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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei talibani.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la Commissione giustizia, onorevole Tarditi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, interverrà
per primo l'onorevole Landi di Chiavenna, relatore per la III Commissione, perché svolgerà un esame generale e, poi, io affronterò la parte tecnica.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tragedia dell'11 settembre ci ha aperto gli occhi su alcune realtà che non possiamo eludere. L'attacco alle Torri gemelle ci ha fatto prendere coscienza che i confini nazionali non solo non sono un ostacolo per i terroristi, ma che un mancato e insufficiente coordinamento tra le attività di prevenzione e di indagine giudiziaria dei vari Stati e delle varie organizzazioni internazionali si risolve in un vantaggio strategico concesso ad un nemico che, fino all'11 settembre, è riuscito a sfruttare ogni spazio possibile.
Proprio la luciferina abilità mostrata dai terroristi nell'infiltrarsi tra noi e nell'utilizzare le conquiste di civiltà e di libertà delle quali siamo fieri e alle quali non rinunceremo sotto alcun tipo di ricatto ci rende ancor più persuasi della necessità di combatterli, giorno per giorno, in tutti i campi. Se sono certo necessari interventi militari, come i fatti hanno ampiamente dimostrato, non è meno indispensabile predisporre, tra l'altro, tutti i mezzi diretti ad interrompere il flusso finanziario che ha consentito ai terroristi di strutturare una ragnatela criminale diffusa in larga parte del pianeta. E come è internazionale la minaccia così deve esserlo anche la risposta.
A questi provvedimenti vanno aggiunte, peraltro, iniziative in materia economica e commerciale, recentemente discusse nella quarta conferenza del WTO, in una più attenta politica di cooperazione verso i paesi in via di sviluppo, ai quali, peraltro, credo sia giusto chiedere che si attivino per realizzare, anche all'interno delle loro strutture e istituzioni, un processo di vera democrazia interna. Per questo motivo la politica estera è, ancora di più, parte integrante e sostanziale della politica nazionale e della risposta che tutti siamo chiamati a dare al terrorismo.
Dopo l'11 settembre si è avvertita una grande voglia di confini, di recuperare la sicurezza con la chiusura, di proteggersi nel proprio guscio. È una reazione pienamente comprensibile, umana e del tutto giustificabile, però, un atteggiamento di questo genere sarebbe non solo un errore, ma un vero e proprio favore fatto ai terroristi, i quali non solo sarebbero avvantaggiati sul piano operativo, ma avrebbero raggiunto lo scopo di restringere i nostri spazi di libertà, di farci vivere nel timore e nell'insicurezza. Al contrario, bisogna che la collaborazione internazionale sia intensificata al massimo grado, che la nostra società resti aperta e, anzi, lo sia ancora di più. È così che diventeremo più forti. Dobbiamo combattere chi vuole distruggerci, senza rinunciare, neanche per un attimo, alla nostra identità che è fatta di democrazia e di libertà. Ogni cedimento su questo è un punto segnato dal nemico.
Si stanno delineando nuovi confini di geopolitica, si rafforzano e si ampliano vecchie e nuove alleanze: uno scenario nuovo, importante, strategico per il futuro della democrazia e delle libertà nel mondo.
Bene, dunque, ha fatto il Governo ad adottare una serie di provvedimenti d'urgenza, tra cui quello ora al nostro esame, diretti ad inaridire le fonti finanziarie del terrorismo con un'azione che si colloca in un indispensabile quadro di collaborazione internazionale, e bene hanno fatto le forze politiche a concordare con tale impostazione.
Limitandomi solo a rammentare alcuni fatti che mi sembra parlino da soli, vorrei ora sottolineare il rilievo che può avere, ed ha, la lotta condotta nei confronti della rete finanziaria che supporta il terrorismo. Il gruppo finanziario riconducibile ad Osama Bin Laden è esteso in oltre cinquanta paesi, e per il solo attentato al World Trade Center - per quanto ora ne
sappiamo - è stata utilizzata una rete terroristica estesa su tre continenti. Già la complessità logistica ed operativa di un'organizzazione così estesa lascia immaginare l'entità dei mezzi finanziari a disposizione di questi criminali.
