Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 64 del 19/11/2001
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Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Finocchiaro ed altri; d'iniziativa del Governo: Misure contro la tratta di persone (1255-1584) (ore 18,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri; d'iniziativa del Governo: Misure contro la tratta di persone.


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Avverto che la ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del testo unificato dei progetti di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori del 6 novembre 2001 (vedi resoconto stenografico della seduta del 6 novembre 2001).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1255)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
La relatrice, onorevole Finocchiaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, voglio innanzitutto ricordare che il provvedimento al nostro esame raccoglie, sostanzialmente, il testo che venne approvato - sullo stesso tema - nella scorsa legislatura a larghissima maggioranza da questo ramo del Parlamento e che non venne approvato definitivamente per lo scioglimento delle Camere.
Vorrei ricordare ai colleghi che ciò di cui stiamo discutendo è uno dei fenomeni criminali più importanti e devastanti che oggi affliggono il pianeta, una di quelle manifestazioni di criminalità transnazionale che coinvolge organizzazioni criminali di diversi paesi nel traffico di corpi umani - soprattutto giovani donne e bambini, ma anche giovani uomini -, traffico che, spesso, è connotato dalla riduzione in schiavitù di individui destinati poi o allo sfruttamento delle loro prestazioni sessuali oppure al lavoro forzato, all'accattonaggio o al traffico di organi.
Ciò di cui stiamo discutendo è la nuova barbarie di questo terzo millennio ancora così drammaticamente segnato dalla feroce determinazione alla soppressione delle libertà individuali di soggetti che si ritengono autorizzati a privare di ogni libertà altri soggetti per le loro condizioni di provenienza, per la miseria, la fame, le malattie e le guerre che affliggono tanti paesi del mondo e, in particolare, i paesi a sud del mondo.
Si tratta anche di un business straordinario. Si stima che nel mondo il traffico di esseri umani sia il terzo grande affare della criminalità organizzata transnazionale dopo il traffico di droga e di armi. Stiamo, quindi, parlando di una questione assai seria e complessa.
Voglio anche dire, in apertura, che nel testo unificato in esame ci occupiamo soltanto della parte penalistica, ma che il nostro ordinamento è già ricco di norme e le nostre pratiche di governo - e non mi riferisco solo al Governo nazionale, ma anche a quelli locali - sono già ricche di una serie di misure che valgono a contrastare il fenomeno e che sono affidate certamente agli enti locali, alle regioni, allo Stato nazionale, ma anche al lavoro - spesso oscuro, talvolta, invece, noto - delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative.
Credo ciò dia anche il senso della ricchezza dell'esperienza che oggi il nostro paese può rappresentare nel mondo nel contrastare questo fenomeno. Non è un caso che l'Italia venga considerata, a livello europeo ed internazionale, come uno dei paesi leader nel contrasto alla tratta di persone.
È nostro intendimento ed è intendimento della Commissione giustizia (lo è tradizionalmente e lo è nel lavoro di questi mesi) non introdurre nell'ordinamento norme inutili. Per questo motivo, spenderò pochissime parole per spiegare come le norme penali contenute nel testo unificato della Commissione rispondano ad un'esigenza reale.
In particolare, vorrei ricordare che la norma sulla schiavitù presente attualmente nel nostro ordinamento, l'articolo 600 del codice penale - concepito nel 1930 e, come le altre, norma del codice Rocco


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-, ha destato non pochi problemi applicativi, come più volte la Cassazione ha sottolineato, anche a sezioni unite.
Poiché con la formulazione contenuta nell'attuale codice risulta difficile riscontrare il delitto di riduzione in schiavitù ogni qualvolta il soggetto passivo sia un adulto ed essendo, invece, assai più semplice la sua configurazione quando si tratti di un soggetto minore, noi avvertivamo la necessità di una riformulazione dell'articolo 600 del codice penale, per rispondere ad un evidente fenomeno criminale quale la nuova schiavitù o le nuove schiavitù, come vengono definite anche nei trattati internazionali. L'abbiamo fatto prestando grande attenzione, tra l'altro, a tutti gli atti e agli impegni internazionali assunti dal nostro paese nei quali viene operata una distinzione tra schiavitù e servitù.
