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PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecorella.
GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, credo che le osservazioni, come al solito puntuali, dell'onorevole Bonito richiedano un chiarimento ora, in modo che ciò possa essere utile anche all'Assemblea.
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento delle indagini alla direzione nazionale antimafia la questione è di notevole spessore e non vi è una posizione contraria di principio da parte del relatore. Abbiamo ritenuto di scegliere una via intermedia tra l'affidare tali indagini al singolo pubblico ministero, che potrebbe non avere la strumentazione, o affidarle alla DDA ed alla direzione nazionale antimafia: e cioè quella di affidarle alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Ciò significa che le esigenze di coordinamento e di funzionalità sono tutte rispettate. D'altra parte, i problemi che attengono alla Direzione nazionale antimafia si ripresentano ogni volta che vi è una normativa sulla criminalità organizzata e richiederanno, a nostro avviso, un intervento di riflessione su tutte le funzioni della DNA. Per questo motivo si è scelta una via che sembra garantire l'efficienza, ma, nello stesso tempo, non tocca il problema più generale dei compiti della Direzione nazionale antimafia.
Per quanto riguarda le intercettazioni reiterabili, credo che abbiamo dato prova
di grande civiltà nel momento in cui, affrontando anche situazioni di emergenza, ci siamo posti il problema della tutela della privacy. Credo che 60 giorni di intercettazioni basate sul mero sospetto (e quindi di violazioni di un diritto costituzionale, come quello alla privacy) siano sufficienti per poter valutare se la persona intercettata sia o meno collegata, in qualche modo, a fatti criminosi di particolare gravità. Abbiamo quindi anche previsto l'ipotesi secondo la quale laddove emerga, proprio nel corso delle intercettazioni, qualche elemento nuovo che possa rendere necessaria la prosecuzione dell'intercettazione stessa, esso possa essere valutato ai fini della proroga.
L'ultimo punto, infine, che necessita forse di un chiarimento ulteriore è quello relativo alle videoconferenze. Si è semplicemente mantenuto il regime attuale che prevede la proroga delle videoconferenze sino al 31 dicembre del 2002, come la proroga per l'articolo 41-bis. Si tratta di una materia che va, in qualche modo, portata a regime, intervenendo attraverso una regolamentazione più puntuale. Ritengo, quindi, che su tali argomenti non vi siano poi grandi differenze o spaccature, anche se questi temi meritano la dovuta riflessione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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