Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 70 del 28/11/2001
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La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 16,50.

(Demolizione del complesso edilizio ospitante l'ex hotel Castelsandra, Salerno - nn. 3-00301 e 3-00433)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Lumia n. 3-00301 e Vendola n. 3-00433, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 4).
Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino, ha facoltà di rispondere.

MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli deputati, le interrogazioni hanno, sostanzialmente, una comune premessa. Il 17 febbraio 1998 era stata disposta, con decreto irrevocabile ai sensi della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, l'integrale confisca di tutti i beni del patrimonio sociale della società in accomandita semplice Castelsandra e, in particolare, dell'intero complesso edilizio costituente l'ex hotel Castelsandra.
Il 7 ottobre 1999 l'agenzia del demanio, con decreto n. 32375 adottato dal direttore centrale per i servizi immobiliari della direzione per la gestione dei beni confiscati, aveva trasferito i predetti beni, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate con lo specifico vincolo di destinazione a sede del Centro mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili.
In seguito, con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998, era stata confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero.
Quindi, con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001, l'agenzia del demanio ha disposto la revoca del suo precedente decreto n. 32375, assumendo che la predetta confisca doveva reputarsi improduttiva di effetti nei riguardi di terreni in verità gravati da usi civici e aggiungendo che, di conseguenza, tenuto conto della demanialità ad uso civico dell'area di sedime, avrebbe trovato applicazione l'istituto dell'accessione relativamente a tutte le consistenze edilizie realizzate su detta area, spettando in ultimo allo stesso comune di Castellabate di determinare - ferma la verifica di eventuali violazioni di norme edilizie o ambientali - in ordine alla più opportuna utilizzazione del compendio immobiliare, potendo così trovare espressione l'autonomia decisionale propria dell'ente territoriale in questione.


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Quest'ultimo provvedimento dell'agenzia del demanio doveva reputarsi abnorme, posto che, quale suo effetto, sarebbe stato posto nel nulla un provvedimento irrevocabile dell'autorità giudiziaria di per se stesso adottato sulla base della citata normativa di rango legislativo.
Peraltro, l'indicata sentenza del Consiglio di Stato si era espressa unicamente in ordine alla natura giuridica dell'area di sedime e non anche in ordine a quella degli edifici realizzati sulla medesima area. In ogni caso, le edificazioni dovevano considerarsi operate in violazione delle norme edilizie di tutela paesaggistica e, dunque, destinate in quanto tali ad essere demolite.
La premessa era assolutamente necessaria per capire le ragioni delle domande che sono in sintesi: quali provvedimenti si intendano adottare perché sia data attuazione al decreto irrevocabile di confisca e sia revocato in autotutela il decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 e, inoltre, quali iniziative si vogliano assumere perché, nel più breve tempo possibile, si giunga alla demolizione dell'intero complesso edilizio già oggetto di confisca ed illecitamente realizzato.
In relazione a tale complessa vicenda l'agenzia del demanio competente per materia, richiesta di fornire elementi utili per la risposta alle interrogazioni in esame, ha fornito i seguenti ragguagli.
Innanzitutto, l'intera superficie sulla quale sono stati realizzati nel tempo gli edifici costituenti il complesso dell'ex hotel Castelsandra è sempre stata area gravata da demanio di uso civico.
In secondo luogo, il demanio di uso civico, che nel complesso è un bene pubblico, differisce dal demanio tout court (ossia quello, per così dire, ordinario) in quanto, mentre quest'ultimo appartiene allo Stato, il demanio di uso civico appartiene alla collettività locale nel cui territorio esso ricade ed è gestito dall'ente territoriale rappresentativo della collettività stessa.
In terzo luogo, anche il demanio di uso civico, come peraltro quello ordinario, è inalienabile e non usucapibile.
Infine, i soggetti che eventualmente detengono il demanio di uso civico, ovvero lo occupano abusivamente, non possono di conseguenza mai diventare proprietari del terreno costituente questo tipo di demanio. Essi, se del caso, possono soltanto ottenere una specie di sanatoria dello stato di fatto costituito dall'occupazione attraverso il particolare istituto di diritto amministrativo della cosiddetta legittimazione, un titolo che può essere conseguito dal privato ove lo stesso dia dimostrazione di aver migliorato il terreno con opere finalizzate alla coltivazione o, comunque, allo sfruttamento agricolo o zootecnico dell'area, fermo l'obbligo del pagamento di un canone ricognitivo della proprietà demaniale.
Occorre anche ricordare che l'area sulla quale è sorto il complesso edilizio dell'ex hotel Castelsandra era stata formalmente venduta dal comune di Castellabate alla società in accomandita semplice Castelsandra. Il contratto di compravendita, però, è stato nullo fin dall'origine e, come tale, improduttivo di effetti in quanto avente ad oggetto un bene non suscettibile, per sua natura, di alienazione.
Anche la cosiddetta legittimazione della società all'uso del terreno, nel frattempo occupato in modo abusivo, in ragione della nullità della predetta compravendita, effettivamente rilasciata in favore dell'occupante in data 25 giugno 1982, è stata poi revocata con provvedimento della regione Campania n. 3822 del 29 luglio 1988. Si tratta di un provvedimento la cui legittimità è stata confermata dal tribunale amministrativo regionale della Campania con decisione n. 367 del 26 ottobre 1992 e, quindi, dal Consiglio di Stato con la decisione n. 13709 del 14 ottobre 1998.
Poste tali premesse, e tenuto anche conto dell'efficacia retroattiva di tale pronuncia dell'autorità giurisdizionale amministrativa, è possibile affermare che la collettività locale di Castellabate e, per essa, il comune che la rappresenta, da sempre è stata ed è rimasta proprietaria dell'area della quale si parla, quella, in