L'abbiamo fatto, da una parte, tenendo presente la lezione della Corte costituzionale sul delitto di plagio e, dall'altra, avendo la necessità di descrivere una situazione nella quale l'autodeterminazione dei soggetti non è annullata, ma è fortemente compromessa; così che, se non possiamo parlare di riduzione in schiavitù, certamente dobbiamo parlare di riduzione in servitù.
Ci riferiamo a quelle situazioni più volte descritte negli atti internazionali e, da ultimo, anche nella Convenzione ONU sul crimine transnazionale, firmata a Palermo alla fine del 2000, che, in particolare, fa riferimento alle condizioni di servitù di soggetti che vengono adibiti al lavoro domestico, con esposizione degli stessi ad abusi sessuali da parte dei cosiddetti datori di lavoro. Si tratta di condizioni di servitù che hanno luogo o per una situazione descritta dagli atti internazionali come debt bondage e, cioè, una situazione di debito nei confronti dei soggetti che li hanno portati in Italia, oppure perché il loro permesso di soggiorno è scaduto oppure perché sono stati loro sottratti i documenti di identificazione.
Voglio ancora ricordare che nella riformulazione dell'articolo 600 abbiamo prestato attenzione ad una situazione segnalataci dalla Commissione antimafia nella relazione approvata, peraltro all'unanimità, nella scorsa legislatura. In essa, proprio a proposito del traffico di persone, si faceva riferimento al traffico di minori, soprattutto slavi, spesso venduti dalla famiglia e, poi, destinati all'accattonaggio.
Si tratta di una situazione che conosciamo tutti: vediamo nelle nostre strade, nelle piazze di Roma come nelle altre città italiane, bambini che restano fuori a vendere fiori, oggettini o, addirittura, soltanto ad elemosinare fino a tardissima ora. Essi vengono privati del diritto all'istruzione e, spesso, vengono tenuti in condizioni di assoluta violazione dei diritti elementari di un bambino o di una bambina. Abbiamo ritenuto di riconoscere questa situazione non prevista nel nostro ordinamento e di prevedere, appunto, anche una sanzione assai alta per chi costringa continuativamente alla mendacità ed all'accattonaggio. La pena viene aumentata nel caso di soggetti minori di 14 anni e, ovviamente, ad essa consegue, in virtù dei principi generali, la perdita della potestà parentale nel caso in cui a costringere all'accattonaggio siano gli stessi genitori.
Nella riformulazione dell'articolo 600, come dalla lettera della norma è - credo - evidente, la Commissione ha tenuto ad un rigore descrittivo delle condotte in pieno ossequio ai principi di tipicità e di legalità.
L'articolo 602 ripropone, con modifiche, l'alienazione e l'acquisto di schiavi. Si tratta di condotte criminose che tornano all'attenzione della magistratura inquirente di molti paesi del mondo in ragione del manifestarsi del fenomeno criminale della tratta.
L'articolo 3, che modifica il nostro codice aggiungendo l'articolo 602-bis, introduce il delitto di tratta di persone. Anche in questo caso il rigore descrittivo della condotta si riscontra nella formulazione scelta dalla Commissione. Eravamo aiutati, ovviamente, dalle tracce che gli atti internazionali contengono (in particolare, vorrei ricordare la Convenzione de L'Aja, firmata nell'aprile del 1997 nel nostro paese). Mi riferisco alla descrizione del fenomeno che vede coinvolte più organizzazioni


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criminali. È questa la ragione per la quale non abbiamo operato la scelta del reato monosoggettivo ed abbiamo costruito la fattispecie come una fattispecie associativa.
Non esiste, nella realtà, una condotta di tratta posta in essere da un unico soggetto: sono organizzazioni criminali alleate che, con segmenti di condotte criminose diverse, ma tutte collegate, reclutano giovani donne, bambini e giovani uomini nei paesi di provenienza e, poi, li trasportano in altri paesi. Spesso li sottopongono ad attività di convincimento con violenza, minaccia, tortura, addirittura stupro; talvolta vi sono punizioni esemplari del tipo «una paga per tutte». In tal modo tali persone vengono costrette a soggiacere allo sfruttamento delle prestazioni sessuali, al lavoro forzato, all'accattonaggio, oppure al prelievo di organi.
