Allegato A
Seduta n. 76 del 14/12/2001


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(A.C. 1984 - Sezione 8)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e


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competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita


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copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Assunzioni di personale).

Sopprimerlo.


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Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 1.
(ex 14. 26.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 2.
(ex 14. 138.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto- Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 3. (ex 14. 147.) Morgando, Roberto Barbieri.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
16. 4.
(ex 14. 164) Bressa.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. (Assunzioni di personale) - 1. A partire dal 1o gennaio 2002 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2001. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o addetto a lavori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.
2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.
3. A far data dal 1o gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, sarà concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.
4. Tali benefìci saranno estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 7.
(ex 14. 41.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16 (Assunzioni di personale) - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare un riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto- Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 5. (ex 14. 146.) Morgando, Roberto Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16 (Assunzioni di personale) - 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore


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a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all' 1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 6.
(ex 14. 163.) Bressa.

Sopprimere il comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 8.
(ex 14. 27.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 6, 8, 9 e 10.
16. 9. (ex 14. 104.) Cento, Lion.

Al comma 1, sopprimere il primo, secondo e terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 10.
(ex 14. 28.)Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 11.
(ex 14. 137.) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 12.
(ex 14. 162.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle università, aggiungere le seguenti: agli enti pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 13.
(ex 14. 168.)Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 14.
(ex 14. 141.) Grignaffini, Gambale, Volpini, Bimbi, Tocci, Martella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti di ricerca.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 15.
(ex 14. 188.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ricerca con le seguenti: pubblici di ricerca, all'ENEA e all'ASI.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 13. (ex 14. 168.) Volpini, Gambale, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 16. (ex 14. 161.) Bressa.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comuni aggiungere le seguenti: con popolazione superiore a 5000 abitanti.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 17.
(ex 14. 13.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: comuni aggiungere la seguente: con popolazione superiore a 5000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
16. 18. (
ex 14. 5.) Soda, Franci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
*16. 19. (ex 14. 136.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.
*16. 20. (ex 14. 160.) Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 con le parole: che siano stati dichiarati strutturalmente deficitari.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 21. (ex 14. 151.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: ancorché in esito a concorsi pubblici indetti precedentemente al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per l'anno 2002 è sospesa l'applicazione di ogni clausola dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto che prevedano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esperimento di procedure relative a passaggi interni di posizioni ordinamentali, di progressione di posizioni economiche di attribuzione di posizioni economiche differenziate, comunque denominati ed ancorché in esito a percorsi di formazione o riqualificazione professionale.
6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche alle procedure selettive e di valutazione, comunque denominate, iniziate prima del 31 dicembre 2001.
6-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51,


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comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2003; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di attingere alle graduatorie dei concorsi di cui al presente comma, nei limiti delle vacanze comunicate entro il predetto termine del 30 giugno 2001.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di assunzioni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche e di progressione in carriera dei dipendenti pubblici.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
16. 109.
(ex 14. 184.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle per la sostituzione di personale cessato negli anni 2001 e 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 22. (ex 14. 135.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i singoli enti locali fino a: per l'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 83. De Franciscis, Boccia, Morgando, Milana, Cusumano, Rocchi, Bianco.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì all'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, avendo prestato servizio in qualità di richiamato dal Corpo militare ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel corso del secondo semestre dell'anno 2000 aveva, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, effettuato complessivi due anni di servizio nel quinquennio 1996-2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 110.
(ex 14. 83.) Alberto Giorgetti, Taglialatela.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 23. (ex 14. 15.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Ventura, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Olivieri.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono consentite nuove assunzioni per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della mobilità di cui all'articolo 19 del contratto vigente nel comparto sanità.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 101.
(ex 14. 123.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.


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Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì alle assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai lavoratori socialmente utili così come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 25.
(ex 14. 29.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al personale del Servizio sanitario nazionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 3, 6, 7, 8 e 9.
16. 26. (ex 14. 101.) Zanella, Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-l'Ulivo.
16. 27.
(ex 14. 189.) Gambale, De Franciscis.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al Consiglio nazionale delle ricerche per quanto concerne i concorsi già banditi.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 102. (ex 14. 112.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi-L'Ulivo n. 3
16. 28. (ex 14. 102.) Lion.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ai soggetti appartenenti alla categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 29.
(ex 14. 153.) Ruggeri.

