Allegato A
Seduta n. 65 del 20/11/2001


Pag. 25


...

(A.C. 1820 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 1 bis.».
1. 3. Sedioli, Marcora, Rava, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1. Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri, Meduri.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. Rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, partecipano ai momenti istituzionali di verifica e confronto con la Commissione europea e i suoi organismi ai quali partecipa il Ministro delle politiche agricole e forestali e/o rappresentanti del Ministero stesso.»
1. 4. Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
1. 7. (Testo così modificato nel corso della seduta)Rava, Marcora, Preda, Borrelli.
(Approvato)


Pag. 26


Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).
1. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 9, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso è composto dal Presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».
1. 17. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 9, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» sono aggiunte le seguenti: «di cui due in rappresentanza delle regioni e delle province autonome designate dalla Conferenza Stato-regioni».
1. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a: le problematiche rilevate con le seguenti: valuta l'efficienza e l'efficacia delle procedure adottate dall'Agenzia e riferisce con analitica relazione al Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 5. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino a, al terzo periodo: Consiglio di amministrazione, con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia medesima e.
1. 12. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: sorveglia la regolarità fino alla fine del periodo con le seguenti: valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.
1. 18 (Nuova formulazione) .Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore ed è nominato dal ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento.
1. 19 (Nuova formulazione) .Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino alla fine del capoverso con le seguenti: ventuno membri da scegliere tra


Pag. 27

i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle regioni, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'organo collegiale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici. Il Consiglio di rappresentanza è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni degli organismi suddetti. I membri del Consiglio di rappresentanza eleggono, tra di loro, un coordinatore. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia redige successivamente il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di rappresentanza.
1. 11. Onnis, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dieci in rappresentanza delle organizzazioni professionali, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici,.
1. 10. Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Verro, Zama.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventitré membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, due in rappresentanza delle organizzazioni esercenti il commercio, due in rappresentanza delle organizzazioni artigiane.
1. 15. Riccardo Conti, Grillo.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui nove in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del collegio nazionale dei periti agrari, uno in rappresentanza del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
1. 13. Riccardo Conti, Grillo.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventidue membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative e due in rappresentanza delle industrie di trasformazione.
1. 14. Riccardo Conti, Grillo.


Pag. 28


Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: venti membri fino a: periti agrari con le seguenti: ventuno membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessate all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari ed uno in rappresentanza del Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
1. 8. Volontè, Peretti.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: venti membri con le seguenti: ventitrè membri.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: organizzazioni professionali agricole, aggiungere le seguenti: , tre tra i rappresentanti nazionali degli organismi pagatori regionali (OPR) in rappresentanza delle aree geografiche del Paese.
1. 16. Molinari.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: da scegliere fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: , di cui sette in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, quattro in rappresentanza delle associazioni di produttori, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari. I membri del Consiglio nominano, tra loro, un coordinatore.
1. 6. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.
4. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La banca dati nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.437, è costituita e organizzata dall'insieme delle banche dati regionali.
4. 2. Sedioli, Rava, Marcora, Rossiello, Borrelli, Nannicini, Preda, Sandi, Stramaccioni, Franci, Potenza, Banti, Loddo, Ruggieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Misure per fronteggiare il morbo della «lingua blu»). - 1. È riconosciuto lo stato di calamità per i territori regionali interessati dal morbo della lingua blu.
2. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. È previsto un indennizzo agli allevatori per i danni diretti ed indiretti provocati dal blocco sanitario derivante


Pag. 29

«dalla lingua blu», ed in particolare per i maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento dei capi costretti a rimanere all'interno dell'allevamento.
4. Viene adottato, nei territori interessati ai sensi del comma 2, un piano di abbattimento per i vitelli scolostrati, con relativo indennizzo per gli allevatori.
5. Ai sensi del comma 2, vengono rinviate di due anni le cambiali agrarie e la successiva rateizzazione in cinque anni, nonché lo sgravio dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.
6. Per un migliore funzionamento dei meccanismi di incentivazione e di monitoraggio sulla sicurezza degli allevamenti anche per il morbo della «lingua blu» si fa riferimento all'anagrafe bovina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437.
4. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I primi tre periodi del comma 6 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sostituiti dai seguenti: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare del comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti («blue tongue») è istituito un fondo denominato «Fondo per l'emergenza blue tongue» con dotazione di lire 28 miliardi (euro 14.460.793,17) per l'anno 2001. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento di: a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tal fine, nei limiti della dotazione del fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 (euro 77,47) per i bovini di età compresa fra i sei e i dodici mesi, fino a lire 300.000 (euro 154,94) per i bovini di età compresa fra i dodici e i ventiquattro mesi e lire 350.0000 (euro 180,76) per le vacche a fine carriera produttiva; b) un indennizzo di lire 100.000 (euro 51,65) a capo, per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore ai sei mesi. Ai capi di cui alla lettera b) del periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, 49.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituita dalla seguente:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilità degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità sanitaria a seguito dell'accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue): 20 miliardi di lire (euro 10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2002.
4. 03. Governo.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4. 02 del Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'onere derivante, dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 232.406 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale


Pag. 30

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
0. 4. 02. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.
2. La spesa relativa al contributo statale pari a lire 450 milioni annue (euro 232.406) è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. 02. Governo.
(Approvato)