TESTO AGGIORNATO AL 15 DICEMBRE 2001
...
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.
6. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le parole: «la sospensione della seconda rata» sono sostituite dalle seguenti: «la sospensione dell'ultima rata»;
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: «Gli enti locali iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «È data facoltà agli enti locali di iscrivere»;
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sommato a quello dei mutui precedentemente contratti» sono inserite le seguenti: «, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi».
7. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento».
8. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n.925 del 1980.
9. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
10. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
11. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla disponibilità delle somme.
Sopprimerlo.
*22. 1. (ex * 20. 26.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Sopprimerlo.
*22. 2. (ex * 20. 132.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e successive modificazioni fino alla fine del periodo.
22. 150. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato di inflazione con le seguenti: reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
22. 3. (ex 20. 133.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: programmato di inflazione con le altre: reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 4. (ex 20. 25.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.
*22. 5. (ex * 20. 111.) Fioroni, Lusetti, Milana.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.
*22. 6. (ex * 20. 134.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.
*22. 7.(ex * 20. 115.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: va ad incremento del fondo ordinario.
*22. 81. (ex * 20. 31.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con le seguenti: a tutti gli enti locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica dal 1o gennaio 2003.
**22. 8. (ex * 20. 110.) Bressa, Lusetti, Fioroni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con le seguenti: a tutti gli enti locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applica dal 1o gennaio 2003.
**22. 9. (ex * 20. 135.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
22. 151. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:
a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
22. 10. (ex 20. 90. e ex 20. 77.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:
a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 11. (ex 20. 8.) Olivieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:
a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 12. (ex 20. 136) Sgobio, Pistone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni soggetti ai limiti di giacenza di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anticipazioni di tesoreria, sino al limite massimo del 20 per cento a valere sulle somme non ancora prelevate dalle assegnazioni ad essi complessivamente spettanti nell'esercizio in corso per il fondo ordinario, il fondo perequativo e il fondo consolidato di cui al comma 1 ed a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni. La Cassa depositi e prestiti accetta in garanzia delegazioni di pagamento sulle medesime entrate. Le anticipazioni sono concesse al tasso mensile pari ad un quindicesimo del tasso nominale annuo vigente per i mutui a tasso fisso di durata decennale. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti non sono computate ai fini dell'eccezione di completo utilizzo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
22. 82. (ex 20. 150) Bianchi Clerici, Pagliarini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni, le province autonome e i comuni, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, possono fissare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali, provinciali o comunali.
22. 11-bis. (ex 20. 186) Bressa.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze evidenziate nella Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali, cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati fino ad un limite massimo di 51,65 milioni di euro, a condizione che siano applicate in via prioritaria l'addizionale comunale all'IRPEF facoltativa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e l'aliquota ICI in misura non inferiore all'aliquota media nazionale. Le eventuali economie di bilancio sono destinate all'incremento del «Fondo nazionale per la montagna» di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
22. 97. (ex 20. 172.) Sergio Rossi, Pagliarini, Rodeghiero, Ercole.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali.
22. 84. Battaglia, Leoni, Lucidi, Sciacca, Bettini, Tocci, Amici.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
22. 83. Lucidi, Sciacca, Leoni, Battaglia, Amici, Bettini, Tocci.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: comune di Roma, agiungere le seguenti: , per l'anno 2002,.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
22. 121. Lusetti, Fioroni.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché.
22. 12. (ex 0. 20. 191. 1.) Leoni, Tocci, Michele Ventura, Amici, Sciacca, Lucidi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per promuovere l'attivazione di un patto territoriale nel settore agricolo è attribuita al comune di Roma la somma di lire 25,823 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo
22. 13. (ex 20. 175.) Cento, Lion.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
*22. 17. (vedi 20. 118.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318.
Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
*22. 88. (vedi 20. 49.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Zorzato, Galvagno.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 50 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 18. (vedi 20. 107.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Bimbi.
Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2002 con le seguenti: 50 milioni di euro a partire dall'anno 2002.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 30.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
22. 86. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Amici.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per l'anno 2002 un contributo di lire 22 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 22.000.
*22. 16. (vedi 20. 119.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per l'anno 2002 un contributo di lire 22 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 22.000.