La Commissione non ha ritenuto - e questo è un punto che credo sia necessario sottolineare - che dalla configurazione associativa di questo reato debba derivare una competenza della Direzione nazionale antimafia e, territorialmente, delle direzioni distrettuali antimafia. Le motivazioni addotte dalla Commissione sono quelle della necessità di una rivisitazione complessiva della competenza della Direzione nazionale antimafia e, di conseguenza, anche delle direzioni distrettuali in ragione del fatto che molti provvedimenti legislativi, in questi ultimi anni, hanno radicato competenze in capo a questi organi. Ciò, dunque, potrebbe alla fine recare anche una sorta di difetto di compensazione tra il lavoro svolto dalle procure ordinarie e quello svolto dalla Direzione nazionale antimafia e dalle procure distrettuali.
Resta da dire, ovviamente, che ci riferiamo ad un fenomeno associativo e uno degli impegni assunti dal nostro paese è stato quello di investire del coordinamento delle indagini sul territorio nazionale un unico organo, anche al fine di agevolare i rapporti con le autorità estere. Resta, quindi, negli intendimenti della Commissione tenere in considerazione le osservazioni che sono venute da molte parti quando, e se, avverrà la rivisitazione dell'intera materia.
L'articolo 4 mantiene la destinazione dei beni confiscati al fondo costituito presso il dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito, credo di dover dare atto del lavoro svolto in questi anni, con una capacità di utilizzazione delle somme del fondo in un insieme di attività che sono servite non soltanto ad azioni e a pratiche di aiuto alle ragazze sfuggite al racket, ma anche all'addestramento e alla formazione professionale delle nostre forze di polizia, uno dei dati essenziali ai fini del contrasto, sempre più efficace, nei confronti della tratta.
Il testo - come i colleghi potranno constatare - non contiene norme di protezione nei confronti di chi si sia affrancato dall'associazione criminale in quanto, nel corso della passata legislatura - come i colleghi ricorderanno -, venne approvato un provvedimento contenente norme di protezione su collaboratori e testimoni di giustizia e ci assicurammo allora (anche con l'aiuto prezioso dell'onorevole Mantovano, che era relatore per questa materia anche in Commissione antimafia) che quelle norme fossero applicabili alle ragazze e comunque a tutti coloro i quali si affrancassero dall'associazione e volessero collaborare con l'autorità giudiziaria.
La Commissione è pienamente determinata ad accogliere le condizioni poste dalla Commissione bilancio con riguardo agli articoli 5 e 6 del testo. A tale proposito, vorrei sottolineare come il nostro ordinamento, con l'articolo 18 del decreto legislativo recante il testo unico in materia di immigrazione e con la relativa disposizione attuativa contenuta nel regolamento, preveda già un insieme di misure che non sono di ordine penalistico, ma che consentono il rilascio del permesso di soggiorno ogni sei mesi (suscettibile di ulteriore conferma) a chi si sottragga o riesca a sfuggire al racket, nonché un insieme di altre misure che hanno attivato, in questi anni, enti locali, associazioni di volontariato in progetti e pratiche di contrasto


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alle organizzazioni criminali mediante l'aiuto a persone che ad esse fossero sfuggite. Anche per tale aspetto, quindi, il nostro ordinamento presenta una rete di norme che andrebbero rafforzate: si tratta dell'unico auspicio che in questa sede il relatore si permette di rivolgere. Tali norme andrebbero rafforzate con un impegno finanziario che vada a premio di norme non soltanto assolutamente necessarie, ma soprattutto che hanno dimostrato in questi anni la loro efficacia.
Nel corso dei lavori parlamentari su tale tema nei mesi precedenti - potrei dire anni - uno dei fenomeni, non frequentissimi, di cui mi fa piacere fare parola, è stato il coinvolgimento di colleghi e colleghe di diversissime esperienze culturali e politiche, che hanno collaborato alla realizzazione del provvedimento.
Poiché la scorsa legislatura doveva vedere l'approvazione di un testo e non la vide esclusivamente per una ragione di tempo, credo sia doveroso ringraziare coloro che, a suo tempo, presentarono proposte di legge, la collega Pozza Tasca, la collega Albanese, ma anche colleghi che collaborarono attivamente in Commissione, come ad esempio l'onorevole Marotta, deputato di Forza Italia, che diede un notevole aiuto, grazie alla sua straordinaria competenza, al suo rigore scientifico e culturale, perché il testo fosse adeguato alla qualità del fenomeno che stiamo affrontando.
