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1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa
di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.
Ai fini del quarto comma si intende per servitù anche la costrizione continuativa alla mendicità o all'accattonaggio.
La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto».
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Salvo i casi previsti dal comma 1, è punito con la pena da cinque a quindici anni chi continuamente costringe minori all'accattonaggio o alla mendicità.
1. 3. La Commissione.
(Approvato).
Al comma 1, capoverso Art. 600, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
Chiunque, conoscendone la condizione, si avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una persona in schiavitù o in servitù, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
1. 1. Buontempo, Anedda.
Al comma 1, capoverso Art. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità».
Conseguentemente:
all'articolo 2, capoverso Art. 602, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità».
all'articolo 3, capoverso Art. 602-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità».
1. 2. Gironda Veraldi.
(Approvato).