*22. 87. (vedi 20. 113.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Zorzato, Galvagno.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
22. 14. (ex 20. 92.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Lusetti, Milana, Cusumano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 15. (ex 20. 137.) Sgobio, Pistone.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine della salvaguardia e della tutela del centri storici i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni comunali. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni sono incrementati per un importo pari a 2 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo
22. 15. (ex 20. 176.) Cento, Lion.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il concorso dello Stato agli oneri finanziari che le province di Udine e di Pordenone sostengono in dipendenza delle esigenze cui devono provvedere quali sedi dell'Universiade Tarvisio 2003, i trasferimenti erariali spettanti alle medesime province sono incrementati di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 7 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Udine, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2002 e di 3 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Pordenone.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 5.000;
2003: - 10.000.
22. 85. (ex 20. 158.) Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani
22. 19. (ex 20. 29. e ex 20. 188.) Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali aggiuntivi alle unioni di comuni sono aumentati di 51,653 milioni di euro, da ripartire secondo i criteri ed i parametri in vigore.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 21. (ex 20. 189.) Soda, Grandi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini del finanziamento delle spese certificate dalle unioni dei comuni, relative all'anno 2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 22 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
22. 20. (ex 20. 108.) Lusetti, Fioroni, Milana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento, con oneri a carico dello Stato, di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255.
La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
22. 22. (ex 20. 95.) Lusetti, Fioroni, Bressa, Vernetti, Colasio, Cusumano.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 23. (ex 20. 63.) Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 24. (ex 20. 139.) Sgobio, Pistone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 25. (ex 20. 23.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento, con oneri a carico dello Stato, di un ulteriore mutuo, determinato nella misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento, nel limite massimo di 20 milioni di euro, è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.
Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 20.000:
2003: - 20.000:
2004: - 20.000.
22. 89. (ex 20. 46.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000.
*22. 31. (ex 20. 62.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 50.000.
*22. 90. (ex 20. 43.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994, ART. 3: Funzionamento, apportare la seguente variazione:
2002: - 50.000.
22. 28. (ex 20. 141.) Sgobio, Pistone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 29. (ex 20. 109.) Lusetti, Fioroni, Milana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 30. (ex 20. 22.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a partire dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 1.500;
2003: - 1.500;
2004: - 1.500.
22. 118. (ex 20. 74.)(Testo così modificato nel corso della seduta) Rosso, Zanetta, Daniele Galli, Tarditi, Lavagnini, Zacchera.
(Approvato)
Subemendamenti all'emendamento 22. 152 della Commissione
All'emendamento 22. 152 della Commissione, sostituire le parole da: e per le esigenze finanziarie fino a: anteriormente alla con le seguenti: , nonché, in via transitoria negli anni 2002, 2003 e 2004, per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale nei limiti dell'ammontare dei debiti maturati nei dodici mesi precedenti la.
*0. 22. 152. 1. Milana, Lusetti, Fioroni, Boccia.
All'emendamento 22. 152 della Commissione, sostituire le parole da: e per le esigenze finanziarie fino a: anteriormente alla con le seguenti: , nonché, in via transitoria negli anni 2002, 2003 e 2004, per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale nei limiti dell'ammontare dei debiti maturati nei dodici mesi precedenti la.
*0. 22. 152. 2. Roberto Barbieri, Tocci, Michele Ventura, Inocenti.
All'articolo 22, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per il finanziamento di spese di parte corrente il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio e per le esigenze finanziarie connesse al servizio di trasporto pubblico locale alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
22. 152. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«12. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001».
22. 152. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sopprimere le parole da: , esclusa l'aliquota fino a: e successive modificazioni.
22. 34. (ex 20. 24.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.
*22. 32. (ex 20. 28., 20. 71. e 20. 116.) Tidei, Grandi, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Buffo, Fumagalli, Bellini, Caldarola, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Visco, Crucianelli, Magnolfi, Diana, Lucidi.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.
*22. 33. (ex 20. 91.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire la parola: esclusa con la seguente: compresa.
*22. 91. (ex *20. 32.) Crosetto, Osvaldo Napoli, Galvagno.
(Approvato)
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire le parole: alle entrate degli enti locali con le seguenti: ai tributi locali.
*22. 35. (ex 20. 98.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Milana, Cusumano.
Al comma 7, capoverso 16, primo periodo, sostituire le parole: alle entrate degli enti locali con le seguenti: ai tributi locali.
