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PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. La Commissione può richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, il parere si intende espresso favorevolmente.
5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo,
Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani
23. 2. (ex 21. 46.) Rizzo, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Violante, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo.
23. 1. (ex 21. 55.) Lion.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 3. (ex 21. 42.) Cordoni, Delbono.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.
23. 4. (ex 21. 43.) Sgobio, Pistone.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
23. 5. (ex 21. 30., 21. 26.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Duilio, Delbono, Squeglia, Carbonella, Camo.
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
23. 7. (ex 21. 12.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
23. 6. (ex 21. 19.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.
Al comma 1, dopo le parole: individua gli enti pubblici, aggiungere le seguenti: eccetto l'ISTAT,.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.
23.45 (ex 21. 53). Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.
Al comma 1, sopprimere le parole: le agenzie e gli altri organismi, anche indipendenti,
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
23. 8. (ex 0. 21. 64. 2.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 1, sopprimere le parole: , le agenzie,
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: finanziati aggiungere le seguenti: in via prevalente.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
23. 14. (vedi 21. 31.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 1, dopo le parole: le agenzie aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei centri, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
23. 10. (ex 21. 10.) Giordano, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Valpiana.
Al comma 1, dopo le parole: le agenzie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle dipendenti dal Ministero della difesa,
Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 11. (ex 21. 15) Sereni.
Al comma 1, dopo le parole: le agenzie, aggiungere le seguenti: , ad eccezione degli enti che svolgono funzioni di previdenza e di assicurazione obbligatoria,
Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 12. (ex 21. 36. ) Tidei, Sereni.
Al comma 1, dopo le parole: le agenzie, aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli appartenenti al settore della ricerca,
Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 13. (ex 21. 38.) Tocci, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Filippeschi.
Al comma 1, sopprimere le parole: e gli altri organismi, anche indipendenti, ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale;
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla trasformazione o soppressione gli enti, le agenzie e gli altri organismi ai quali sono affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, quelli essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
23. 49. Benedetti Valentini
Al comma 1, sopprimere le parole: e gli altri organismi, anche indipendenti.
23. 47. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Bielli
Al comma 1, sostituire le parole: ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale con le seguenti: ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
23. 9. (ex 0. 21. 64. 3.)Duilio, Delbono, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, dopo le parole: di rilevanza costituzionale aggiungere le seguenti: e ad eccezione dei centri, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
23. 48 Giordano, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Valpiana
Al comma 1 dopo le parole: bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute,
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
23. 15. (vedi 21. 25.) Duilio, Delbono, Squeglia, Camo, Carbonella.
Al comma 1, sostituire le parole da: o in fondazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: a totale capitale pubblico.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
23. 16. (vedi 21. 9.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole da: sentite le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma, con le seguenti: previo accordo per quanto riguarda il personale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni né agli enti locali. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti di ricerca.
1-ter. Tutto ciò che in qualunque modo implica il ruolo delle regioni, delle province e dei comuni deve avere il preventivo parere positivo della Conferenza unificata.
Seguono compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 17. (vedi 21. 20.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
23. 18. (ex 21. 44.) Castagnetti, Violante, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
23. 19. (ex 21. 32.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti e le agenzie essenziali alle finalità della difesa o la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
23. 50 Benedetti Valentini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi, gli enti essenziali alle finalità della difesa e quelli la cui natura pubblica garantisce la sicurezza.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
23. 46 (ex 21. 2 nuova formulazione) Benedetti Valentini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione gli enti previdenziali ed assicurativi.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 486 del 1978, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2002: -125.000;
2003: -175.000;
2004: -200.000.
23. 20. (ex 21. 41. ) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Innocenti, Franci, Battaglia, Giacco, Diana, Motta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca, le agenzie e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.
23. 21. (ex 21. 50.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
23. 22. (ex 21. 49.) Pistone, Sgobio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
23. 29. (ex 21. 63.) Lusetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato al quale forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.
Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo
23. 28. (ex 21. 57.) Lion.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che riguardano la previdenza, la salute e che in ogni caso si occupano dell'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti.
