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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Pecorella, ha la facoltà di svolgere la relazione.
GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per finalità di terrorismo internazionale.
L'urgenza e la necessità di dare risposte immediate volte a fronteggiare il violento attacco terroristico che attualmente è in atto a livello internazionale contro le istituzioni democratiche, deriva, oltre che dall'esigenza di trovare soluzioni giuridiche adeguate alla gravità del momento che stiamo vivendo, da impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, al fine di predisporre una strategia unitaria che possa sconfiggere il fenomeno nel suo complesso.
Le disposizioni del decreto-legge possono essere suddivise in quattro gruppi: in primo luogo, norme che attribuiscono rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati esteri o di organismi internazionali che siano riconducibili alla figura criminosa di associazione terroristica prevista attualmente dal codice penale; norme che consentono di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie estendendone l'applicabilità ai delitti associativi con finalità di terrorismo; disposizioni che estendono all'attività antiterrorismo le norme che rendono possibili, in specifici settori quali il contrasto al traffico degli stupefacenti, il riciclaggio, l'immigrazione clandestina, e quant'altro, le operazioni sotto copertura, il ritardo degli ordini di cattura, l'arresto e il sequestro, nonché le perquisizioni di edifici o di blocchi di edifici; infine, norme che prevedono la possibilità di utilizzare, anche nelle ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico, le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.
La definizione di terrorismo nazionale ed internazionale, contenuta nell'articolo 270-bis è stata formulata tenendo conto della nozione che si è andata delineando in sede europea, oltre che delle precise indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della suprema Corte; tuttavia, poiché in sede europea il concetto è in via di formazione, potrà apparire opportuna, per ora, anche una definizione più aperta.
Si sono così unificate le due fattispecie che prevedevano associazioni con finalità di terrorismo, quella già contenuta nell'attuale articolo 270-bis, e cioè le associazioni con finalità di terrorismo interno, e quella del decreto-legge, ovvero l'associazione con finalità di terrorismo internazionale.
Alle condotte tradizionali si è aggiunta quella di finanziamento, eliminando però
l'espressione «anche indirettamente» contenuta nel decreto-legge. Infatti, da un lato, la fattispecie avrebbe assunto contorni troppo indefiniti e, dall'altro, se il finanziatore sa che il denaro è destinato all'associazione, l'ulteriore specificazione sarebbe risultata del tutto inutile.
La pena, per il solo fatto della partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo, è stata elevata, così da consentire l'arresto in flagranza. È stata sanzionata, per i reati associativi con finalità di terrorismo o di eversione, anche l'attività di assistenza agli associati, secondo quanto disposto dall'articolo 418 del codice penale per l'associazione a delinquere semplice e per quella a stampo mafioso. Si è provveduto a rendere uguali le condotte delle due fattispecie, modificando in tal modo la disposizione prevista dal decreto-legge e lo stesso articolo 418. Restano diverse, tuttavia, le sanzioni per le due fattispecie. L'assistenza agli associati ad associazioni terroristiche è punita con la reclusione sino a quattro anni, anziché sino a due, come invece è previsto, nelle altre ipotesi, per il delitto di assistenza agli associati.
Il comma 3 dell'articolo 1 integra l'elenco delle armi da guerra, di cui alla legge n. 110 del 1975, includendovi anche gli aggressivi chimici e radioattivi che, ormai, fanno parte dell'arsenale a disposizione dei terroristi.
L'articolo 1 del decreto-legge, infine, estendeva ai delitti associativi con finalità di terrorismo internazionale la condizione di procedibilità della preventiva autorizzazione del ministro della giustizia, già prevista per una serie di reati contro la personalità dello Stato. Nella relazione, si legge che «tale passaggio procedimentale ha lo scopo di consentire una attenta valutazione politica dei fatti, riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali». Senonché, è parso che, anche con tale limite, l'obbligo di chiedere al ministro una decisione sull'autorizzazione a procedere avrebbe comportato un eccessivo ed inutile carico di lavoro per l'organo dell'accusa e per lo stesso ministro; pertanto, si è ritenuto di ricondurre la procedibilità per i reati di terrorismo internazionale, se commessi all'estero, alla disciplina ordinaria, di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale.
