funzioni riconducibili alla legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 - di modifica e integrazione della legge n. 283/1962 - nel riconoscere la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria alle guardie di sanità ne limita e ne circoscrive, allo stesso tempo, l'ambito operativo. In sostanza le guardie di sanità, così come le altre figure professionali di cui alla normativa in questione, esercitano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alla materia degli alimenti e delle bevande.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
lo studio del professor D'Alpaos, incaricato dalla procura della Repubblica di
il ponte suddetto, un'importante testimonianza storico-artistica risalente alla metà del XVIII secolo, parzialmente ristrutturato nel 1889, e parte integrante della cittadella sabauda, non solo non è stato oggetto di opere di ordinaria manutenzione ma risulta tuttora percorso dal traffico cittadino;
risulta all'interrogante che l'amministrazione comunale di Alessandria, pur in attesa del nulla osta ministeriale, in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte, intenderebbe al contrario procedere all'abbattimento del ponte della Cittadella per sostituirlo con un nuovo ponte;
la progettazione di quest'ultimo è stata affidata all'architetto Richard Meier che, con lo studio londinese Over e Arup, dovrebbe presentare il progetto definitivo per la conferenza regionale dei servizi ad agosto 2001;
il costo di tale opera supererebbe i 70 miliardi e il comune si è già impegnato per 5 miliardi per la sola progettazione;
per la salvaguardia e la conservazione del Ponte Cittadella sono stati presentati due esposti circostanziati alla procura della Repubblica di Alessandria da un gruppo di cittadini nell'agosto 2000 e dall'associazione «Italia Nostra» il 26 giugno 2001 -:
quale riscontro il ministro intenda dare alla richiesta di abbattimento del Ponte Cittadella da parte dell'amministrazione di Alessandria e se non intenda intervenire, con costi sostenibili, all'improrogabile manutenzione e restauro del manufatto settecentesco.
(4-00693)
In data 7 gennaio 1997, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte ha informato l'Amministrazione comunale di Alessandria che il ponte sul Tanaro detto «della Cittadella» - di proprietà della stessa Amministrazione comunale - deve considerarsi compreso negli elenchi descrittivi previsti dall'articolo 4 della legge 1089 del 1939 in quanto manufatto di interesse architettonico e storico-artistico.
In data 22 maggio 2001 la predetta Soprintendenza ha trasmesso per via gerarchica alla Direzione generale di questo ministero l'istanza di abbattimento del ponte presentata dall'Amministrazione comunale di Alessandria e, contestualmente, ha chiesto all'Autorità di Bacino e al Magistrato per il Po di esprimere direttamente il loro parere sulla base dei diversi studi e analisi effettuati. I predetti pareri, pervenuti a questa amministrazione con nota n. 4178 del 19 luglio 2001 e nota n. 103333-13911 del 14 agosto 2001, sono orientati all'adeguamento o al rifacimento del Ponte, in quanto l'attuale manufatto, non assicura, in condizioni di massima piena, un regolare deflusso delle acque del Tanaro.
Nel mese di agosto 2001, la Soprintendenza citata, ha inviato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio la prevista relazione per il parere definitivo ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
In data 20 novembre 2001, il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici ha espresso parere contrario all'abbattimento riconoscendo l'interesse storico-monumentale - come dichiarato nella declaratoria del 7 gennaio 1997 - in quanto trattasi di una pregevole opera di ingegneria che costituisce per la città di Alessandria un collegamento storicizzato tra la struttura fortificata della Cittadella e il tessuto urbano. Il predetto parere evidenzia che dovranno essere individuate soluzioni che mantengano in funzione l'attuale ponte e offrano garanzie di sicurezza sotto il profilo idraulico e che, qualora le attuali condizioni statiche non fossero soddisfacenti, si dovrà provvedere a predisporre le opere che garantiscano
Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.
la società Incom SpA, azienda specializzata nel settore dell'abbigliamento, con sede in Pieve a Nievole (Pisa) in data 9 luglio 2001 ha avviato le procedure di mobilità per 49 addetti;
tale azienda occupa complessivamente 169 lavoratori di cui circa 55 con mansioni operaie;
le richieste di mobilità riguardano quasi esclusivamente operai ed in particolare donne con un età media superiore ai 40 anni, che difficilmente potranno trovare una diversa collocazione lavorativa;
suddetta società negli ultimi anni ha sempre più delocalizzato la propria attività lavorativa verso i propri stabilimenti siti in Romania, fino ad occupare circa 4.500 lavoratori, pur continuando a beneficiare del marchio «made in Italy»;
tale azienda insiste su di un'area del nostro Paese, la Valdinievole, che da anni subisce l'impoverimento del proprio tessuto industriale a causa dello spostamento massiccio di intere filiere produttive verso l'estero ed in particolare verso i Paesi dell'est Europa;
in questi giorni si stanno susseguendo incontri tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni locali al fine di scongiurare un ulteriore indebolimento del sistema produttivo della Valdinievole -:
quali iniziative intenda assumere il signor Ministro al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti e se non intenda attivare da subito un tavolo di trattativa tra i soggetti interessati.
(4-00307)
In seguito, a partire dal 1982, la società in argomento ha acquistato una fabbrica rumena, poi denominata Incom Vranco s.a. che ha ristrutturato ed ampliato con la creazione di un nuovo stabilimento Eurocomf, destinato alla produzione di capi maschili.
Queste scelte, secondo la società, sono state indispensabili per la sopravvivenza dello stabilimento italiano, in virtù del basso costo del lavoro, che ha permesso di mantenere la competitività sul mercato.
Al momento, sempre secondo i vertici dell'azienda, la necessità di arginare i disavanzi economici risultati dai bilanci degli anni pregressi, è alla base della richiesta di mobilità per i 49 lavoratori italiani. Il ricorso allo strumento della Cassa integrazione guadagni straordinaria non è stato possibile in mancanza dei presupposti di legge, nella fattispecie «riorganizzazione o crisi aziendale».
In concreto si è proceduto alla chiusura del magazzino «materie prime», del magazzino «capi finiti» e del magazzino «prototipi», con la conseguenza che il personale operaio, per la maggioranza femminile è stato considerato in esubero. La società ha dichiarato che nel passato, in situazioni analoghe, al fine di evitare i licenziamenti, con i propri mezzi ha provveduto ad attuare una riqualificazione del personale, per favorirne l'inserimento in altri settori. Attualmente l'organizzazione aziendale prevede nello stabilimento di Pieve a Fievole la preparazione dei campionari e il settore prettamente commerciale, con personale prevalentemente impiegatizio. L'organico dello stabilimento italiano, da quanto risulta anche all'Inps consiste in 29 operaie, 5 operai, 50 impiegate, 26 impiegati e 3 dirigenti.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
da qualche settimana si è andata diffondendo la notizia che il ministero della salute vorrebbe eliminare dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale quelle relative al termalismo;
tale eventuale provvedimento penalizzerebbe totalmente gli impianti termali che attualmente vedono impegnati interi e qualificati staff medici, addetti ai trattamenti, dipendenti, nonché le molteplici strutture economicamente collegate;
nella città di Sciacca importante stabilimento termale che da tempo costituisce una voce fondamentale dell'economia locale vedrebbe da tale provvedimento definitivamente azzerate possibilità di potenziamento e sviluppo attualmente in essere e gravissime diverrebbero le ripercussioni sull'indotto economico dell'intero territorio;
l'eventuale adozione di tale provvedimento verrebbe di fatto a privare un gran numero di utenti della possibilità di usufruire delle scientificamente attestate proprietà terapeutiche del termalismo, negando loro il diritto costituzionale di accedere, a parità di costi, ad una possibilità curativa a salvaguardia della propria salute, che tra altro incide sul bilancio dello Stato, in misura certamente assai limitata -:
se non ritenga, visti i gravi ed oggettivi risvolti di carattere economico e sanitario che l'emanazione di tale provvedimento produrrebbe, di dare assicurazione in merito al mantenimento delle prestazioni di carattere termale all'interno del servizio sanitario nazionale.
(4-01384)
Poiché, nella stessa sede, è stata ribadita la necessità di mantenere nei livelli essenziali di assistenza soltanto prestazioni che rispondano ai principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, oltreché a quello dell'economicità nell'impiego delle risorse, permane la validità dell'orientamento adottato con decreto ministeriale 22 marzo 2001, il quale ha confermato, «in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005», che le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale restano quelle indicate nell'elenco approvato con decreto del «Ministro della sanità» del 15 dicembre 1994, ribadendo, peraltro, la necessità che nel frattempo siano effettuati qualificati studi scientifici volti a comprovare l'effettiva utilità dei trattamenti termali nelle patologie ora richiamate.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
lunedì 30 luglio 2001, verso le ore 23,30 circa, a causa di una improvvisa interruzione della erogazione di energia elettrica, il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli è rimasto al buio;
in quel momento il servizio di pronto soccorso era in piena funzione ed anzi vi era una ventina di pazienti in attesa;
il responsabile del servizio ha dovuto avvisare il 118 affinché altri pazienti fossero dirottati presso altre strutture, mentre i pazienti presenti sono stati spostati nel vicino reparto di ortopedia;
successivamente si è appreso che nel reparto di pronto soccorso non sono in funzione luci di emergenza;
questo particolare - del tutto incredibile testimonia con eloquenza che non richiede
anche alla luce della vicenda citata, quali iniziative di propria competenza intenda adottare affinché venga assicurato un più efficiente e continuo servizio di erogazione dell'energia elettrica a favore delle strutture sanitarie campane.
(4-00490)
Si è formulata l'ipotesi che la sovratensione è stata determinata dalla elevata temperatura ed umidità diffuse nell'aria.
La durata dell'interruzione si è protratta per 25 minuti ed ha interessato solo alcuni ambienti del «Dea» (medicheria uomini, medicheria donne, atrio, ricezione, posto di polizia).
Gli operatori della manutenzione sono prontamente intervenuti e l'energia elettrica è stata riattivata alle ore 23,30.
Durante l'interruzione sono entrate in funzione le luci di emergenza ed i pazienti sono stati assistiti nelle contigue medicherie del «Dea», in particolare nella medicheria ortopedica.
Si precisa, infine, che, come dichiarato nel comunicato stampa diramato il 31 luglio 2001 dall'Azienda ospedaliera «A. Cardarelli», l'episodio circoscritto non ha causato alcuna conseguenza all'utenza coinvolta e non ha interessato ed intralciato l'esercizio di alcuna attrezzatura.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
la segreteria provinciale del sindacato autonomo di polizia di Biella ha emanato un documento, a firma del segretario Vincenzo Lubrano, per richiamare l'attenzione sul problema degli straordinari e dei ritardi nel pagamento di talune spettanze economiche del personale della questura;
sembra che le promesse del ministro dell'interno pro tempore onorevole Enzo Bianco di adeguare finalmente il monte-ore degli straordinari siano state disattese, e che perdurino i disagi determinati dai più volte lamentati ritardi nella emissione dei mandati di pagamento da parte della prefettura;
è necessario a giudizio dell'interrogante un decisivo intervento su ambedue i versanti al fine di eliminare un malessere che perdura da troppo tempo e che non esclude iniziative pubbliche determinate dalla comprensibile esasperazione degli operatori della polizia di Stato -:
se non ritenga di dover urgentemente intervenire per:
adeguare il monte-ore degli straordinari della questura di Biella a quello delle altre questure d'Italia traducendo in realtà una delle molte promesse non mantenute dal ministro pro tempore onorevole Enzo Bianco;
verificare le ragioni dei lamentati ritardi nella emissione dei mandati di pagamento da parte della prefettura di Biella al fine di eliminare un inconveniente che, certamente, genera irritazione ed insoddisfazione in tutto il personale della questura.
(4-00646)
Infatti, la media mensile pro-capite autorizzato per il predetto personale è stato di
Poiché lo stanziamento ha subito nel corso dell'anno delle riduzioni, il Dipartimento della pubblica sicurezza di questo ministero non ha potuto incrementare, come auspicato anche dall'interrogante, detto monte-ore, ricorrendo di volta in volta ad apposite autorizzazioni per il pagamento del lavoro eventualmente prestato in eccedenza, in presenza di situazioni eccezionali. In particolare, per il personale della Questura di Biella è stato autorizzato, per il periodo maggio-luglio 2001, il pagamento di cinquecento ore di lavoro straordinario prestato oltre i limiti autorizzati, in relazione alle esigenze connesse alle attività di contrasto del fenomeno delle «rapine nelle ville».
Inoltre, appare utile evidenziare che il compenso per lavoro straordinario viene posto in pagamento il mese successivo a quello della prestazione da parte della Prefettura, sulla base dei tabulati elaborati, secondo le segnalazioni effettuate dagli Uffici interessati, dal Centro meccanografico del ministero dell'interno.
Nel caso specifico, il tabulato relativo al lavoro straordinario effettuato dal personale della Questura di Biella nel mese di giugno 2001 è giunto il 2 agosto 2001 presso la Prefettura, che ha emesso il relativo ordinativo di pagamento, dopo i necessari controlli contabili, il 13 agosto 2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
dopo l'orrendo crimine perpetrato a New York l'11 settembre 2001, i cannoni hanno cominciato a tuonare contro l'Afghanistan per il rifiuto, da parte di questo Paese, di consegnare agli Stati Uniti d'America Osama Bin Laden;
gli Stati Uniti hanno consegnato la documentazione - in parte secretata - di prove definite «schiaccianti» della diretta responsabilità dello sceicco saudita nell'organizzazione del criminale attentato contro le torri gemelle;
peraltro non è stata data diffusione alle prove, neppure di quelle non coperte da segreto -:
quali siamo le prove offerte dagli Stati Uniti d'America - e non coperte da segreto - circa la responsabilità di Osama Bin Laden in ordine al crimine dell'11 settembre 2001, costato la vita, a New York, a quasi sette mila persone.
(4-00935)
Analogamente, nella mozione adottata dalla Camera dei deputati lo stesso 9 ottobre 2001, si precisa come il Governo italiano abbia trasmesso una documentazione segretata ai Presidenti di Camera e Senato. Tale informativa, raccolta in seguito alla riunione del Consiglio Atlantico, riguarda gli esiti delle indagini destinate ad accertare le responsabilità degli attacchi dell'11 settembre 2001, e pone in evidenza le responsabilità della rete terroristica capeggiata da Osama Bin Laden, nonché i collegamenti tra tale gruppo e il regime dei Talebani in Afghanistan.