Conseguentemente, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
23. 24. (ex 21. 21.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti previdenziali e assicurativi.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
23. 23. (ex 21. 47. ) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cordoni, Battaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
23. 26. (ex 21. 27.) Duilio, Delbono.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione gli enti previdenziali ed assicurativi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
23. 25. (ex 21. 29.) Ruggeri.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 con le seguenti: al Parlamento.
23. 75. La Commissione.
Sopprimere il comma 2.
23. 32. (ex 21. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.
5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
23. 31. (ex 21. 34.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.
Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) funzione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di enti agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo ridispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.
5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.
23. 30. (ex 21. 16.) Grandi, Fumagalli, Buffo, Bellini, Motta.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 fino alla fine del periodo, con le seguenti: di Camera e Senato per l'acquisizione del parere vincolante.
23. 33. (ex 21. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.
23. 34. (ex 21. 6.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: il parere si intende espresso favorevolmente con le seguenti: i regolamenti possono essere comunque emanati.
23. 76. La Commissione.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: favorevolmente con la seguente: negativamente.
23. 35. (ex 21. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Sopprimere il comma 5.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
23. 36. (ex 21. 35.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.
Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed.
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 9
23. 37. (ex 21. 62.) Lion.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nel caso in cui le trasformazioni di cui al comma 1 riguardino istituti o enti pubblici predisposti o integrati dallo Stato che esercitano i compiti previsti dall'articolo 38 della Costituzione la verifica di cui al comma 5 deve accertare altresì che l'utenza ne tragga reale vantaggio, sia in termini di qualità e quantità dei servizi, sia in termini di costi diretti o indiretti.
5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila affinché i presupposti di cui ai commi 5 e 5-bis si verifichino anche successivamente alle trasformazioni di cui al comma 1 e, nel caso contrario, interviene con opportuni provvedimenti, anche assumendo direttamente a carico dello Stato l'onere finanziario per ristabilire la qualità e l'economicità dei servizi a vantaggio dell'utenza.
23. 38. (ex 21. 37.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Rugghia, Grotto, Labate, Paola Mariani.
Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani
23. 39. (ex 21. 45.) Pecoraro Scanio, Castagnetti, Violante, Rizzo, Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo regime tributario agevolato si applica anche alle operazioni di trasformazione e soppressione poste in essere in base a leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
23. 40. (ex 21. 3.) Olivieri, Michele Ventura.
Sopprimere il comma 8.
*23. 41. (ex *21. 56.) Zanella, Lion.
Sopprimere il comma 8.
*23. 42. (ex *21. 39.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Labate.
Sostituire il comma 8, con il seguente:
Nell'ambito della Conferenza permanente Stato - regioni autonomie locali, il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, definisce principi e criteri per la ristrutturazione e il rilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai fini del potenziamento della ricerca di base e applicata in campo biomedico sia in relazione alla cura dei pazienti che agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale definiti dal Piano sanitario nazionale. Raggiunta l'intesa, il Ministro della salute adotta le opportune iniziative per la revisione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
23. 43. (ex 21. 40.) Labate, Battaglia, Bolognesi, Petrella, Bogi.
Sostituire il comma 8, con il seguente:
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via sperimentale per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro della salute e regioni interessate, a tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mantenendone l'integrità strutturale ed organizzativa, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi.
23. 44. (ex 21. 51.) Maura Cossutta, Pistone.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n 662.
4 Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.
6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;
c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.
2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite
fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
Compensazione n. 3
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di
impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 2002.
2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;
c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.
4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:
1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
1.549 euro per le società commerciali di persone;
2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;
5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.
5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:
1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;
2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.
6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.
7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 «ritardati od omessi versamenti diretti» e dall'articolo 14 «violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale 6 scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.
8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata vigore della presente legge, sono sospesi.
9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Compensazione n. 4
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 2
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2 , tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.
Compensazione n. 3
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 5 per cento.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 4 per cento».
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.
Compensazione n. 9
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 10
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;
rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 12.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Compensazione n. 13.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 14.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 15.
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazioni n. 16.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità
per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.
rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:
1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
sa) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».
6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».
11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».
12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».
13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.
15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un
quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli
altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare
una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni
dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive
modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Compensazione n. 13.
Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 3.