L'articolo 2 ha per oggetto le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e le perquisizioni di edifici. Il comma 1 estende ai delitti commessi per finalità di terrorismo interno o internazionale (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni) e al delitto di assistenza agli associati la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991. Secondo tale disposizione, per i delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono è sufficiente, come presupposto per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni o comunicazioni, la sussistenza di sufficienti indizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale, per la medesima autorizzazione, richiede la sussistenza di gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. La disciplina derogatoria prevede, inoltre, che le intercettazioni in ordine a conversazioni tra presenti, che avvengano in luoghi di privata dimora, siano possibili anche qualora non vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo attività criminosa. La durata delle operazioni di intercettazione non può superare i 40 giorni, e può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano sufficienti indizi di reato. È da notare che tale disciplina derogatoria si estende anche a coloro che non partecipano all'associazione, ma prestano assistenza agli associati, per cui l'applicazione di tale disciplina è alquanto estesa.
Il comma 2 estende ai delitti con finalità di terrorismo internazionale le disposizioni in materia di perquisizioni di edifici, che il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, prevede per alcuni reati estremamente gravi, quali, ad esempio,
quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti. Secondo tale disposizione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che vi si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero vi sia rifugiato un latitante o un evaso, in relazione a taluno dei delitti sopra indicati. Di tali operazioni è data notizia immediatamente e comunque entro 12 ore al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore. Al contrario di quanto previsto nel comma 1, non sono individuate specificamente le fattispecie criminose che legittimano la perquisizione di edifici, ma è fatto genericamente rinvio alla finalità di terrorismo, per cui si potrebbe ritenere che la norma sia applicabile anche al di fuori di ipotesi associative, essendo sufficiente che l'indagine abbia ad oggetto un qualsiasi reato commesso con quella finalità.
L'articolo 4 introduce una disciplina specifica, diretta a regolamentare le operazioni sotto copertura nonché al ritardo degli atti di cattura, di arresto e sequestro che siano compiuti nell'ambito delle attività dirette al contrasto dei delitti di terrorismo interno o internazionale. Si tratta di una disposizione che, facendo salva l'applicazione dell'esimente dell'adempimento di un dovere, prevista dall'articolo 51 del codice penale stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.
Per tali indagini, il comma 2 prevede espressamente che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare od entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione informandone il pubblico ministero al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive all'inizio dell'attività.
Il comma 3 consente che, per i delitti commessi con finalità di terrorismo, previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, quando sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o cattura dei responsabili di tali delitti, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano la misura cautelare dell'arresto o del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive 48 ore. Per gli stessi motivi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza dandone immediatamente avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive 48 ore.
Le operazioni sotto copertura, ai sensi del comma 4, possano essere effettuate solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, specializzati nella attività di contrasto al terrorismo e all'eversione, e della Guardia di finanza, competenti nell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
Il comma 5 individua gli organi competenti a disporre le operazioni sotto copertura, indicandoli rispettivamente nel capo della polizia, nel comandante generale dell'Arma dei carabinieri e nel comandante generale della Guardia di finanza. Costoro possono delegare tale compito al questore o al responsabile di livello provinciale dell'organismo d'appartenenza. Al pubblico ministero competente per l'indagine deve essere, comunque, data preventiva
comunicazione dell'autorizzazione dell'operazione. Tale comunicazione deve contenere, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero dovrà essere informato anche dei risultati dell'operazione stessa oltre che delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato.