Il 9 ottobre 2001 il Presidente del Consiglio ha inviato ai Presidenti della Camera e del Senato una sintesi riservata delle prove, raccolte dagli Stati Uniti d'America e fornite in sede Nato, riguardanti le responsabilità di Osama Bin Laden. Di tale trasmissione davano contestualmente notizia il Ministro degli esteri alla Camera e il Ministro della difesa al Senato. Il Presidente della Camera, non potendo rendere nota la documentazione in oggetto per via del segreto di Stato, provvedeva a restituirla il
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.
nei giorni 16 e 17 ottobre 2001 presso l'aeroporto di Venezia si sono verificate situazioni a dir poco grottesche relativamente ai controlli sui passeggeri con il metal-detector;
tali apparecchiature sono state tarate al massimo delle loro capacità, con il risultato di segnalare in continuazione qualsiasi oggetto metallico;
i risultati sono stati quelli di creare file con centinaia di passeggeri furibondi ed increduli dei tempi d'attesa, assolutamente ingiustificati, e dei voli che comunque partivano;
passeggeri in fila con le cinture dei pantaloni in mano e costretti addirittura a togliersi le scarpe, rappresentano storie di anacronistica chiusura mentale da parte di chi esegue questi controlli;
in altri aeroporti, ad esempio Fiumicino, sono previsti controlli con rilevatori metallici manuali, che consentono agli operatori di polizia di agire con maggiore discrezione e con evidenti benefici in termini di tempo, al fine di prevenire estenuanti ed indiscrete file di attesa -:
se sia a conoscenza dei fatti sopracitati;
se intenda attivarsi affinché sia modificato l'espletamento di detti controlli per evitare che i cittadini abbandonino definitivamente il servizio del trasporto aereo.
(4-01055)
Presso l'aeroporto di Venezia, come in tutti gli scali aerei ubicati sul territorio nazionale, sono in uso apparecchiature, quali gli apparati metal-detector, atte a coadiuvare gli operatori ai varchi di sicurezza nei controlli alle persone che accedono alle cosiddette «aree sterili».
I controlli sono espletati, come previsto dal decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 del Ministero dei trasporti e della navigazione, dalla società di gestione aeroportuale, che si avvale di personale, con requisiti specifici, che riveste la qualifica di guardia particolare giurata.
L'Ufficio di Polizia di frontiera svolge, invece, funzioni di vigilanza e controllo sull'operato del predetto personale, sul funzionamento dei macchinari e sulle misure adottate.
Ciò premesso, a seguito della sottrazione di circa 14 coltelli avvenuta lo scorso 11 ottobre 2001 da un esercizio commerciale sito presso l'aeroporto veneziano, è stata aumentata la sensibilità degli archetti metal detector e rafforzati i controlli sui passeggeri provocando un inevitabile dilatamento dei tempi di attesa, specie in concomitanza con gli orari in cui si concentravano più partenze in un esiguo arco temporale.
Si precisa, infine, che i metal detector portatili, il cui impiego è auspicato dall'interrogante, sono in uso al personale delle società di gestione aeroportuale, ma consentono solo la localizzazione di eventuali oggetti metallici addosso alle persone, mentre per verificare l'effettiva natura di tali oggetti è necessario che gli interessati li estraggano dalle proprie tasche e si sottopongano ad ulteriori controlli.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
l'interrogante ha appreso recentemente che un bambino affetto da sindrome
solo a seguito dell'intervento del provveditorato agli studi di Catania, il dirigente scolastico, più volte interpellato, ha motivato l'esclusione per l'eccessivo numero di domande pervenute;
il bambino è stato successivamente assegnato ad un altro istituto che risulta tuttavia ben distante dal luogo ove gravitano gli interessi e le problematiche connaturate allo status del bambino;
questa situazione ha provocato parecchi disagi ai genitori del bambino che insistono affinché loro figlio venga ripreso nella scuola dove era precedentemente iscritto;
dall'elenco degli iscritti alla prima media della scuola «Virgilio», risulta, inoltre, che altri bambini, pur non essendo portatori di handicap e dunque non godendo dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, sono stati ammessi nonostante abbiano la residenza in un altro distretto scolastico -:
se non ritengano opportuno avviare un'indagine ispettiva al fine di accertare se le decisioni prese dal preside e dal consiglio d'istituto non siano state discriminatorie e perciò lesive del diritto allo studio.
(4-01063)
Gli esiti di detti accertamenti hanno evidenziato che dopo il termine di presentazione delle domande di iscrizione, il numero di richieste di ammissione alle classi prime della scuola media «Virgilio» risultava di molto superiore alle capacità ricettive della scuola medesima.
Accertata l'impossibilità dell'ente locale di offrire idonei locali per aumentare il numero delle classi, gli organi di governo dell'istituto scolastico hanno deciso unanimemente di distribuire gli allievi in esubero tra le varie scuole tenendo conto del bacino d'utenza e della residenza anagrafica degli allievi, in conformità delle disposizioni previste al riguardo (circolare ministeriale 400 del 1991).
Le domande di n. 77 allievi, di cui n. 4 portatori di handicap, sono state quindi trasmesse alla scuola media statale «Nicolosi» ed agli istituti comprensivi «Giovanni XXIII», «Marconi» e «Don Dilani» del medesimo comune.
È stato rilevato, inoltre, che i criteri di selezione delle domande di iscrizione alle classi prime sono i medesimi dei precedenti anni e già noti alle famiglie in quanto contenuti in un vademecum diffuso dal comune agli utenti delle scuole per orientare e facilitare la scelta.
La scuola accetta tutte le domande di iscrizione da parte degli allievi che risiedono nel suo bacino d'utenza, tutte quelle degli allievi portatori di handicap, anche non residenti nel bacino d'utenza se la scuola di appartenenza presenta barriere architettoniche, nonché tutte le domande di iscrizione in classi a tempo prolungato, a prescindere dal bacino d'utenza, essendo tale modello organizzativo peculiare della scuola media «Virgilio».
Le domande di iscrizione al tempo normale o bilinguismo di allievi non residenti nel bacino d'utenza sono accolte finché il numero delle classi in organico e le strutture ricettive delle scuole ne consentono l'accoglienza.
L'allievo al quale fa riferimento l'interrogante aveva richiesto l'iscrizione ad una classe funzionante a tempo normale ed è residente nel bacino d'utenza della scuola «Don Dilani» la quale non presenta barriere architettoniche, tant'è che lo stesso genitore, in una riunione svoltasi presso della scuola, ha giudicato ampiamente soddisfacente la struttura scolastica.
È emerso inoltre che le classi a tempo normale della scuola media Virgilio sono state formate tutte da allievi con residenza anagrafica nel bacino d'utenza della scuola.
È stato rilevato anche che n. 5 posti resisi successivamente disponibili nelle classi a tempo prolungato, per trasferimenti di altrettanti allievi, sono stati assegnati ad alunni con fratelli o sorelle, frequentanti l'istituto medesimo secondo un criterio di carattere generale deliberato dallo stesso consiglio d'istituto.
L'indagine ispettiva ha rilevato infine che l'allievo si è pienamente integrato nella classe alla quale è stato assegnato e detta integrazione è stata facilitata dalla presenza, nella stessa classe di una cugina; il medesimo allievo è supportato per 18 ore settimanali da un docente di sostegno.
Tenuto conto di quanto riferito dall'ispettore che ha svolto l'indagine non risulta in alcun modo violato il diritto allo studio dell'allievo né si rilevano discriminazioni di sorta.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
il Provveditorato agli studi di Palermo ha bandito il concorso a posti di insegnante elementare, giusto D.D. 2 aprile 1999;
al momento delle operazioni di valutazione dei titoli scientifici, professionali ed artistici la commissione ha omesso di valutare le pubblicazioni prodotte dai candidati al predetto concorso, in quanto il comitato ristretto, previsto dall'articolo 7 dal bando di concorso, non ha fissato criteri precisi e, peraltro, ha deliberato senza il plenum dei componenti la Commissione, ma solamente alla presenza di 5 membri su 9 -:
quali iniziative intenda intraprendere per indurre il Provveditore agli studi di Palermo a procedere alla rettifica della graduatoria di concorso, previa valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, sulla base delle prescrizioni della tabella di valutazione, prescindendo dagli illegittimi criteri fissati dal comitato ristretto.
(4-00508)
Al riguardo si fa infatti presente che il Provveditore agli studi di Palermo, ai sensi dell'articolo 7 del bando di concorso a posti di insegnante elementare indetto con determinazione dirigenziale 2 aprile 1999, che prevede l'istituzione di un Comitato ristretto, ha riunito in data 28 luglio 2000 il medesimo, composto da 9 presidenti-coordinatori delle commissioni operanti nelle varie province siciliane del concorso stesso al fine di stabilire, in modo univoco, i criteri per la valutazione dei titoli professionali, scientifici ed artistici di cui alla relativa tabella di valutazione.
Nella seduta della data sopraindicata, sono stati dibattuti i vari punti sui quali la tabella di valutazione prevede una limitata discrezionalità, e si è deciso di attribuire punti 1,00 alle «pubblicazioni di libri composti da non meno di 40 pagine pubblicati da una casa editrice, attinenti al mondo della scuola con esclusione di stampa eseguita da tipografie» e punti 0,10 alle «pubblicazioni di articoli su riviste di argomento scolastico» come si evince dal verbale acquisito.
Il citato Provveditore agli studi di Palermo, cui è affidato l'espletamento della procedura concorsuale regionale, preso atto che alcuni presidenti-coordinatori erano assenti, ha trasmesso il citato verbale via fax ai Dirigenti provinciali per consentire agli stessi di prenderne atto e per notificarlo ai presidenti assenti alla riunione del 28 luglio 2000.
Per quanto riguarda, infine, la procedura concorsuale svoltasi a Palermo, va precisato che contrariamente a quanto riferito dall'interrogante, il Provveditore agli studi di Palermo, in sede d'esame dei reclami prodotti dai candidati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha deciso di attribuire punti 0,10 a pubblicazioni configurabili quali brevi monografie e/o saggi di pochissime pagine che la maggior parte dei
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da qualche anno nel nostro Paese destano notevole allarme le notizie provenienti da altri Stati, nei quali si assiste ad epidemie ormai fuori controllo, scatenate sostanzialmente dalla sospensione, in quei Paesi, delle vaccinazioni, determinata da motivi sia economici che organizzativi, correttamente, quindi, il Ministro della sanità dell'epoca ha allertato le regioni perché attraverso le aziende sanitarie locali provvedessero a facilitare le vaccinazioni di soggetti provenienti dai Paesi a rischio ed esercitassero un più attento controllo delle pratiche vaccinali dei bambini italiani, specie per quanto riguarda il rispetto delle date di somministrazione;
a fronte di tali situazioni si pone l'esigenza di garantire ai bambini provenienti da quelle zone e legittimamente residenti in Italia il diritto all'istruzione e quindi alla frequenza di una scuola;
negli anni scorsi il Ministero della pubblica istruzione ha diramato al proposito disposizioni tendenti ad autorizzare la frequenza scolastica;
tale situazione, nonostante le perplessità mosse dal Ministero della salute, per non avere subito modifiche e lascia profondamente perplessi;
infatti, l'intervento che, tra l'altro, rende anche permanente una situazione di assoluta illegittimità, per consentire l'ammissione a scuola dei non vaccinati prevede soltanto la «previa dichiarazione del genitore di esonero da eventuali responsabilità per l'amministrazione scolastica», come se le norme che rendono obbligatorie le vaccinazioni e la non ammissione a scuola dei non vaccinati dovessero dipendere dalla decisione di un genitore; e ciò senza valutare che, secondo le precise istruzioni impartite dal Ministero della sanità con la circolare n. 9 del 26 marzo 1991 («Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni»), a scuola possono essere presenti bambini non vaccinati perché affetti da malattie che controindicano la vaccinazione e per i quali la presenza dei bambini non vaccinati senza motivo creerebbe una situazione di grave pericolo; a giudizio dell'interrogante con la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 92 del 1997, è come se si invitassero pubblici ufficiali a violare leggi dello Stato, dato che, in caso di ammissione a scuola di bambini non vaccinati con la dichiarazione dell'esercente la «potestà familiare», la responsabilità ricadrebbe comunque per intero sui provveditori agli studi, sui direttori didattici e sui presidi, a cui la norma di legge (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967), sospesa dal Ministro, fa espresso riferimento; peraltro, le motivazioni addotte a giustificazione del provvedimento sono assolutamente inaccettabili -:
se intendano, ciascuno per quanto di propria competenza, assumere le urgenti misure atte a ripristinare l'assoluto rispetto delle leggi in materia, e soprattutto, nell'attuale periodo di grave pericolo per la popolazione infantile, a garantire la salute dei cittadini-bambini, che hanno assoluto bisogno di tutela.
(4-01342)
In caso di mancata presentazione del suddetto certificato, l'ammissione non viene preclusa, ma il direttore scolastico (o il capo dell'istituto) comunica il dato della mancanza del certificato (che non necessariamente corrisponde a mancanza di vaccinazione) alla Azienda USL di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute.
In questo modo si è inteso ribadire il concetto che il controllo della situazione vaccinale, a livello sia del singolo individuo che della collettività, non è tanto compito delle autorità scolastiche, bensì di quelle sanitarie.
Va infatti considerato che la verifica dello stato vaccinale al momento dell'ingresso nella scuola dell'obbligo consente, senza dubbio, di sanare situazioni di mancata vaccinazione, ma non certo di prevenire situazioni di ritardata vaccinazione.
Non a caso il Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel definire obiettivi operativi per la prevenzione di alcune malattie tramite vaccini, ha stabilito che si dovessero raggiungere coperture vaccinali pari ad almeno il 95 per cento (sia per le vaccinazioni obbligatorie che per quelle raccomandate), entro il compimento del 24o mese di vita.
Solo in questo modo, infatti, viene assicurata ai bambini una protezione precoce nei confronti delle malattie bersaglio, alcune delle quali, come il morbillo e la pertosse, ancora estremamente diffuse sul territorio nazionale.