*22. 92. (ex 20. 50.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.
22. 36. (ex 20. 27, 20. 70 e 20. 123.)(Testo così modificato nel corso della seduta) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Roberto Barbieri, Battaglia, Bellillo, Bellini, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Buffo, Burlando, Caldarola, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Crucianelli, D'Alema, Detomas, Diana, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Folena, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, , Fumagalli Intini, Leoni, Magnolfi, Maran, Raffaella Mariani, Mariotti, Marone, Maurandi, Montecchi, Olivieri, Panattoni,
Pappaterra, Pennacchi, Pinotti, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sabattini, Sandi, Sereni, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tidei, Tolotti, Michele Ventura, Vigni, Villetti, Visco.
(Approvato)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.
*22. 38. (ex 20. 102.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.
*22. 39. (ex 20. 121.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1997 e successive.
*22. 101. (ex 20. 36.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare ai terreni edificabili inseriti negli strumenti urbanistici comunali, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote superiori fino al 3 per mille del limite massimo stabilito dalla normativa vigente al momento in cui le delibere sono assunte, previa contestuale riduzione delle aliquote minime stabilite per le abitazioni principali.
22. 100. (ex 20. 157.) Parolo, Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.
Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;
dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.
*22. 40. (vedi * 19. 0. 8.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Milana, Bimbi, Colasio, Cusumano.
Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;
dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.
*22. 41. (ex * 19. 0. 5.) Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.
Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;
dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 93. Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Al comma 10, sostituire le parole: Per l'anno 2002 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la parola: contributo aggiungere la seguente: annuale;
dopo le parole: 87 milioni di euro aggiungere le seguenti: all'anno.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 42. (ex 19. 0. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 10, sostituire le parole da: ai comuni fino alla fine del comma con le seguenti: le restanti risorse disponibili sono destinate per il 15 per cento a sostegno delle unioni e fusioni tra comuni e comunità montane che siano associate per l'esercizio di servizi e funzioni, per il 5 per cento a incremento del contributo 2001, per il 40 per cento a incremento del fondo ordinario e per il restante 40 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le priorità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
22. 43. (ex 0. 3. 4. 6) Lusetti, Fioroni, Milana, Duilio, Pistone.
Al comma 10, sostituire le parole: tremila abitanti con le seguenti: seimila abitanti.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni con le seguenti: 174 milioni.
22. 44 (ex 0. 3. 4. 7.) Di Teodoro.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a partire dal 1o gennaio 2002, a ridurre dello 0,5 per cento il tasso d'interesse sui mutui concessi agli enti locali e territoriali prima del 1o gennaio 1996. Il Ministro dell'economia e delle
finanze come compensazione versa alla Cassa depositi e prestiti 114.640 milioni di euro per l'anno 2002. A partire dall'anno 2003 tale versamento è ridotto di un importo pari alla riduzione dell'onere della Cassa per i mutui che vengono a cessare nel corso di ogni anno.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 114.640;
2003: - 114.640;
2004: - 114.640.
22. 94. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
*22. 105. Brugger, Collé, Zeller, Detomas, Widmann.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
*22. 106. Abbondanzieri.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) i soggetti che acquistano la prima casa di abitazione, e relative pertinenze, con l'accensione di un mutuo fondiario. L'esenzione è concessa, per la durata di cinque anni, ai contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo non superiore a 25.822,85 euro annui. Per usufruire dell'agevolazione gli interessati devono presentare apposita domanda al comune ove è ubicato il cespite, allegando la relativa documentazione.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente al minor gettito ICI degli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui al comma 12 risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti devono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio di ciascun anno. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 56. (ex 20. 78.) Burtone, Lusetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie di ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2002, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, il Ministero medesimo è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 160 milioni di euro, di cui 80 milioni nel 2002 e 80 milioni nel 2003.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ART. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.000;
2003: - 120.000;
2004: - 40.000.