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altri termini, sulla quale è stato edificato il complesso immobiliare costituente l'ex hotel Castelsandra.
A conclusioni non dissimili si perviene, anche, ove si consideri il provvedimento di confisca introduttivamente ricordato che, dando luogo ad una fattispecie di trasferimento coattivo di un bene (quello oggetto del relativo provvedimento) da parte dello Stato, altro non costituisce se non una forma di acquisto del bene medesimo, la cui proprietà viene, così, sottratta al privato, precedente proprietario.
Tuttavia, perché ciò avvenga, occorre, ovviamente, che il bene confiscato sia effettivamente di proprietà del privato; non si può, dunque, pensare a siffatto fenomeno translativo della proprietà allorché si tratti di un bene demaniale, per di più occupato dal privato illegittimamente, così come è avvenuto nel caso in esame.
Difettando allora, l'originaria proprietà in capo al privato - nel caso di specie, il provvedimento di confisca, per quanto formalmente adottato - non è stata in grado di produrre alcun effetto traslativo della titolarità del diritto dominicale perché l'immobile, oggetto della confisca, era inalienabile e non usocapibile, in quanto demaniale.
La confisca, tuttalpiù, ha fatto escludere in capo al soggetto privato immessosi nel godimento dell'immobile un eventuale possesso di buona fede del bene. Posto che i principi così brevemente riassunti valgono anche nei riguardi degli immobili che costituiscono il demanio regionale o comunale, ivi incluso il demanio di uso civico, è da escludere che, per effetto del provvedimento di confisca sopra ricordato, lo Stato possa essere mai diventato proprietario dei beni formalmente oggetto di tale provvedimento.
Si tratta di beni che, ripeto, sono gravati di uso civico e mai sono stati effettivamente sottratti alla proprietà del comune di Castellabate. Fermo quanto precede, occorre allora tenere in considerazione gli effetti propri dell'istituto civilistico dell'accessione. Per effetto di questo istituto giuridico, la proprietà delle opere edificate da un soggetto su un terreno - la cui proprietà appartiene, peraltro, ad un soggetto diverso - accede a quest'ultimo in assenza di un valido titolo giuridico idoneo a far coesistere in capo a soggetti diversi le due proprietà.
In altri termini, in assenza del predetto titolo giuridico valido ed efficace, il proprietario del terreno diventa, altresì, proprietario di quanto sullo stesso edificato, ancorché ad opera di un soggetto terzo. L'istituto è, notoriamente, di applicazione generalizzata e si applica, ad esempio, in tutti i casi di concessione a privati di aree demaniali, sulle quali quest'ultimi hanno edificato durante il periodo della concessione.
Alla scadenza del titolo di godimento, i beni immobili realizzati dal concessionario rimangono acquisiti alla proprietà del concedente, senza diritto ad alcun indennizzo. Può legittimamente ritenersi che l'istituto dell'accessione abbia prodotto i suoi effetti anche nel caso in discorso e ciò fin dal primo momento, ossia da quando si è determinata la nullità del contratto di compravendita del terreno, divenuto, poi, area di sedime per l'edificazione del complesso immobiliare dell'ex hotel Castelsandra, trasferito dal comune di Castellabate ai privati solo formalmente, giacché il terreno stesso, in realtà, era inalienabile, in quanto gravato da uso civico ed appartenente al relativo demanio.
In questa prospettiva è, quindi, agevole convenire sul fatto che la nullità dell'originaria compravendita e, poi, l'annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento (provvedimento amministrativo di legittimazione, a suo tempo emanato), hanno determinato, in primo luogo, che il terreno su cui insiste l'edificazione in discorso, in realtà, non sia mai uscito dalla sfera giuridica della proprietà demaniale del comune di Castellabate e, sotto l'altro aspetto, l'acquisto per accessione da parte dello stesso ente locale della proprietà dell'immobile, realizzato sul medesimo terreno dalla società in accomandita semplice Castelsandra, che è stata l'occupante abusivo.