È compito delle autorità sanitarie regionali, cui è stata trasferita la competenza in materia di sanità, nonché di quelle locali, la verifica del corretto andamento delle campagne vaccinali e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e che riguardano sia la popolazione italiana che quella immigrata.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
Torino è stata culla di importanti aziende italiane;
tra queste, la società Telecom Italia Spa è, attualmente, l'azienda più importante per capitalizzazione, con sede in Torino;
è già stata perduta, da Torino, l'opportunità di ospitare la sede del Garante delle comunicazioni;
lo spostamento della sede legale della Telecom a Milano sarebbe un ulteriore segnale della marginalizzazione di Torino e del Piemonte rispetto alle direttrici di sviluppo dei comparti economici più dinamici;
nella fattispecie, per i circa 400 posti di lavoro a rischio degli impiegati della sede legale Telecom Italia e per i continui ridimensionamenti, chiusure o trasferimenti di aziende storiche che hanno contribuito in modo determinante al benessere della nostra cittadinanza e, in molti casi, dell'intero nostro Paese -:
se intenda attivarsi, di concerto con gli enti locali interessati, comune, provincia e regione, presso la nuova dirigenza della Telecom Italia Spa affinché l'attuale sede legale, sita a Torino in Via Bertola, non sia trasferita in altra città.
(4-00967)
In proposito, tuttavia, non si è mancato di interessare la suddetta società la quale ha premesso di avere da tempo avviato e gradualmente realizzato un processo di profonda riorganizzazione sia delle proprie attività, sia delle proprie strutture.
Facendo riferimento alla sede di Torino la medesima Telecom ha precisato che il gruppo societario in tale sede occupa circa 6.800 unità distribuite in tuffi i settori operativi: TIM, Domestic Wireline, IT Services, Seat-Pagine Gialle, Telecom Italia Lab (Ti Lab).
Si tratta di una delle presenze più rilevanti dell'azienda per ciò che concerne gli asset tecnologici e professionali che conferma l'impegno aziendale in tale area del territorio nazionale e che la rendono ideale «laboratorio» per la sperimentazione di nuovi prodotti e servizi.
In tale quadro - ha concluso la ripetuta società Telecom - il trasferimento della sede legale a Milano non comporta un disimpegno del gruppo nella regione Piemonte, né determina conseguenze sul piano occupazionale in termini di trasferimento di personale.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
il lavoro nero e la corsa a ribasso per la giudicazione degli appalti pubblici sono tra le principali cause della mancanza di sicurezza nei cantieri edili in Italia;
nelle Marche gli incidenti sul lavoro, nei vari settori produttivi, è in continuo aumento e fra l'altro in questi giorni incidenti mortali tra cui quello avvenuto nella frazione Mummoiola di Cingoli (Macerata), dove sono morti due operai, sepolti da una frana, mentre erano intenti ad uno scavo -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere per verificare l'igiene, la protezione, la sicurezza nei posti di lavoro e per l'effettiva attuazione della legge 626.
(4-00113)
In via preliminare, si fa presente che sulla base di quanto disposto dalla legge 833 del 1978, i compiti di controllo in materia di sicurezza sul lavoro sono attribuiti in via generale alle Aziende sanitarie locali, mentre ai Servizi ispezione del lavoro è riservata una competenza di carattere residuale. Oltre che per i collaudi e le verifiche di ascensori e montacarichi installati in ambienti industriali, elevatori trasferibili, impianti di panificazione e ponteggi sospesi motorizzati, gli ispettori del lavoro hanno competenza per la vigilanza congiunta in ambito ferroviario ed in materia di radiazioni ionizzanti, nonché, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nelle materie attribuite alle Asl in via principale.
Ciò premesso, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 242 del 1996, ha stabilito che, ferme restando le competenze in materia di attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, la vigilanza in materia di sicurezza può essere esercitata anche dal Servizio ispezione del lavoro che ne informa preventivamente il Servizio di prevenzione e sicurezza della Asl competente per territorio. Tali attività sono elencate alle lettere a) e b) dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 412 del 14 ottobre 1997.
Quanto alle iniziative intraprese, si rappresenta che, al fine di rendere maggiormente incisiva l'azione di vigilanza e dare piena attuazione al Manifesto programmatico Carta 2000, elaborato nella Conferenza di Genova del dicembre 1999, sono stati promossi nuovi modelli metodologici di vigilanza, nonché il coordinamento ed il raccordo tra le varie strutture territoriali. Inoltre, è stato dato avvio ad un monitoraggio congiunto con l'Inail sulle realtà locali con maggiore incidenza di infortuni. Il suddetto monitoraggio si attua sia su quei contesti aziendali in cui si sono verificati gli eventi dannosi che sulle posizioni dei lavoratori infortunati.
Sempre in materia di sicurezza, la circolare n. 58 del 29 maggio 2001, ha rappresentato a tutte le Direzioni del lavoro la necessità di dar vita a degli «sportelli» informativi sulle normative in materia di rapporti di lavoro che di igiene e sicurezza del lavoro.
Occorre dire, comunque, che nonostante il riparto delle competenze sopra esposto, è
In particolare, per quanto riguarda la specifica situazione della regione Marche, occorre far presente che nel 2001, fino al mese di giugno, si sono verificati 16 infortuni mortali e che le posizioni dei lavoratori coinvolti erano tutte regolari (15 lavoratori dipendenti ed 1 autonomo). Inoltre, si precisa che il settore economico in cui prevalgono gli infortuni è quello edile, anche se non si può sottovalutare l'incremento degli infortuni in itinere.
A Macerata, nel periodo compreso tra il 13 febbraio ed il 2 marzo 2001 è stata resa operativa una task force ministeriale, tesa a potenziare l'attività ispettiva della Direzione provinciale del lavoro, soprattutto per le imprese operanti nelle aree colpite dal sisma del settembre 1997. La quasi totalità dei cantieri ispezionati (circa 40) è risultata irregolare sotto il profilo antinfortunistico, evidenziando una grave situazione di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. Per tre cantieri sono stati adottati dei provvedimenti di sequestro per il grave rischio di incolumità dei lavoratori occupati. Le ispezioni sono state effettuate anche nelle imprese del settore alberghiero, pubblici servizi e ristoranti, nei quali è stato riscontrato un elevato tasso di lavoratori irregolari e molti extracomunitari clandestini.
Si rappresentano, ora, i gravi fatti inerenti agli infortuni mortali avvenuti nella frazione di Mummiola di Cingoli, dove nel corso di uno scavo hanno perso la vita due operai, sepolti da una frana mentre erano intenti ad uno scavo. Un lavoratore era dipendente della ditta Scavi e Condotte srl di Apiro, mentre l'altro dipendeva dalla ditta Artigiana Edile snc di Apiro. Dagli accertamenti i dipendenti sono risultati assicurati, tuttavia, il dipendente della ditta Scavi e Condotte srl prestava da qualche giorno la propria attività come «distaccato» presso la ditta Artigiana Edile snc, nei confronti della quale la Direzione provinciale del lavoro ha provveduto a contestare le violazioni alle norme sul collocamento. Inoltre, è emerso che la ditta Artigiana edile snc effettuava lavori per la realizzazione di collettore fognario, in qualità di subappaltatrice, regolarmente autorizzata dal comune di Cingoli, per conto della società Cbv Solex Spa di Serra San Quirico (Ancona), aggiudicataria dell'appalto pubblico.
Per quanto attiene al profilo specifico della sicurezza non si possono fornire elementi informativi sia perché la Magistratura non ha interessato il Servizio ispettivo di Macerata per i dovuti accertamenti, sia perché la fase delle indagini preliminari è coperta dal segreto istruttorio.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il signor Angelo Di Santo, nato a Mondragone (Caserta) ed ivi residente nello stesso nucleo familiare di suo padre Pasquale Di Santo, lavora come applicato presso l'ufficio Poste di Salò - Brescia;
ai sensi della legge n. 104 del 1992 articolo 33, il Di Santo, in data 13 settembre 1999, ha formalmente presentato richiesta di trasferimento alla competente Direzione risorse umane delle Poste italiane spa;
la richiesta del Di Santo è motivata dalla situazione familiare dello stesso che lo vede impegnato nell'assistenza di suo padre Pasquale Di Santo, invalido civile, come certificato dalla competente Asl CE 2;
in data 4 novembre 1999, la Direzione centrale risorse umane servizio gestione del personale ha comunicato al Di
se ritenga opportuno verificare in quale misura le società risultanti dalle privatizzazioni di enti pubblici (e, in particolar modo, le Poste italiane spa) diano applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992 in materia di assistenza ai familiari disabili e se, in relazione alla vicenda citata, sia a conoscenza dei motivi che ostano al trasferimento del signor Di Santo.
(4-00414)
Ciò premesso, si fa presente che la società Poste - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha tenuto a sottolineare che la legge n. 104/1992 riconosce al genitore o familiare che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado convivente e con handicap particolarmente grave, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché quello di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.
Ciò, in altre parole, significa che il dipendente che opera in una sede che gli consente di prestare la propria assistenza ad un familiare portatore di handicap, non può essere trasferito senza il suo consenso; d'altra parte chi chiede di essere trasferito in una sede più vicina alla persona da assistere, ha diritto di vedere accolta tale richiesta solo se ed in quanto ciò risulti possibile, ovvero quando le esigenze tecniche ed organizzative dell'attività del datore di lavoro lo permettano.
In proposito la società Poste ha ritenuto di ribadire che l'attuazione del nuovo modello operativo aziendale ha reso necessaria una ricollocazione delle risorse umane coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del piano di impresa e che le attuali esigenze della società non hanno consentito di accogliere la richiesta del signor Angelo Di Santo.
È intendimento dell'azienda, ha concluso la ripetuta società Poste, prestare la massima attenzione alle categorie di lavoratori titolari di specifici benefici, ma ciò non potrà prescindere dai molteplici aspetti organizzativi che l'ordinaria attività istituzionale comporta e dovrà tenere conto dei problemi posti dalla gestione degli esuberi e dalla non equilibrata distribuzione del personale sul territorio.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il «riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»; a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge; sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali; sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il Ministero della salute di una commissione consultiva; la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:
a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO Federazione
b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per un periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa: un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute! D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del servizio sanitario nazionale o degli Istituti previdenziali (INPS, INPDAP, ed altri), e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;
c) risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta «impegnativa» del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;
d) continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro italiano dei donatori di midollo osseo - IBMDR - e talune Regioni per il rimborso delle spese di ricerca;
e) le associazioni di volontariato, e tra queste ADMO in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, ecc., non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'IBMDR, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue -:
quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo anche in merito a tuffi gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, e che fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal Ministero della salute.
(4-01626)
In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.
Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende ospedaliere italiane.
Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.
Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili.
L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1,
In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.
Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.
Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro nazionale, viene emanato dal Ministro della salute, sentita la «Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo».
L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.
L'istituzione di detta Commissione nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (Cnst), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.
Per quanto riguarda la costituzione della Commissione nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione generale della prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.
Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero.
In data 27 novembre 2001 è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo Ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.
Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
lo stato di salute degli ospedali italiani rileva gravi lacune create negli anni anche dalle difficoltà di applicazione della
in alcuni ospedali a causa della mancanza di pulizia generale si sono avuti aumenti notevoli di infezioni post operatorie come anche la televisione ha messo in evidenza -:
quali siano le determinazioni che le autorità hanno intenzione di prendere per i casi evidenziati nonché quanto il ministero della salute stia facendo per riequilibrare gli standard degli ospedali italiani a quelli europei.
(4-01322)
In base ai finanziamenti resisi disponibili, le regioni hanno attivato nel proprio ambito territoriale una serie di interventi per la riqualificazione delle strutture sanitarie pubbliche e per l'adeguamento delle stesse agli «standard» previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».
Nella prima fase del programma sono stati erogati lire 9.400 miliardi, di cui circa 5.574 miliardi per le strutture ospedaliere.
Con la seconda fase del programma, su 19.373 miliardi di lire assegnati alle regioni, 8.387 miliardi circa saranno investiti nelle strutture ospedaliere.
Per completezza, in merito all'incidente occorso al signor Danilo Salvini presso l'ospedale di Delta di Valle Oppio, nel Comune di Lagosanto (Ferrara), si precisa che le competenti autorità sanitarie della Regione Emilia-Romagna hanno accertato che il paziente, nonostante fosse stato più volte reso edotto della pericolosità del fumo praticato durante le sedute di ossigenoterapia, tuttavia ha continuato a fumare e che ciò ha provocato l'incidente di cui è rimasto vittima.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il settimanale Panorama del 9 agosto 2001, a pag. 67, in un articolo a firma di Carmelo Abbate dal titolo «Il comma di Babbo Natale», riportava la vicenda peraltro inquietante di una ricca una tantum alla Sanità che avrebbe sottratto 40 miliardi da destinarsi alla ricerca dividendoli invece «tra i dipendenti dell'istituto Superiore di Sanità e dell'ISPESL»;
grazie ad una apposita norma inserita nell'ultima Finanziaria, sarebbero stati distribuiti 30 miliardi di lire ai dipendenti dell'ISPESL e 10 a quelli dell'ISS, a fronte di «una accresciuta complessità dei compiti» da questi ultimi svolti;
appare effettivamente inaccettabile che una cifra così cospicua venga utilizzata da due enti pubblici di grande rilievo scientifico, non per sostenere e promuovere ricerca ed iniziative comunque collegate alla Sanità, ma per finanziare con specifici bonus (variabili da 34.000.000 a 9.000.000 per l'ISPESL e da 9.000.000 a 2.600.000 per l'ISS) direttori, dirigenti, consulenti e dipendenti sicuramente meritevoli,
quali iniziative si voglia intraprendere per evitare che in futuro possano ripetersi tali episodi, certo apprezzati dai componenti di strutture specifiche, ma obiettivamente non giustificabili dagli scopi istituzionali degli enti interessati e quali siano gli intendimenti del Ministero per sollecitare gli enti sopra richiamati a destinare alla ricerca scientifica tutti i fondi pubblici loro erogati, in perfetta aderenza ai loro scopi istituzionali.
(4-01346)
Detti benefici sono, quindi, quelli già previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del ministero della sanità: trattasi nella sostanza di compenso perequativo nei confronti dei suddetti dipendenti, stante la circostanza della intervenuta equiparazione del personale dirigente sanitario ministeriale a quello del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, circostanza che ha determinato una conseguente sperequazione con il restante personale.
