Allegato A
Seduta n. 76 del 14/12/2001


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(A.C. 1984 - Sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 19.
(Patto di stabilità interno per province e comuni).

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per


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spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4 o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 4.
6. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
7. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
8. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
9. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
10. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
11. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.
12. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 19.
(Patto di stabilità interno per province e comuni).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 1. (ex 17. 36.) Russo Spena, Giordano, Mascia.


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Sopprimerlo.
19. 102. (ex 1984/I/17. 1.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Sopprimere i commi 1, 2, 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 2. (ex 17. 85.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Bindi, Iannuzzi, Vernetti, Cusumano.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 2004, il saldo programmatico definito ai sensi dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies del presente articolo per l'esercizio 2002 non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000, aumentato del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello del saldo programmatico per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.
3-bis. Ai fini del concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il saldo programmatico, definito ai sensi del commi 3-quater e 3-quinquies del presente articolo, non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
3-ter. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3-quater. Ai fini del patto di stabilità interno il saldo programmatico è calcolato quale differenza fra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente effettivamente pagate, al netto degli interessi.
3-quinquies. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al Patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità, nonché le partite di carattere finanziario. Le spese vanno altresì considerate al netto di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché di quelle finanziate con trasferimenti statali e trasferimenti dagli altri enti che partecipano al Patto di stabilità interno.
3-sexies. Per le regioni a statuto ordinario, le spese rilevanti ai fini del calcolo del saldo programmatico vanno considerate al netto di quelle relative all'assistenza sanitaria.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 8, 9, 10, 11 e 12;


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alla rubrica, dopo le parole:
interno per aggiungere la seguente: regioni,
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.
19. 3. (ex 17. 160.) Boato, Lion.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. I commi 1, 2, 3 4 e 5 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano anche per l'anno 2002. Per il medesimo anno il disavanzo, come computato ai sensi del comma 1 del citato articolo 53, non potrà essere superiore a quello dell'anno 1999, aumentato del 6 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo della 11 legge 15 marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.
19. 114 (ex 17. 164.) Osvaldo Napoli, Galvagno, Buemi.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. I commi 1, 2, 3 , 4 e 5 dell'articolo 53 della legge 388 del 23 dicembre 2000 si applicano anche per gli anni 2002, 2003, 2004. Per l'anno 2002 il disavanzo così come definito dal medesimo articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 l'incremento rispetto all'anno 2000 non potrà essere superiore rispettivamente al 7 e al 9 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 4. (ex 17. 87.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Bindi, Milana, Cusumano.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 53 della legge 388 del 23 dicembre 2000 si applicano anche per gli anni 2002, 2003, 2004. Per l'anno 2002 il disavanzo così come definito dal medesimo articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 l'incremento rispetto all'anno 2000 non potrà essere superiore rispettivamente al 7 e al 9 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 5. (ex 17. 118.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Serena, Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per il triennio 2002-2004 fino alla fine del comma con le seguenti: , e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2002 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000, al netto delle spese per interessi passivi, aumentato del 4,5 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2002, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 2000 e 2002; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 2000 sono


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ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 2000, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2002 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) il confronto tra il 2000 e il 2002 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative, trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 6. (ex 17. 88.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Lusetti, Cusumano, Bindi, Colasio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per il triennio 2002-2004 fino alla fine del comma con le seguenti: , e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2002 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000, al netto delle spese per interessi passivi, aumentato del 4,5 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2002, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 2000 e 2002; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 2000 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 2000, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2002 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) il confronto tra il 2000 e il 2002 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative, trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 7. (ex 17. 125.) Sgobio, Pistone.

Subemendamenti all'emendamento 19.200 della Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l'anno 2002 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000, al netto delle spese per interessi passivi, aumentato del 4,5 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2002, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 2000 e 2002; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 2000 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 2000, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2002 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) il confronto tra il 2000 e il 2002 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative, trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.
0. 19. 200. 1. Sgobio, Pistone, Rizzo.


