Allegato A
Seduta n. 65 del 20/11/2001


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(A.C. 1820 - Sezione 4)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Misure per fronteggiare il morbo della «lingua blu»). - 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.
2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante «dalla lingua blu», ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.
4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scolostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.
5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.
6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della «lingua blu» si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.
4. 01. Molinari.