Ciò premesso, la disposizione normativa di cui alla legge 388/2000 non è portatrice di premio o di compenso incentivante, giacché si tratta di una norma volta ad armonizzare il trattamento economico del personale dei due Istituti, anche in considerazione del richiamo all'articolo 7 della legge 362 del 1999.
I due Istituti - Ispesl e Iss - quindi in conformità della previsione degli oneri di cui al comma 12 dell'articolo 92 della L. 388/2000 e delle procedure attivate dal Ministero della Salute che eroga lo stesso compenso dal 1999 all'anno in corso - hanno determinato - a valere dall'esercizio 2000 - gli importi necessari per la spesa, istituendo un apposito articolo di bilancio. L'Ispesl ha infatti istituito l'articolo 102, in applicazione delle leggi 14 ottobre 1999 n. 362, articolo 7, e della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, articolo 92, comma 12.
Anche l'Istituto superiore di sanità dal canto suo ha istituito l'apposito articolo di bilancio (articolo 117).
I due Istituti, per lo stanziamento di cui ai rispettivi articoli, hanno utilizzato le economie degli articoli riferiti alle spese correnti riscontrate a chiusura di bilancio dell'esercizio finanziario 2000, comprensive delle maggiori entrate accertate per i servizi da essi resi a pagamento (secondo il tariffario nazionale) senza in alcun modo intaccare i fondi per la ricerca.
Per quanto attiene all'attività di ricerca dell'Ispesl, valutata nelle sue complessità e generalità, le somme non impegnate a chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2000 e relativamente agli articoli di spesa del titolo II «spese in C/capitale»; articoli 940-950-951-952-960-980, nonché all'articolo 660 «spese per incarichi di ricerca» del titolo I «Spese correnti», sono state riportate, nella loro totalità (51 miliardi) ed in assoluta autonomia, sugli stanziamenti degli analoghi articoli di bilancio dell'esercizio finanziario 2001 con la deliberazione del Comitato amministrativo dell'Ispesl adottata il 15 febbraio 2001.
Per l'Istituto superiore di sanità, tale somma, definita secondo analoghe procedure, ammonta a 74 miliardi 650 milioni 245 mila 056 lire.
Si precisa che nel bilancio dei due Istituti è prevista la voce delle «entrate proprie». Detto finanziamento riguarda il pagamento di servizi espletati a favore di soggetti privati nell'adempimento di funzioni istituzionali. Tanto per citarne qualcuna: l'Ispesl svolge il servizio di omologazione dei prodotti, il controllo del mercato,
Infine si sottolinea che gli organi di vigilanza e controllo, la Ragioneria generale dello Stato per l'Ispesl e il Collegio dei revisori per l'Istituto superiore, dopo aver esaminato i procedimenti volti alla erogazione dei benefici in parola, non hanno avuto nulla da osservare in merito.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
dal prossimo 31 dicembre 2001 diventerà operativa la soppressione dell'ufficio leva, del consiglio di leva e del gruppo selettori di Salerno, prevista dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come integrato e modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2000, n. 331;
di conseguenza, il Distretto militare di Salerno - una struttura che opera da decenni con grande efficienza - sarà trasformato in mera agenzia di informazione e centro documentale per il servizio al pubblico;
attualmente presso il distretto di Salerno affluiscono ogni anno per la visita di leva più di 20.000 giovani, provenienti non solo dalla provincia di Salerno ma anche da quelle di Avellino e Potenza;
il distretto militare di Salerno dispone a tal fine di attrezzature all'avanguardia per la diagnostica medica;
di contro, a partire dal 1 gennaio 2002, le visite dovrebbero svolgersi non più a Salerno, che pure ha accumulato una prestigiosa tradizione militare in tutti questi anni, con grave nocumento per gli esercizi commerciali della zona;
inoltre, notevole disagio sarebbe cagionato a molti giovani, provenienti dalle aree più interne delle province di Salerno, Avellino e Potenza, i quali, per sostenere la visita di leva, sarebbero costretti ad affrontare lunghe e costose trasferte per poter raggiungere Caserta;
parimenti, un considerevole disagio si determinerebbe inevitabilmente anche per 6 dipendenti del distretto di Salerno, soggetti, dopo anni di servizio, ad essere trasferiti in altre sedi;
ancor più, il trasferimento a Caserta della sede per gli accertamenti medici connessi al servizio militare, appare del tutto irrazionale, atteso che dall'anno 2004 inizierà l'attuazione della legge 14 novembre 2000 n. 333, che prevede la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con un esercito professionale, formato da volontari di truppa e da personale civile del ministero della difesa;
pertanto, con la costituzione di un esercito professionale, l'intera organizzazione degli uffici militari è destinata a subire una profonda e radicale trasformazione con una complessiva ridefinizione di sedi e competenze;
non sussistono, quindi, apprezzabili ragioni per modificare le attuali competenze del distretto militare di Salerno, prevedendo lo svolgimento a Caserta delle visite di leva per un periodo di appena due anni -:
se il Governo intenda tempestivamente intervenire per evitare che dal prossimo 1 gennaio 2002 il distretto militare di Salerno, alla luce della sua qualificata tradizione di professionalità e di esperienza, cessi di essere pienamente operativo in particolare per quanto attiene allo svolgimento delle visite di leva per i giovani appartenenti alle province di Salerno, Avellino e Potenza.
(4-01532)
In questo quadro, il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni ed in corso di progressiva e completa attuazione, impostato in conformità dei dettami di una serie di provvedimenti normativi - legge 18 febbraio 1997, n. 25 (riforma dei Vertici) e decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (ristrutturazione delle Forze armate) - ha trovato ulteriore impulso nel decreto legislativo, 27 giugno 2000, n. 214.
Con tale decreto si tende, nel quadro di una generale contrazione dello strumento militare, a riorganizzare le strutture operative e di supporto, attraverso l'armonizzazione e l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica, territoriale), al fine di accrescere l'efficienza e le capacità complessive dell'organizzazione militare realizzando, nel frattempo, economie di risorse sia di personale, sia finanziarie, quest'ultima da destinare all'investimento.
Il citato decreto legislativo, relativamente all'organizzazione distrettuale, prevede che alcuni distretti militari, tra cui quello di Salerno entro il 2001, perdano la funzione «selezione-reclutamento», con la contestuale soppressione degli organi della leva, e continuino ad operare, nelle stesse sedi, unicamente con funzioni certificative, documentali e informative.
Al riguardo, occorre considerare che il carico di lavoro minimo ritenuto adeguato per controbilanciare i costi di mantenimento di una struttura che conservi anche le funzioni di «selezione e reclutamento», è individuato su un'utenza media di circa 20mila giovani-anno.
Il carico di lavoro del Distretto militare di Salerno, invece, risulta di gran lunga inferiore a tale tetto minimo, attestandosi mediamente su circa 9.300 giovani/anno.
In questo contesto, è purtroppo inevitabile che il processo riorganizzativo in atto, andando ad incidere in maniera riduttiva sul precedente assetto, possa produrre qualche situazione locale di disagio, peraltro complessivamente sostenibile.
Da ultimo e per completezza di informazione, si rappresenta che la componente civile degli enti eventualmente interessati dai provvedimenti di soppressione, sarà reimpiegata su base locale secondo i consolidati meccanismi di concertazione con le organizzazioni sindacali.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
si apprendono notizie preoccupanti circa una possibile riduzione dei contributi nell'ambito dei fondi per l'8 per mille Irpef da destinare al Piano Nazionale Asilo che vede tra i promotori il Ministero dell'interno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Anci;
molte associazioni di volontariato, tra cui Tolbà di Matera, esprimono la propria preoccupazione in quanto i Piani stanno dimostrando la propria efficacia per garantire assistenza, protezione e corretti percorsi di integrazione sociale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
ad oggi, in assenza di un quadro giuridico e normativo ben definito il Pna rappresenta in Italia l'unica forma di intervento e di assistenza per i rifugiati;
la riduzione dei fondi rischia di aumentare il gap rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea accrescendo di conseguenza l'emarginazione sociale dei rifugiati e dei richiedenti asilo -:
quali misure intenda adottare il Governo affinché in sede della prossima finanziaria i fondi per l'assistenza ai rifugiati possa non essere oggetto di tagli e che venga dato il massimo sostegno economico e finanziano ai Pna di concerto con le Associazioni del volontariato e con gli enti locali.
(4-01261)
Il ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - ha presentato con nota del 29 maggio 2001 una istanza per accedere ai fondi dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2001, riguardante il progetto relativo all'assistenza ai rifugiati denominato: «Seconda fase di attuazione del progetto pilota per la costituzione e la gestione di un sistema nazionale di accoglienza, di assistenza e di protezione, integrato ed in rete, in favore dei profughi stranieri, dei richiedenti asilo e dei rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951». La prima fase di tale progetto è stata finanziata, con i fondi dell'otto per mille dell'Irpef dell'anno 2000, per un importo pari a 20 miliardi di lire.
Sulla seconda fase dell'intervento, il cui costo preventivo ammonta a complessivi 49 miliardi di lire, si è pronunciata favorevolmente, nella fase istruttoria, l'apposita Commissione interministeriale e, successivamente, nella predisposizione dello schema di decreto di ripartizione si è proceduto, per l'anno in corso, ad assegnare una quota pari a 6 miliardi di lire, stante l'elevato numero di domande presentate per le quattro diverse tipologie di interventi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (criteri e procedure per l'utilizzazione delle quote per l'otto per mille dell'Irpef devolute alla diretta gestione statale) e la esiguità dei fondi disponibili per l'anno 2001.
In ordine a quest'ultimo punto si precisa che la riduzione dell'importo iniziale (lire 220.500.000) è stata determinata dall'approvazione del Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania. Pertanto i fondi disponibili si sono necessariamente assottigliati.
Al riguardo si specifica che la quota dell'otto per mille dell'Irpef, per espressa previsione normativa, deve essere destinata ad interventi di carattere straordinario, e che la reiterazione dell'attribuzione del contributo è concessa solo eccezionalmente. Considerata l'importanza di portare a compimento la fase sperimentale del progetto pilota, si è ritenuto di continuare a sostenere l'iniziativa proposta dal Ministero dell'Interno, con una quota importante rispetto ai fondi disponibili che, purtroppo, non corrisponde alle esigenze manifestate, ma che costituisce il massimo importo che potesse essere concesso.
Infine, si comunica che sullo schema di decreto di ripartizione per l'anno 2001 si sono espressi, in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, favorevolmente le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato (Bilancio, Tesoro e Programmazione) che hanno pienamente condiviso la proposta di attribuire al Ministero dell'interno, per il progetto in questione, 6.000.000.000 di lire.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianni Letta.
dopo circa settanta anni di insegnamento religioso concordatario rimane assurda la posizione «precaria» e l'assenza di uno specifico molo degli insegnanti di religione cattolica, abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche;
gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, continuano a mantenere un trattamento giuridico legato solo al Concordato del 1929 che li confina in una condizione di precariato, ossia fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel rapporto «a tempo indeterminato»;
tale forma di precariato non ha eguali nel mondo dell'istruzione -:
se non ritenga necessario ed urgente che sia conferita definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.
(4-00947)
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
a giudizio dell'interrogante la giunta Bassolino ha nominato con notevole e colpevole ritardo, le nomine dei Direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., scegliendo soggetti senza accertare, al momento della nomina, la esistenza e la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 229 del 1999, articolo 3-bis;
all'Asl Na4 risulta nominato un direttore amministrativo sprovvisto dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 229 del 1999;
per l'Asl Na5, per l'Asl Na4, per l'Asl Na3, per l'Asl Na2, per l'Asl Ce2, per L'Asl Bn1 e per l'Ospedale Rummo di Benevento, il difensore civico della regione Campania ha accertato la insussistenza dei requisiti per la nomina a direttore generale;
occorre accertare, allo stato, il rispetto dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 al fine di verificare la compatibilità delle nomine dei direttori amministrativi e sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., in mancanza dei requisiti indicati nel decreto legislativo n. 229 del 1999;
a giudizio dell'interrogante i provvedimenti assunti di nomina delle direzioni delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. avvenute il 1 gennaio 2001 andrebbero revocati perché contrastano con la normativa vigente -:
se, nella considerazione che alcune delle suddette aziende versano in uno stato comatoso e presentano rilevanti disavanzi, non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione regionale.
(4-00154)
Com'è noto, in base alla disciplina normativa scaturente dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato e modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Direttore generale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, attraverso le quali le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale, viene nominato dal Presidente della giunta regionale, in base alla conforme deliberazione della stessa Giunta, tra gli iscritti nell'elenco contenente i nominativi degli aspiranti a tale incarico, il quale viene aggiornato ogni anno previo apposito bando.
Dagli indispensabili elementi, richiesti dal Ministero della salute non appena a conoscenza dell'interrogazione ma pervenuti dalle competenti Autorità della Regione Campania solo il 22 ottobre 2001, risulterebbe
La commissione ha svolto i propri lavori in n. 22 sedute (di cui 11 ordinarie ed 11 per il riesame).
A conclusione dei lavori, è stato formulato l'elenco degli idonei e dei non idonei, che è stato trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità per i necessari adempimenti.
Su proposta dell'assessore alla sanità, la Giunta regionale con deliberazioni nn. 6911 e 6912 del 22 dicembre 2000, ha approvato le risultanze dell'attività svolta dalla commissione.
Con riferimento all'elenco degli aspiranti direttori generali, approvato con deliberazione n. 4728 del 25 settembre 2000, nonché tenuto conto di quello integrativo di cui sopra, la Giunta regionale, con singoli atti, ha proceduto alla nomina dei direttori generali, in seguito formalizzata dal Presidente della Giunta con propri decreti.
Avverso ai risultati della commissione ed al richiamato conforme provvedimento della Giunta, sono stati proposti ricorsi da parte di alcuni aspiranti esclusi ed i relativi giudizi, pendenti innanzi alla magistratura amministrativa, non risultano a tutt'oggi definiti.
Le risultanze delle decisioni della Giunta regionale hanno anche costituito l'oggetto della censura da parte del Difensore civico della regione Campania che, con le note n. 2518 del 14 giugno 2001, n. 2629 del 22 giugno 2001 e n. 4097 del 12 settembre 2001, ha richiesto elementi di conoscenza e chiarimenti.