Con il comma 7, l'applicazione delle cause di giustificazione, di cui all'articolo 51 del codice penale, è estesa agli ausiliari, dei quali si avvalgono gli ufficiali di polizia giudiziaria nel compiere operazioni sotto copertura.
Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati, saranno dettate le modalità in base alle quali sarà possibile eseguire tali operazioni con l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura. Con lo stesso decreto, sono definite le forme e le modalità per il coordinamento ai fini informativi e operativi tra i vari organismi investigativi.
L'articolo 5 ha per oggetto le intercettazioni preventive. Secondo tale disposizione, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di terrorismo interno od internazionale o di altri delitti particolarmente gravi - quali, ad esempio, quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona ed il traffico di stupefacenti - il ministro dell'interno, o su sua delega, i responsabili dei servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il questore o il comandante provinciale dei carabinieri e della Guardia di finanza richiedono al procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo - ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione - l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni, conversazioni anche per via telematica. Limitatamente ai delitti diversi da quelli di stampo terroristico, il ministro dell'interno può altresì delegare il direttore della direzione investigativa antimafia. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni, prorogabili, per una sola volta, per 20 giorni, salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati.
Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati, è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività, entro 5 giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive, non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. Tale ultima precisazione è stata aggiunta al testo del decreto legge perché, in caso contrario, le intercettazioni preventive sarebbero state del tutto inutili, non potendosi, sulla base delle stesse, avviare le necessarie investigazioni. Tuttavia, si è ritenuto di tutelare la corretta formazione della prova, oltre che la privacy, vietando che le notizie acquisite, a seguito di intercettazioni preventive, vengano a conoscenza del giudice del dibattimento e prevedendo come reato la loro divulgazione.
I successivi articoli 6, 7 e 8 non contengono alcuna novità rispetto ai corrispondenti articoli del decreto-legge. Per quanto riguarda l'articolo 8, il testo del decreto, al secondo comma, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 11 del 7 gennaio 1998, come successivamente modificato, che fissa alla data del 31 dicembre 2002 il termine di efficacia delle disposizioni sulle videoconferenze,
contenute nelle norme di attuazione del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975. La norma avrebbe avuto l'effetto di eliminare la natura temporanea delle disposizioni sulle videoconferenze e di quelle che sospendono le regole di trattamento degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario; senonché la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di portare a regime gli istituti delle videoconferenze e del 41-bis, considerato che la proroga andrà in scadenza nel dicembre del 2002. Peraltro, già nella scorsa legislatura, il Parlamento aveva espresso l'orientamento di riesaminare tutta la materia riguardante le regole di trattamento dei detenuti pericolosi.
L'articolo 9 contiene una disposizione che non riguarda unicamente i delitti commessi con finalità di terrorismo - interno od internazionale - in quanto circoscrive l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni ai soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La ratio della norma è quella di recuperare all'attività operativa di indagine gli organi di polizia giudiziaria che attualmente sono utilizzati anche per attività amministrative, quali, ad esempio, la notificazione degli atti processuali. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di mantenere l'attuale disciplina, quanto meno per le notifiche nei procedimenti di fronte al Tribunale della libertà, in relazione alle misure reali o interdittive. Per bilanciare la riduzione del personale di cui l'autorità giudiziaria poteva servirsi ai fini delle notifiche, si è preveduto, infine, che le notifiche ai difensori siano effettuate con idonei mezzi tecnici e che, in sede esecutiva, il condannato che presenti domanda per una misura alternativa alla detenzione, ovvero per altro provvedimento, debba eleggere domicilio a pena di inammissibilità.
Con l'articolo 10-bis, la Commissione ha inteso attribuire la competenza per i reati di terrorismo alla Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. In tal modo, si è risposto all'esigenza di affidare le indagini - spesso complesse - per le quali sono necessarie attrezzature appropriate, a strutture più idonee allo scopo.
