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D) Interrogazioni:
dei concorrenti e le sue disposizioni risultano quindi sproporzionate rispetto alle finalità di cui sopra;
mesi l'attivazione del servizio di fornitura del local loop, cioè il possesso di linee proprie, almeno per il cinquanta per cento dei numeri telefonici delle quattrocentomila amministrazioni aderenti alla convenzione, distribuite su tutto il territorio italiano, condizione non praticabile per un nuovo entrante;
la Consip Spa ha emanato un bando di gara in data 1o agosto 2001, ai sensi della procedura aperta ex decreto legislativo n. 157 del 1995, al fine di espletare un appalto che si prefigge di dotare una larga parte della pubblica amministrazione di un servizio integrato fisso-mobile-internet-messaggistica unificata;
ai fini di cui sopra, l'articolo 14 del suddetto bando di gara (in particolare le lettere a, b, e e d) prescrive, sostanzialmente, che l'impresa o il consorzio partecipante dispongano di autorizzazioni e licenza per tutti i servizi inclusi nell'oggetto dell'appalto;
in tal modo il bando riduce drasticamente il numero dei soggetti in grado di partecipare alla gara formulando una propria offerta: di fatto solo due operatori, Tim e Wind, hanno tutti i requisiti;
d'altra parte, benché esistano circa seicento operatori abilitati a fornire servizi di connettività su protocollo IP (dati ed accesso ad internet) e circa centocinquanta operatori titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi di telefonia fissa, la richiesta di un'offerta integrata dei diversi servizi di connettività in protocollo IP, di telefonia fissa e di telefonia mobile, oltre che di messaggistica unificata (piuttosto che di ciascuno di tali servizi con disponibilità ad essere interoperabile con gli altri, come peraltro imposto dalla normativa in materia di telecomunicazioni), ha fatto sì che la gara fosse aperta alla partecipazione di massimo quattro operatori;
solo quattro sono gli operatori abilitati alla fornitura di servizi di telefonia mobile attualmente operativi; peraltro, di questi, solo Tim e Wind forniscono servizi di connettività IP, di telefonia fissa e telefonia mobile, mentre Omnitel-Vodafone e Blu sono solo operatori mobili;
volendo poi ipotizzare che questi ultimi possano «consorziarsi» con operatori fissi o internet service providers, il numero massimo di partecipanti alla gara è comunque di quattro soggetti;
l'obiettivo perseguito ad avviso dell'interrogante non imponeva necessariamente una simile limitazione del numero
ad avviso dell'interrogante si poteva ad esempio procedere a gare diverse per i tre diversi settori (fisso, mobile, servizi multimediali), ciascuno dei quali presenta un diverso grado di concorrenza sul mercato, e prevede, piuttosto, un'integrazione a livello operativo, così come la tecnologia attualmente già consente -:
se il Ministro interrogato non ritenga illegittimo il bando di gara Consip, di cui alle premesse, per violazione dell'obbligo di parità di trattamento (articolo 3 direttiva 92/50/CEE, come modificata da direttiva 97/52/CEE), nonché dei principi di non discriminazione e proporzionalità ai quali deve informarsi ogni atto della pubblica amministrazione;
se il Ministro interrogato non ravvisi l'intellegittimità del bando di gara Consip per violazione dei principi generali della libera concorrenza e della par condicio tra le imprese concorrenti;
se non si ravvisi anche una possibile violazione degli obblighi di pubblicità imposti dal decreto legislativo n. 157 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 (in attuazione della direttiva 92/50/CEE, modificata dalla direttiva 97/52/CEE), in materia di appalti di pubblici servizi;
se non sia il caso, nell'ambito dei poteri di vigilanza del Ministro interrogato, di invitare la Consip ad annullare il bando tenendo conto anche di diverse sentenze del tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato;
se non sia, in alternativa, il caso, evitando slittamenti di tempi, aggravio di costi ed una generale inefficienza del sistema, di sospendere il bando, modificandone i contenuti, al fine di favorire realmente la concorrenza ed il libero mercato.
(3-00288)
(9 ottobre 2001)
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la sua controllata Consip, ha indetto una gara per la fornitura di servizi di telefonia fissa, telefonia mobile, connettività IP e servizi accessori alla pubblica amministrazione;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito della sua attività consultiva, sosteneva, nel parere del 28 luglio 1999 (atto Senato 180), che telefonia fissa e mobile «sono due servizi distinti che appartengono a due mercati distinti, e chiariva che il frazionamento in lotti» ... «relativamente ai due servizi di telefonia fissa e mobile sembra idoneo a consentire la partecipazione alla gara anche di soggetti che non dispongano, cumulativamente, delle licenze per la fornitura di entrambi i servizi, permettendo un più ampio confronto concorrenziale» ed auspicava che una nuova procedura di gara per la realizzazione di un servizio di telefonia integrato per la pubblica amministrazione avvenisse solo quando potesse essere assicurata la partecipazione alla gara di un adeguato numero di operatori;
la circolare del 5 agosto 1999 del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica che forniva alle amministrazioni centrali dello stato indicazioni essenziali di livello operativo, per assicurare la più ampia concorrenza, proponeva «due distinti percorsi procedurali, uno per l'assegnazione del servizio di telefonia fissa e l'altro per quello di telefonia mobile»;
rispetto al 1999, quando sul mercato erano solo due gli operatori con un'offerta integrata di telefonia fissa e mobile, nulla è cambiato, in quanto nessun altro licenziatario propone servizi di telefonia integrata;
peraltro, entrambi i suddetti gestori, unici ad offrire servizi di telefonia integrata, sono tuttora partecipati dallo Stato;
nel capitolato tecnico è previsto che ogni candidato dovrà garantire entro ventiquattro
il bando di gara prescrive «di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida»;
pertanto, potrebbe configurarsi un episodio di distorsione del mercato e di mancato rispetto dei principi di libera concorrenza -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative eventualmente intenda adottare al fine di correggere la procedura sopra descritta.
(3-00426)
(19 novembre 2001)
(ex 5-00300 del 19 ottobre 2001)