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Al comma 1, sostituire le parole: aumentato del 2,5 per cento con le seguenti: aumentato del 4,5 per cento.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 11. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Dopo le parole: aumentato del 2,5 per cento inserire le seguenti: sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione al programma triennale del fabbisogno di risorse umane e al piano annuale delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del Comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato.
Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani
0. 19. 200. 2.
Sgobio, Pistone, Rizzo.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
0. 19. 200. 3. Pistone, Sgobio, Rizzo.

Sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
0. 19. 200. 4. Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Squeglia, Boccia.

Sopprimere i commi 2, 3-bis, 3-ter.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
0. 19. 200. 5. Lusetti, Stradiotto, Sereni, Fioroni, Milana, Boccia.

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 12. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Al secondo comma dopo le parole: interessi passivi togliere la parola: e ed aggiungere le seguenti parole: e delle spese per nuovi servizi nonché.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
0.19.200.7. Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Squeglia, Boccia.

Al secondo comma sopprimere le parole: nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento e sostituire con le seguenti parole: nell'anno 2001 aumentato del 3 per cento.

Conseguentemente al comma 3-bis, sostituire la parola: 2000 con la parola: 2001.

Infine sopprimere il comma 3-ter.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
0.19.200.8. Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Squeglia, Boccia, Mantini.

Al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.


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Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 13. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Innocenti.

Al comma 3, sostituire le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali con le seguenti: o sulla base di modificazioni legislative intervenute anche prima dell'anno 2000 ma non rese ancora di fatto operative. Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 14. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Innocenti.

Sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
*0. 19. 200. 15. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Innocenti.

Il comma 3-bis è soppresso.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.
*0.19.200.9. Soda, Gasperoni, Innocenti, Chianale.

Sopprimere il comma 3-ter.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 16. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Innocenti.

Al comma 3-ter, sostituire le parole da: attraverso un ulteriore intervento correttivo fino a: incrementato con le seguenti: applicando al disavanzo dell'anno precedente l'incremento.
Conseguentemente compensazioni gruppo DS.
0. 19. 200. 17. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Innocenti.

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: spese correnti le seguenti: esclusi i pagamenti ai residui degli anni precedenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
0. 19. 200. 10. Stradiotto, Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole da: il complesso delle spese correnti fino alla fine del comma 3 con le seguenti: il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per l'anno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3-bis. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per


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spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
3-ter. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
19. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il complesso fino alla fine del periodo con le seguenti: il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 11. (ex 17. 63.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il complesso fino alla fine del periodo con le seguenti: il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 8. (ex 17. 89.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Lusetti, Cusumano, Bindi, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il complesso fino alla fine del periodo con le seguenti: il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 9. (ex 17. 1.) Soda, Grandi, Buffo.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il complesso fino alla fine del periodo con le seguenti: il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non può essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 10. (ex 17. 126.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spese correnti aggiungere le seguenti: del comparto.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 12. (ex 17. 124.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spese correnti aggiungere le seguenti: del comparto.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 13.
(ex 17. 109.) Lusetti, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale,.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 15. (ex 17. 62.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: nonché delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale,.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 14. (ex 17. 2.) Soda, Grandi, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: escluse le maggiori entrate e le spese relative all'attuazione di nuovi servizi e i maggiori oneri derivanti dei rinnovi contrattuali.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 16. (ex 17. 86.) Stradiotto, Bindi, Bressa, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: calcolato complessivamente per l'intero comparto.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 17. (ex 17. 59.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: calcolato complessivamente per l'intero comparto.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 18. (ex 17. 127.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: calcolato complessivamente per l'intero comparto.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 103.
(ex 17. 112.) Bressa, Lusetti, Milana, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari, aggiungere le seguenti: calcolato complessivamente per l'intero comparto.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 19. (ex 17. 5.) Soda, Grandi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: programmi comunitari aggiungere le seguenti: o con risorse private.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
19. 110 (ex 17. 30., 17. 147.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: , che abbiano un rapporto popolazione dipendenti inferiore ai limiti fissati dalla circolare F.L. 22/1989 del 27 giugno 1989,
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
19. 115 (ex 17. 155.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2000 con le seguenti: nell'anno 2001.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 20. (ex 17. 61.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava,