Questa legge risponde appieno alle urgenti necessità di contrastare i fenomeni in atto di terrorismo, soprattutto internazionale, senza intaccare ulteriormente le fondamentali garanzie previste dalla Costituzione e dall'attuale processo penale e perciò se ne raccomanda una rapida approvazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. I recenti fatti internazionali hanno mosso il Governo alla necessità di presentare il decreto di cui, in questa sede, si sta discutendo. Tale necessità deriva, innanzitutto, da alcuni vuoti della nostra legislazione penale sostanziale, nella quale non erano previsti reati che permettessero alle nostre strutture di colpire nei casi di terrorismo internazionale.
Muovendosi in questa direzione, il Governo ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi stravolgimento del sistema, utilizzando, pertanto, sia in termini di diritto sostanziale sia in termini di diritto processuale, istituti già previsti dal nostro ordinamento, recuperando, ovviamente, in sede di diritto processuale, moltissimi istituti già previsti dalla legislazione antimafia, che erano stati a suo tempo utilizzati proprio in Italia durante gli anni terribili della lotta al terrorismo. In sede di esame in Commissione giustizia, sono stati ampiamente esaminati tutti gli aspetti previsti dal decreto-legge tramite un lavoro che il Governo ritiene altamente qualificato, soprattutto per il contributo offerto in quella Commissione da tutte le forze politiche, contributo fornito affinché si trovasse la maggiore convergenza sul decreto-legge. È stata così sottoposta a verifica, in quella sede, a una serie di modifiche sicuramente migliorative del testo. Il relatore già accennava ad una modifica sostanziale apportata in Commissione, dove vi è stato lo sforzo di definire la finalità di terrorismo.
Il relatore ricordava che, in questo momento, l'Italia è impegnata in sede internazionale, cioè in sede europea (nella Giunta affari interni giustizia europea), per la definizione comune europea di terrorismo. Per tale definizione, si incontrano ancora delle difficoltà, ma si sta arrivando ad una conclusione. Con questo decreto noi, come legislatori italiani, in qualche modo anticipiamo il giudizio europeo. Pertanto, si ritiene opportuno segnalare al Parlamento la necessità di valutare se sia il caso di decidere, visto che stiamo modificando un'intera normativa, di anticipare il giudizio europeo oppure di rinviare la modifica normativa del nostro ordinamento al momento in cui sarà intervenuta la definizione in sede europea.
Credo che questa sia una valutazione politica che tutto il Parlamento deve compiere comunemente. Si tratta di una decisione abbastanza importante, in quanto, sicuramente, anticipando questa definizione di terrorismo, saremmo il primo paese a prevedere un reato con finalità di terrorismo all'interno del proprio ordinamento. Si tratta di una definizione, ripresa - come ricordava giustamente il relatore - dal dibattito che oggi si sta svolgendo nella Giunta affari interni giustizia europea, che dobbiamo valutare se operare subito o in un secondo momento. La valutazione è politica e il Governo ritiene chiaramente che debba essere compiuta in assoluta autonomia dall'intero Parlamento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, opportunamente è stato in questi giorni ripetutamente ricordato come fatti gravi e dolorosi abbiano convinto tutti, anche i più disattenti, che ormai, in un mondo globale, si globalizzano i profitti e i diritti; in molte parti del mondo si globalizza la ricchezza, ma - ahimè! - si globalizzano anche il crimine, la delinquenza, l'attività terroristica, che non è ormai più specificità di questo o di quell'ordinamento ma una questione internazionale. La sicurezza ha ormai dimensioni globali.
A fronte di questa rinnovata consapevolezza - che non è di queste settimane, ma viene da lontano e, in queste settimane, ha acquisito un maggior spessore - la comunità internazionale si sta muovendo, ormai, con grande sintonia e con un elevato grado di coesione politica. Per questi motivi, anche il nostro paese e il nostro Governo stanno assumendo, a più riprese e con distinti provvedimenti, una serie di iniziative normative e legislative attraverso le quali stiamo dando ossequio e adesione agli impulsi, alle deliberazioni ed alle indicazioni che provengono dalla comunità internazionale. D'altra parte, sono in gioco valori assoluti, comuni a tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, valori che, proprio per questo, vengono definiti universali.