Al comma 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed al personale della carriera prefettizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 30.
(ex 14. 167.) Rocchi.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica altresì nei confronti del personale che, alla data del 30 giugno 2001, abbia superato le prove selettive dei corsi-concorsi per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 31.
(ex 14. 159.) Bressa.

Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Il divieto non si applica, altresì, alle assunzioni di personale necessarie alla costituzione ed al funzionamento di strutture per l'espianto ed il trapianto di organi previsti dagli articoli 13, 15 e 16, comma 3, della legge 1o aprile 1999, n. 91.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 32.
(ex 14. 154.) De Franciscis.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: di personale relative a figure professionali


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non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 33.
(ex 14. 134.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: la cui consistenza organica non sia superiore all'unità aggiungere le seguenti: ; sono inoltre fatte salve le assunzioni effettuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 34.
(ex 14. 133.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 85
(ex 14. 98.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi, Dario Galli, Didonè, Martinelli, Polledri.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: , i lavoratori socialmente utili, così come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 35.
(ex 14. 30.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: categorie protette, aggiungere le seguenti: , quelle relative ai 23 idonei, dal numero 83 al numero 105, della graduatoria di merito del personale dell'Amministrazione giudiziaria, indetto con PDG 13 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 settembre 1997 - IV serie speciale, n. 72.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
16. 84
(ex 14. 128.) Ercole.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì salve le assunzioni di personale a tempo indeterminato aventi la necessaria copertura finanziaria dell'ente locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, relativamente ad impieghi inerenti alla sicurezza e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati indetti bandi di concorso pubblico per le relative assunzioni.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
16. 111.
(ex *14. 90. e ex *14. 185.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio, Raisi, Saia.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole da: per l'anno 2002 fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto per l'anno 2002 un intervento straordinario di assunzioni non inferiore a 500 unità di personale appartenente alle figure professionali destinate ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario in relazione alla attuazione delle riforme ordinamentali.

Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
16. 36.
(ex 14. 145. e ex 1984/XI/14. 8.) Diana, Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.


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Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità di personale, con le seguenti: 1500 unità di personale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 242.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 38.
(ex 14. 132.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità di personale con le seguenti: 1.500 unità in riferimento al personale impiegato presso il Ministero della giustizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 39.
(ex 14. 149.) Molinari.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole: 500 unità con le seguenti: 1875 unità.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra- L'Ulivo.
16. 37.
(ex 14. 76.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Bonito, Burtone, Cardinale, Cusumano, Lucidi, Piscitello, Gasperoni, Diana.

Al comma 1, nono periodo, aggiungere, in fine, le parole: da selezionare tra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242.
16. 40. (ex 14. 75.) Lumia, Lucidi, Bonito, Diana.

Al comma 1, nono periodo, aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi preferibilmente del personale di cui al periodo successivo.
16. 86. Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro della giustizia è altresì autorizzato a prorogare per ulteriori diciotto mesi i contratti a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 41.
(ex 14. 32.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: La deroga al divieto di assunzioni si estende, nel territorio delle province di Trento e Bolzano, ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Minoranze linguistiche.
16. 42.
(ex 14. 99.) Zeller, Detomas, Brugger, Widmann, Collé, Olivieri, Mattarella.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: si avvale fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione, nel triennio 2002-2004, del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, e del Ministro dell'economia e delle finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti italiani.
16. 87. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, decima periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 47.000;
2004: - 47.000.
16. 120. (ex 0. 14. 198. 2.)Lumia, Lucidi, Bonito, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Siniscalchi, Diana, Michele Ventura.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: , nei limiti sino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004, del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000 n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali, previa intesa con il Ministero della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 40.785.000 per l'anno 2002; euro 32.026.000 per l'anno 2003; euro 21.351.000 per l'anno 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 130. (ex 1984/XI/14. 18.) Fanfani.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole da: nei limiti sino a 31 dicembre 2002 con le seguenti: in deroga al divieto di assunzioni, è autorizzato a stabilizzare, entro il 31 dicembre 2004, e a trasformare in rapporto a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 89. Russo Spena, Giordano, Pisapia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad avvalersi con le seguenti: si avvale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
16. 90. Pistone, Maura Cossutta, Rizzo, Diliberto, Cordoni.

Subemendamenti all'emendamento 16. 135 del Governo

All'emendamento 16. 135 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e dello finanze.