A seguito di tali iniziative, l'assessore regionale alla sanità, con nota n. 2262 del 1o agosto 2001, ha ritenuto di investire alcuni componenti della Commissione tecnica di quanto dedotto dal Difensore civico, ai fini anche dell'eventuale esercizio dell'attività di autotutela.
La Giunta regionale della Campania, nel trasmettere gli elementi di risposta di sua competenza, ha inteso chiarire l'operato proprio e quello della commissione tecnica, in merito all'interpretazione resa sul requisito di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 («esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia, gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»): la norma in questione è stata interpretata come sostanziale modifica rispetto alla precedente formulazione contenuta nelle disposizioni che l'hanno preceduta e che hanno delineato il requisito sul quale sono stati formulati i precedenti bandi.
Al riguardo, l'Autorità regionale ha ritenuto che l'esperienza dirigenziale richiesta, non significherebbe necessariamente la responsabilità della Direzione Generale di strutture di medie o grandi dimensioni, bensì anche la semplice responsabilità di direzione tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, dizione diversa rispetto a quella contenuta nel decreto-legge del 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590, in cui si parlava di «direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni».
La posizione dirigenziale potrebbe riguardare, quindi, anche un'area o un settore senza necessariamente investire l'intera istituzione, purché per l'area o per il settore vi sia autonomia gestionale con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie ed il quinquennio si sia svolto negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione dell'avviso.
Viene richiamato in tale ambito, altresì, il parere pro-veritate reso dal professor avvocato Giuseppe Abbamonte alla Giunta regionale della Campania in data 18 settembre 2001, in riscontro ad una espressa deliberazione di incarico (n. 4161/2001).
Secondo tale parere, per effetto delle modifiche legislative intervenute, le quali risultano integralmente recepite nei relativi bandi di selezione degli aspiranti, «...in realtà si è avuta una elasticizzazione della normativa, presumibilmente suggerita dalla necessità di adattamento alle varie realtà e, soprattutto, dal fatto che il Direttore Generale deve decidere considerando il divenire delle istituzioni ed il loro avvenire più o meno prossimo, ma per quanto riguarda gli aspetti tecnici è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, sicché si ha una collaborazione a livello decisionale che il legislatore ha ritenuto idonea a produrre risultati migliori, unendo, per così dire, professionalità interna ed esterna alle istituzioni da amministrare (articolo 3 decreto legislativo 229/99)...».
Per quanto concerne, infine, le posizioni dei singoli nominativi citati dagli interroganti con riferimento al presunto mancato possesso del requisito prescritto, si trascrivono testualmente gli elementi informativi forniti dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania:
Dottor Aponte Roberto - Direttore generale NA 5 - Requisiti: Direttore amministrativo e capo servizio dal 10 settembre 1989 al 1o marzo 1995 delle ex Usl 42-25-21 e Asl NA 2 - anni 5, mesi 5, giorni 19;
Ingegner Cardone Mauro Francesco - Direttore generale NA 4 - Requisiti: Direttore azienda alimentare Cirio Stabilimento della Spai spa dal 31 dicembre 1991 al 1o gennaio 1997; Direttore Stabilimenti di Pagani e Caivano dal 31 dicembre 1998 al 10 settembre 1999; anni 5, mesi 9, giorni 11;
Dottor Cerato Pier Luigi - Direttore generale NA 2 - Requisiti: Responsabile serv. assistenza socio sanitaria e riabilitazione dal 1o febbraio 1993 all'11 gennaio 1995 ex Usl 23; Direttore Sanitario Asl NA 2 dal 12 gennaio 1995 all'11 settembre 1999; anni 6, mesi 7, giorni 10;
Dottor La Rocca Paris - Direttore generale NA 3 - Requisiti: Direttore amministrativo P. O. Torre Annunziata dal 21 febbraio 1995 al 21 luglio 2000; anni 5, mesi 5;
Dottoressa Mussi Loretta - Direttore generale AO Benevento - Requisiti: Dirigente medico responsabile Servizio igiene pubblica dall'11 giugno 1990 al 28 febbraio 1997, delle Usl 67 e 32 della regione Lombardia; anni 6, mesi 8, giorni 17;
Dottor Rotelli Franco - Direttore generale CE 2 - Requisiti: Coordinatore dipartimento salute mentale della Usl di Trieste dal 31 dicembre 1985 al 1o luglio 1995; Direttore della divisione cura e riabilitazione territoriale della Asl 1 Triestina dal 31 agosto 1995 al 1o dicembre 1997; Direttore generale della Azienda per i servizi sanitari dell'Asl 1 Triestina dal 9 aprile 1998 al 1o gennaio 2001. Anni 10, mesi 7, giorni 25;
Dottor Scarinzi Mario - Direttore generale BN 1 - Requisiti: Dirigente scolastico circolo didattico dal 1o ottobre 1981 al 10 settembre 1999; Presidente Co.Ge. ex Usl 05 di Benevento dal 1o settembre 1987 al 30 giugno 1991; Amministratore Unico della SUI.SAN. spa (gruppo Finam) dal 4 luglio 1988 al 27 luglio 1990; anni 10.
Nel caso della nomina del Direttore amministrativo della Asl NA 4, indicata nell'atto ispettivo in esame, la regione Campania ha specificato che il soggetto investito ha in passato ricoperto l'incarico di Procuratore capo della Repubblica per i minorenni nel Molise ed appare in possesso di qualificata esperienza giuridico-legale, idonea a garantire l'esercizio delle funzioni aziendali.
Poiché si è sopra ricordato che l'indagine sulla legittimità dei provvedimenti di nomina (ivi compresa la valutazione dei relativi titoli) è attualmente affidata agli organi della giustizia amministrativa, appare - quantomeno allo stato - opportuno e corretto attendere le decisioni degli organi
Dell'esito dei giudizi saranno tempestivamente informati gli interroganti.
Per quel che concerne l'ipotesi di un «intervento sostitutivo governativo», nel senso auspicato dagli interroganti, la normativa attualmente in vigore permette il ricorso all'intervento sostitutivo soltanto nei casi da essa espressamente indicati, tra i quali non è contemplata l'effettuazione della nomina del Direttore generale delle Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere; né in subiecta materia appare consentito il ricorso alla interpretazione estensiva.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
come riconosciuto dalle relazioni dei Procuratori Generali e dagli operatori giudiziari oltre che dai cittadini, la figura e le funzioni del Giudice di Pace hanno avuto larga eco favorevole per cui la giustizia nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge viene chiesta dal cittadino e resa dal giudice in tempi rapidi evitando così un lavoro non indifferente ai giudici togati;
nelle grandi città per l'acquisizione delle citazioni verbali ex 316 codice di procedura civile II comma si registrano spesso per i ricorrenti lunghe attese con continuo disturbo per i giudici che sono impegnati in udienza, allo scopo di venire incontro, ancor più, alla pretesa dei cittadini di ottenere giustizia -:
se non intenda dare disposizioni ai coordinatori affinché venga in ogni sede istituito un apposito sportello che materialmente aiuti il cittadino che si autodifende a redigere il verbale di domanda ex 316 codice di procedura civile esonerandolo da una fatica che spesso è come si è detto, motivo di errata impostazione del verbale stesso - e di continuo disturbo per i giudici impegnati nello svolgimento delle udienze.
(4-00969)
L'articolo 316 del codice di procedura civile dopo aver stabilito che davanti ai giudici di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa, prevede, al comma due, che la domanda può essere avanzata anche verbalmente.
In tale ipotesi il giudice di pace fa redigere un processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato al convenuto con citazione a comparire ad udienza fissa (articolo 316, comma due del codice di procedura civile).
Da quanto detto, appare evidente che per la presentazione della domanda orale è assolutamente necessario l'intervento del giudice, intervento che non può essere sostituito da quello di un funzionario addetto ad uno «sportello» che aiuti il cittadino a redigere materialmente la stessa.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel mese di maggio 2001 la società Sirti ha comunicato ai suoi dipendenti che, nel quadro del piano di razionalizzazione e riorganizzazione della proprie attività, ha deliberato la cessione a terzi del ramo d'azienda attinente le attività connesse alla costruzione delle infrastrutture delle reti di telecomunicazioni presenti in alcune regioni, tra cui la Calabria;
di conseguenza con questa operazione la Sirti concentrerà le proprie risorse umane, tecniche e finanziarie sulle attività quali progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni,
sono intercorse trattative a livello sindacale, senza però raggiungere accordi chiari e precisi;
nel mese di giugno è stato avviato al Ministero del lavoro il confronto per il nuovo piano industriale della Sirti, ed il ministero ha sospeso fino a fine giugno i termini della procedura di smantellamento di parte dell'azienda previsto dalla legge n. 428 del 1990;
una volta concluso l'iter operativo degli adempimenti societari, la Sirti ricercherà un accordo globale con i sindacati per il trasferimento di personale del settore «costruzione infrastrutture di rete» -:
se il Governo sia a conoscenza che, nonostante il blocco della procedura in corso, in Calabria la Sirti sta individuando i lavoratori da esternalizzare mediante l'attivazione di una procedura interna (cambio di centro di costo per 81 lavoratori);
se l'attuale Ministro del lavoro intende farsi carico del controllo per il legittimo iter delle procedure concordate, assicurando numerosi posti di lavoro che al momento sono considerati «a rischio».
(4-00115)
La Sirti ha presentato un piano industriale per il triennio 2001-2003 per migliorare la competitività aziendale attraverso una riorganizzazione strutturata per «settori». Ciò risulta nel verbale di accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali presso questa Amministrazione il 3 luglio 2001, nel quale si prevede, tra l'altro, la cessione di un ramo d'azienda (lavori civili), ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990 La procedura attivata in data 22 maggio 2001, riguarda 670 unità distribuite nel territorio nazionale. In base a tale piano, i lavoratori interessati attraverso l'individuazione del settore di appartenenza (costruzione di infrastrutture di rete), con decorrenza graduale, a far data dal 9 luglio 2001, saranno comandati temporaneamente presso altre aziende per il passaggio definitivo alle società acquirenti, ciò alfine di assicurare una piena occupazione ai lavoratori eccedenti.
Il distacco sarebbe stato temporaneo, fino al 12 novembre 2001, con un passaggio graduale dei lavoratori alle nuove aziende ma, attualmente, tale processo ha subito un rallentamento a seguito di nuove iniziative sindacali e all'apertura di una trattativa con l'Assessorato all'industria della regione Calabria, volto a trovare una soluzione per gli investimenti infrastrutturali telefonici del territorio calabrese.
Da ultimo, si precisa che la società Sirti ha già predisposto gli accordi di compravendita con tutte quelle società che già operavano per conto della Sirti e che dovrebbero subentrare nella rilevazione dei rami dell'azienda.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
a giudizio dell'interrogante la decisione assunta il 2 maggio scorso dal Consiglio dei ministri in merito alle «cartelle pazze» in agricoltura è inconsistente
le «cartelle pazze» infatti continuano ad essere notificate così come continuano a decorrere i termini per il pagamento e l'impugnazione;
il problema «cartelle pazze» peraltro va ad aggiungersi a numerosi altri che incidono sulle imprese agricole: l'elevato e crescente costo degli oneri sociali, la persistente rigidità della disciplina dei rapporti di lavoro e la mancata semplificazione amministrativa;
se non ritenga urgente valutare l'opportunità di promuovere le necessarie iniziative per regolarizzare in via definitiva la situazione dei contributi agricoli pregressi disponendo per intanto lo stralcio del settore agricolo dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps.
(4-00124)
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.
L'operazione di cessione e cartolarizzione dei crediti Inps è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.
Con successivi decreti, ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario.
I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata Scci spa.
La Società non ha alcuno scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.
La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.
La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici.
Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta.
Inoltre l'Inps, con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001, ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltreché le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta.
Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte
Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione.
Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente.
Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.
Inoltre l'articolo 24, comma 5 del Decreto Legislativo n. 46/1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi.
Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni, si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che codesto ministero può elevare a 36 rate.
Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in 12 mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
in data 27 giugno 2001 è stata consegnata al signor Improta Rosario, nato a Portici (Napoli) il 4 gennaio 1971 ed ivi residente alla via Ernesto Della Torre n. 28, nella qualità di Agente di polizia penitenziaria in servizio dal 10 febbraio 2001 al 28 giugno 2001 alla scuola di polizia penitenziaria di via Di Brava 99 in Roma, una missiva datata 26 giugno 2001 con protocollo 4454/spp alle ore 10:30 dall'ispettore superiore Luciano Iermano, avente ad oggetto una visita medica per l'accertamento dell'idoneità al servizio;
in riferimento alla missiva del 26 giugno 2001 protocollo 4454/spp il signor Rosario Improta consegnava una missiva intestata al dirigente, nell'ufficio del direttore della didattica nelle mani dell'ispettore superiore Luciano Iermano, dove si richiedeva, in base al decreto legislativo 443/92 articolo 129, la presenza alle visite mediche, cui doveva essere sottoposto, del proprio medico curante, convenzionato all'ASL n. 30, dottor Michele Gherardelli; nonostante la presentazione della propria missiva, il signor Rosario Improta veniva accompagnato allo svolgimento delle visite mediche;
in data 28 giugno 2001 il signor Improta protocollava all'ufficio del dirigente generale una missiva ed asseriva che nella missiva del 26 giugno 2001 protocollo 4454/spp, sussisteva un vizio di legittimità, in quanto il decreto legislativo in premessa era il numero 449/92 e non il 443/92 competente in materia, segnato in un primo momento su tale missiva;
sempre in data 28 giugno 2001 il signor Rosario Improta veniva nuovamente costretto a recarsi presso la commissione medica ospedaliera-sezione ospedaliera «Cecchignola» di Roma in loco veniva convocato nella stanza n. 1, dove il capitano medico gli comunicava 40 giorni di convalescenza senza spiegazioni specifiche ed invitava lo stesso ad attendere per essere ricevuto nella sala computer, al fine di firmare dei modelli. Il signor Rosario Improta di fronte a tali documenti si rifiutava di firmare mettendo in calce tale rifiuto. Questo era giustificato dal fatto che il signor Rosario Improta non riteneva di aver bisogno di un riposo, seppur retribuito, e non capiva o meglio non gli venivano spiegate le ragioni che stavano a fondamento di tale atto;
preso atto del rifiuto alla firma del signor Rosario Improta un altro medico miliare invitava il suddetto a ritornare entro le ore 8 del giorno 2 luglio 2001 accompagnato dal suo medico curante o da un medico di fiducia per reiterare la visita -:
quale sia l'attuale situazione del signor Rosario Improta rispetto al rapporto d'impiego nonché gli esiti della visita medica alla quale è stato forzatamente sottoposto e se tale visita è stata fatta nel rispetto della vigente normativa;
se non si ritenga opportuno che sia svolta un'ulteriore visita medica che determini la reale situazione.
