Allegato A
Seduta n. 79 del 17/12/2001


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(A.C. 1984 - Sezione 7)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di


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riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento


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può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.


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EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Assunzioni di personale)

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 1.
(ex 14. 26.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 2.
(ex 14. 138.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto- Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 3. (ex 14. 147.) Morgando, Roberto Barbieri.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
16. 4.
(ex 14. 164) Bressa.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. (Assunzioni di personale) - 1. A partire dal 1o gennaio 2002 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2001. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o addetto a lavori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.
2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.
3. A far data dal 1o gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, sarà concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.
4. Tali benefìci saranno estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 7.
(ex 14. 41.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16 (Assunzioni di personale) - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare un riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto- Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 5. (ex 14. 146.) Morgando, Roberto Barbieri.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 16 (Assunzioni di personale) - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all' 1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 6.
(ex 14. 163.) Bressa.

Sopprimere il comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 8.
(ex 14. 27.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 6, 8, 9 e 10.

16. 9. (ex 14. 104.) Cento, Lion.

Al comma 1, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 10.
(ex 14. 28.)Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 11.
(ex 14. 137.) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 12.
(ex 14. 162.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle università, aggiungere le seguenti: agli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 13.
(ex 14. 168.)Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 14.
(ex 14. 141.) Grignaffini, Gambale, Volpini, Bimbi, Tocci, Martella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 15.
(ex 14. 188.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ricerca con le seguenti: pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 13. (ex 14. 168.) Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 16. (ex 14. 161.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comuni aggiungere le seguenti: con popolazione superiore a 5000 abitanti.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 17.
(ex 14. 13.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: comuni aggiungere la seguente: con popolazione superiore a 5000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
16. 18. (
ex 14. 5.) Soda, Franci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
*16. 19. (ex 14. 136.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
*16. 20. (ex 14. 160.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 con le parole: che siano stati dichiarati strutturalmente deficitari.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 21. (ex 14. 151.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: ancorché in esito a concorsi pubblici indetti precedentemente al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per l'anno 2002 è sospesa l'applicazione di ogni clausola dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto che prevedano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esperimento di procedure relative a passaggi interni di posizioni ordinamentali, di progressione di posizioni economiche di attribuzione di posizioni economiche differenziate, comunque denominati ed ancorché in esito a percorsi di formazione o riqualificazione professionale.
6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche alle procedure selettive e di valutazione, comunque denominate, iniziate prima del 31 dicembre 2001.
6-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente


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alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2003; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di attingere alle graduatorie dei concorsi di cui al presente comma, nei limiti delle vacanze comunicate entro il predetto termine del 30 giugno 2001.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di assunzioni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche e di progressione in carriera dei dipendenti pubblici.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
16. 109. (ex 14. 184.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle per la sostituzione di personale cessato negli anni 2001 e 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 22. (ex 14. 135.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i singoli enti locali fino a: per l'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 83. De Franciscis, Boccia, Morgando, Milana, Cusumano, Rocchi, Bianco.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì all'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, avendo prestato servizio in qualità di richiamato dal Corpo militare ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel corso del secondo semestre dell'anno 2000 aveva, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, effettuato complessivi due anni di servizio nel quinquennio 1996-2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 110.
(ex 14. 83.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 23. (ex 14. 15.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Olivieri.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono consentite nuove assunzioni per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della mobilità di cui all'articolo 19 del contratto vigente nel comparto sanità.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 101.
(ex 14. 123.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.


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Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì alle assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai lavoratori socialmente utili così come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 25.
(ex 14. 29.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al personale del Servizio sanitario nazionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 3, 6, 7, 8 e 9.
16. 26. (ex 14. 101.) Zanella, Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-l'Ulivo.
16. 27.
(ex 14. 189.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto concerne i concorsi già banditi.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 102. (ex 14. 112.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 3
16. 28. (ex 14. 102.) Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alla categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 29.
(ex 14. 153.) Ruggeri.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale della carriera prefettizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 30.
(ex 14. 167.) Rocchi.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì nei confronti del personale che, alla data del 30 giugno 2001, abbia superato le prove selettive dei corsi-concorsi per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 31.
(ex 14. 159.) Bressa.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica, altresì, alle assunzioni di personale necessarie alla costituzione ed al funzionamento di strutture per l'espianto ed il trapianto di organi previsti dagli articoli 13, 15 e 16, comma 3, della legge 1o aprile 1999, n. 91.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 32.
(ex 14. 154.) De Franciscis.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: di personale relative a figure professionali