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Le considerazioni che precedono non fanno, dunque, apparire illegittimo il decreto del direttore dell'agenzia del demanio n. 19019 del 27 settembre 2001, di revoca del precedente decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999, con il quale era stato trasferito il compendio immobiliare in argomento al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate.
È bene qui ricordare che tale provvedimento è frutto della piena autonomia gestionale di cui gode il dirigente responsabile dell'agenzia del demanio, in virtù del noto principio di separazione tra le responsabilità di Governo e le responsabilità di gestione amministrativa. Si tratta, dunque, di un atto sul quale il ministro non può, in alcun modo, intervenire.
Il provvedimento che abbiamo ricordato non pare quindi illegittimo in quanto, nella sostanza, può considerarsi espressione dell'unico modo con il quale si sarebbe potuta dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 13709 del 17 febbraio 1998. Con quell'atto viene, in pratica, non solo riconosciuta la titolarità del comune di Castellabate con riferimento al terreno occupato dall'edificazione realizzata dalla società Castelsandra, ma viene altresì precisato che anche il complesso immobiliare edificato è divenuto ormai, per il principio dell'accessione che abbiamo visto richiamato, parte del demanio di uso civico dello stesso comune.
Non si può neanche sostenere che l'atto adottato dall'agenzia del demanio, dal quale trae origine l'interrogazione in esame, sia irrispettoso del provvedimento giurisdizionale assunto dal giudice penale. Quest'ultimo aveva, in realtà, correttamente disposto la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio della società in accomandita semplice Castelsandra, giacché la sua condotta era risultata, proprio dall'angolo di visuale del giudice penale, lesiva della legislazione statale che abbiamo ricordato in introduzione.
Tuttavia, la pronuncia dell'autorità giudiziaria penale non era scesa nel merito della vicenda fino al punto da sindacare sulla natura giuridica e sulla relativa proprietà dei singoli beni dei quali essa, appunto, aveva avuto modo di occuparsi. Ciò perché non atteneva al profilo giurisdizionale proprio del giudice penale statuire in ordine alla proprietà di detti beni.
Di contro, è stato invece compito dell'autorità amministrativa competente per materia, ossia l'agenzia del demanio, adottare poi il provvedimento più corretto per fornire un effetto utile e, nello stesso tempo, coerente con ogni altro concomitante profilo giuridico della questione a quella pronunciata dal giudice penale.
L'altro aspetto è, poi, relativo alle attività occorrenti per la demolizione dell'intero complesso edilizio già oggetto di confisca. A questo proposito occorre ricordare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha avuto modo di precisare che il compendio in argomento è costituito da opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo demaniale, gravato da uso civico boschivo, in particolare in zona 1, di tutela integrale del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diana.
L'area interessata dalla costruzione è contraddistinta, dunque, da un vincolo di inedificabilità assoluta, prevista dal piano regolatore generale adottato dal comune di Castellabate. Di conseguenza, l'edificazione realizzata non è neppure suscettibile di un provvedimento di sanatoria edilizia.
Il predetto Ministero ha, quindi, precisato di aver chiesto l'intervento dell'agenzia del demanio per il recupero formale del bene al patrimonio dello Stato nonché a quello del comune per l'adozione del necessario provvedimento di demolizione.
Il primo tipo di intervento, come si è prima illustrato, si è in effetti realizzato con l'emanazione del provvedimento di revoca del 27 settembre 2001, l'unico effettivamente possibile date le circostanze del caso. Il provvedimento, tra l'altro, è stato adottato sulla scorta del parere reso in argomento dall'Avvocatura generale dello Stato, in data 20 luglio 2001, parere che, chiesto in ordine a rapporti di tipo giuridico intercorrenti tra confisca ed usi civici, ha posto in evidenza come la destinazione dell'area di sedime in argomento, demanio di uso civico, e gli effetti