(4-00321)
Il signor Rosario Improta è stato convocato in data 12 marzo 1994 per partecipare al 133o corso di formazione presso la Scuola di formazione ed aggiornamento del personale di via di Brava in Roma.
Con nota del 3 agosto 1994, la Direzione della predetta Scuola ha trasmesso al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una sua istanza finalizzata ad ottenere la dimissione dal corso per motivi personali, accolta con P.D.G. in pari data.
Con nuova istanza datata 25 luglio 1995, cui non è stato possibile dare riscontro positivo, l'Improta ha chiesto la riammissione al corso. Infatti, ai sensi della normativa vigente, la dimissione dal corso, peraltro adottata a seguito di specifica domanda, comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.
Il 2 dicembre 1995 l'Improta ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dall'Amministrazione.
Il Consiglio di Stato, dopo una pregressa pronuncia sfavorevole del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza dell'11 maggio 1999, ha accolto il ricorso in appello dell'interessato.
Pertanto, il signor Improta è stato ammesso a frequentare il 147o corso di formazione presso la Scuola di Roma - Via di Brava.
Il 15 giugno 2001 la Direzione della suddetta scuola ha inviato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria una nota riservata concernente il comportamento tenuto dall'Improta durante il corso, chiedendo determinazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
In proposito l'Ufficio Centrale del personale ha evidenziato come gli stessi fossero di competenza del Direttore della scuola, di concerto con il sanitario, nel caso ricorressero i presupposti di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Pertanto, su disposizione del Direttore della scuola e previa richiesta del medico incaricato, in data 26 giugno 2001 l'Improta veniva inviato, ai sensi dell'articolo 129 comma 2 del decreto legislativo 443/92, avanti alla Commissione medico ospedaliera di Roma, al fine di accertarne l'idoneità psico-fisica al servizio.
Nella stessa data la citata Commissione, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dall'interessato, ha disposto, verbalmente, un nuovo accertamento sanitario per il 2 luglio 2001, alla presenza del medico di fiducia dell'Improta.
Il 2 luglio 2001 l'Improta, anziché presentarsi presso la Commissione medico ospedaliera, ha consegnato a mano, alla Direzione della Scuola di formazione, una richiesta di sospensione del giudizio medico
Il 3 luglio 2001, la Commissione medico ospedaliera ha comunicato all'Amministrazione penitenziaria che la pratica sanitaria relativa all'Improta era stata inviata alla Commissione di II istanza di Roma per l'ulteriore seguito, in quanto lo stesso non aveva accettato la temporanea inidoneità al servizio concessagli per 40 giorni.
La suddetta Commissione medica di II istanza, con nota del 6 agosto 2001, ha reso noto che l'iter della pratica sanitaria relativa al sig. Improta era da considerarsi concluso, poiché l'interessato, più volte invitato dalla suddetta Commissione medica per ulteriori accertamenti, non si è mai presentato alla visita.
Con nota del 10 luglio 2001, è stata trasmessa all'Ufficio centrale del personale, da parte della Direzione della Scuola, una relazione del Comandante di reparto e il 27 luglio 2001 il Direttore della suddetta Scuola ha avanzato, nei confronti dell'Improta, proposta di dimissione dal corso ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 443 del 1992 per avere superato il limite massimo di assenze (articolo 7, comma 1, lettera d).
Inoltre, con nota del 7 agosto 2001, la stessa Direzione ha informato il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che 1'Improta, dopo essere stato invitato a presentarsi a visita medica presso la competente C.M.O., si era rifiutato di ritirare la relativa documentazione di rito.
Con provvedimento del Capo del dipartimento del 22 agosto 2001 sono state quindi disposte le dimissioni dell'Improta dal corso per avere superato il limite massimo di assenze, così ponendo termine al rapporto lavorativo fra l'Amministrazione e l'interessato.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo»;
a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;
sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;
sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il ministero della salute, di una Commissione consultiva;
la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:
a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO, Federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo;
b) non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una contraddizione clamorosa, un certificato che attesti uno stato di non salute per un soggetto in perfetta salute. D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del Servizio sanitario nazionale o degli istituti previdenziali (INPS, INPDAP ed altri), e neppure è dato
c) risulta che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta «impegnativa» del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a questa tipizzazione; anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;
d) continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro italiano dei donatori di midollo osseo - IMBDR - e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;
e) le associazioni di volontariato, e tra queste ADMO in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori e alla erogazione di borse di studio, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'IBMDR, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue -:
quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo, anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001 e che fino ad ora, con un grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal Ministero della salute.
(4-01638)
In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.
Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende ospedaliere italiane.
Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.
Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili.
L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 - costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.
In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.
Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.
Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro Nazionale, viene emanato dal Ministro della Salute, sentita la «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo».
L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.
L'istituzione di detta Commissione Nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale («Cnst»), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.
Per quanto riguarda la costituzione della Commissione Nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.
Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento... della commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero.
In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.
Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
l'intesa sottoscritta il 23 aprile 2001 presso il ministero della sanità, ha l'obiettivo di modificare le condizioni retributive e normative dei coadiutori chimici, farmacisti e veterinari;
alla data odierna l'accordo non è stato ancora reso operativo, in nessuna delle sue parti, per cui gli interessati continuano a percepire uno stipendio lordo mensile di lire 1.500.000 senza tutele sociali e previdenziali;
prospettandosi la malaugurata ipotesi che le risorse reperite nella legge finanziaria 2001 a questo scopo possano essere dirottate per altri usi -:
se non intenda confermare la volontà di dare piena e totale applicazione dell'accordo in tempi brevi per scongiurare lo stato di agitazione del personale interessato su tutto il territorio nazionale con grave, prevedibile danno dei cittadini utenti.
(4-00473)
In relazione alle esigenze dell'Amministrazione, con le somme a disposizione dall'entrata in vigore della citata legge n. 532/1996, sono stati negli scorsi anni conferiti incarichi per circa 90 unità, con compenso lordo di lire 1.500.000 mensili (decreto interministeriale 24 ottobre 1998).
Una sperequazione si era però venuta a creare tra analoghe figure professionali quando il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di questo Dicastero, per effetto della legge finanziaria 1998, ha avuto anch'esso la possibilità di ricorrere a tali figure, attribuendo loro un compenso notevolmente maggiore.
La, legge 23 dicembre 2000, n. 338, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), quindi, all'articolo 92, comma 8, al fine di potenziare l'azione di sorveglianza e monitoraggio dei coadiutori a seguito dell'epidemia di «lingua blu» autorizzava lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per gli anni finanziari 2001 e 2002 per l'adeguamento dei compensi dei coadiutori, anche a seguito di incontri intercorsi nel corso dell'anno 2000 tra il Sottosegretario di Stato all'epoca in carica e le rappresentanze sindacali.
La Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ha, quindi, predisposto un decreto, firmato dal Ministro pro-tempore Veronesi, che permetteva di realizzare l'adeguamento di cui sopra, elevando il compenso annuo dei coadiutori veterinari, chimici e farmacisti coadiutori operanti presso gli uffici veterinari centrali e periferici del ministero della salute dagli attuali 18.000.000 di lire annui a 45.000.000, trasmettendolo in data 4 aprile 2001, per il tramite, dell'ufficio centrale del bilancio, alla firma dell'allora Ministro del tesoro.
Il suddetto decreto non ha potuto completare l'iter, a seguito del cambio di Governo.
Restituito a questo ministero nello scorso mese di settembre per essere riproposto con la firma dei nuovi Ministri (e con le nuove intestazioni di entrambi i dicasteri), il decreto in questione, firmato dall'attuale Ministro della salute è, al presente, alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze: si sottolinea che senza tale provvedimento non è possibile procedere alla corresponsione dei compensi, mancando la fonte giuridica della loro definizione.
Non appena tale adempimento sarà completato, si provvederà nel più breve tempo possibile al pagamento degli emolumenti in questione.
Si fa presente, infine, che è vero che non è stata inviata comunicazione scritta agli interessati (ma sarebbe stato alquanto difficile, dato il loro numero e le diverse sedi in cui operano), ma è pur vero che è stata data informazione telefonica quasi quotidiana a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'andamento del procedimento, ed in particolar modo agli stessi coadiutori veterinari, farmacisti e chimici che, pertanto, sono stati e sono costantemente informati della questione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) stabilisce che i coltivatori diretti possano avvalersi per la raccolta dei prodotti agricoli della collaborazione occasionale di parenti, e affini entro il V grado in deroga alle normative vigenti, per un periodo complessivo massimo di tre mesi nel corso dell'anno;
il Ministero del lavoro nella circolare interpretativa 12/2001 del 22 gennaio 2001 confermava che la collaborazione occasionale
lo stesso Ministero del lavoro del Governo Amato con circolare 49/2001 dell'8 maggio 2001, a firma del Sottosegretario Guerrini, vanificava di fatto la portata contenuta nella innovativa ed agevolativa della norma finanziaria, sostenendo che il rapporto di collaborazione occasionale, quand'anche non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, ricade nella sfera della compartecipazione familiare, e quindi come tale, e soggetto agli adempimenti previdenziali e fiscali;
la stampa locale marchigiana ha dato ampio spazio a questa vicenda ma, in più occasioni, è stata presentata una visione distorta della verità, soprattutto a seguito dell'intervento dell'Assessore Agricoltura della regione Marche, che, con una nota, ha lasciato intendere che la circolare fosse stata emanata dal Ministero del lavoro del Governo Berlusconi-bis;
in data 4 luglio 2001, è stata presentata sullo stesso problema un'interrogazione parlamentare dagli onorevoli Sedioli e altri
(4-00175), che giustamente evidenzia le gravi difficoltà che ha creato la Circolare 49/2001 per i coltivatori diretti;
se non sia il caso di intervenire emanando urgentemente una ulteriore circolare interpretativa, per ristabilire la chiara volontà del legislatore, tesa ad agevolare la raccolta dei prodotti agricoli, e a restituire condizioni di serenità ai coltivatori diretti, approssimandosi il momento della raccolta;
e se non si ritenga di dover ristabilire la verità resa poco chiara dagli articoli comparsi ultimamente sulla stampa in merito alle responsabilità politiche nell'emanazione della Circolare.
(4-00483)
Pertanto, in attesa di una organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurano un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dar luogo all'insorgere di obbligazioni contributive.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 238 (finanziaria 2001) stabilisce che sia consentito ai coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, di avvalersi, per la raccolta dei prodotti agricoli, in forma sperimentale e per un periodo non superiore a due anni, in deroga alla normativa vigente, di collaboratori occasionali, parenti ed affini fino al quinto grado, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi;
la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 12/2001 giustamente prevedeva che «per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti possono avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti e affini entro il quinto grado, senza la costituzione di rapporto di lavoro subordinato e assicurativo, per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun anno solare»;
la circolare n. 49/2001 dello stesso Ministero del Lavoro e interpretativa dello stesso articolo 122 legge n. 388/2000, in netto contrasto con la precedente circolare n. 12/2001 stabilisce che si da vita ad un rapporto collaborativo «che quand'anche
sulla non obbligatorietà dell'Assicurazione INAIL, in relazione all'attività prestata occasionalmente dai familiari, la sentenza della Corte Costituzionale 10 dicembre 1987 n. 476 stabiliva che «per il configurarsi dell'obbligo assicurativo, l'attività del familiare deve essere svolta in via non occasionale»;
la circolare n. 49/2001 contrasta e vanifica la volontà del parlamento che ha votato l'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 con l'evidente volontà di affrontare, se pur con una fase sperimentale in deroga alla normativa vigente e per un breve periodo di tempo, il grave problema dell'assenza di manodopera in agricoltura -:
se i Ministri del Lavoro e dell'Agricoltura intendano intervenire con urgenza per una autentica, chiara, interpretazione ed attuazione dell'articolo 122 della Legge n. 388/2000, corrispondenti alla volontà del Parlamento, come indicato dalla circolare n. 12/2001 del Ministero del Lavoro, e alle inderogabili esigenze dell'impresa agricola di avere punti di certezza e di sostegno dell'attività produttiva, compromessa dall'indisponibilità di manodopera.
(4-00175)
Pertanto, in attesa di una organica revisione della materia relativa alle prestazioni rese dai parenti e dagli affini del coltivatore diretto, le collaborazioni occasionali, qualora rese a titolo gratuito, non configurano un rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, pertanto, non possono dar luogo all'insorgere di obbligazioni contributive.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
in data 14 luglio 1993 è stata approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica la legge n. 249 che prevedeva l'istituzione di «un Comitato nazionale composto dai presidenti delle Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali»;
tale legge prevedeva lo stanziamento di 5 miliardi di lire per l'anno 1993, altri 5 miliardi per il 1994 e 10 miliardi per il 1995 per preparare adeguate manifestazioni e iniziative politico-culturali, cifre da reperire tra i fondi della Presidenza del Consiglio;
l'interrogante, intervenendo nell'Aula del Senato il 22 aprile 1993, chiedeva, unitamente al senatore Francesco Speroni, che i destinatari di tali fondi venissero obbligati a presentare un rendiconto delle somme spese;
su tale richiesta interveniva Arrigo Boldrini, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che affermava che sarebbero stati sufficienti i bilanci presentati dall'associazione anno per anno;
a tutt'oggi non è dato sapere che fine abbiano fatto tali fondi;
come riportato dal quotidiano Libero del 25 aprile 2001, a Palazzo Chigi si afferma che «il Comitato non ha mai operato presso la Presidenza del Consiglio»; che all'Ufficio Bilancio si è così risposto: «Certo che c'è un rendiconto di come sono stati spesi i soldi: ma chi trova le carte?»; che all'Anpi, l'Associazione dei Partigiani, il presidente Arrigo Boldrini è irreperibile e che per lui ha risposto la sua
come siano stati usati i 20 miliardi stanziati dal Governo per festeggiare il cinquantenario della Liberazione nel 1995.