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Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2000 con le seguenti: nell'anno 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 21. (ex 17. 3.) Soda, Grandi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento; Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere la parola:
programmato;

sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 22. (ex 17. 78.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 23. (ex 17. 93.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano, Bindi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'ammontare del fondo sociale necessario all'attuazione dei servizi integrati sociosanitari previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dai relativi decreti attuativi. La previsione non può essere modificata dalle Regioni nell'attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 24. (ex 17. 81.) Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando l'ammontare del fondo sociale necessario all'attuazione dei servizi integrati sociosanitari previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dai relativi decreti attuativi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 25. (ex 17. 82.) Fioroni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione del programma triennale del fabbisogno di risorse umane e del piano annuale delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
19. 26.
(ex 17. 128.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parole da: programmato fino alla fine del periodo con le seguenti: reale aumentato dell'1,5 per cento annuo.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 27.
(ex 17. 37.) Russo Spena, Giordano, Mascia.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni 3 mesi, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
*19. 28. (ex *17. 129.) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni 3 mesi, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
*19. 29. (ex *17. 4, 17. 60.) Soda, Grandi, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Siniscachi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 2.
19. 30. (ex 17. 130.) Sgobio, Pistone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino a: successivi.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 33. (ex 17. 58.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino a: successivi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 31.
(ex 17. 96.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino a: successivi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 32. (ex 17. 131.) Sgobio, Pistone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sulla base fino a: successivi.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 34. (ex 17. 6.) Soda, Grandi.

Al comma 2, sostituire le parole da: sulla base fino a: successivi con le seguenti: e le spese di carattere eccezionale.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo,


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Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 35. (ex 17. 57.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, sostituire le parole da: sulla base fino a: successivi con le seguenti: e le spese di carattere eccezionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 36. (ex 17. 7.) Soda, Grandi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 37. (ex 17. 56.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 38. (ex 17. 8., 17. 119) Soda, Grandi, Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 39.
(ex 17. 198.) Fioroni, Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e sulla base di modificazioni legislative intervenute anche prima dell'anno 2000 ma non rese ancora di fatto operative. Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di compatto e per l'istituzione di nuovi servizi.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 40. (ex 17. 120.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e sulla base di modificazioni legislative intervenute anche prima dell'anno 2000 ma non rese ancora di fatto


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operative. Sono escluse inoltre le spese correnti relative agli aumenti previsti dal contratto di comparto e per l'istituzione di nuovi servizi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 41. (ex 17. 90.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Bindi, Colasio, Cusumano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le spese per il potenziamento dei servizi di polizia municipale, le spese straordinarie, le spese finanziate con le entrate straordinarie correnti, con i maggiori trasferimenti erariali e con gli incrementi dei gettiti tributari e tariffari accertati nell'anno 2001 rispetto a quelli assegnati nell'anno 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania
19. 111 (ex 17. 151.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 44. (ex 17. 55.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 42. (ex 17. 9.) Soda, Grandi.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 43.
(ex 17. 38.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 45.
(ex 17. 39.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere i commi 4 e 5.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 46.
(ex 17. 95.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Cusumano.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 47.
(ex 17. 97.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Lusetti, Fioroni, Cusumano.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2


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dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 48. (17. 133.) Sgobio, Pistone.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
19. 115 (ex 17. 157.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
19. 116. (ex 17. 156.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Leone.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
19. 49.
(ex 17. 106.) Vernetti, Lettieri.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
19. 50. (ex 17. 132.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine del conseguimento di risparmi di spesa finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai comuni contigui con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che, nel corso dell'anno 2002, procederanno alla definizione in forma associata dei Piani Regolatori Generali, è riconosciuto per lo stesso anno, un aumento dei trasferimenti erariali pari allo 0,5 per cento delle somme già previste.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani
19. 51. (ex 17. 135. 2.) Pistone, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani
19. 54. (ex 17. 54.) Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 52. (ex 17. 10.) Soda, Grandi.

Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 53.
(ex 17. 40.) Russo Spena, Giordano, Mascia.