Ovviamente, ringrazio anche il Governo che, in questa legislatura, non soltanto ha arricchito il dibattito con la presentazione di un disegno di legge ma che, in questi giorni, ha collaborato attivamente perché in Commissione si arrivasse alla determinazione di un testo che fosse il migliore possibile per contrastare - lo dico per l'ultima volta, ma ritengo sia necessario e, addirittura, doveroso ribadirlo - un fenomeno, tra i più gravi, che oggi colpisce, con la sua forza criminale, con la sua forza di accumulazione del capitale mafioso, la legalità democratica in moltissimi paesi del mondo e anche nel nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo non ritiene sia necessario sottolineare, ancora una volta, l'importanza di questo provvedimento, la cui approvazione confermerà l'Italia quale paese leader - come è avvenuto in questi ultimi anni - nel combattere questi fenomeni.
Come la relatrice ricordava, questo tema è stato ampiamente discusso nella legislatura precedente. La stessa relatrice ha presentato una proposta di legge che ripropone la definizione individuata dalla Commissione giustizia nella precedente legislatura. Il Governo ha ritenuto di presentare un autonomo disegno di legge che, in qualche modo, riproponesse alcuni dei temi già discussi in precedenza.
Il lavoro della Commissione credo abbia portato ad un progetto, quello che oggi viene esaminato, nel quale si ravvisa, sostanzialmente, una comune impostazione.
Come sottolineava la relatrice, vi sono alcuni punti molto delicati che, a parere del Governo, vanno trattati in maniera unitaria. Da un lato, ci troviamo a discutere, sempre più spesso, di fenomeni di criminalità legati a nuove mafie, il cui fine si diversifica tra contrabbando, prostituzione ed altro, per cui ci troviamo ad inseguire questi fenomeni attraverso specifiche fattispecie associative che vengono caratterizzate, appunto, da tali fini. Dall'altro lato proprio in relazione a queste specificità, ci troviamo a discutere su quale debba essere l'organo competente ad indagare su questi fenomeni.
È necessaria una riflessione attenta, da parte del Governo e del Parlamento intero, in merito alla predisposizione di strumenti che, finalmente, anticipino questa valutazione del problema. Da ciò è conseguita una valutazione, che non era ovviamente negativa, su attribuzioni di competenza, che era specificata dalla necessità di una rivalutazione generale di tutti questi fenomeni.
Per quanto concerne il provvedimento, ritengo sia d'obbligo rivolgere un ringraziamento


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particolare alla relatrice che, nell'elaborazione del testo unificato, è andata anche oltre i testi presentati, per giungere ad una definizione delle fattispecie in alcuni casi estremamente difficile. Era, infatti, importante specificare reati che, in nessun caso, potessero incorrere in quei rischi di incostituzionalità prima ricordati.
Ciò evidenzia la necessità, che questo Parlamento sente, di tutelare, anche a livello di ordinamento giuridico, importanti valori come, appunto, la libera determinazione delle persone.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Bonito, iscritto a parlare, rinuncia ad intervenire.
Constato l'assenza dell'onorevole Mazzoni, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, il Parlamento ha finora introdotto nel nostro ordinamento, durante gli ultimi cinque anni, tre importanti leggi contro la violenza alle persone. Mi riferisco alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, contro la violenza sessuale, alla legge 3 agosto 1998, n. 269, contro le varie forme di sfruttamento sessuale dei minori e, infine, alla legge 5 aprile 2001, n. 154, contro gli abusi familiari. Si tratta di tre provvedimenti che mostrano un'alta civiltà giuridica e che sono indice di una forte maturità della coscienza civile del nostro paese contro queste forme di violenza.
All'approvazione di queste leggi il gruppo dei Democratici di sinistra, che oggi rappresento, ha dato un convinto contributo, mostrando un'ostinata assunzione di responsabilità, perché le vittime interessate da questi fatti gravi trovassero lo Stato chiaramente schierato dalla loro parte. Lungo il percorso di approvazione delle norme citate, abbiamo sempre sostenuto la necessità di completare il quadro normativo con una legge che portasse nuove misure sanzionatorie contro il traffico di esseri umani, altro grave fenomeno di abuso e di violenza del nostro tempo. Si tratta di un tempo paradossale che, mentre consegna a ciascun essere umano, soprattutto ai minori, un paniere di diritti, nello stesso tempo misura la grave distanza dall'effettività del riconoscimento di tali diritti, proprio a causa di fatti criminali che invocano, per questo, una ferma reazione.