Anche nel nostro paese le indagini svolte dall'antiterrorismo e dalla magistratura - delle quali attendiamo gli sviluppi e le conclusioni - hanno adombrato l'inquietante presenza di cellule di Al Qaeda. Non siamo quindi immuni dal contagio, e questa consapevolezza non può che rafforzare la nostra determinazione nella lotta al terrorismo internazionale, con radici anche nel terrorismo nazionale.
La stessa consapevolezza ha condotto gli Stati e le organizzazioni internazionali ad attivarsi per chiudere i canali di finanziamento delle reti terroristiche a partire dal 24 settembre, quando il Presidente Bush ha firmato un ordine esecutivo per congelare i beni finanziari presenti negli Stati Uniti d'America ed appartenenti a 27 diverse organizzazioni ed a individui vicini al terrorismo. A tale iniziativa hanno risposto i ministri delle finanze del G7 il 25 settembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre - con la risoluzione n. 1373 che impone a tutti paesi il congelamento di conti e fondi appartenenti a gruppi terroristici ed ai loro sostenitori -, la Commissione dell'Unione europea il 2 ottobre e le altre istituzioni europee.
Proprio da un regolamento comunitario trae origine il provvedimento oggi al nostro esame. Il regolamento comunitario n. 467 del 6 marzo 2001 vieta, infatti, l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan. Il decreto-legge n. 353, diretto a definire le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel predetto regolamento, è emanato in applicazione del rinvio contenuto nell'articolo 13 del regolamento medesimo, in base al quale ogni Stato membro deve determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, sanzioni che debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Si rende pertanto necessario, come pure evidenziato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, adottare un provvedimento di rango primario che definisca il regime sanzionatorio da applicare verso chiunque violi le disposizioni che impongono il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, nonché le relative disposizioni procedurali. Tali aspetti, infatti, non sono stati definiti nel regolamento comunitario.
La normativa comunitaria citata è precedente agli attacchi terroristici dell'11 settembre, e questa considerazione lascia forse un'ombra di rammarico. Essa, infatti, è stata emanata sulla base di una posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 febbraio 2001, la risoluzione 2001/154/PESC, per imporre le misure restrittive previste dalla risoluzione n. 1333 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito della mancata consegna, da parte dei talibani, di Osama Bin Laden. Con le risoluzioni n. 1333 del dicembre 2000 e n. 1267 del 15 ottobre 1999, alla quale rinvia la citata risoluzione n. 1333, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva infatti già stabilito alcune misure da adottare in relazione alla situazione in Afghanistan. Queste misure obbligano tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prevedere sanzioni nei confronti della fazione afghana dei talibani fintanto che questa proteggerà il terrorista di nazionalità saudita Osama Bin Laden; tali sanzioni consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o utilizzati dai talibani, salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU per le sanzioni, e nel congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie possedute o controllate direttamente o indirettamente dai talibani presso banche ed altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.
Inoltre, a seguito degli attacchi dell'11 settembre scorso, il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, il 28 settembre, ha adottato la risoluzione n. 1373 - già citata - che ha ampliato notevolmente la portata degli interventi richiesti agli Stati membri per il contrasto delle attività terroristiche, estendendo le misure di embargo a qualsiasi soggetto implicato in atti di terrorismo.
È, quindi, presumibile che, entro breve tempo, anche la normativa comunitaria venga conseguentemente riconsiderata; proprio per questo, il decreto-legge n. 369 - convertito recentemente da questa Assemblea - sanziona, all'articolo 2, la violazione di disposizioni (recanti il divieto di esportazione di beni e servizi o il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie) contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Inoltre, con il decreto-legge n. 374, al prossimo punto dell'ordine del giorno di questa seduta, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico nazionale norme di carattere penale e processuale dirette a consentire una repressione più efficace degli atti di terrorismo a carattere transnazionale che, travalicando i confini del singolo Stato, non risultano agevolmente perseguibili sulla base delle disposizioni in vigore.