A fronte, pertanto, di provvedimenti che hanno questa natura e poggiano su siffatte motivazioni politiche e storiche, tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento devono esprimere, come peraltro stanno esprimendo, il massimo di responsabilità politica. Non è, evidentemente, su decreti-legge aventi questo contenuto che la battaglia politica, il confronto e le differenze politiche devono essere sottolineate e rimarcate. Abbiamo obiettivi comuni e ci ispirano volontà comuni; questo deve essere il presupposto dei nostri comportamenti in Assemblea e in Commissione.
Tutto ciò per dire, ovviamente, che esprimiamo una valutazione di massima senz'altro positiva sul decreto-legge oggi al nostro esame; tuttavia, non può venir meno il ruolo dell'opposizione in termini di controllo politico e sociale e in termini di attenzione sull'attività normativa del Governo, ruolo che svolgeremo anche in relazione al decreto-legge n. 374 del 2001. Lo abbiamo fatto in Commissione, dove abbiamo registrato attenzione alle nostre posizioni un po' da parte di tutti i commissari, e dove abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono stati presi in considerazione, mentre la maggior parte è stata rigettata. Riproporremo tali emendamenti poiché pensiamo di affrontare punti e questioni rilevanti
destinati certamente, se approvati, a migliorare il testo del Governo. Preannuncio che abbiamo già presentato 17 emendamenti che, evidentemente, obbediscono a questa nostra volontà ed esigenza di dare un, forte contributo propositivo al decreto-legge al nostro esame.
Vi sono (li elencherò rapidamente) alcuni punti sui quali pensiamo che la nostra parte politica debba insistere. Rispetto all'ampia ed esauriente relazione dell'onorevole Pecorella, presidente della Commissione giustizia, pensiamo che, per alcuni punti qualificanti, sia necessario portare la riflessione in Assemblea. Il primo di questi punti è quello relativo alla competenza territoriale e per materia dell'autorità giudiziaria che debba occuparsi dei reati di terrorismo. A questo proposito, esprimiamo la nostra adesione alla proposta, avanzata dal presidente della Commissione, relativa alla definizione del reato di terrorismo nazionale e internazionale. Prendiamo altresì atto delle riflessioni che ha esposto il Governo tramite il sottosegretario alla giustizia.
Valuteremo, evidentemente, con la massima attenzione - e con la massima volontà propositiva e di collaborazione - ciò che scaturirà dalla discussione. Oggi possiamo dire, senza conoscere nel dettaglio un'eventuale proposta diversificata, che il testo presentato in aula appare molto corretto, frutto di un'attenta valutazione di natura dottrinaria, culturale e giuridica, peraltro tenendo conto di obiezioni che non sono del Governo ma che vengono motivate da esigenze di coesione con la comunità internazionale ed europea. Valuteremo, quindi, quali saranno poi i termini della questione.
Tornando al tema della competenza, anticipo che riproporremo i nostri emendamenti. Pensiamo che, in relazione ai reati di terrorismo internazionale, la competenza debba essere riconosciuta alle procure della Repubblica inserite nella direzione nazionale antimafia e nelle direzioni distrettuali antimafia. Rispetto a tale esigenza, ampiamente motivata in Commissione, il relatore e la maggioranza sono pervenuti ad una proposta, illustrata anche nella relazione dell'onorevole Pecorella. In forza di tale proposta, la competenza, escludendo peraltro la DNA e le DDA, viene riconosciuta comunque sul territorio alle procure aventi sede presso i distretti di corte d'appello.
