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stato escluso dalla lista degli «eleggibili» per la categoria di appartenenza a seguito di una sanzione disciplinare di corpo inflittagli in data 9 aprile 1999;
nei giorni 21 e 22 gennaio 2002 si sono svolte negli enti dell'Aeronautica militare le elezioni preliminari per il rinnovo dei consigli di base della Rappresentanza militare;
nei giorni precedenti dette elezioni il maresciallo 2a classe Luca Marco Comellini in servizio presso il Gruppo revisioni del 7o Reparto tecnico operativo dell'Aeronautica militare apprendeva di essere
l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979 n. 691, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986 n. 136, comma 5, lettera d), in merito ai requisiti per l'elettorato passivo, afferma che non sono eleggibili i militari che abbiano «riportato una o più punizioni di consegna di rigore per inosservanza della legge 11 luglio 1978, n. 382, negli ultimi quattro anni di servizio nella categoria di appartenenza»;
la sanzione disciplinare inflitta al maresciallo Comellini si riferisce alla violazione degli articoli 52 e 14 del Regolamento di disciplina militare, senza riferimento ad inosservanze alla legge 11 luglio 1978 n. 382;
avverso l'atto con il quale è stata comunicata la sanzione disciplinare è stato proposto ricorso giurisdizionale al Tar Lazio -:
se corrisponda a verità che il maresciallo Luca Marco Comellini sia stato privato dei diritti di elettorato passivo in occasione delle elezioni preliminari del Cobar del 7o Reparto tecnico operativo dell'Aeronautica militare;
nel caso, con quali motivazioni il comandante del 7o Reparto tecnico operativo abbia disposto tale esclusione;
se non ritenga tale provvedimento di gravità estrema, avendo privato un cittadino di un diritto fondamentale riconosciutogli dalla legge;
se non ritenga di invalidare l'elezione preliminare del Cobar di tale Ente, facendola ripetere con la partecipazione del maresciallo Comellini;
quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei responsabili di tale situazione, compreso l'eventuale giudizio di responsabilità in ordine al danno erariale, attuale e futuro, conseguente all'eventuale ripetizione delle elezioni, doveroso nel caso fosse accertata la veridicità di quanto riportato in premessa.
(5-00574)