L'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 1, stabilisce, dunque, la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento n. 467/2001, concernenti rispettivamente: il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie appartenenti a soggetti designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani; il divieto di vendita della sostanza chimica denominata «anidride acetica»; il divieto di fornitura di consulenza tecnica, assistenza e formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani e il divieto di partecipare ad attività collegate che abbiano l'effetto di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 o le attività degli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito a tutti gli aspetti sanzionatori interverrà il collega, onorevole Tarditi, relatore per la II Commissione (Giustizia). Vorrei svolgere solo due ultime e brevi valutazioni e pregherei il Governo di prestare, in questo specifico momento, la dovuta attenzione.
In ordine all'articolo 2, sarebbe opportuno ampliare il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, dell'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento - indicato nel testo in 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ovvero dalla formazione degli stessi, se successiva - ad almeno 45 giorni.
Infine, per quanto riguarda l'articolo 4-bis, proposto dal Governo, pur condividendo ovviamente il principio ispiratore che si fonda sulla necessità di controllare le esportazioni di materiali verso paesi a rischio che potrebbero utilizzarli in modo diverso da quello ufficialmente dichiarato (dual use, per intenderci), qualche perplessità emerge sia in ordine alle modalità applicative previste dall'articolo in esame - e da qui, quindi, la richiesta al Governo di opportuni chiarimenti - sia in ordine alla necessità che tutti i paesi esportatori, soprattutto comunitari, adottino gli stessi criteri e, quindi, criteri uniformi a quelli di cui il Parlamento si sta dotando.
PRESIDENTE. Il relatore per la II Commissione, onorevole Tarditi, ha, quindi, facoltà di svolgere la relazione.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermerò, quale relatore per la II Commissione, principalmente sulle questioni relative alle disposizioni sanzionatorie del decreto-legge in esame.
Come ha già accennato il relatore per la III Commissione, l'onorevole Landi di Chiavenna, il decreto è diretto a definire le sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001, recante misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani.
In particolare, il provvedimento sanziona la violazione delle disposizioni che impongono: il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie riconducibili alla fazione afgana dei talibani; il divieto di vendita, fornitura, esportazione e spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata «anidride acetica»; il divieto di vendita, fornitura e cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani; il divieto di effettuare voli da e per l'Afghanistan, fatti salvi quelli di carattere umanitario; l'obbligo di chiusura degli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani, il divieto di partecipare ad attività collegate che abbiano per oggetto le operazioni vietate appena citate.
È da segnalare che vi è una parziale coincidenza tra il decreto-legge n. 369 del 12 ottobre 2001 e quello che stiamo attualmente esaminando, che non si traduce, comunque, in una sovrapposizione tra le due normative. La circostanza che i due decreti-legge condividano comunque la medesima finalità (bloccare il finanziamento del terrorismo internazionale) determina, almeno per alcune loro disposizioni, dei punti di contatto tra i provvedimenti, che rischiano di trasformarsi in vere e proprie sovrapposizioni. In effetti, il decreto-legge n. 369 del 12 ottobre 2001 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra i quali rientrerebbe anche il regolamento europeo che contiene misure restrittive nei confronti dei talibani, che sono oggetto del decreto-legge in esame. Tuttavia, questo non si limita, come invece il decreto n. 369 del 12 ottobre 2001, a congelare il finanziamento dei beni dei terroristi, ma contiene anche divieti di portata più ampia.