A noi sembra che tale soluzione non sia soddisfacente per più motivi: per un verso, ci pare che introduca un riconoscimento di competenza spurio rispetto all'equilibrio sistematico del codice di procedura penale e, per altro verso, ci pare che con essa si voglia comunque negare la necessità, da noi considerata preminente, di riconoscere alle indagini in tema di terrorismo un carattere di particolare difficoltà, che richiede particolare competenza in chi le conduce. Pensiamo che l'esperienza maturata dalla direzione nazionale antimafia in relazione a reati di mafia e criminalità organizzata ci debba indurre a valutare con attenzione quest'istituto presente nell'ambito del nostro sistema processuale penale e pensiamo, altresì, che le indagini sul terrorismo e sui reati di terrorismo abbiano affinità e momenti di grande omogeneità con i reati di criminalità organizzata. Porre a servizio della comunità l'esperienza maturata dalla DNA e dalle DDA ci sembra quindi questione da porre all'attenzione dei parlamentari tutti.
Vorrei sottolineare, inoltre, alcuni arretramenti che il disegno di legge opera rispetto alla normativa già esistente. Penso soprattutto alla disciplina di prevenzione in relazione ai reati di criminalità organizzata. Come noto, questa disciplina esiste e su di essa il disegno di legge interviene, a nostro avviso in modo illogico e contraddittorio, giacché, se siamo in tema di disposizione normativa tesa ad operare un contrasto all'attività di terrorismo, poco si giustifica un intervento che sembra andare in senso diametralmente opposto.
Cerco di essere più chiaro ed esplicito: nella disciplina di prevenzione esiste oggi, come noto, la possibilità di operare, appunto con finalità di prevenzione, intercettazioni telefoniche. La disciplina esistente prevede la possibilità che le intercettazioni telefoniche possano essere reiterate nel tempo, per periodi predeterminati
di 20 giorni. Con la disciplina oggi al nostro esame proponiamo, viceversa, che la possibilità di prorogare le intercettazioni preventive sia limitata ad un solo periodo di 20 giorni.
Ciò significa che, se la disciplina verrà approvata, sarà possibile effettuare intercettazioni preventive, nel complesso, per 60 giorni, come mi conferma il relatore, che conosce la disciplina meglio di me.
Ebbene, osserviamo che il termine di 60 giorni è assolutamente insufficiente per un'attività di prevenzione. Se vogliamo prevenire fenomeni di terrorismo e, comunque, acquisire elementi che consentano indagini processualmente rilevanti, è chiaro ed evidente che occorre avere grande pazienza, attenzione e sistematicità di comportamenti; francamente, ci sembra che un lasso di tempo di 60 giorni non consenta tutto ciò.
Tuttavia, al di là della grande discussione che, ormai da anni, si svolge fra gli operatori, in dottrina e fra gli esponenti della politica su questo strumento (e mi riferisco, appunto, alle intercettazioni), mi appare del tutto contraddittorio e illogico - ripeto il concetto e me ne scuso - il fatto che, proprio in un provvedimento di tal natura, e cioè di contrasto al terrorismo, si inserisca in tema di intercettazioni telefoniche una disciplina in controtendenza.
Vi è anche un altro aspetto sul quale riteniamo necessaria la riflessione dell'Assemblea, che riguarda la disciplina del termine ad quem - definiamolo così - rispetto al quale debba avere vigenza l'attuale normativa sulle videoconferenze.
Anche in questo caso, mi pare di cogliere un elemento di illogicità, non perché non sia legittimo porre un termine alla vigenza dell'attuale disciplina, tutt'altro e, in merito a ciò, anch'io ho votato in una certa direzione. Tuttavia, mi pare illogico inserire una disciplina riduttiva, ancorché sul piano temporale, nel momento in cui stiamo affrontando questioni di contrasto al terrorismo e nel momento in cui, attraverso la legge, stiamo cercando di assumere nuovi strumenti per contrastare più efficacemente tale fenomeno.