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Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 55. (ex 17. 136.) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 6.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 56.
(ex 17. 98.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli enti e le aziende che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA, con il suo pieno recupero attraverso il Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno con l'articolo 6, della legge n. 488 del 1999.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 58. (ex 17. 53.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli enti e le aziende che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA, con il suo pieno recupero attraverso il Fondo istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 6, della legge n. 488 del 1999.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 57. (ex 17. 11.) Soda, Grandi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli enti e le aziende che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA, con il suo pieno recupero attraverso il fondo istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 6, della legge n. 488 del 1999.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 59.
(ex 17. 99.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Lusetti, Milana, Fioroni, Cusumano.

Al comma 6, sostituire le parole da: devono promuovere fino alla fine del comma con le seguenti: non possono attuare l'esternalizzazione dei servizi.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 60.
(ex 17. 41.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 6, sostituire la parola: devono con la parola: possono.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 61. (ex 17. 137.) Sgobio, Pistone.


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Al comma 6, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 62.
(ex 17. 100.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Lusetti, Milana, Fioroni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 63. (ex 17. 52.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
19. 64. (ex 17. 12.) Soda, Grandi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è integrato della somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 65.
(ex 17. 101.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Lusetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine è stabilita la rimborsabilità dell'IVA per tali servizi.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 66. (ex 17. 91.) Stradiotto, Rusconi, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Lusetti, Milana, Bindi, Fioroni, Cusumano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.
6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui sopra possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato.
19. 67. (ex * 17. 117.) Nicola Rossi.


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Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
voce
: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:
2002: - 110.562;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):
2002: - ;
2003: - 25.376;
2004: - 150.894.
*19 68. (ex * 17. 116.) Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Diana.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente:
2002: - 110.562;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):
2002: - ;
2003: - 25.376;
2004: - 150.894.
*19. 69. (ex * 17. 115.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Violante, Tidei, Magnolfi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):
apportare le seguenti variazioni:
2002: - 110.562;
2003: - 233.927;
2004: - 339.182.
19. 117 (ex 17. 68.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Blasi, Zorzato, Galvagno.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
19. 70. (ex 17. 84.) Lusetti, Fioroni, Vernetti, Stradiotto, Annunziata, Bressa, Iannuzzi, Cusumano.


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Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 71. (ex 17. 138.) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 72.
(ex 17. 51.e 17. 13.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Grandi, Lucidi.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 73.
(ex 17. 42.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 7, sopprimere le parole: In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6,

Conseguentemente, sostituire la parola: ridotti con la seguente: aumentati.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
19. 74.
(ex 17. 43.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione non si applica ai comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
19. 75. (ex 17. 139.) Nesi, Pistone.

Subemendamento all'emendamento 19.201 della Commissione

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: La riduzione non si applica ai Comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile.
Conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.
0. 19. 201. 1.
Nesi, Pistone, Rizzo.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Per l'anno 2002, qualora l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo dei trasferimenti ad esso spettante sono ulteriormente ridotti in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni


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l'ente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo e i trasferimenti ad esso spettante sono ulteriormente ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.
19. 201. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 76. (ex 17. 49.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 104. (ex 17. 15.) Soda, Grandi.

Sopprimere il comma 8.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 77. (ex 17. 140.) Sgobio, Pistone.

Al comma 8, sopprimere le parole: , le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
19. 78. (ex 17. 83.) Fioroni.

Al comma 8, sostituire la parola: mensilmente con la parola: trimestralmente.
*19. 79. (ex* 17. 92.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Cusumano, Bindi.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: mensilmente con la parola: trimestralmente.
*19. 118(ex * 17. 66.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: mensilmente con la parola: trimestralmente.
*19. 80. (ex* 17. 122.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: mensilmente con la parola: trimestralmente.
*19. 81. (ex* 17. 110.) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.
(Approvato)


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Sopprimere il comma 9.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 83. (ex 17. 48.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 9.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 82.
(ex 17. 16.) Soda, Grandi.