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che da tanto conseguono finiscono per prevalere sulla disciplina propria dei beni confiscati.
Alla luce di tutto quanto è stato detto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha specificato che, allo stato attuale, è il comune di Castellabate, in qualità di ente proprietario dell'intero complesso immobiliare in argomento - terreno e soprastante edificazione -, oltre che di ente preposto all'attività di vigilanza sul corretto assetto edilizio del suo stesso territorio, il soggetto giuridicamente tenuto a procedere ad ogni attività occorrente per la demolizione di edificazioni abusive, secondo le regole tipiche dettate in argomento dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Solo in caso di inerzia ingiustificata del comune, l'ente parco nazionale potrà ad esso sostituirsi, attivando le procedure di demolizione e rivalendosi, successivamente, sul comune per i costi sostenuti.
Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lumia ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00301.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, sottosegretario di Stato, aspettavamo con ansia una risposta da parte del ministro ma debbo dire che non ci siamo. Abbiamo ascoltato con attenzione: all'inizio, sembrava che si elaborasse la classica risposta burocratica; in seguito, si è riconosciuta la piena centralità dell'agenzia del demanio e, quindi, la non sindacabilità del provvedimento; tuttavia, alla fine, si è argomentato entrando nel merito e sostenendo tutte le ragioni dell'agenzia del demanio.
Mi rivolgo al sottosegretario di Stato: noi ci troviamo di fronte ad un cosiddetto «ecomostro», collocato all'interno del parco nazionale del Cilento. È stato inferto uno sfregio all'ambiente, alla cultura, alla centralità della persona che si vuole porre in un contesto territoriale da costruire e migliorare, non da distruggere.
Parliamo di una zona, all'interno del parco nazionale del Cilento, tra le più belle, con un pregio paesaggistico particolare: l'«ecomostro» rischia di rimanere lì, l'«ecomostro» rischia di essere, ancora una volta, invece che un'occasione per far crescere la cultura della legalità e dell'autosviluppo produttivo ed ecocompatibile del Mezzogiorno, un caso di abbandono, di triste e lurido abbandono. Oppure, si offrirà alla camorra l'ennesima, grande occasione per buttare i tentacoli su questa realtà, continuando a fare i propri affari.
Noi ci troviamo di fronte ad una coincidenza: si tratta non soltanto di «ecomostro», ma anche di «eco-mafia». Il complesso immobiliare è stato realizzato, anno dopo anno, dalle cosche camorristiche, con la complicità delle istituzioni locali; successivamente, è intervenuta l'autorità giudiziaria che ha scoperto l'infiltrazione camorristica, mettendo in moto le leggi sulla confisca dei beni: la legge n. 575 del 1965 e la legge n. 646 del 1982. In tal modo si era individuato un duplice obiettivo che tutti dovremmo concorrere a realizzare. Il primo è un obiettivo positivo: la demolizione dell'«ecomostro».
Si tratta di un obiettivo che non danneggia un povero cittadino abusivo, ma che promuove la comunità locale in modo intelligente, creativo e positivo, togliendo dal suo territorio l'ecomostro, e dà uno schiaffo forte alla camorra. In più, si metteva in condizione quella zona di essere valorizzata con un progetto di carattere ambientale. Ecco il perché di questo intervento successivo, che tra l'altro argomenta con una dovizia che poteva anche essere sostenuta nel primo provvedimento adottato: allora o si è sbagliato prima, o si è sbagliato dopo; non ci può essere una lettura burocratica di questi fatti, come se niente fosse successo.
Noi riteniamo che non si sia sbagliato prima ma dopo, e secondo noi esistono ancora tutti i presupposti perché questo bene sia considerato, appunto, un bene di mafia, che passa dallo Stato al Comune con una finalità chiara: infatti, il passaggio al comune senza una finalità chiara, mette sulle spalle di quella comunità una responsabilità che non è in grado di sostenere economicamente, neanche per i condizionamenti esistenti in quel territorio. Questo è il caso in cui lo Stato avrebbe


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dovuto agire in modo intelligente in via sussidiaria a supporto della comunità locale: ciò non è stato fatto ed è questa una responsabilità gravissima.
Signor sottosegretario, lei sa che è in atto una discussione sulla destinazione di quei beni. Noi siamo contrari alla loro vendita perché questa ci mette ancora una volta sotto l'egemonia delle mafie, che possono facilmente, con dei prestanome, riprendersi quei beni: evitiamo che questa sia un'occasione che, oltre a creare danni alla comunità locale e a impedire una seria lotta alla camorra, diventi il preambolo per poi produrre altri atti di governo che vanno nella direzione sbagliata della cessione dei beni, che mi auguro voi non prendiate mai. Con questa faremmo solo un favore alla mafia e «bruceremmo» una legge positiva che dà al mondo del volontariato, alle comunità locali, all'associazionismo, una grande opportunità per far crescere la cultura della cittadinanza e del territorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Vendola ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00433.