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non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 33.
(ex 14. 134.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: la cui consistenza organica non sia superiore all'unità aggiungere le seguenti: ; sono inoltre fatte salve le assunzioni effettuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 34.
(ex 14. 133.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 85
(ex 14. 98.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi, Dario Galli, Didonè, Martinelli, Polledri.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: , i lavoratori socialmente utili, così come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 35.
(ex 14. 30.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: , quelle relative ai 23 idonei, dal numero 83 al numero 105, della graduatoria di merito del personale dell'Amministrazione giudiziaria, indetto con PDG 13 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 1997 - IV serie speciale, n. 72.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 84
(ex 14. 128.) Ercole.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato aventi la necessaria copertura finanziaria dell'ente locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relativamente ad impieghi inerenti alla sicurezza e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati indetti bandi di concorso pubblico per le relative assunzioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
16. 111.
(ex *14. 90. e ex *14. 185.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio, Raisi, Saia.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole da: per l'anno 2002 fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto per l'anno 2002 un intervento straordinario di assunzioni non inferiore a 500 unità di personale appartenente alle figure professionali destinate ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario in relazione alla attuazione delle riforme ordinamentali.

Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
16. 36.
(ex 14. 145. e ex 1984/XI/14. 8.) Diana, Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.


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Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità di personale, con le seguenti: 1500 unità di personale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 242.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 38.
(ex 14. 132.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità di personale con le seguenti: 1.500 unità in riferimento al personale impiegato presso il Ministero della giustizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 39.
(ex 14. 149.) Molinari.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità con le seguenti: 1875 unità.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo.
16. 37.
(ex 14. 76.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Bonito, Burtone, Cardinale, Cusumano, Lucidi, Piscitello, Gasperoni, Diana.

Al comma 1, nono periodo, aggiungere, in fine, le parole: da selezionare tra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.
16. 40. (ex 14. 75.) Lumia, Lucidi, Bonito, Diana.

Al comma 1, nono periodo, aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi preferibilmente del personale di cui al periodo successivo.
16. 86. Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro della giustizia è altresì autorizzato a prorogare per ulteriori diciotto mesi i contratti a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 41.
(ex 14. 32.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: La deroga al divieto di assunzioni si estende, nel territorio delle province di Trento e Bolzano, ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Minoranze linguistiche.
16. 42.
(ex 14. 99.) Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collé, Olivieri, Mattarella.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: si avvale fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione, nel triennio 2002-2004, del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 87. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.


Pag. 99


Al comma 1, decima periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 47.000;
2004: - 47.000.
16. 120. (ex 0. 14. 198. 2.)Lumia, Lucidi, Bonito, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Siniscalchi, Diana, Michele Ventura.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000 n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 40.785.000 per l'anno 2002; euro 32.026.000 per l'anno 2003; euro 21.351.000 per l'anno 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 130. (ex 1984/XI/14. 18.) Fanfani.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: nei limiti sino a 31 dicembre 2002 con le seguenti: in deroga al divieto di assunzioni, è autorizzato a stabilizzare, entro il 31 dicembre 2004, e a trasformare in rapporto a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 89. Russo Spena, Giordano, Pisapia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad avvalersi con le seguenti: si avvale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
16. 90. Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Diliberto, Cordoni.

Subemendamenti all'emendamento 16. 135 del Governo

All'emendamento 16. 135 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e dello finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici dì Sinistra-L'Ulivo
0. 16. 135. 1.
Cordoni, Battaglia, Delbono, Gasperoni, Guerzoni.


Pag. 100


All'emendamento 16. 135 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
0. 16. 135. 2.
Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

All'emendamento 16. 135. del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 aprile 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
0. 16. 135. 5.
Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

All'emendamento 16. 135. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino ai 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 47.000;
2004: - 47.000.
0. 16. 135. 3. Lumia, Lucidi, Bonito, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Siniscalchi, Diana, Michele Ventura, Innocenti.

All'emendamento 16. 135. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministero per la funzione pubblica, sulla base di un programma da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2O03: - 30.000;
2004: - 30.000.
0. 16. 135. 4. Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Buffo, Diana.

Al comma 1, dopo il dodicesimo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 945.
16. 135. Governo.
(Approvato)


Pag. 101


Al comma 1, sostituire il tredicesimo periodo con il seguente: Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, viene concesso per ulteriori dodici mesi con decorrenza dal 1o gennaio 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 43.
(ex *14. 152.) Ruggeri.