22. 117. (ex 20. 42.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A partire dall'anno 2002 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di lire 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di lire 160 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per il 2002 e 80 milioni di euro per il 2003.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 40.000;
2003: - 40.000;
2004: - 40.000.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 80.000 (regolazione debitoria);
2003: - 80.000 (regolazione debitoria);
22. 78. (ex 20. 61.) Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 45. (ex 20. 142.) Sgobio, Pistone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 47. (ex 20. 124.) Sereni, Pinotti, Maurandi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 107. (ex 20. 84.) Lusetti, Fioroni, Milana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Le risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni di incentivazione alle imprese ad esse delegate sono incrementate per l'anno 2002 di una somma pari a 200 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 48. (ex Tab. D. 35. nuova formulazione) Ruzzante, Gambini, Cazzaro, Martella, Vianello, Sandi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: «in deroga ad ogni normativa vigente», sono aggiunte le seguenti: «, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato».
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: «, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione»
22. 99. (ex 20. 171.) Sergio Rossi, Pagliarini.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 48, comma 10, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo». All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
*22. 51. (ex 20. 117.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 48, comma 10, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: «con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo». All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
*22. 108. (ex 20. 33.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
**22. 49. (ex 20. 106.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
**22. 50. (ex 20. 122.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
**22. 52. (ex 20. 3.) Di Teodoro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono
soppresse le parole: «con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali».
**22. 109. (ex 20. 30.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Dopo l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi). - 1. Alle convenzioni e agli accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali convenzioni e accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.
2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle convenzioni e degli accordi, indicati al comma 1, costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificata, o lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenze.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 55. (ex 20. 69.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Le somme relative ai rimborsi conseguenti all'applicazione dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono liquidate agli aventi diritto dai comuni di appartenenza, previo trasferimento agli stessi di quota parte delle somme introitate dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini di cui sopra, i comuni interessati trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze distinta dettagliata delle somme occorrenti entro il 30 settembre 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 80. (ex 20. 17.) Lettieri, Pinza, Banti, Acquarone, Bottino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Le disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1o gennaio 2000.
*22. 53. (ex 20. 105.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1o gennaio 2000.
*22. 110. (ex *20. 35.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
22. 76. (ex 20. 66.) Manzini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine, gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 63. (ex 20. 21.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
13. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni su beni demaniali.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. A parziale compensazione per le province e i comuni che hanno subìto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2002 e di 26,343 milioni di euro nel 2003.
1. A parziale compensazione per le province e i comuni che hanno subìto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 per l'effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2002 e 26,343 milioni di euro nel 2003.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1997, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, ai comuni per i quali le risorse assegnate prestino uno scarto negativo, rispetto alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, superiore al dieci per cento delle risorse assegnate, è assegnato un ulteriore contributo integrativo, pari al 20 per cento di detto scarto».
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1997, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, ai comuni per i quali le risorse assegnate prestino uno scarto negativo, rispetto alla media pro capite della fascia demografica di appartenenza, superiore al dieci per cento delle risorse assegnate, è assegnato un ulteriore contributo integrativo, pari al 20 per cento di detto scarto».
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, ridurre in misura corrispondente gli importi.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, ridurre in misura corrispondente gli importi.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma di sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, ai fini della stipula e delle revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze , voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 250.000;
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze , voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 250 milioni di euro sono destinati
alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le reutilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, anche tramite l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze , voce: Legge n. 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, le loro pertinenze nonché le aree e i beni immobili e mobili affidati in gestione agli enti ed alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, sono trasferiti al demanio dei comuni a titolo gratuito.
della regione, che lo esprime entro novanta giorni dalla data di richiesta. Il termine può essere prorogato, mediante richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della regione, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, s'intende reso in senso favorevole. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. Inoltre, la regione è competente a dirimere le controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2001 e seguenti, la perdita di entrate subìta dalle regioni a statuto ordinario a causa della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro (pari ad euro 0,12) non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di 342.583 euro, pari al controvalore in lire già determinato per l'anno 1998, a decorrere dall'anno 2003. Il predetto importo è incluso, con la medesima decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (regolazioni debitorie), apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'importo di 400 milioni di euro nel 2002, di 400 milioni di euro nel 2003 e di 400 milioni di euro per il 2004, con onere a totale carico dello Stato.