Il testo originario del decreto-legge prevedeva, in caso di violazione delle norme del regolamento comunitario, una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata sul valore dell'operazione illecita. In sostanza, era prevista la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
Il Senato, invece, ha differenziato le sanzioni pecuniarie a seconda delle norme del regolamento violate. Pertanto, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 1, che prevedono la nullità degli atti compiuti in violazione del regolamento comunitario in questione, è stato stabilito che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 (congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie), 4 (divieto di vendita della sostanza chimica denominata «anidride acetica») e 5 (divieto di fornitura di consulenza tecnica, assistenza e quant'altro) del regolamento comunitario sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
Le violazioni delle disposizioni degli articoli 6 (divieto di effettuare voli da e per l'Afghanistan) e 7 (obbligo di chiusura di tutti gli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani) sono invece punite con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. Tale novità, introdotta dal Senato, ha rimediato ad una vera e propria incongruità del decreto-legge su tale punto, poiché avrebbe reso necessario il calcolo del valore economico della condotta vietata (decollo, atterraggio e sorvolo per aeromobili diretti o decollati dal territorio dell'Afghanistan controllato dai talibani), rendendo così in pratica inapplicabile anche la semplice sanzione amministrativa.
Le Commissioni Giustizia ed Esteri, tuttavia, hanno ritenuto necessario modificare ulteriormente il decreto-legge, in quanto non è sembrato congruo e coerente con le norme penali applicabili in casi
simili relegare alla sfera della illiceità amministrativa condotte estremamente gravi come prestare assistenza militare ai talibani o esportare a favore degli stessi sostanze chimiche che servono a raffinare sostanze stupefacenti, il cui traffico, come sappiamo, rappresenta la principale fonte di finanziamento di quel regime. È stato, pertanto, modificato il testo trasmesso dal Senato prevedendo, per tali condotte, la medesima pena che il codice penale stabilisce in caso di favoreggiamento bellico (articolo 247 del codice penale) o di commercio con il nemico (articolo 250 del codice penale). In sede di Comitato dei nove, le Commissioni potrebbero valutare se sia più opportuno, sotto il profilo della riserva di legge e quello della determinatezza della fattispecie, formulare direttamente la fattispecie penale, anziché rinviare alle norme del regolamento, per quanto attiene al precetto, e alle norme del codice penale, per quanto attiene alla sanzione.
Non è stata adottata la soluzione di inserire nella disposizione sanzionatoria amministrativa una clausola di riserva della sanzione penale («salvo che il fatto non costituisca reato»). Tuttavia, la maggior parte delle fattispecie penali di carattere generale che potrebbero applicarsi nei casi di specie hanno come presupposto che il fatto sia commesso «in tempo di guerra», per cui, considerata la natura dell'intervento militare in atto contro i talibani, potrebbero sussistere delle insuperabili difficoltà per l'operatività della clausola.
Il comma 2-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, al di fuori di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis - per le quali si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti -, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 (attività collegate a quelle vietate) del regolamento CE è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.
L'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 3 del regolamento siano tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, direzione III e al Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero dalla formazione degli stessi se successiva. Tali informazioni, secondo quanto prescritto dal citato articolo 3 del regolamento comunitario 467/2001, saranno trattate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riservatezza e ai sensi dell'articolo 284 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che disciplina le modalità di acquisizione da parte della Commissione europea di ogni informazione necessaria all'esecuzione della propria attività e le modalità di effettuazione di eventuali verifiche di controllo.
Il comma 2 dell'articolo in esame - così modificato nel corso dell'esame presso il Senato - prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione sopra descritti, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal decreto-legge in esame, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 (vale a dire della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo). Il Senato ha ridotto la sanzione in quanto la violazione alla quale si lega non può essere considerata della stessa gravità dell'omesso congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, in quanto rispetto a quest'ultima violazione essa svolge un ruolo meramente strumentale.
L'articolo 3 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto-legge in esame e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applichino le disposizioni di cui al titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.148), fatta eccezione per le disposizioni contenute
nell'articolo 30 (Adempimenti oblatori), eccezione aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.