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Seguono compensazioni del Gruppo Democratici dì Sinistra-L'Ulivo
0. 16. 135. 1.
Cordoni, Battaglia, Delbono, Gasperoni, Guerzoni.

All'emendamento 16. 135 del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
0. 16. 135. 2.
Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

All'emendamento 16. 135. del Governo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 aprile 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
0. 16. 135. 5.
Pistone, Maura Cossutta, Rizzo.

All'emendamento 16. 135. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino ai 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 47.000;
2004: - 47.000.
0. 16. 135. 3. Lumia, Lucidi, Bonito, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Motta, Siniscalchi, Diana, Michele Ventura, Innocenti.

All'emendamento 16. 135. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, previa intesa con il Ministero per la funzione pubblica, sulla base di un programma da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
0. 16. 135. 4. Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Buffo, Diana.

Al comma 1, dopo il dodicesimo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.


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Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 945.
16. 135. Governo.

Al comma 1, sostituire il tredicesimo periodo con il seguente: Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, viene concesso per ulteriori dodici mesi con decorrenza dal 1o gennaio 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 43.
(ex *14. 152.) Ruggeri.

Al comma, 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 91. De Franciscis, Cusumano, Morgando, Rocchi, Boccia, Milana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori di nuove assunzioni così come disciplinate dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma utilizzano, per le loro esigenze di servizio durante l'anno 2002, le graduatorie dei concorsi, pubblici e interni, anche per l'accesso alla dirigenza, in vigore alla data del 31 dicembre 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 105. (ex 14. 122.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, possono essere concesse agli enti pubblici e di ricerca, ivi inclusi l'ASI e l'ENEA, motivate deroghe al dispositivo di cui al presente comma, nei limiti delle dotazioni organiche previste nei piani triennali approvati per ciascun ente.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo
16. 44.
(ex 14. 143.) Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Filippeschi, Martella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, in riferimento all'articolo 5-bis, comma 3, della legge 9 novembre 2001, n. 401, ai comuni che hanno assunto personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza n. 2789 del 98 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, in servizio al 30 giugno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 45. (ex 14. 179.) Squeglia.


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori, previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001, permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 103. (ex 14. 113.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni


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di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001 permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 122. (ex 14. 84.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del contenimento della spesa, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadute nel 2001, permane fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
16. 104. (ex 14. 114.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle Amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002. Entro tale termine è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di attingere dalle graduatorie dei concorsi di cui al precedente periodo, nei limiti delle vacanze comunicate entro il predetto termine del 30 giugno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo
16. 46.
(ex 14. 103.) Cento, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti a cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 45 per cento, nonché quelli a cui sia stata riconosciuta una invalidità psichica non inferiore al 67 per cento e che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni acquisiscono il diritto a stipulare la convenzione ex articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di dodici mesi allo scadere della quale i disabili sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 47.
(ex 14. 33.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 48.
(ex 14. 34.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi - L'Ulivo
16. 49.
(ex 14. 105.) Cento, Lion.


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Al comma 3, dopo le parole: enti pubblici non economici con organico, aggiungere le seguenti: permanente.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
16. 92.
(ex 14. 126.) Rodeghiero, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo : Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 51.
(ex 14. 158. e ex 14. 166.)) Bressa, Lusetti, Fioroni, Vernetti, Milana, Cusumano..

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami, indetto entro il 31 dicembre 1999, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale con arrotondamento all'unità per i comuni inferiori a 3000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 68.
(ex 14. 175.) Molinari, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali che abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 e che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono bandire fino al 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 52.
(ex 14. 150. e 14. 180.) Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Lusetti, Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 57.
(ex 14. 157.) Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano


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l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1998, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
16. 112.
(ex 14. 92.) Alberto Giorgetti, Cardiello, Fasano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono tuttavia procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati, per un periodo analogo a quello iniziale.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 55.
(ex 14. 156.) Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In presenza di situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali che abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 e che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato reclutato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette fino al 31 dicembre 1997, possono procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 56.
(ex 14. 165. e 14. 181) Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Stradiotto, Lusetti, Bimbi, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2002, al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche il cui incremento sia necessario in relazione a sopraggiunte e indifferibili esigenze, con particolare riferimento alle figure professionali ad alta specializzazione ritenute indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, le pubbliche amministrazioni provvedono all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad autorizzare l'assunzione di personale di cui al comma 1, previa verifica della mancata copertura dei posti nell'organico delle amministrazioni richiedenti e della rispondenza dei candidati alla specifica professionalità necessaria. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendano disponibili nelle singole qualifiche.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale


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16. 113. (ex 14. 88. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Ascierto, Giorgio Conte, Geraci, Gamba, Cannella.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: le Forze Armate e.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I reclutamenti annuali degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono disposti:
a) per l'anno 2002, in connessione con l'entità delle dotazioni organiche determinate rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
b) per il biennio 2003-2004, in aderenza con l'entità delle dotazioni organiche determinate annualmente con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo la parola: indicate, aggiungere le seguenti: nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, primo periodo, dopo la parola: reclutamento, aggiungere le seguenti: , rispettivamente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e.
16. 93. (ex 14. 81. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Ramponi.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
16. 114. (ex 14. 77.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
16. 115. (ex 14. 78.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte, Cannella.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: eventuali.
16. 116. (ex 14. 79.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Conte Giorgio.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: non.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 58.
(ex 14. 35.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve eccezionali situazioni di ordine pubblico e sicurezza.
16. 117. (ex 14. 80.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Conte Giorgio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d)
di misure specifiche per realizzare il passaggio nell'Arma dei carabinieri dei volontari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito, in misura non inferiore al 70 per cento degli ausiliari da reclutare annualmente nell'Arma dei carabinieri, volto a compensare la riduzione nell'arruolamento degli organici di tale categoria di personale, attingendo in via esclusiva ai volontari congedati senza demerito.
16. 94. (ex 14. 73) Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo, Lumia, Diana, Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.


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Sopprimere il comma 5.
16. 59. (ex 14. 100.) Lion.

Sopprimere il comma 6.
16. 60. (ex 14. 106.) Cento, Lion.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 61.
(ex 14. 36.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Comunisti Italiani
16. 62
. (ex 14. 14.) Olivieri, Sereni, Abbondanzieri, Amici, Bielli, Buemi, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grotto, Intini, Mariani, Pistone, Rava, Rossiello, Sgobio, Squeglia, De Brasi, Michele Ventura , Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Rugghia, Siniscalchi, Tolotti, Tidei, Vianello, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Villetti, Franci, Buffo, Lucidi.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
16. 63.
(ex 14. 37.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 64.
(ex 14. 155.) Bressa.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il personale dell'Ente poste italiane, che risulti in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2001, a domanda è inquadrato nei ruoli organici delle amministrazioni presso le quali espleta il servizio. Con decreto del Ministro competente per il dicastero o per l'ente presso il quale presta servizio, di concerto col Ministro per la funzione pubblica, sono determinate le modalità e le posizioni dell'inquadramento.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
16. 106.
(ex 14. 121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 9, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
16. 65.
(ex 14. 177.) Loiero.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, si applicano fino al 31 dicembre 2002 le vigenti disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i comandi in atto alla data del 31 dicembre 2001 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
16. 66.
(ex 14. 142.) Franci, Delbono, Cordoni.


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Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche, in atto alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002; al medesimo personale si applicano comunque, fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* 16. 67. (ex 14. 182.) Cusumano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche, in atto alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002; al medesimo personale si applicano comunque, fino al 31 dicembre 2002, le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* 16. 96. (ex 14. 182.) Angelino Alfano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comandi in atto del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare la seguente variazione:
2002: - 262.
16. 95. Governo.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 69.
(ex 14. 38.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 10, sostituire le parole: I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale con le seguenti: I medici di medicina generale del servizio sanitario nazionale.
* 16. 97. (ex 14. 8.) Angelino Alfano, Palumbo.

Al comma 10, sostituire le parole: I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale con le seguenti: I medici di medicina generale del servizio sanitario nazionale.
* 16. 70. (ex 14. 172.) Luongo, Molinari, Adduce.

Al comma 10, dopo le parole: riconosciuti dall'Unione europea, aggiungere le seguenti: nonché i medici della medicina dei servizi e della continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
16. 71. (ex 14. 131.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 10, sostituire le parole: di medico di base con le seguenti: ricoperto.
16. 72. (ex 14. 130.) Maura Cossutta, Pistone.

Sopprimere il comma 11.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
16. 73.
(ex 14. 39.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.


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Sopprimere il comma 11.
16. 74. (ex 14. 129.) Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 11, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: solo nel caso di effettiva carenza e disponibilità dei medici già inseriti negli elenchi di medicina generale,
16. 120. (ex 14. 46.) Alberto Giorgetti, Conti.