è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a contrarre mutui, negli anni 2002, 2003 e 2004, per la copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio accertati con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino all'importo di 400 milioni di euro nel 2002, di 400 milioni di euro nel 2003 e di 400 milioni di euro per il 2004, con onere a totale carico dello Stato.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Nel triennio 2002-2004, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni vigenti, le regioni e gli enti locali possono autorizzare le aziende di trasporto pubblico locale e dei servizi di trasporto in gestione diretta a contrarre mutui per la
copertura degli oneri dei piani di risanamento e di riequilibrio delle aziende medesime, oltre che per la copertura dei debiti fuori bilancio con le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
1. Per il 2002, in applicazione delle previsioni del dell'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per il 2002, in applicazione del dell'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 44,422 milioni di euro quale contributo ai comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per il 2002, con le previsioni del comma 14 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale degli immobili classificati nella categoria D. A tal fine è autorizzata la spesa di 51,653 milioni di euro. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano
apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2002.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Per il 2002, con le previsioni del comma 14 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale degli immobili classificati nella categoria D. A tal fine è autorizzata la spesa di 51,653 milioni di euro. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2002.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla notifica degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla notifica degli avvisi di liquidazione, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di promuovere e sostenere uno sviluppo del sistema della formazione professionale pubblica conforme a criteri di efficacia ed economicità, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti di diritto privato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema nazionale E-learning per l'Alta formazione professionale integrata, di seguito denominato Sistema nazionale.
3. Le amministrazioni regionali possono istituire, secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, il Sistema regionale E-learning per l'Alta formazione professionale integrata, di seguito Sistema regionale, costituito dalle università pubbliche e private operanti nella regione e da operatori privati qualificati nel campo dell'alta formazione in rete.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la »produzione media annua effettiva« dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per "produzione media annua effettiva" di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925».
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.
corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:
2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 2002.
4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:
5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:
6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.
della dichiarazione annuale 6 scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni
religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
*22. 64. (ex * 20. 140.) Sgobio, Pistone.
12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
*22. 65. (ex 20. 96.) Fioroni, Lusetti, Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Milana, Cusumano.
12. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità con trasferimento presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento di cui agli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.
*22. 111. (ex 20. 45.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
12. Il comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni«.
22. 112. (ex 20. 55.)(Testo così modificato nel corso della seduta) Osvaldo Napoli, Galvagno.
(Approvato)
12. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura del 20 per cento quando, superato il limite
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 54. (ex 20. 58.)(Testo così modificato nel corso della seduta) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
(Approvato)
12. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura del 20 per cento quando, superato il limite di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.«
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
22. 116. (ex 20. 180.)(Testo così modificato nel corso della seduta) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Paolone, Riccio.
(Approvato)
12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
22. 60. (ex 20. 131.) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
22. 57. (ex 20. 82.) Lusetti, Fioroni.
12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2001, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 58. (ex 20. 57.) Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2002, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani
22. 59 (ex 20. 187.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
12. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2002, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aventi scadenza in data anteriore al predetto termine.
*22. 61. (ex * 20. 80.) Lusetti, Fioroni.
12. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2002, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, aventi scadenza in data anteriore al predetto termine.
*22. 113. (ex 20. 51.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Patria, Galvagno.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
22. 62. (ex 20. 56., ex 20. 130. e ex 20. 125.) Bolognesi, Cordoni, Michele Ventura, Burlando, Pinotti, Susini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 63 (ex 20. 94.) Bressa, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Milana, Cusumano.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
Seguono compensazioni gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 95. (ex 40. 452.) Maura Cossutta, Pistone.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
22. 64. (ex 20. 144.) Michele Ventura, Burlando, Pinotti, Susini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio né acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
13. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 12, nonché di quello di proprietà degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, conseguentemente alla dotazione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico dello Stato.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 66. (ex 20. 127.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.
12. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a tutti i comuni, singoli e associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 67. (ex 20. 87.) Fioroni, Lusetti, Milana.
12. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a tutti i comuni, singoli e associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
22. 68. (ex 20. 60.) Tolotti, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. Ai comuni, singoli o associati, che hanno percepito e percepiscono dividendi da ex aziende municipalizzate trasformate in società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
22. 120. (ex 20. 05.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
12. Per l'anno 2002 le detrazioni a qualsiasi titolo disposte sui trasferimenti erariali spettanti agli enti locali si effettuano sui soli trasferimenti correnti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Compensazione Gruppo Margherita, decreto-legge-L'Ulivo.
22. 69. (ex 20. 86.) Lusetti, Fioroni.
12. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettere e) e f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 73. (ex 20. 65.) Manzini, Guerzoni, Santagata.
12. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma primo, lettere e) ed f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000.
22. 75. (ex 20. 185.) Manzini, Guerzoni, Santagata.
(Approvato)
10-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi e agli utili percepiti dai soggetti indicati nell'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 74. (ex 20. 81.) Lusetti, Fioroni.
12. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno di distribuzione degli utili».
13. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Al credito di imposta di cui al comma 1-bis non si applica, ai fini della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Resta ferma la possibilità di esperire domanda di rimborso per il residuo di credito non compensato per incapienza dei debiti».
22. 71. (ex 20. 190.) Tolotti, Fluvi, Coluccini, Benvenuto, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
12. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento dai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 72. (ex 20. 88.) Fioroni, Lusetti.
12. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità di imposta 1994 e successive dall'articolo 18, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
22. 119. (ex 20. 163.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Gallo, Lucchese.
12. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1,
*22. 103. (ex *20. 34.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
12. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni su beni demaniali.
*22. 77. (ex *20. 79.) Fioroni, Lusetti.
12. A seguito di motivata richiesta degli enti locali, attestante il rispetto dei requisiti di legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a contrarre mutui a proprio carico per la copertura degli oneri di cui agli articoli 194, comma 3, 255, commi 2 e 9, quarto periodo, e 258, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Al rimborso degli oneri complessivi provvede l'ente locale mediante specifica delegazione di pagamento rilasciata a favore del Ministero dell'economia e finanze.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 79. (ex 20. 99.) Milana, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.
12. In tutti i casi di locazione di immobili di proprietà degli enti locali, le amministrazioni dello Stato, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dei canoni di locazione o di occupazione venuti a scadenza o maturati al 31 dicembre 2001 e non corrisposti entro la data del 30 giugno 2002, provvedono, ove d'interesse dell'ente locale, al trasferimento al patrimonio dell'ente locale della proprietà di beni immobili di loro appartenenza non più utili ai propri fini istituzionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di trasferimento dei beni immobili di cui al presente comma. Il valore dei beni immobili da trasferire è determinato dall'Agenzia del territorio competente sulla base dei prezzi di mercato.
22. 102. (ex 20. 152.) Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.
12. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti
22. 104. (ex 20. 151. nuova formulazione) Pagliarini, Parolo, Guido Dussin, Sergio Rossi.
(Approvato)
Art. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 57 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
2002: - 57.000;
2003: - 26.000;
2004: - 26.000.
22. 035. (ex 20. 44.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
Art. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 57 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 01. (ex 20. 97.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.
Art. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2002, a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
22. 02. (ex 20. 20.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Art. 22-bis. - 1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita un'ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
20. 03. (ex 20. 0. 42) Lusetti, Fioroni, Milana.
(Compensazioni della riduzione operata con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
22. 04. (ex 20. 0. 30.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
(Compensazioni della riduzione operata con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85).
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 05. (ex 20. 0. 31.) Soda, Grandi.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
22. 07. (ex 20. 0. 23.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 06. (ex 20. 0. 22.) Soda, Grandi.
(Proroga di agevolazioni per i comuni delle zone montane).
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 08. (ex 20. 017.) Bressa, Papini, Molinari, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Lusetti, Villari.
(Proroga di agevolazioni per i comuni delle zone montane).
22. 09. (ex 20. 012.) Sgobio, Pistone.
(Programmazione negoziata dalle regioni).
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
22. 010. (ex 20. 0. 21.) Sgobio, Pistone.
(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).
2003: - 250.000;
2004: - 250.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 012. (ex * 20. 0. 35.) Fioroni, Lusetti, Cusumano.
(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000.
*22. 036. (ex *20. 0. 33.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
(Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata).
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000.
*22. 011. (ex 20. 0. 34.) Maurandi, Sereni, Mariotti, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.
2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1, le categorie di porti marittimi nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di proprio interesse.
5. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi del presente articolo restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.
6. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto del presente articolo a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. Tale affidamento deve avvenire mediante espletamento di una gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. Per tali le finalità, i comuni provvedono a determinare e aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione.
7. Qualora l'affidamento in concessione di cui al comma 6 coinvolga interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a chiedere il parere vincolante
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padaniann. da 1 a 10.