(4-00300)
La suddetta legge prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 21 settembre 1993, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, di un Comitato nazionale composto dai presidenti delle Associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, per le celebrazioni del Cinquantennale della Resistenza e della Guerra di Liberazione, con il compito di preparare e organizzare d'intesa con il ministero della difesa con il ministero dell'istruzione ed il ministero per i beni e le attività culturali, nel triennio 1993-1995, le manifestazioni celebrative e le iniziative storico-culturali, anche sulla base di proposte presentate dalle Associazioni.
Il Comitato nazionale ha, in concreto, svolto funzioni di coordinamento e di raccordo fra le istituzioni pubbliche e le Associazioni combattentistiche e, sulla base di precisi compiti ed attività legislativamente determinati, ha valutato le proposte ed i suggerimenti pervenuti dagli enti e dagli istituti interessati alle manifestazioni provvedendo, altresì, a deliberare sul programma delle celebrazioni, trasmettendone alla Presidenza del Consiglio, l'elenco corredato dai relativi impegni di spesa.
Il Comitato in parola, nella riunione del giorno 5 ottobre 1993, tenutasi presso l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di Guerra, (A.n.m.i.g.), provvide a formalizzare le cariche istituzionali, nominando quale proprio Presidente il Presidente della Confederazione delle associazioni combattentistiche.
Il Comitato ha iniziato ad operare presso la sede dell'A.n.m.i.g. e ha provveduto ad esaminare le singole iniziative proposte da Associazioni ex Combattentistiche e di Arma, da comuni, da Istituti storici e da Associazioni ex culturali, concedendo per ciascuna di esse, ove riconosciute valide e meritevoli, un finanziamento massimo, e ponendo il relativo importo a carico degli stanziamenti previsti dalla legge, pari a 5 miliardi per l'anno 1993, 5 miliardi per il 1994 e 10 miliardi per il 1995.
A tale proposito occorre rilevare che lo stanziamento previsto nel 1993 non venne utilizzato nella sua interezza, e ben 2.522 milioni andarono a costituire economie di bilancio.
Gli importi predetti vennero in ogni caso inscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 1168 IV, «acquisto beni e servizi», così denominata secondo la normativa allora vigente in materia di bilancio dello Stato.
Tale peculiare collocazione, nell'ambito del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, comportò, necessariamente, l'obbligo, da parte degli organismi autorizzati dal comitato nazionale di uniformarsi scrupolosamente, nell'attività di ordinazione delle spese, alla normativa giuscontabilistica vigente.
Questo nella considerazione che, proprio in ragione della collocazione del capitolo 1168, la Presidenza del Consiglio dei ministri non avrebbe assolutamente erogato contributi, bensì si sarebbe limitata ad autorizzare il pagamento, a rimborso, delle sole spese effettivamente sostenute e dettagliatamente comprovate (entro il limite non valicabile degli stanziamenti assegnati al comitato) e previa presentazione di idonei documenti probatori e, susseguente, riscontro della loro piena regolarità.
A tal fine vennero diramate precise direttive, tendenti al triplice scopo di uniformare le procedure di spesa, di puntualizzare il necessario rispetto di tutte le normative vigenti in materia, ivi compresa la normativa fiscale, e, infine, di definire i limiti di ammissibilità a rimborso delle singole spese
Apparve, infatti, evidente che solo dopo l'adozione, da parte dei soggetti interessati, delle indispensabili clausole giuridico-contabili previste dalle norme di contabilità dello Stato, fosse possibile avviare il regolare svolgimento di tutte le iniziative previste.
Si deve, in ogni caso, ribadire che l'esame delle singole iniziative venne devoluto alla competenza del comitato nazionale, sotto la piena responsabilità dello stesso. Tutte le delibere del predetto organo collegiale vennero formalizzate in appositi processi verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente.
La Presidenza del Consiglio dei ministri rimase titolare del solo sindacato di conformità dei documenti di spesa alla vigente normativa giuscontabilistica, mentre il sindacato di merito rimase nell'ambito delle attribuzioni istituzionali del comitato, che si assunse anche l'onere di attestare la validità delle eventuali iniziative a carattere storico-culturale.
In relazione a ciò occorre, altresì, notare che tutte le documentazioni di spesa vennero trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la segreteria del comitato nazionale e solo dopo l'accertamento, a cura di tale Organo Collegiale, della corrispondenza delle stesse alla delibera precedentemente adottata ed alle sue finalità.
I provvedimenti di autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento, oggetto di appositi decreti, vennero adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento del bilancio e dei Servizi amministrativi e tecnici, previo approfondito esame di ogni singolo documento di spesa, nei termini dianzi precisati.
Ogni provvedimento venne, successivamente, trasmesso al Ministero del Tesoro, Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dispose il pagamento solo dopo aver riscontrato la regolarità amministrativa e contabile sia del provvedimento stesso che dei documenti allegati, utilizzando, in tale attività, tutte le ordinarie procedure di controllo previste per la liquidazione ed il pagamento delle spese poste in essere dalle Pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi.
Corre, infine, l'obbligo di precisare che il riferimento relativo alla necessità della presentazione, da parte dei destinatari, di un rendiconto, come richiesto, nella seduta del 22 aprile 1993, appare superato dalla diversa procedura, successivamente adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che non concesse nel modo più assoluto e categorico contributi, bensì dispose pagamenti a rimborso, secondo le modalità sopra evidenziate.
Pertanto può apparire esatta l'affermazione circa la non operatività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del comitato nazionale, ma, nel contempo, si deve rilevare la non puntuale precisione dell'asserita risposta dell'ufficio del bilancio, dove si accenna ad un esistente rendiconto ed alla difficoltà di reperimento delle carte, nella considerazione che la molteplicità ed articolazione dei provvedimenti, a suo tempo adottati, diedero origine a numerosi circostanziati atti autorizzativi, dettagliati finanche nel particolare (uno per ogni autorizzazione a rimborso), e non originarono certamente un mero rendiconto di spesa.
Resta, in ogni caso, possibile provvedere, qualora ritenuto necessario, al reperimento del relativo carteggio, conservato presso gli archivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur tenendo presente che la parte riguardante le iniziative svoltesi nel 1993 è stata, a suo tempo, trasmessa alla Corte dei conti.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Gianni Letta.
il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito di una circolare ministeriale ha disposto il ritiro delle patenti a tutti gli ispettori del corpo di
la maggioranza degli ispettori erano in possesso di patenti di categoria D-E nonché il C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), tipo KD per condurre autobus, adibiti alle traduzioni di tutti i detenuti, ove la figura dell'ispettore viene adibita come caposcorta e i diretti responsabili delle traduzioni;
alcuni ispettori di polizia penitenziaria, invece, oltre ad avere tutte le patenti abilitate alla guida di tutti i mezzi in dotazione alla polizia penitenziaria di cui sopra, sono in possesso di certificato di istruttore di guida, ove i medesimi vanno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria presso le scuole di formazione del corpo di polizia penitenziaria di Roma, Verbania, Cairo Montenotte, Portici e Sulmona;
tutte le organizzazioni sindacali autonome della polizia penitenziaria l'OSAPP, SAPPE, SINAPPE, SAG e SIALPE ad unanimità hanno subito contestato tale circolare ministeriale, dichiarando che la patente è un titolo acquisito a tutto il personale del corpo di polizia penitenziaria, compresi gli ispettori e pertanto non deve essere ritirata, così come avviene nella polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza;
inoltre le stesse hanno dichiarato che è giusto che l'ispettore comandato di servizio come caposcorta delle traduzioni dei detenuti sia in possesso di patente di guida, così da dare più sicurezza alla traduzione qualora si verificasse che l'agente autista non stia bene durante il viaggio (cosa questa che in passato si è verificata in varie occasioni) e per non mettere anche a repentaglio la sicurezza della traduzione;
per quanto riguarda invece gli ispettori che sono in possesso di attestato di «istruttore di guida» tutte le organizzazioni sindacali sopra citate hanno chiesto all'amministrazione penitenziaria come faranno d'ora in avanti gli ispettori che andranno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria, se gli è stata ritirata la patente di cui sopra -:
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di tale discriminazione nei confronti della polizia penitenziaria rispetto agli altri corpi di polizia sopra citati;
se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella suddetta situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario tra la polizia penitenziaria e gli altri corpi di polizia;
quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intendano intraprendere per restituire le patenti di guida del corpo di polizia penitenziaria a tutti gli ispettori che ne erano già in possesso.
(4-00426)
In effetti, la lettera circolare del 9 dicembre 1993, cui fa riferimento l'interrogante, non esclude, a priori, la circostanza che agli ispettori sia consentito ottenere il certificato per la conduzione di veicoli dell'Amministrazione, ma tende a limitarne la concessione in ragione del fatto che le funzioni loro demandate non rendono opportuno, salvo casi particolari, il rilascio di detto certificato.
Tale valutazione è dovuta all'esigenza di tutelare la dignità del ruolo apicale di un corpo di polizia; ruolo al quale, normalmente, in ragione dell'anzianità di servizio e, quindi, della maggiore professionalità, vengono affidati compiti di particolare responsabilità.
Da quanto sopra esposto consegue la scelta di non dotare indiscriminatamente tutti gli ispettori del permesso di conduzione, ma soltanto quelli che per situazioni particolarissime, e a motivo dell'incarico ricevuto, hanno la necessità, comunque, di avere tale permesso.
In tal caso, a seguito di una richiesta motivata della Direzione dell'istituto di appartenenza e previo parere del Provveditorato competente, il Dipartimento provvede prontamente al rilascio del documento richiesto.
Il citato Dipartimento ha infine riferito che l'Ufficio della formazione sta predisponendo quanto necessario per l'adeguamento dei criteri per il rilascio della patente di guida dei mezzi del Corpo, in conformità alle norme in vigore del nuovo Codice della strada, ed in particolare per consentire una piena attuazione dell'articolo 138, relativo ai veicoli e conducenti delle forze di polizia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il comune di Sora (Frosinone) ha messo a disposizione dell'Ufficio dei giudice di pace nuovi locali, idonei e prestigiosi, in un palazzo di proprietà comunale sito in piazza san Francesco, ove è ubicata anche la sezione distaccata del tribunale di Cassino -:
se il Ministro interrogato ritenga opportuno concedere l'assenso al trasferimento dell'attuale sede, sita in via Cattaneo, a quella nuova di piazza S. Francesco.
(4-00499)
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la signora Silvia Mazzoleni, attualmente residente a Santa Marinella (Roma), ha cinque figli e vive da quattordici anni assieme a quattro di loro (la maggiore è da sempre affidata ad una zia paterna della signora);
la signora è sieropositiva da diciassette anni, ma i figli si sono tutti negativizzati al virus, entro i primi due anni di vita;
Riccardo, vaccinato nel consultorio di Arcisate (Varese) contro la volontà della madre e sotto minaccia da parte di operatori sociali di sospensione della patria podestà di tutti i figli, ha sviluppato dopo breve tempo una seria compromissione della salute (vedi certificato del dott. Montinari, illustre immunologo del Policlinico di Bari, che, visitato il bambino nel gennaio 2001, comprovava un evidente danno da vaccino con conseguenti disturbi neurologici e immunologici);
la signora Mazzolini, dopo il trasferimento a Santa Marinella ha chiesto il sostegno dei servizi sociali ed ha ottenuto un'assistenza domiciliare di 4 ore pro die (alle quali aggiunge 2 ore pro die pagate di tasca propria con la medesima operatrice inviata dai servizi sociali) per frequentare una scuola per operatori informatici organizzata dalla Regione Lazio e dall'UDE;
il 29 marzo 2001 la signora viene avvisata del grave stato di salute (residente a Varese e deceduto poi il 17 aprile) e decide di raggiungerlo, affidando i figli all'assistente domiciliare, raggiunta telefonicamente alle ore 8 del 29 marzo e dichiaratasi disponibile ad occuparsi di loro durante l'assenza della madre;
rientrando a casa il 31 marzo la signora viene a conoscenza di essere stata denunciata da parte dei servizi sociali per abbandono di minori;
il 22 maggio il tribunale dei minori di Roma emette un'ordinanza di affidamento dei bambini al sindaco di Santa Marinella, senza che mai alla signora e ai suoi legali venga concesso di conoscere gli atti depositati;
la sera del 4 luglio, in seguito a un malore, la signora viene ricoverata all'ospedale San Paolo di Civitavecchia e i bambini rimangono affidati all'assistente domiciliare che, avendo nel frattempo aperto una casa-famiglia, li aveva portati con sé, in accordo con il Sindaco-tutore e senza avvertire la madre durante la sua degenza;
uscita dall'ospedale e venuta a conoscenza della «sottrazione» dei figli, la signora li ha visitati presso la casa-famiglia, trovandoli in grave stato di prostrazione e confusione tanto che, per evitare loro ulteriori motivi di disagio nel constatare la differenza di vedute e scelte tra la madre e l'operatrice cui erano stati affidati, ha preferito non visitarli, limitando i contatti a telefonate, non sapendo come rispondere alle loro continue richieste di rientro a casa;
nel frattempo il piccolo Riccardo veniva frequentemente ricoverato in ospedale senza che ne venissero avvisati né la madre né il medico curante;
la madre, nonostante le numerose richieste, non è mai stata ricevuta né dal Giudice del tribunale dei minori, né dal Sindaco (tutore dei figli) per conoscere le reali motivazioni dell'allontanamento;
grazie all'aiuto di persone amiche che si prestano ad essere presenti gli incontri così da evitare tensioni e situazioni spiacevoli con l'affidataria, dal mese di settembre la signora ha ripreso a visitare i bambini;
a giudizio dell'interrogante alla base dei problemi esposti potrebbe esservi un disagio sociale del nucleo familiare che avrebbe potuto meglio essere ovviato con un sostegno economico, psicologico e sociale alla madre piuttosto che con la sua esclusione dal rapporto con i figli, considerato soprattutto la buona relazione testimoniata da tutti i rapporti dei servizi sociali;
a giudizio dell'interrogante le scelte personali e di stile di vita non convenzionale della madre potrebbero essere alla base o aver influito su una decisione di allontanamento basata più su «stereotipi» e modelli tradizionali di famiglia che su una reale analisi della qualità della relazione e dello stato di benessere dei bambini -:
se non ritenga anche alla luce delle relazioni cliniche, che la grave situazione di decadimento neurologico e del profilo immunologico del piccolo Riccardo siano da mettere in relazione alla profilassi vaccinale Sabin effettuata su di un bambino affetto da HIV a trasmissione verticale e come intenda procedere per questo aspetto della questione;
quali siano le cause dell'allontanamento dei figli dalla madre;
se non ritenga di valutare ogni possibilità di intervento (economico, abitativo, assistenza domiciliare, eccetera) per sostenere la madre in modo da porla in grado di riavere con sé i propri figli.