Al comma, 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 91. De Franciscis, Cusumano, Morgando, Rocchi, Boccia, Milana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori di nuove assunzioni così come disciplinate dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma utilizzano, per le loro esigenze di servizio durante l'anno 2002, le graduatorie dei concorsi, pubblici e interni, anche per l'accesso alla dirigenza, in vigore alla data del 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 105. (ex 14. 122.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, possono essere concesse agli enti pubblici e di ricerca, ivi inclusi l'ASI e l'ENEA, motivate deroghe al dispositivo di cui al presente comma, nei limiti delle dotazioni organiche previste nei piani triennali approvati per ciascun ente.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo
16. 44.
(ex 14. 143.) Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Filippeschi, Martella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, in riferimento all'articolo 5-bis, comma 3, della legge 9 novembre 2001, n. 401, ai comuni che hanno assunto personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 2789 del 98 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, in servizio al 30 giugno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 45. (ex 14. 179.) Squeglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori, previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001, permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 103. (ex 14. 113.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001 permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 122. (ex 14. 84.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.


Pag. 102


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del contenimento della spesa, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nel 2001, permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 104. (ex 14. 114.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle Amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002. Entro tale termine è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di attingere dalle graduatorie dei concorsi di cui al precedente periodo, nei limiti delle vacanze comunicate entro il predetto termine del 30 giugno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo
16. 46.
(ex 14. 103.) Cento, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti a cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 45 per cento, nonché quelli a cui sia stata riconosciuta una invalidità psichica non inferiore al 67 per cento e che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni acquisiscono il diritto a stipulare la convenzione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di dodici mesi allo scadere della quale i disabili sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 47.
(ex 14. 33.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
* 16. 48.
(ex 14. 34.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi - L'Ulivo
* 16. 49.
(ex 14. 105.) Cento, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: enti pubblici non economici con organico, aggiungere le seguenti: permanente.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
16. 92.
(ex 14. 126.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo : Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 51.
(ex 14. 158. e ex 14. 166.)) Bressa, Lusetti, Fioroni, Vernetti, Milana, Cusumano..


Pag. 103


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami, indetto entro il 31 dicembre 1999, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale con arrotondamento all'unità per i comuni inferiori a 3000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 68.
(ex 14. 175.) Molinari, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali che abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 e che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono bandire fino al 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 52.
(ex 14. 150. e 14. 180.) Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Lusetti, Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 57.
(ex 14. 157.) Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 112.
(ex 14. 92.) Alberto Giorgetti, Cardiello, Fasano.


Pag. 104


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono tuttavia procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati, per un periodo analogo a quello iniziale.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 55.
(ex 14. 156.) Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali che abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 e che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette fino al 31 dicembre 1997, possono procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 56.
(ex 14. 165. e 14. 181) Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Stradiotto, Lusetti, Bimbi, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2002, al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche il cui incremento sia necessario in relazione a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con particolare riferimento alle figure professionali ad alta specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, le pubbliche amministrazioni provvedono all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad autorizzare l'assunzione di personale di cui al comma 1, previa verifica della mancata copertura dei posti nell'organico delle amministrazioni richiedenti e della rispondenza dei candidati alla specifica professionalità necessaria. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendano disponibili nelle singole qualifiche.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
16. 113. (ex 14. 88. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Ascierto, Giorgio Conte, Geraci, Gamba, Cannella.

Al comma 4, lettera c) deve intendersi aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331».
16. 93 (Nuova formulazione) . Alberto Giorgetti, Ramponi.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
16. 114. (ex 14. 77.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.


Pag. 105


Al comma 4, sopprimere la lettera b).
16. 115. (ex 14. 78.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: eventuali.
16. 116. (ex 14. 79.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Conte Giorgio.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: non.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 58.
(ex 14. 35.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve eccezionali situazioni di ordine pubblico e sicurezza.
16. 117. (ex 14. 80.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Conte Giorgio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
di misure specifiche per realizzare il passaggio nell'Arma dei carabinieri dei volontari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito, in misura non inferiore al 70 per cento degli ausiliari da reclutare annualmente nell'Arma dei carabinieri, volto a compensare la riduzione nell'arruolamento degli organici di tale categoria di personale, attingendo in via esclusiva ai volontari congedati senza demerito.
16. 94. (ex 14. 73) Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.

Sopprimere il comma 5.
16. 59. (ex 14. 100.) Lion.