22. 034. (ex 20. 015.) Pagliarini, Sergio Rossi.
(Compensazione di perdite di entrate delle regioni a statuto ordinario).
2003: - 342.583;
2004: - 342.583.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 013. (ex 20. 016.) Bressa, Fioroni, Lusetti.
(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).
2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede nell'anno successivo a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti nell'anno precedente per le finalità di cui al presente articolo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 020. (ex 20. 08., 20. 09. e 20. 039) Rutelli, Castagnetti, Annunziata, Cusumano, Fioroni, Giachetti, Iannuzzi, Lusetti, Milana, Pasetto, Stradiotto, Vernetti.
(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).
2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.
3. Gli oneri dei mutui sono a carico delle regioni e degli enti locali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della contrazione del mutuo, provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti secondo le scadenze annuali previste del contratto di mutuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 023. (ex 20. 038.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).
2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di
3. Gli oneri dei mutui sono a carico delle regioni e degli enti locali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della contrazione del mutuo, provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni e agli enti locali di un importo pari agli oneri finanziari relativi ai mutui contratti secondo le scadenze annuali previste del contratto di mutuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo
22. 025. (ex 20. 040.) Boato, Lion.
(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).
2. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali presentano il piano di risanamento e di riequilibrio in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedono un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, nel corso del triennio, dei contributi pari almeno al 5 per cento annuo, al netto del tasso d'inflazione programmata, anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. Il piano di risanamento, se approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la contrazione del mutuo.
2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 120.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 021. (ex 20. 018.) Roberto Barbieri, Violante, Ceremigna, Intini, Lucidi, Pisa, Tocci, Sciacca, Villetti.
(Piani di risanamento del trasporto pubblico locale e dei debiti fuori bilancio).
2. L'autorizzazione può essere concessa solo sulla base di contratti di servizi e contratti di programma che prevedano un progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e una corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, come modificato del regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 022. (ex 20. 036.) Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.
(Contributo agli enti).
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 026. (ex 20. 0. 24.) Soda, Grandi.
(Contributo agli enti dissestati).
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
22. 027. (ex 20. 0. 25.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
(Contributi per minori entrate ICI dovute a revisione delle rendite catastali fabbricati D).
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
22. 028 (ex 20. 0. 26.) Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.
(Contributi per minori entrate ICI dovute a revisione delle rendite catastali fabbricati D).
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
22. 029. (ex 20. 0. 27.) Soda, Grandi.
(Revisione dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 1997.
*22. 030. (ex 20. 020.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
(Revisione dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI).
2. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'anno di imposta 1997.
*22. 037. (ex 20. 041.) Osvaldo Napoli, Galvagno.
2. Il Sistema nazionale propone e verifica l'implementazione di soluzioni integrate e coerenti su tutto il territorio nazionale, coordina e indirizza l'attività dei Sistemi regionali di cui al comma 3, secondo le seguenti finalità principali:
a) promozione della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e delle metodologie della teledidattica e della teleconsulenza;
b) sviluppo di ambienti-autore telematici operanti a livello interregionale;
c) sviluppo di una rete di laboratori e servizi di sviluppo didattico per la produzione di contenuti di qualità per l'alta formazione integrata;
d) individuazione, promozione e formazione delle figure professionali di riferimento per lo sviluppo dell'E-learning, con particolare riguardo ai fabbisogni formativi delle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
e) elaborazione di metodologie e modelli di monitoraggio e di valutazione omogenei;
f) garantire coerenza e trasparenza degli interventi rispetto ai diversi soggetti coinvolti (enti finanziatori e attuatori, sistema delle università, della scuola e dei diversi attori coinvolti, ivi compresi gli utenti individuali);
g) garantire la conformità di tutti gli interventi formativi con il programma operativo nazionale;
h) coniugare positivamente gli interventi nazionali e gli interventi regionali, e ciò anche con riferimento agli interventi IFTS previsti.
4. Il Sistema regionale propone soluzioni per collegare università statali e non statali, istituti scolastici, enti di ricerca, istituti di cultura, imprese locali, agenzie ed imprese formative, allo scopo di realizzare una offerta formativa di qualità certificata diffusa sul territorio, fondata sul metodo della formazione integrata ed sull'uso degli strumenti e delle metodologie per l'E-learning conformi agli standards comunitari.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
22. 032. (ex 20. 010.) Rutelli, Castagnetti, Monaco.