(4-01090)
In data 21 maggio 2001 il tribunale per i minorenni di Roma, su richiesta del pubblico ministero, ha decretato - ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, ultimo comma, - provvedimenti provvisori urgenti e limitativi della potestà della sig.ra Mazzoleni nei confronti dei quattro figli minori, disponendo l'affidamento di questi ultimi al servizio sociale del comune di Santa Marinella, con prescrizione di collocarli in idonea struttura, nominando, infine, tutore provvisorio il Sindaco di quella città.
In precedenza, in data 5 luglio 1999, 6 marzo 2000 e 23 febbraio 2001, il tribunale per i minorenni di Milano aveva adottato nei confronti dello stesso nucleo familiare provvedimenti limitativi della potestà dei genitori, a causa dei comportamenti posti in essere dalla madre. Gli accertamenti avevano infatti evidenziato la difficile situazione familiare (in particolare la grave posizione sanitaria di uno dei figli maschi affetto da Hiv, il tentativo di suicidio della figlia maggiore) e l'inadeguatezza della madre, tossicodipendente, a prendersi cura di loro.
In ottemperanza a quanto stabilito dal citato decreto, i minori sono stati inseriti nella casa famiglia di Santa Marinella, con facoltà per la madre stessa di visitarli.
In data 16 gennaio 2002 è stata fissata udienza - ai sensi dell'articolo 123 della legge 183/1984 e successive modificazioni - per la comparizione dei genitori dei minori.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la Consap ha pubblicato sulla stampa due avvisi di vendita del Forte Alberoni a Venezia-Lido, prima in data 16 settembre 1999, e successivamente in data 31 ottobre 2000;
la Consap ha affermato che gli Enti locali interessati non avrebbero espresso il diritto di prelazione così come previsto dalla legge (vedi lettera inviata al Circolo del Golf in data 10 aprile 2001, Prot. 01/009599 e lettera inviata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia in data 17 aprile 2001, nell'allegato contratto di compravendita);
che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia ha più volte segnalato l'esistenza di vincoli e tutele sul bene dovuti sia al decreto-legge 29 ottobre 1999 n. 490 (decreto ministeriale 26 aprile 1991) che al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000 n. 283;
che la soprintendenza richiamandosi al già citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, «Regolamento per l'alienazione, e il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni immobili del Demanio storico-artistico allo Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2000, n. 240, ha segnalato alla Consap la necessità che l'alienazione del bene sia preceduta dalle necessarie autorizzazioni della soprintendenza stessa nelle forme previste dalla legge;
che in data 24 maggio 2001, la V Direzione Genio Militare ha richiesto alla Consap (prot. 07/3686) di fornire alla Soprintendenza documentazione inerente gli intendimenti del compratore in merito a misure di conservazione del bene da alienare, destinazione d'uso del bene, modalità di pubblica fruizione anche in rapporto con la situazione conseguente alla precedente destinazione d'uso;
che l'acquirente parrebbe essere la Società B & B Invest snc domiciliata in piazzale Innocenti 7 Pesaro -:
in quale data e attraverso quali modalità gli Enti locali avrebbero manifestato il diniego verso il diritto di prelazione;
se siano state rispettate le prescrizioni ricordate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia così come previsto dai già citati decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 e decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
se in assenza di una preventiva autorizzazione da parte della citata Soprintendenza l'alienazione non possa ritenersi nulla.
(4-00142)
Con specifico riferimento a «Forte Alberoni», si precisa, preliminarmente, che l'Amministrazione ha posto in essere le dovute procedure per consentire ai citati enti locali la possibilità di esercitare tale diritto.
La Consap, infatti, ha interessato preventivamente le Amministrazioni locali, ai fini dell'esercizio della prelazione, con apposite comunicazioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in data 9 agosto 1999 e 3 luglio 2000, indicando le condizioni di vendita e precisando che la mancata risposta avrebbe comportato la rinuncia all'esercizio di tale diritto.
Al riguardo, occorre sottolineare che a quelle date gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000, n. 283 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240, serie generale, del 13 ottobre 2000 -, non erano ancora in vigore e pertanto non risultava vigente l'obbligo di pubblicare il bando di gara sul bollettino ufficiale regionale.
Di conseguenza, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte degli enti locali e trascorsi i termini di legge per l'esercizio del suddetto diritto, la Consap, ha posto in vendita il bene, ricevendo una offerta d'acquisto pari, al prezzo posto a base dell'annuncio di vendita, dalla Società B & B Invest di Pesaro.
Tale vendita è subordinata all'acquisizione della prescritta autorizzazione ad alienare da parte della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, competente per territorio, conseguente alla valutazione degli intendimenti dell'acquirente circa le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera a, b, c, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000, n. 283, relative alle misure per la conservazione del bene, la destinazione d'uso dell'immobile e le modalità di pubblica fruizione.
A tale scopo, la quinta Direzione genio militare di Padova, nella cui giurisdizione si trova l'immobile, ha provveduto, con lettera in data 31 maggio 2001, ad inoltrare alla citata Soprintendenza la richiesta di autorizzazione alla vendita del bene in argomento, corredandola dalla prescritta documentazione di cui all'articolo 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.
Per quanto precede, si ritiene che gli adempimenti posti in essere dall'Amministrazione della difesa nel procedimento di vendita del «Forte Alberoni», abbiano rispettato le norme vigenti all'epoca del suo avvio. Ciò esclude, di conseguenza, omissioni dell'Amministrazione imputabili come causa di possibile nullità del procedimento stesso.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
nell'ambito delle Poste Italiane Spa non si tiene assolutamente conto dell'esistenza della legge n. 104 che favorisce il ricongiungimento del dipendente postale con familiari portatori di handicap grave ai sensi del comma 3, articolo 4, di detta legge, come ad esempio nel caso del dipendente A.O. Angelo Catuogno, livello V, n. meccanografico 198902845, in servizio presso l'Agenzia P.T. di Bassano del Grappa, cui è stato negato il rinnovo del distacco presso la sede di Frosinone costringendolo, per i suddetti gravi motivi familiari a mettersi addirittura in aspettativa -:
se e quali iniziative intendano adottare affinché sia effettivamente rispettata la legge n. 104 nell'ambito delle Aziende che svolgono servizi pubblici, come le Poste.
(4-00951)
In adesione alle numerose richieste avanzate in tal senso, nel 1998 l'interessato fu temporaneamente assegnato alla filiale di Frosinone, in quanto le esigenze di servizio non consentivano di disporre il trasferimento definitivo presso tale sede.
In base all'accordo stipulato nel corso del 1998 con le organizzazioni sindacali di categoria, le assegnazioni temporanee disposte prima del giugno 1997 furono trasformate in trasferimenti definitivi; il sig. Catuogno non ha potuto, nella suddetta occasione, beneficiare di quanto previsto dall'accordo poiché il suo distacco era di data successiva e di conseguenza il provvedimento temporaneo - scaduto il 31 dicembre 1998 - non è stato rinnovato.
Il ricorso proposto dal medesimo avverso la suddetta decisione aziendale è stato respinto dal Giudice del lavoro adito con sentenza del 4 dicembre 2001, atteso che non sussistono esigenze tali da giustificare l'assegnazione presso la sede richiesta dal ripetuto dipendente.
Ad avviso della società Poste, pertanto, il comportamento tenuto nella vicenda non appare lesivo dei diritti dell'interessato ed è in linea con gli accordi sindacali in materia.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito di una circolare ministeriale ha disposto il ritiro delle patenti a tutti gli ispettori del corpo di polizia penitenziaria, abilitati alla guida degli automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria;
la maggioranza degli ispettori erano in possesso di patenti di categoria D-E nonché il C.a.p. (Certificato di Abilitazione Professionale), tipo KD per condurre autobus, adibiti alle traduzioni di tutti i detenuti, ove la figura dell'ispettore viene adibita come caposcorta e i diretti responsabili delle traduzioni;
alcuni ispettori di polizia penitenziaria, invece, oltre ad avere tutte le patenti abilitate alla guida di tutti i mezzi in dotazione alla polizia penitenziaria di cui sopra, sono in possesso di certificato di istruttore di guida, ove i medesimi vanno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria presso le scuole di formazione del corpo di polizia penitenziaria di Roma, Verbania, Sulmona, Cairo Montenotte e Portici;
tutte le organizzazioni sindacali autonome della polizia penitenziaria l'O.s.a.p.p., Sappe, Sinappe e il Sag, hanno subito contestato tale circolare ministeriale, dichiarando che la patente del corpo di polizia penitenziaria, compresi gli ispettori e pertanto non deve, essere ritirata, così come avviene nella polizia di Stato, nei carabinieri e nella guardia di finanza;
inoltre le stesse hanno dichiarato che è giusto che l'ispettore comandato di servizio come caposcorta delle traduzioni dei detenuti sia in possesso di patente di guida, così da dare più sicurezza alla traduzione qualora si verificasse che l'agente autista non stia bene durante il viaggio (cosa questa che in passato si è verificata in varie occasioni) e per non mettere anche a repentaglio la sicurezza della traduzione;
per quanto riguarda invece gli ispettori che sono in possesso di attestato di «Istruttore di Guida» tutte le organizzazioni sindacali sopra citate hanno chiesto all'amministrazione penitenziaria come faranno d'ora in avanti gli ispettori che andranno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria, se gli è stata ritirata la patente di cui sopra-:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale discriminazione nei confronti della polizia penitenziaria rispetto agli altri corpi di polizia sopra citati e come ritenga di dover intervenire.
(4-00475)
In effetti, la lettera circolare del 9 dicembre 1993, cui fa riferimento l'interrogante, non esclude, a priori, la circostanza che agli ispettori sia consentito ottenere il certificato per la conduzione di veicoli dell'Amministrazione, ma tende a limitarne la concessione in ragione del fatto che le funzioni loro demandate non rendono opportuno, salvo casi particolari, il rilascio di detto certificato.
Tale valutazione è dovuta all'esigenza di tutelare la dignità del ruolo apicale di un corpo di polizia; ruolo al quale, normalmente, in ragione dell'anzianità di servizio e, quindi, della maggiore professionalità, vengono affidati compiti di particolare responsabilità.
Da quanto sopra esposto consegue la scelta di non dotare indiscriminatamente tutti gli ispettori del permesso di conduzione, ma soltanto quelli che per situazioni particolarissime, e a motivo dell'incarico ricevuto, hanno la necessità, comunque, di avere tale permesso.
In tal caso, a seguito di una richiesta motivata della Direzione dell'Istituto di appartenenza e previo parere del Provveditorato competente, il Dipartimento provvede prontamente al rilascio del documento richiesto.
Il citato Dipartimento ha infine riferito che l'Ufficio della formazione sta predisponendo quanto necessario per l'adeguamento dei criteri per il rilascio della patente di guida dei mezzi del Corpo, in conformità alle norme in vigore del nuovo Codice della Strada, ed in particolare per consentire una piena attuazione dell'articolo 138, relativo ai veicoli e conducenti delle forze di polizia.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il «Riconoscimento del Registro nazionale italiano del donatori di midollo osseo»;
a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;
sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;
sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il Ministero, di una Commissione Consultiva;
la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:
non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da ADMO Federazione Italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro Italiano del Donatori di Midollo Osseo; non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per
quali siano i tempi per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001 e che fino ad ora, con grave ed ingiustificato ritardo, sono stati disattesi dal Ministero della salute.
(4-01564)
In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.
Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende ospedaliere italiane.
Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.
Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard prevedibili.
L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 - costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.
In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.
Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano
Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro Nazionale, viene emanato dal Ministro della Salute, sentita la «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo».
L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.
L'istituzione di detta Commissione Nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale («Cnst»), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.
Per quanto riguarda la costituzione della Commissione Nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.
Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento... della commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero.
In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.
Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
in data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52, «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001;
a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;
sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali e quelli per l'istituzione, presso il ministero, di una commissione consultiva;
la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale in particolare per i seguenti punti:
non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da Admo Federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo;
non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia, i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie, per evitare il ricorso ad una certificazione medica che costituisce una clamorosa contraddizione in quanto prevede un certificato che attesti uno stato di infermità per un soggetto in realtà in perfetta salute! D'altra parte il datore di lavoro non ha indicazioni sul come porre gli oneri relativi alle assenze del proprio dipendente a carico del Servizio sanitario nazionale o degli Istituti previdenziali (Inps, Inpdap, eccetera), e neppure è dato conoscere la durata temporale per la quale il prestatore d'opera ha diritto ad assentarsi dal lavoro;
risulta all'Admo che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta "impegnativa" del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;
continuano a manifestarsi difficoltà di rapporti tra il Registro italiano dei donatori di midollo osseo - Ibmdr - e talune regioni per il rimborso delle spese di ricerca;
le associazioni di volontariato, e tra queste Admo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, eccetera, non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'Ibmdr, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue -:
se non ritenga opportuno comunicare quali siano i tempi previsti per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo anche in merito a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001 fino ad ora disattesi.
(4-01582)
In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52/2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.
Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali Aziende ospedaliere italiane.
Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.
Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di
L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52/2001 - tra cui il Regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 - costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.
In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.
Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.
Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo», prevista dall'articolo 9 della legge n. 52/2001.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52/2001, infatti, il Regolamento di attuazione della legge stessa, recante - tra l'altro - la disciplina dell'attività del Registro Nazionale, viene emanato dal Ministro della Salute, sentita la «Commissione Nazionale per i Trapianti allogenici da non consanguineo».
L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa Commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.
L'istituzione di detta Commissione Nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione Nazionale per il Servizio Trasfusionale («Cnst»), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.
Per quanto riguarda la costituzione della Commissione Nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della Commissione.
Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle «Spese per il funzionamento... della commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo», inserito nello stato di previsione di questo ministero.
In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a «Somme da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», inserito nello stato di previsione di questo ministero, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.
Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52/2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.