Come rilevato nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato, tale eccezione è diretta ad escludere che le sanzioni possano essere attenuate da successivi benefici. La modifica non consente l'oblazione degli illeciti sanzionati dal decreto-legge in esame in quanto la loro gravità non sembra giustificare la possibilità di estinguere l'illecito attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta rispetto all'entità della sanzione comminata.
L'articolo 4, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge cessino di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento.
L'articolo 4-bis è stato introdotto dalle Commissioni a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, che non ha per oggetto le violazioni del regolamento CE sui talibani, bensì l'applicazione del regolamento CE del 22 giugno 2000, n. 1334/2000 sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. L'articolo 4-bis prevede una particolare procedura diretta a regolamentare, attraverso la previsione di particolari autorizzazioni amministrative, l'esportazione di particolari prodotti e tecnologie caratterizzati dalla circostanza che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Tra tali prodotti sono compresi tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari. L'articolo è, quindi, diretto a introdurre delle forti limitazioni alla esportazioni di beni che i terroristi potrebbero utilizzare come parti di armi di sterminio.
L'articolo 5, infine, è relativo all'entrata in vigore del provvedimento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo ha ascoltato le indicazioni provenienti dai relatori e si riserva di intervenire e di fornire ulteriori chiarimenti e valutazioni sulle proposte.
PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Bettini. Ne ha facoltà.
GOFFREDO MARIA BETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ricordare all'Assemblea e alla Presidenza, in questa occasione, la drammatica vicenda che proprio stamani, sembra in Afghanistan, ha coinvolto due giornalisti, tra cui una giovane giornalista italiana del Corriere della Sera che stava svolgendo in modo egregio la sua professione e di cui, allo stato attuale, non si sa più nulla (probabilmente le notizie non sono positive).
Volevo ricordare ciò, in quanto questa nostra discussione avviene in un momento particolarmente drammatico delle vicende dell'Afghanistan e, anche se discutiamo un provvedimento importante ma specifico, ritengo sia utile, comunque, inserirlo e collocarlo nell'ambito di questi avvenimenti più generali.
Il gruppo dei Democratici di sinistra voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, nel testo modificato, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani. Voteremo a favore perché questo provvedimento è giusto nel merito; infatti, tende ad isolare e colpire un'organizzazione che da molti anni, non solo dopo l'11 settembre, pratica il crimine e il terrorismo. Il provvedimento tende a recidere possibili aiuti, legami, connivenze internazionali che, come si è visto, i criminali cercano e ottengono in molte parti del mondo. Voteremo a favore anche perché, in tal modo, lo Stato italiano completa un processo sanzionatorio che era stato già deciso da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del dicembre dello scorso anno, cui ha fatto seguito un regolamento applicativo della Comunità europea. Infine, voteremo a favore perché, nel corso dell'iter parlamentare, sono state accolte proposte
di modifica ed emendamenti che hanno migliorato e reso più efficace il testo in esame, anche se, comunque, i Democratici di sinistra, in aula, presenteranno ulteriori proposte emendative, che non sono state accolte dal Governo.
È del tutto evidente che, dopo la tragedia di New York e la guerra, appare piccola cosa ciò che stiamo discutendo oggi. Tuttavia, essa conserva il valore di un tassello, di un impegno concreto contro il terrorismo che, con tutte le nostre energie, stiamo combattendo e dovremo combattere nel futuro.
La sinistra democratica, di fronte alla prova delle giornate convulse che sono alle nostre spalle, ma - vorrei precisare - in tutta la sua storia (basti pensare a ciò che è successo in Italia durante gli anni di piombo), non solo non si è ritratta, ma è stata protagonista dell'iniziativa contro la barbarie del terrore e in difesa di quei principi elementari di civiltà, di convivenza, di libertà, ai quali terremo costantemente fede.