(Razionalizzazione delle imposte locali).
«Art. 28. - 1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28
22. 033. (ex 20. 013.) Nicola Rossi.
Art. 22-bis. - (Misure urgenti per la difesa e la sicurezza nazionale). - 1. A decorrere dal 1o giugno 2002, i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.
2. Al fine di incrementare le capacità di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica e chimica, sono migliorate le dotazioni operative e le attività addestrative delle unità NBC. In un quadro di crescente tutela nei confronti della popolazione civile, le competenze e le conoscenze dei quadri militari, su proposta del Ministro della difesa, possono essere messe a disposizione della medicina di base del Servizio sanitario nazionale attraverso specifiche iniziative quali conferenze, incontri o divulgazione di materiale informativo. Sono altresì incrementate nella misura di 15 milioni di euro per il 2002 e di 10 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 le risorse destinate alla ricerca e innovazione tecnologica dell'area interforze.
3. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della Difesa è incrementato di 15 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni in sostituzione del personale militare.
4. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
5. Il Ministro della difesa presenta alle Camere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate. Il piano è assegnato, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.
6. Per far fronte alle maggiori spese derivanti al Ministero della difesa dalle disposizioni di cui al presente articolo, i proventi derivanti dalla cessione di immobili o infrastrutture assegnati o in uso al Ministero della difesa, in conseguenza dell'attuazione delle norme di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dalla quale restano esclusi gli alloggi di servizio, sono riassegnati al Ministero della difesa nella misura di 430 milioni di euro per l'anno 2002, 540 milioni di euro per l'anno 2003, 630 milioni di euro per l'anno 2004.
22. 020. (ex 20. 019. Nuova formulazione) Minniti, Manzini, Pisa, Lucidi, Luongo, Lumia, Diana , Rotundo, Ruzzante, Ostillio, Molinari, Angioni.
(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.
Compensazione n. 1.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta).
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n 662.
4 Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Compensazione n. 2.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti).
a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;
c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.
6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
Compensazione n. 3
(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).
2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;
c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.
1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;
1.549 euro per le società commerciali di persone;
2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;
5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.
1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;
2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del l'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.
7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 «ritardati od omessi versamenti diretti» e dall'articolo 14 «violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione
8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata vigore della presente legge, sono sospesi.
9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Compensazione n. 4
(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).
a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;
b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;
c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.
Compensazione n. 5.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).
Compensazione n. 1.
(Imposta sulle successioni e donazioni).
Compensazione n. 2.
Compensazione n. 3.
Compensazione n. 4.
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.
Compensazione n. 6.
Compensazione n. 7.
Compensazione n. 8.
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 200.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
voce: Ministero dell"istruzione, dell'università e della ricerca:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.
voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.
voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.
voce. Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 2.
Compensazione n. 3.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 4.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
Compensazione n. 5.
(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).
a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
c) al numero l27-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class"».
Compensazione n. 6.
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):
2003: - 800.000;
2004: - 900.000;
voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):
2002: - 30.000;
2003: - 40.000;
2004: - 100.000.
rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):
2002: - 10.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 7.
7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «pari al 5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 10 per cento» e le parole da: «al 10 per cento» fino a: «20 milioni lordi annui» sono sostituite con le seguenti: «al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui».
Compensazione n. 8.
Compensazione n. 9.
Compensazione n. 10.
Compensazione n. 1.
Compensazione n. 2
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.
Compensazione n. 4.
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.
rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.
Art. 50-bis.
1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2
(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi
Compensazione n. 3.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.
(Norme di carattere antielusivo)
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.
Compensazione n. 5.
1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.
2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.
2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.
Compensazione n. 9.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.
Compensazione n. 13.
Compensazione n. 14.
1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.
Art. 50-bis.
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.
Compensazione n. 3.
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.
Compensazione n. 5.
Compensazione n. 6.
Art. 50-bis.
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 8.
Compensazione n. 9.
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;
rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.
Compensazione n. 12.
Compensazione n. 13.
Compensazione n. 14.
Compensazione n. 15.
Compensazioni n. 16.
Compensazione n. 1.
Compensazione n. 2.
Compensazione n. 3.