Allegato A
Seduta n. 65 del 20/11/2001


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(A.C. 1820 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, lettera
a), capoverso 1-bis, le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1»;

al comma 1, lettera c), capoverso 4, dopo le parole: «di cui al presente decreto» è inserita la seguente: «legislativo»;

al comma 1, lettera e), il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Il Consiglio è composto da venti membri da scegliere tra i settori, le categorie e le professioni interessati all'intervento dell'AGEA, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza dell'Ordine nazionale degli agronomi, uno in rappresentanza del Collegio nazionale dei periti agrari, ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il Presidente. Il Consiglio di


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rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento»;

al comma 1, dopo la lettera e) è inserita le seguente:
«e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo"».

All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto»;
il comma 2 è soppresso.

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«e le province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «banca dati nazionale» sono inserite le seguenti: «prevista dal regolamento».

L'articolo 5 è soppresso.