Sopprimere il comma 6.
16. 60. (ex 14. 106.) Cento, Lion.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 61.
(ex 14. 36.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 62
. (ex 14. 14.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura , Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Franci, Buffo, Lucidi.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 63.
(ex 14. 37.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 64.
(ex 14. 155.) Bressa.


Pag. 106


Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il personale dell'Ente poste italiane, che risulti in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2001, a domanda è inquadrato nei ruoli organici delle amministrazioni presso le quali espleta il servizio. Con decreto del Ministro competente per il dicastero o per l'ente presso il quale presta servizio, di concerto col Ministro per la funzione pubblica, sono determinate le modalità e le posizioni dell'inquadramento.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
16. 106.
(ex 14. 121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 9, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 65.
(ex 14. 177.) Loiero.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, si applicano fino al 31 dicembre 2002 le vigenti disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i comandi in atto alla data del 31 dicembre 2001 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
16. 66.
(ex 14. 142.) Franci, Delbono, Cordoni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche, in atto alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002; al medesimo personale si applicano comunque, fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* 16. 67. (ex 14. 182.) Cusumano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche, in atto alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002; al medesimo personale si applicano comunque, fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* 16. 96. (ex 14. 182.) Angelino Alfano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi in atto del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare la seguente variazione:
2002: - 262.
16. 95. Governo.
(Approvato)


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Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 69.
(ex 14. 38.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 10, sostituire le parole: I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale con le seguenti: I medici di medicina generale del servizio sanitario nazionale.
* 16. 97. (ex 14. 8.) Angelino Alfano, Palumbo.

Al comma 10, sostituire le parole: I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale con le se
guenti
: I medici di medicina generale del servizio sanitario nazionale.
* 16. 70. (ex 14. 172.) Luongo, Molinari, Adduce.

Al comma 10, dopo le parole: riconosciuti dall'Unione europea, aggiungere le seguenti: nonché i medici della medicina dei servizi e della continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
16. 71. (ex 14. 131.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 10, sostituire le parole: di medico di base con le seguenti: ricoperto.
16. 72. (ex 14. 130.) Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 11.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 73.
(ex 14. 39.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 11.
16. 74. (ex 14. 129.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 11, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: solo nel caso di effettiva carenza e disponibilità dei medici già inseriti negli elenchi di medicina generale,
16. 120. (ex 14. 46.) Alberto Giorgetti, Conti.

Al comma 11, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: impiegati, in caso di carenza dei medici iscritti negli elenchi esistenti, per servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica.
16. 119. (ex 14. 45.) Alberto Giorgetti, Conti.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
16. 118. (ex 14. 47.) Alberto Giorgetti, Conti.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.
*16. 75. (ex 14. 40.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.
* 16. 121. (ex 14. 44.) Alberto Giorgetti, Conti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2002, è estesa a favore del personale tecnico, che svolge tali funzioni al 30 novembre 2001, in quanto assunto tramite procedure selettive (assunzione con contratto a termine di durata biennale di 25 ingegneri - Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale n. 41 del 30 maggio 1995, approvazione graduatoria 18 dicembre 1995), ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza 2863 del 1998 dal Dipartimento dei servizi tecnici nazionali ed assegnato al Servizio idrografico e mareografico».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1291;
2003: - 1291;
2004: - 1291.
16. 76. (ex 14. 56.) Alberta De Simone.

Subemendamento all'emendamento 16. 98 del Governo

All'emendamento 16. 98, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Alle soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti viene altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5.»
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
0. 16. 98. 2.
De Franciscis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinunzia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 98. (ex 14. 62.) Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «di 500 unità per anno» sono sostituite dalle parole: «di 1.200 unità per anno».
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.
16. 77. (ex 14. 191.) Cento, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è


