C) Interrogazioni:
moltissimi responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche con contratto a tempo determinato sono stati riconfermati nel loro incarico, di anno in anno, dai vari provveditorati, per circa dieci anni;
a questi lavoratori, dopo essere stati disoccupati per due o quattro mesi - alcuni sono rimasti addirittura senza lavoro - è stata attribuita la qualifica di assistenti amministrativi, qualifica che è inferiore a quella per cui gli stessi hanno prestato per anni ed in modo continuativo il loro servizio;
nel 1990 i responsabili amministrativi (ora direttori amministrativi) con almeno due anni di servizio sono stati ammessi a partecipare ad un corso e, successivamente, ad un esame per essere immessi in ruolo;
la legge n. 124 del 1999 che regola la trasformazione delle graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie permanenti esclude tutti coloro che per anni hanno prestato servizio per il medesimo profilo come supplenti. Secondo il nuovo regolamento per essere inseriti nella nuova graduatoria occorre aver superato le prove di un concorso per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo con trecentosessanta giorni di servizio in qualità di responsabile amministrativo nel triennio antecedente oppure cinque anni di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore (assistente amministrativo);
numerosi sono coloro che, pur possedendo i requisiti del servizio e del titolo di studio, ma sprovvisti di idoneità per partecipare al concorso per responsabili amministrativi, di fatto non si sono potuti inserire nelle preesistenti graduatorie permanenti e, quindi, sono stati esclusi dal diritto di essere presenti nella nuova graduatoria;
inoltre, l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, al comma 7 prevede per l'accesso all'area D procedure selettive su base provinciale o regionale per personale già di ruolo, escludendo ancora una volta il personale non di ruolo;
alla luce delle condizioni di cui sopra i responsabili amministrativi - personale Ata - sono stati fatti oggetto di una vera e propria iniquità, in quanto questi lavoratori hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole, anche in sedi disagiate, ed hanno prestato il loro servizio con professionalità e dedizione -:
quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per risolvere questa disparità di trattamento fra lavoratori di una medesima categoria;
se non ritengano equo predisporre, anche per il personale non di ruolo che abbia i requisiti previsti all'articolo 48, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, un percorso formativo, alla fine del quale sia contemplato uno specifico esame-concorso che ne possa confermare la idoneità nel ruolo ricoperto, considerando il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo come credito formativo.(3-00093)
(16 luglio 2001)
l'applicazione della legge sul precariato n. 124 del 1999 realizza una disparità tra i precari docenti ed i precari Ata (in particolare i responsabili amministrativi supplenti privi di idoneità);
l'ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 ed il decreto-legge n. 146 del 2000 consentono l'inserimento nelle graduatorie, anche se con riserva, dei docenti precari che abbiano prodotto domanda per conseguire l'idoneità e la conseguente abilitazione -:
se non ritenga opportuno adottare immediati provvedimenti atti a ristabilire equità tra la categoria dei docenti e dei responsabili amministrativi precari consentendo a questi ultimi di poter presentare la domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti, anche se con riserva, in attesa della partecipazione a specifico corso abilitante e dell'acquisizione della richiesta idoneità.(3-00253)
(19 luglio 2001)