Mi rendo conto che in passato, in Commissione giustizia, abbiamo tenuto correttissime discussioni sulle videoconferenze, nell'ambito delle quali abbiamo confrontato legittime posizioni, pervenendo poi anche a soluzioni ampiamente condivise.
Tuttavia, oggi mi domando se ciò sia opportuno in un momento storico e politico quale quello che stiamo vivendo e in presenza di una emergenza terrorismo. La parola «emergenza» evoca, sul piano della legislazione penale, echi non sempre favorevolmente acquisiti, però questa è la verità: stiamo vivendo un momento particolare, tant'è che stiamo ripetutamente assumendo iniziative normative che, certamente, fino a qualche anno fa, non erano pensabili né concepibili.
Ebbene, in un momento quale quello attuale ci appare logico, lecito ed adeguato intervenire sulle videoconferenze e limitarne comunque, ancorché solo temporalmente, la possibilità di applicazione e di utilizzo? È una questione che pongo all'attenzione del relatore e delle forze politiche.
GAETANO PECORELLA, Relatore. Può spiegarmi in che senso le limitiamo?
FRANCESCO BONITO. Le limitiamo temporalmente; ossia, la questione concerne se portare la disciplina a regime o meno.
GAETANO PECORELLA, Relatore. Ho capito. Ma è già limitata temporalmente.
FRANCESCO BONITO. Lo so. Tuttavia, la disciplina originariamente proposta dal Governo prevedeva di portare tutto a regime; poi, noi siamo intervenuti con un emendamento che poneva un limite temporale, prorogando quello attuale. Oggi sto ponendo la questione politica se, in relazione al momento attuale, non si possa ritornare alla proposta iniziale del Governo, giacché mi sembra che lo strumento delle videoconferenze sarebbe certamente molto utile.
Un altro aspetto importante che deve essere da noi attentamente valutato è quello relativo alla disciplina delle indagini sotto copertura. Siamo assolutamente favorevoli ad esse. Peraltro, abbiamo presentato proposte emendative per rendere più garantite - lo dico tra virgolette - le indagini medesime, risolvendo il tutto attraverso il riconoscimento di un più incisivo intervento da parte del magistrato.
Le indagini sotto copertura sono materia che discutiamo da tempo. Penso che, ormai, sia maturato il tempo - come peraltro richiesto dalla Commissione giustizia della Camera anche nella passata legislatura - di pervenire ad una disciplina unitaria delle indagini sotto copertura, cioè ad una disciplina che possa valere per tutti i casi in cui il legislatore ritenga di dover ricorrere ad esse. In questo caso stiamo disciplinando le indagini stesse in modo parzialmente diverso rispetto ad altre discipline analoghe. Pensiamo che, anche analogamente a quanto viene fatto in relazione all'accertamento di altri reati, le indagini sotto copertura previste nel provvedimento al nostro esame debbano porre maggiore attenzione alla questione di garanzia che abbiamo evidenziato.
In conclusione, anche per questo decreto-legge reiteriamo la denuncia che abbiamo fatto sistematicamente e ripetutamente. Pensiamo che il Governo di centrodestra, nel momento in cui legifera libero dai vincoli posti dalla comunità internazionale, introduca ed abbia introdotto nel nostro paese discipline normative sicuramente contraddittorie e contrastanti con le finalità che, viceversa, si perseguono con i decreti-legge antiterrorismo. Mi riferisco esattamente - l'ho già detto, ma non lo dirò mai abbastanza - alla disciplina sul rientro dei capitali dall'estero che, a nostro avviso, fornisce strumenti e possibilità al terrorismo internazionale di introdurre nel nostro paese risorse e capitali cospicui con i quali alimentare la sua funesta attività.
Anche per questo presenteremo, come già preannunciato in relazione al precedente decreto-legge, un emendamento che cerca di trovare una soluzione compromissoria o, comunque, di coordinamento e di eliminazione di contraddittorietà, fra la presente disciplina e quella affidata alla normativa sul rientro di capitali dall'estero.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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