Siamo altresì convinti che, in certi drammatici frangenti - come si è dimostrato anche in Afghanistan -, per aprire lo spazio alla politica, al dialogo, alla giustizia e ad una possibile pace, sia indispensabile il pur doloroso uso della forza. Così come riteniamo indispensabile prosciugare l'acqua dentro la quale i violenti e i fanatici nuotano.
Non si possono, dunque, avere distrazioni o essere indulgenti con chi protegge e con chi copre e giustifica i terroristi.
Per ottenere risultati concreti occorrono, quindi, strumenti precisi, come quello di cui stiamo discutendo oggi, leggi coordinate a livello internazionale, collaborazione tra gli apparati di indagine e di sicurezza tra i vari paesi. Il decreto-legge oggi in discussione - ripeto - va in questa giusta direzione.
Semmai, il rammarico - lo dico davvero senza astio, ma solo come elemento di riflessione per tutti - è che il nostro Parlamento ha approvato, proprio qualche settimana fa, un provvedimento - quello sulle rogatorie internazionali - che va in un senso diametralmente opposto ad una esigenza di rapida ed efficace azione comune tra i vari Stati nella lotta contro il crimine.
Il Governo ha voluto dare, in tal modo, un gravissimo - a mio avviso - segnale di controtendenza rispetto allo sforzo di tutta la comunità internazionale, un segnale che ci ha indebolito ed esposto e che rende meno credibile la severità della destra italiana contro i terroristi del mondo quando essa stessa è così accomodante e compromissoria contro i malfattori di casa nostra.
Detto questo, cari colleghi, occorre sottolineare che il decreto-legge in esame si colloca in una situazione totalmente nuova, che vede il Governo talebano in rotta e l'Afghanistan nel mezzo di un terremoto militare, politico e sociale.
Al di là, dunque, del provvedimento in discussione oggi, gli impegni dell'Italia si fanno via via più stringenti, gravosi e difficili; essi si dovranno dispiegare in tre direzioni fondamentali. La prima riguarda il proseguimento dell'azione militare, allo scopo di colpire in modo definitivo i centri del terrorismo internazionale che in Afghanistan hanno prosperato con a capo lo sceicco Bin Laden. In secondo luogo, è necessario garantire una transizione ed una stabilizzazione politico-militare a Kabul, per evitare nuove vendette, nuovo sangue, nuovi conflitti. In questo senso, auspichiamo un ruolo centrale dell'ONU, per favorire in Afghanistan un governo che raccolga, in modo largo, l'insieme delle etnie che hanno combattuto i talibani. La comunità internazionale, infatti, non deve commettere l'errore che fece dopo la sconfitta dei sovietici, abbandonando l'Afghanistan alla guerra civile senza preoccuparsi di un suo assetto democratico e pacifico. Infine, bisogna creare le condizioni per un'intensificazione degli aiuti umanitari, garantendo che essi giungano a destinazione e siano, quindi, efficaci.
Ripeto che si tratta di compiti difficili, da collocare dentro strategie di ampio respiro. In queste settimane, i rapporti internazionali stanno mutando con una rapidità impressionante. C'è l'ansia di trovare nuovi equilibri e nuovi strumenti, per
fronteggiare le novità e le domande che si sono prodotte o evidenziate dopo l'11 settembre. Ci si è accorti che la globalizzazione non è una linea retta, che ha i suoi frutti amari e che la sicurezza si conquista davvero se si combattono le miserie, le ingiustizie ed i soprusi, se si dà una prospettiva a milioni di esseri umani senza futuro, se si dà una terra a chi non l'ha, come il popolo palestinese.
Molti silenzi e molte pigrizie si stanno, finalmente, superando. Emerge una nuova consapevolezza, in generale: però, questo nuovo dinamismo mondiale, cari colleghi, chiama in causa l'Europa, ha bisogno dell'Europa, della sua forza, della sua autonomia, della sua cultura, del suo assetto civile, che ha saputo coniugare, in modo avanzato, modernità e solidarietà, libertà e giustizia. Tuttavia, l'Europa, per essere credibile, deve essere unita. Ecco perché l'Italia non deve perdere il contatto con l'Europa ma deve conservare il suo prestigio ed il suo ruolo.