Oggi affrontiamo il tema del traffico degli esseri umani e lo facciamo nel contesto di un'ampia normativa internazionale di riferimento, non soltanto perché parliamo di un fenomeno di grande allarme, che suscita sdegno maggiore del traffico di armi e di droga in quanto rende merce la vita umana, ma anche perché il sistema criminale connette organizzazioni che operano a livello internazionale: la relatrice ricordava che il sistema transnazionale mette insieme basi operative su più sedi, coinvolte in questo triste e vergognoso mercato.
Come già anticipato dalla relatrice, tra le fonti che lo stesso lavoro parlamentare ha avuto come riferimento, vorrei citare l'articolo 31 del Trattato sull'Unione europea che impegna gli Stati membri ad una azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, al fine di prevenire e reprimere, insieme al crimine organizzato ed al terrorismo, la tratta di esseri umani ed i reati contro i minori. Ricordo, inoltre, per la grande importanza assunta, l'articolo 7 della legge 12 luglio 1999, n. 232, recante ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, che enumera la riduzione in schiavitù tra i crimini contro l'umanità affidati alla competenza della stessa Corte. Vorrei menzionare, ancora, l'azione comune del Consiglio dell'Unione europea del febbraio 1997 che impegna, fra l'altro, gli Stati membri a criminalizzare il traffico ed a proteggere adeguatamente i testimoni, oltre che ad assistere le vittime della tratta. Possiamo dire che il nostro paese ha preso parte a questo contesto internazionale, dando ampia e forte prova di voler e di saper portare un proprio deciso contributo.


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Ricordo che, oltre a dare impulso alla discussione parlamentare con un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, il Governo Prodi istituì un comitato di coordinamento delle azioni di contrasto (di contrasto e non solo) relative alla tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale, a cui partecipavano i ministri delle pari opportunità e della solidarietà sociale, che ha consentito, di lì in avanti, di contribuire a molti degli orientamenti elaborati in sede europea ed internazionale. Quel percorso, partito con il Governo Prodi, chiede il riconoscimento ulteriore del lavoro svolto dalla relatrice. Questo è partito dal suo incarico di ministro delle pari opportunità, dalla presentazione di un disegno di legge alla Camera, che poi è stato affidato ad un percorso di maturazione parlamentare, e che oggi, da relatrice, lo vede portare a compimento. Considero questo un risultato del lavoro svolto non solo per la relatrice, ma per tutti noi. In questo senso ricordo anche l'accordo bilaterale del maggio del 1998 sulla tratta, firmato da Romano Prodi e dal Presidente degli Stati Uniti Clinton.
La relatrice ricordava anche il lavoro svolto dalla senatrice Tana De Zulueta nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, che si concluse con una relazione sul traffico di esseri umani, utile ad offrire una panoramica della normativa nazionale ed internazionale e a dare indicazioni per rendere più efficiente ed efficace l'azione investigativa e giudiziaria nella lotta contro il traffico di esseri umani.
Queste attività svolte sono il patrimonio e la ricchezza delle quali ci avvaliamo nella discussione odierna e di cui ci siamo avvalsi nell'elaborazione di questo testo, insieme ad un lavoro appassionante e interessante, di sereno ma anche consapevole confronto che c'è stato nella scorsa legislatura ed anche in questa nella Commissione giustizia. Ciò ci ha portato alla maturazione di questo testo che, così come per gli altri provvedimenti che ricordavo all'inizio, gli danno il valore e la dignità di essere condiviso dal Parlamento, perché è bene che emerga un'unica voce su un tema così grave. Tutto questo ci ha ben preparato - voglio ricordare anche il lavoro della Commissione giustizia - per ospitare a Palermo, nello scorso dicembre 2000, la Conferenza delle Nazioni Unite sul crimine transnazionale, che ha adottato, tra gli altri, un protocollo addizionale specifico proprio sul traffico di persone, con particolare riferimento alle donne e ai minori. Ora, è compito di quest'Assemblea, che credo riusciremo ad assolvere in tempo breve, di tradurre tutto questo lavoro in una legge dello Stato. Ed è questo testo a farlo, con l'evidente esigenza di adeguare l'attuale normativa e l'impianto codicistico alle nuove urgenze legate alle grandi trasformazioni del fenomeno, che è segmentato, specializzato e flessibile, in grado di resistere ad un'azione che mostra i limiti dell'ambito territoriale, vale a dire dell'ambito nazionale.
