Allegato A
Seduta n. 66 del 21/11/2001


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(A.C. 1797 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 270-bis. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 270-ter. - (Assistenza agli associati). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis secondo comma" sono soppresse»;

nella rubrica, la parola: «internazionale» è sostituita dalle seguenti: «anche internazionale».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 270-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 270-ter»;


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al comma 2, le parole: «ai delitti con finalità di terrorismo internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti con finalità di terrorismo».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «operazioni di polizia previamente autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5»;

al comma 2, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «al più presto e comunque»;

al comma 6, le parole: «Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo delle modalità e dei risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano partecipato»;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, le parole: «di procedura penale», ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito dell'attività di cui al presente articolo non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate»;

al comma 3, le parole: «articolo 226, come modificato» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito».

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «n. 4, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 4».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

il comma 2 è soppresso.


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All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161".
2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Competenza). - 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».