Al comma 11, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: impiegati, in caso di carenza dei medici iscritti negli elenchi esistenti, per servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica.
16. 119. (ex 14. 45.) Alberto Giorgetti, Conti.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
16. 118. (ex 14. 47.) Alberto Giorgetti, Conti.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.
*16. 75. (ex 14. 40.)Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: o interrompendo lo stesso.
* 16. 121. (ex 14. 44.) Alberto Giorgetti, Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2002, è estesa a favore del personale tecnico, che svolge tali funzioni al 30 novembre 2001, in quanto assunto tramite procedure selettive (assunzione con contratto a termine di durata biennale di 25 ingegneri - Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale n. 41 del 30 maggio 1995, approvazione graduatoria 18 dicembre 1995), ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza 2863 del 1998 dal Dipartimento dei servizi tecnici nazionali ed assegnato al Servizio idrografico e mareografico».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1291;
2003: - 1291;
2004: - 1291.
16. 76. (ex 14. 56.) Alberta De Simone.

Subemendamento all'emendamento 16. 98 del Governo

All'emendamento 16. 98, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Alle soprintendenze ed alle gestioni autonome, di cui ai commi 1 e 2, si applica il comma 6 dell'articolo 9 della


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legge 8 ottobre 1997, n. 352. Agli stessi dirigenti viene altresì applicato il trattamento economico di cui all'articolo 7, comma 5.»
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
0. 16. 98. 2.
De Franciscis.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Al fine di conseguire economie di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data della sua entrata in vigore, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della medesima legge, previa rinunzia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988 e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 98. (ex 14. 62.) Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «di 500 unità per anno» sono sostituite dalle parole: «di 1.200 unità per anno».
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.
16. 77. (ex 14. 191.) Cento, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a riconoscere le spese sostenute per il personale delle aree marine protette, per le attività finalizzate alla gestione ordinaria, nel limite del 40 per cento dei fondi ad esse assegnati».
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.
16. 100. (ex 14. 42. nuova formulazione) Marras, Vitali, Arnoldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. I funzionari tecnici medici ed i collaboratori tecnici medici dell'università, assunti per concorso in qualifiche per l'accesso alle quali non era richiesto il diploma di laurea e che hanno svolto almeno tre anni di attività didattica e scientifica certificata dal preside di facoltà e strutturati per lo svolgimento delle attività assistenziali sui posti di dirigente medico, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere ai concorsi nominativi per l'accesso al ruolo di ricercatori universitari, tenuto conto dell'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
16. 107. (ex 14. 111) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Il Ministro della giustizia è autorizzato a potenziare l'attuale pianta organica delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nella misura di almeno 11 mila unità, nei seguenti profili professionali:
a) Direttore di Cancelleria - Area C, posizione economica C3: 1000 unità;
b) Cancelliere - Area C, posizione economica C2: 1500 unità;
c) Cancelliere - Area C, posizione economica C1: 1500 unità;


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d) Cancelliere - Area B, posizione economica B3: 3000 unità;
e) Operatore giudiziario - Area B, posizione economica B2: 2000 unità;
f) Operatore giudiziario - Area B, posizione economica B I: 2000 unità«.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 500.000;
2002: - 450.000;
2003: - 350.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 78.
(ex 14. 192.) Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Per le esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'Amministrazione della giustizia è autorizzata ad assumere 850 unità appartenenti al profilo dell'operatore giudiziario B1, 850 unità appartenenti al profilo dell'operatore giudiziario B2, nonché 1579 unità appartenenti al profilo di cancelliere B3, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1977, n. 276, nonché alle graduatorie degli idonei dei concorsi distrettuali di cancelliere B3 pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43; tali assunzioni non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 80.000;
2002: - 60.000;
2003: - 50.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 79.
(ex 14. 193.) Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della presente legge e in deroga dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni, e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 80.
(ex 14. 194.) Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le regioni, e gli altri enti locali sono autorizzati a procedere alla trasformazione dei contratti di assunzione da tempo determinato, stipulati precedentemente alla data del 31 ottobre 2001, in contratti di assunzione a tempo indeterminato.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
16. 81.
(ex 14. 195.) Cento, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13. Senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente


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e tutela del territorio le disposizioni dì cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
16. 82. (ex 14. 178.) Realacci, Annuzzi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC, e degli articoli 23-quater e 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tal fine, sono prorogati di un anno.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi b), e) e i-bis) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse.
4. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
16. 01.
(ex 14. 013.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono estese al personale dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, e dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che lavora o ha lavorato nell'ultimo biennio 1998-2000, per le esigenze di ricostruzione di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433.
2. Nel caso in cui i comuni si trovino nelle condizioni di non poter assolvere a quanto stabilito nel comma 1, il personale in esubero viene inserito nelle liste di mobilità della Regione Sicilia.
3. Alla copertura degli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo dei fondi previsti previsti dall'articolo 14, comma 14, e dall'articolo 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in quanto disponibili.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
16. 02. (ex 14. 0. 17.) Piscitello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei moli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali, previa intesa con il Ministero della


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funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di 40.785 .000 euro per l'anno 2002, di 32.026.000 euro per l'anno 2003 e di 21.351.000 euro per l'anno 2004.
Seguono compensazioni della Margherita-DL-L'Ulivo.
16. 03. (ex 14. 014.) Fanfani, Mantini, Soro, Ruta.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo. Il contingente dei carabinieri ausiliari è stabilito in 10 mila unità per l'anno 2002, in 8500 unità per l'anno 2003 e in 2500 unità per l'anno 2004.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a 30 anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno 2 anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Si applica la riserva del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti di cui al comma 1, destinati per effetto della predetta riserva ai volontari delle Forze armate e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 33.076;
2003: - 70.910;
2004: - 216.877.
16. 04. (ex 14. 06.) Alberto Giorgetti, Ascierto.


Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo. Il contingente dei carabinieri ausiliari è stabilito in 10 mila unità per l'anno 2002, in 8500 unità per l'anno 2003 e in 2500 unità per l'anno 2004.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età superiore a 30 anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;


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b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Si applica la riserva del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti di cui al comma 1, destinati per effetto della predetta riserva ai volontari delle Forze armate e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 33.076;
2004: - 216.877.
16. 05. (ex 14. 05.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Gamba, Geraci, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).

1. Per compensare la progressiva contrazione del contingente di carabinieri ausiliari, per effetto delle disposizioni sulla sospensione del servizio di leva, per il triennio 2002-2004, è autorizzato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'arruolamento di 1500 carabinieri in ferma quadriennale, per l'anno 2002, di 1500 per l'anno 2003 e di 6000 per l'anno 2004, ad incremento dei volumi organici del ruolo.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore ai trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 31.943;
2003: - 66.339;
2004: - 203.923.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2002: + 31.943;
2003: + 66.339;
2004: + 203.923.
16. 06. (ex 14. 03) Alberto Giorgetti, Ramponi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego).

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le


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diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purché non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.
2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica o della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

16. 07.
(ex 14. 0. 15.) Giuseppe Drago, Peretti, Lucchese.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva


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dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n 662.
4 Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.
6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Compensazione n. 2.


Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;
c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni


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impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
Compensazione n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di


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impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 2002.
2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;
c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:
1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
1.549 euro per le società commerciali di persone;
2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;
5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse,


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possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:
1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;
2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.
7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 «ritardati od omessi versamenti diretti» e dall'articolo 14 «violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale 6 scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.
8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata vigore della presente legge, sono sospesi.
9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:
a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;
b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;


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c)
le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.
Compensazione n. 5.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2 , tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.
Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 5 per cento.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.
Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 200.000;


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2003: - 300.000;
2004: - 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

voce: Ministero dell"istruzione, dell'università e della ricerca:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

voce. Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

 1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 4.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
c) al numero l27-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class"».
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):
2003: - 800.000;
2004: - 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):
2002: - 30.000;
2003: - 40.000;
2004: - 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):
2002: - 10.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma :
7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «pari al 5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 10 per cento» e le parole da: «al 10 per cento» fino a: «20 milioni lordi annui» sono sostituite con le seguenti: «al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui».
Compensazione n. 8.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Compensazione n. 3.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Compensazione n. 5.


Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Compensazione n. 6.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.


Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Compensazione n. 9.


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Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 3.


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COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;


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2003: - 200.000;
2004: - 200.000;

voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.

rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:

Art. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b)
nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti


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passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto


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del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione


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finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».
11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».
12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c)
all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni


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di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali


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del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di


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ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29


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settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla


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messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti


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di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 8.


Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
«
29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura


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di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 4 per cento».
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.
Compensazione n. 8.


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Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

Compensazione n. 10.