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autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati».
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.
16. 100. (ex 14. 42. nuova formulazione) Marras, Vitali, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. I funzionari tecnici medici ed i collaboratori tecnici medici dell'università, assunti per concorso in qualifiche per l'accesso alle quali non era richiesto il diploma di laurea e che hanno svolto almeno tre anni di attività didattica e scientifica certificata dal preside di facoltà e strutturati per lo svolgimento delle attività assistenziali sui posti di dirigente medico, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere ai concorsi nominativi per l'accesso al ruolo di ricercatori universitari, tenuto conto dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
16. 107. (ex 14. 111) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Il Ministro della giustizia è autorizzato a potenziare l'attuale pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nella misura di almeno 11 mila unità, nei seguenti profili professionali:
a) Direttore di Cancelleria - Area C, posizione economica C3: 1000 unità;
b) Cancelliere - Area C, posizione economica C2: 1500 unità;
c) Cancelliere - Area C, posizione economica C1: 1500 unità;
d) Cancelliere - Area B, posizione economica B3: 3000 unità;
e) Operatore giudiziario - Area B, posizione economica B2: 2000 unità;
f) Operatore giudiziario - Area B, posizione economica B I: 2000 unità«.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 450.000;
2003: - 350.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 78.
(ex 14. 192.) Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Per le esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'Amministrazione della giustizia è autorizzata ad assumere 850 unità appartenenti al profilo dell'operatore giudiziario B1, 850 unità appartenenti al profilo dell'operatore giudiziario B2, nonché 1579 unità appartenenti al profilo di cancelliere B3, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1977, n. 276, nonché alle graduatorie degli idonei dei concorsi distrettuali di cancelliere B3 pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43; tali assunzioni non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 60.000;
2003: - 50.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 79.
(ex 14. 193.) Cento.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della presente legge e in deroga dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni, e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 80.
(ex 14. 194.) Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni, e gli altri enti locali sono autorizzati a procedere alla trasformazione dei contratti di assunzione da tempo determinato, stipulati precedentemente alla data del 31 ottobre 2001, in contratti di assunzione a tempo indeterminato.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 81.
(ex 14. 195.) Cento, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
16. 82. (ex 14. 178.) Nuova formulazione) Realacci, Annuzzi.
(Approvato)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
13. Al personale di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito dalla legge 26 dicembre 1991, n. 58 non si applica l'articolo 44, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998/2001, trovando applicazioni la disciplina di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1987 n. 503.
16. 140. La Commissione.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
13-bis. La classificazione dei datori di lavoro effettuata con i decreti ministeriali emanati a norma dell'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le altre disposizioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. La presente norma si applica anche a tutte le controversie pendenti purché sulle stesse non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
16. 141. La Commissione.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
16. 142. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)


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Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
13. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e formazione del personale, le amministrazione pubbliche e le relative scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
14. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto del ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la citata scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
16. 143. La Commissione.
(Approvato)

1. La Regione Sicilia e gli enti locali provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995 n. 241 4/FPC, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater della legge 30 marzo 1998 n. 61 e successive modificazioni, dalla Regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla Regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi b), e) e i-bis) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 443, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.
16. 01. (Nuova formulazione) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estese al personale dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, e dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che lavora o ha lavorato nell'ultimo biennio 1998-2000, per le esigenze di ricostruzione di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433.


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2. Nel caso in cui i comuni si trovino nelle condizioni di non poter assolvere a quanto stabilito nel comma 1, il personale in esubero viene inserito nelle liste di mobilità della Regione Sicilia.
3. Alla copertura degli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo dei fondi previsti previsti dall'articolo 14, comma 14, e dall'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in quanto disponibili.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 02. (ex 14. 0. 17.) Piscitello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei moli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di 40.785 .000 euro per l'anno 2002, di 32.026.000 euro per l'anno 2003 e di 21.351.000 euro per l'anno 2004.
Seguono compensazioni della Margherita-DL-L'Ulivo.
16. 03. (ex 14. 014.) Fanfani, Mantini, Soro, Ruta.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo. Il contingente dei carabinieri ausiliari è stabilito in 10 mila unità per l'anno 2002, in 8500 unità per l'anno 2003 e in 2500 unità per l'anno 2004.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a 30 anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno 2 anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Si applica la riserva del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti di cui al comma 1, destinati per effetto della predetta riserva ai volontari delle Forze armate e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 33.076;
2003: - 70.910;
2004: - 216.877.
16. 04. (ex 14. 06.) Alberto Giorgetti, Ascierto.


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Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo. Il contingente dei carabinieri ausiliari è stabilito in 10 mila unità per l'anno 2002, in 8500 unità per l'anno 2003 e in 2500 unità per l'anno 2004.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età superiore a 30 anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Si applica la riserva del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti di cui al comma 1, destinati per effetto della predetta riserva ai volontari delle Forze armate e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 33.076;
2004: - 216.877.
16. 05. (ex 14. 05.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei Carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e dì 60 milioni curo a decorrere dall'anno 2004, fermo rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1), ai quali possono partecipare, se di età non superiore ai trenta anni:
a) i volontari dì truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità dì volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1) si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.


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Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 20;
2003: - 40;
2004: - 60.
16. 06. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Ramponi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego).

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purché non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.
2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica o della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
16. 07. (ex 14. 0. 15.) Giuseppe Drago, Peretti, Lucchese.