Vogliamo anche rispondere e risolvere le difficoltà che ha incontrato la Corte di cassazione nel dare attualità all'applicazione delle previsioni codicistiche del reato di riduzione in schiavitù, così come è nell'attuale formulazione. Le disposizioni sanzionatorie che vengono introdotte con il nuovo testo degli articoli 600 e 602 del codice penale, nonché con l'inserimento dell'articolo 602-bis, stabiliscono un chiaro schema di riferimento per la repressione delle fattispecie inerenti alla schiavitù e colpiscono con un'altrettanta chiara scelta di politica criminale - che ricordava prima la relatrice - il reato associativo.
Tuttavia mi preme - in sede preliminare alla discussione che faremo nel merito - evidenziare quanto sia importante che questo provvedimento lasci il segno, non solo di un'attenzione sanzionatoria repressiva rispetto al grave fenomeno criminale che esaminiamo, ma anche di un'attenzione che, a questo punto, è attenzione politica nei confronti delle vittime di questo reato. Dobbiamo continuare a fare in modo - come accaduto con altre leggi - che il Parlamento senta e faccia valere il punto di vista delle vittime e dica loro, con questa legge e con


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le azioni politiche e di Governo che verranno operate, che c'è un interesse nei loro confronti più forte della paura e del terrore, un'opportunità più forte della paure e del terrore. Dobbiamo avere la forte consapevolezza che stiamo parlando a persone che con queste norme vogliamo tutelare e che la tutela effettiva non può prescindere dalla presa in carico della loro sofferenza e dalla necessità di dare reale possibilità di emancipazione dalla schiavitù subita. In altri termini, se lo Stato reagisce e contrasta, è altrettanto suo compito individuare quegli strumenti che rompano effettivamente le catene. Come ricordano gli atti internazionali, anche quelli che ho richiamato all'inizio, è nostro compito proteggere ed assistere. Credo che, anche rispetto a quelle disposizioni già in essere nel nostro ordinamento, sia compito del Parlamento continuare ad indagare su quali possano essere le condizioni migliori per poter praticare la protezione e l'assistenza delle vittime.
Approfittando del tempo che ho a disposizione voglio proprio dire che, dalla relazione del secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia del 13 dicembre 2000, ci arrivano indicazioni di lavoro importanti per migliorare la possibilità di ricorso, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, al permesso di soggiorno temporaneo per protezione sociale e per collaborazione giudiziaria, con l'auspicio che questo strumento agevoli il passaggio verso il permesso di soggiorno regolare, che agevoli queste vittime nella praticabilità e nell'accesso ai progetti di protezione. In virtù di quello strumento noi possiamo ed abbiamo il compito di guardare avanti non nel senso di una esclusione, ma di un'integrazione di queste vittime.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 18,50)

MARCELLA LUCIDI. Rilevo con soddisfazione il fatto che l'articolo 5 non ce lo porteremo dietro nella discussione e alla fine non lo troveremo tradotto nel testo normativo.
Credo che quella norma fosse ispirata piuttosto dalla volontà di guardare indietro, che di andare avanti sulle conquiste legislative e di Governo che abbiamo fatto in questi anni. Ricordo soltanto che la Convenzione di New York del marzo 1950 parlava di rimpatrio soltanto per coloro che lo desiderassero. Credo che, eliminando l'articolo 5 in ossequio a quanto ci chiede la Commissione bilancio, non solo risolveremmo un problema ispirato dalla Commissione bilancio, ma eviteremmo anche di tornare indietro. Il compito dello Stato è quello di guardare alle vittime; qualunque vittima ha bisogno di un riconoscimento, di uno Stato che l'accolga e la tuteli ma anche che la promuova e la integri.

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