...
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, risultante
a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.
21. 1. (ex 19. 19.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: mantenuto allo stesso livello con le seguenti: aumentato del 5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
21. 2. (ex 19. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 1, capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con le seguenti: del 5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
21. 12. Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 1, capoverso 11, primo periodo, dopo le parole: dall'anno 2003 aggiungere le seguenti: con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
21. 11. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
21. 6. (ex 19. 9.) Russo Spena, Giordano, Mascia.
Al comma 1, capoverso 11, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2002 aggiungere le seguenti: e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
21. 5. (vedi 19. 21.) Sgobio, Pistone.
Al comma 1, capoverso 11, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2002 aggiungere le seguenti: e successivi sino al riordino dei trasferimenti erariali.
21. 13. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.
Al comma 1, capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con le seguenti: per il 35 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e per il restante 15 per cento al finanziamento delle procedure di unione e fusione tra comuni e per l'esercizio associato di funzione.
21. 9. (ex 19. 4.) Gioacchino Alfano, Crosetto, Zorzato, Blasi.
Al comma 1, capoverso 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2003 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
21. 3. (vedi 19. 12.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Milana, Bimbi, Colasio, Cusumano.
Al comma 1, capoverso 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A decorrere dall'anno 2003 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
21. 4. (vedi 19. 18.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura , Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
Al comma 1, capoverso 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i comuni capoluogo di provincia e per quelli inferiori a tremila abitanti il confronto con la media di fascia demografica è effettuata con riferimento ai trasferimenti in godimento, ridotti del 20 per cento. Il comune di Roma è escluso dall'assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
21. 10. (ex * 19. 2.) Osvaldo Napoli, Blasi, Galvagno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il contributo ai comuni di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste.
Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 22.000.
21. 7. (ex 19. 15.) Martella, Ruzzante, Cazzaro, Vianello.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al
2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000;
voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.
rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:
1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione
finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».
6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».
6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».
8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».
9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».
11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».
12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».
13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.
15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel
corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le
finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella
D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Compensazione n. 13.
Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle
spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.
Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Compensazione n. 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Compensazione n. 5.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Compensazione n. 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.
Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 8.
Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Compensazione n. 9.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;
rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione
Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 12.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Compensazione n. 13.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 14.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 15.
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazioni n. 16.