Sopprimere il comma 9.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 84. (ex 17. 141.) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 9.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo
19. 85.
(ex 17. 102.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 87. (ex 17. 47.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo
19. 86. (ex 17. 17.) Soda, Grandi.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani
19. 88. (ex 17. 142.) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 10.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 89.
(ex 17. 103.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2002, le disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo


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7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. I commi 3 e 5 del medesimo articolo 7 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
«3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nelcomma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.»
«5. Ai fini del rispetto del prioritario utilizzo di cui al comma 3, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.»
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani
19. 90. (ex 17. 46. e 17. 18.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Grandi, Lucidi.

Sopprimere il comma 11.
*19. 91. (ex *17. 19., *17. 45.) Soda, Grandi, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Siniscalchi, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 11.
*19. 92. (ex * 17. 143.) Sgobio, Pistone.

Sopprimere il comma 11.
*19. 93. (ex * 17. 104.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Lusetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 11, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
**19. 94. (ex ** 17. 111.) Intini, Villetti, Buemi.

Al comma 11, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del


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Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
**19. 95. (ex ** 17. 123.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Ventura, Visco, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana.

Al comma 11, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
**19. 119(ex ** 17. 72.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Al comma 11, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
**19. 96. (ex ** 17. 144.) Sgobio, Pistone.

Al comma 11, sostituire le parole: con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con le parole: con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
**19. 97. (ex ** 17. 94.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Milana, Cusumano, Bindi.

Al comma 11, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'interno,
*19. 98. (ex ** 17. 105.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Lusetti, Fioroni, Cusumano.
(Approvato)

Al comma 11, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'interno,
*19. 99. (ex ** 17. 44., **17. 20.) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Rugghia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.
(Approvato)

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza Stato-regioni.
19. 100. (ex 17. 145.) Sgobio, Pistone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12 bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 26 e 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni.
Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
19. 101. (ex 17. 80.) Pasetto, Duca, Gentiloni, Lusetti, Pistelli, Tuccillo.


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Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Il contributo a carico del bilancio dello Stato previsto dall'articolo 53, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è concesso per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore
19. 120.
(ex 17. 158.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Concertazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno).

1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure.
2. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
3. I Presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore di 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata e successivamente alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.
7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti territoriali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze indica nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le regole di variazione e gli interventi necessari previsti dalle lettere e) ed f) del comma 2 del medesimo articolo.
19. 01. (ex 17. 02.) Boato, Lion.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno).

1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il proprio sistema informativo


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integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze individua, d'intesa con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della Salute, sentita la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
19. 02. (ex 17. 03.) Boato, Lion.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Incentivi e sanzioni).

1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dal precedente articolo 19 è complessivamente conseguito, viene concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali.
2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non sia complessivamente conseguito, la riduzione viene concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.
3. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.
4. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione del tasso di interesse, le tipologie di mutuo interessate, la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
5. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 3 del presente articolo integrano quelle stanziate per gli incentivi.
6. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del deficit eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Conferenza unificata.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo
19. 03. (ex 17. 04.) Boato, Lion.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento


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delle operazioni relative alle pubbliche amministrazioni.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete delle pubbliche amministrazioni (RUPA), fornisce in tempo reale al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.
4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli regionali e la Corte dei Conti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo
19. 04. (ex 17. 05.) Boato, Lion.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Trasferimenti alle regioni).

1. Per il finanziamento delle incentivazioni alle imprese, in relazione alle funzioni delegate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per il 2002 è autorizzato un trasferimento straordinario alle regioni pari a 200 milioni di euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-L'Ulivo.
19. 05. (ex 17. 06.) Molinari.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 200.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

voce: Ministero dell"istruzione, dell'università e della ricerca:
2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.


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voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:
2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

voce. Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
c) al numero l27-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class"».
Compensazione n. 6.