NICHI VENDOLA. Signor Presidente, signor sottosegretario, non c'è alcun dubbio che siamo dinanzi ad una materia oltre modo complessa. Io credo che la ricchezza di argomentazione tecnica della sua risposta meriti una confutazione di tipo tecnico da fare in altra sede, avendo potuto approfondire gli argomenti che lei ha mutuato dall'agenzia per il demanio. Volevo sottolineare il fatto che l'autonomia dell'agenzia per il demanio dovrebbe avere un proprio corrispettivo nell'autonomia del Governo, il quale può esprimere una posizione che non sia di pura sovrapposizione alla lettura e all'autodifesa operata dall'agenzia per il demanio.
Tuttavia, la grande complessità tecnico-giuridica della vicenda (che rischia di essere un vero e proprio ginepraio di norme, leggi e regolamenti) non ci deve indurre nella tentazione di ritenere che sia una mera questione tecnico-giuridica e non una questione politica di grande rilievo. Stiamo parlando - lo ricordava il collega Lumia - di due fenomeni che diventano un'unica ferita al territorio. Da una parte, il fenomeno degli abusi nei confronti dell'ambiente e del territorio, questo grande stupro agli ecosistemi, che ha avuto una sua fase di accelerazione nel corso degli anni ottanta; dall'altra, un protagonista di questo processo di aggressione all'ambiente, come in questo caso la camorra, ma più in generale le mafie.
Il luogo in cui è collocata questa vicenda - il parco del Cilento - è uno dei luoghi più intensamente suggestivi e significativi dal punto di vista dei valori paesistici e ambientali che, collettivamente, dovremmo tutelare. Il sito più interessante e più bello del Cilento è oggetto di un'inaudita violenza prodotta attraverso una ragnatela di complicità delle quali oggi più nessuno ama parlare perché si parla di altro e questi fenomeni appaiono soltanto come il parto della fantasia malata di qualche malata procura. Invece, noi sappiamo che questi fenomeni ci sono, basta avere occhi per osservarli.
Ci troviamo dinanzi ad un provvedimento definitivo di confisca - dovuto alla legge antimafia - nei confronti di una società che viene intrappolata nell'ambito delle proprie responsabilità di tipo mafioso. Mi chiedo se l'agenzia del demanio sia di un grado superiore alla giurisdizione; rappresenta un nuovo ed ulteriore grado della giurisdizione? Dinanzi ad un provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria, è difficile immaginare che l'agenzia del demanio possa derubricare quel provvedimento di confisca, interpretandolo fino a capovolgerne il senso. Signor sottosegretario, credo che su quella risposta potremmo produrre una confutazione di merito; un'infinità di tecnici del diritto, su nostra sollecitazione, hanno potuto leggere il provvedimento dell'agenzia del demanio ed il giudizio unanime dato da persone competenti sul tema della confisca ha rilevato che siamo davvero dinanzi ad un provvedimento che fuoriesce completamente dalle responsabilità istituzionali del direttore dell'agenzia del demanio, un provvedimento abnorme


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anche per la caratteristica che le è propria di sovraesposizione, sovradeterminazione rispetto ai compiti istituzionali ed a un pronunciamento definitivo della magistratura.
Termino il mio intervento trattando un argomento più generale: demolizione e confisca. Ogni volta che ci troviamo dinanzi ad un bene - vorrei dire ad un male - sorto attraverso la violazione di vincoli di inedificabilità assoluta, il provvedimento definitivo della magistratura che ne sanziona il carattere abusivo e che porta nel proprio grembo l'indicazione della demolizione diventa oggetto di una infinita disputa giuridica, da Punta Perotti fino agli alberghi situati nel parco del Cilento.

PRESIDENTE. Onorevole Vendola, si avvii a concludere.

NICHI VENDOLA. Abbiamo una demolizione virtuale - ho finito, signor Presidente -, una dichiarazione puramente retorica del carattere abusivo di quella demolizione, idem per quanto riguarda i provvedimenti di confisca. Lei sa che dal sequestro di un bene ai mafiosi alla confisca passano mediamente undici anni e quando si giunge in dirittura di arrivo - con la confisca - i problemi non finiscono ma, semplicemente, cominciano. Nasce infatti il problema di come interpretare quella confisca e la questione relativa all'identificazione del soggetto che dovrà gestire il bene in oggetto nel periodo della confisca. Su questi due temi che renderebbero la giustizia un po' più equa e un po' più seria facciamo tutti quanti fatica a far parte di un paese più serio; per questo, signor sottosegretario, con tutto il rispetto penso che in questa come in altre sedi avrò modo di manifestare la mia insoddisfazione.

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