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Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. - Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7483):
2003: - 800.000;
2004: - 900.000;

voce: Decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499):
2002: - 30.000;
2003: - 40.000;
2004: - 100.000.

rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657):
2002: - 10.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. All'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «pari al 5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 10 per cento» e le parole da: «al 10 per cento» fino a: «20 milioni lordi annui» sono sostituite con le seguenti: «al 20 per cento per gli importi superiori a lire 10 milioni lordi annui».
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 3, sostituire le parole: 103,29 milioni con le seguenti: 10 milioni.
Compensazione n. 10.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa


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delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:
2002: - 200;
2003: - 200;
2004: - 200.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2 , tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.
Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 5 per cento.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.
Compensazione n. 6.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica:
Ministero dell'economia e delle finanze:
voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)
2002: - 15.000;
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;

voce: Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria


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1980: - Art. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - Art. 4: istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):
2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;

voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;

voce: Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):
2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;

voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000;

voce: Legge n 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):
2002: - 35.000;
2003: - 35.000;
2004: - 35.000;

rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
voce: Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):
2002: - 60.000;
2003: - 60.000;
2004: - 60.000.


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rubrica: Ministero della difesa:
voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 22, comma 1:Agenzie industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):
2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggingere il seguente:

Art. 50-bis.

1. La legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogata.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.
2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.
3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.
5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «delle persone fisiche» sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole: «dalle persone fisiche» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.»;
c) nel terzo comma, le parole: «dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2» sono soppresse;
d) nel quarto comma le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;
e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».


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6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,».
7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.«;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.»;
c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti».

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.
11. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma,


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lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.».

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «pari al 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 34 per cento»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lime quattro milioni»;
c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i)-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;
i)-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni«.
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f), e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti.».

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2002.
10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».
16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero


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quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza.».

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime.».

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire quindici milioni»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni»;
c) all'articolo 1, comma 3, le parole: «o dell'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'ammenda fino a lire dodici milioni»;
d) all'articolo 1, comma 6, le parole: «o con l'ammenda fino a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire dodici milioni», nonché le parole: «con l'ammenda da lire 200.000 a un milione» sono sostituite dalle altre: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni»;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole: «o con l'ammenda fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire quindici milioni»;
f) all'articolo 2, comma 2, le parole: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
g) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni»; nonché le parole: «o dell'ammenda fino a lire sei milioni» sono sostituite dalle altre: «o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni»;
h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: «o con l'ammenda fino a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda fino a lire sei milioni»;
i) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e con la multa da cinque a dieci milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire»;
l) all'articolo 4, comma 2; le parole: «o della multa fino a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «o della multa fino a lire quindici milioni».

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.
14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti.

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze


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del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.
16. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.
18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.
21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.
23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini


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fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni;
d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;
g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);
i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.
26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento 284. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.
28. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.
29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.
30. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite


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con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.
31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
32. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.
34. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra cofirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali


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fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.
5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.
6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.
10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero


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territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» di cui al comma 1 dell'articolo 50, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 33 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Alla Tabella B «Fondo speciale di conto capitale» di cui al comma 1 dell'articolo 50 gli stanziamenti autorizzati sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 2 di cui alla tabella C allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Alla Tabella C di cui all'articolo 50, comma 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.
Gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 4 di cui alla tabella D allegata alla presente legge sono ridotti nel loro complesso del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio 2002-2004.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

2-bis. Al comma 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali pubblici, sostituire le parole: «da lire 4.000 a lire 10.000» con le seguenti: «da euro 52 a euro 103» e al comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 584 del 1975, sostituire le parole «da lire 20.000 a lire 100.000» con le altre «da 516,46 euro a 1.034 euro».
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relativa autorizzazioni di spesa.
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985,


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n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3.000 miliardi di lire, in ragione annua.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 3.000 miliardi di lire a partire dal 2002.
Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2002, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Compensazione n. 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Gli articoli 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 è abrogato.
Compensazione n. 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409 le parole: « 2,5 per cento» sono sotituite con le seguenti: «5 per cento».
Compensazione n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: «ad una somma pari al 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «ad una somma pari al 3 per cento».
Compensazione n. 1.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:
«
29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»
Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: «2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 1.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».
Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.
Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.
Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.
Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.


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Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze
2002: - 250.000;
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa
2002: - 10.123;
2003: - 10.269;
2004: - 10.269.
Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.
Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.
Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.
Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciscun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.


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Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:
2002: - 120.200;
2003: - 208.549;
2004: - 188.288.
Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 1.


Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.
Compensazione n. 2.


Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 3.