Questo è principalmente il vostro compito, colleghi della maggioranza e del Governo, compito che in questi primi mesi, purtroppo, non avete svolto bene, tra divisioni, forzature, pressappochismi.
Per tali ragioni, il gruppo dei Democratici di sinistra, certamente, non si tira indietro di fronte a provvedimenti giusti, come è in questo caso, e - lo ripeto - voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame; tuttavia, il nostro gruppo è stato ed è inflessibile nella sua opposizione quando si va nella direzione della prepotenza e della lesione del prestigio dell'Italia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Naro. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE NARO. Signor Presidente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, già approvato con modificazioni dal Senato il 24 ottobre, certamente giovano considerazioni sulla genesi e sulle finalità che si prefigge. Ricordiamo, pertanto, alcuni aspetti. In primo luogo, con la risoluzione n. 1333 del 19 dicembre 2000, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso gli effetti della sua precedente risoluzione n. 1267, del 15 ottobre 1999, alla fazione afgana dei talibani, in qualità di protettori di Osama Bin Laden. In secondo luogo, la detta risoluzione n. 1267 imponeva agli Stati membri di impedire atterraggio e decollo di aerei e di procedere al congelamento di capitali e risorse finanziarie di ogni tipo, quando aerei e capitali si riferissero a terroristi. In terzo luogo, il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 467 del 6 maggio 2001 ha imposto agli Stati membri la formulazione di sanzioni per i casi di violazione alle sopradescritte risoluzioni dell'ONU. In quarto luogo, il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, di cui stiamo discutendo, era stato emanato in ottemperanza a quanto previsto dal citato regolamento comunitario, per stabilire le sanzioni in caso di violazione e per regolamentare le procedure di applicabilità delle stesse. In quinto luogo, il Senato della Repubblica ha modificato il testo del decreto-legge per precisare i termini di decorrenza in caso di violazione e per esprimere in maniera chiara ed inequivocabile la quantificazione di alcuni sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, le Commissioni riunite, giustizia ed esteri, hanno integrato il testo ed hanno aggiunto ad alcune sanzioni amministrative altre di rilevanza penale: nella fattispecie, nella vendita di anidride acetica e in quella di fornitura, consulenza e formazione pertinenti alle attività militari. Dette sanzioni penali sono state determinate rispetto all'articolato del codice penale, rispettivamente, all'articolo 250 (commercio col nemico) e 247 (favoreggiamento bellico).
A questo punto, l'Assemblea è chiamata a convertire in legge il decreto-legge in esame, conversione che risulta quasi un atto dovuto, in quanto costituisce la fase attuativa del regolamento comunitario n. 467 del 2001, quantificandone la sanzionabilità riferita alle varie fattispecie di violazioni da esso contemplate. A sua volta, il regolamento comunitario n. 467 costituisce la fase attuativa anche delle due risoluzioni dell'ONU sopra ricordate.
Dunque, si tratta di una catena di trasmissione finalizzata a rendere operativi in ogni singolo paese i deliberati delle Nazioni Unite, in cui, è bene ripeterlo, siedono tutti i paesi del mondo.
Non dobbiamo sottovalutare l'importanza dell'iniziativa legislativa che ci vede impegnati. Essa è spaventosamente attuale, anche dopo la disfatta che i talibani stanno pesantemente subendo in Afghanistan. Infatti, nonostante l'eliminazione di esponenti di rilievo della rete terroristica Al Qaeda, i tantissimi suicidi di irriducibili e l'asfissiante braccaggio di Osama Bin Laden e del mullah Omar, terroristi e talibani si stanno trasferendo sulle montagne per organizzare la guerriglia, che essi sanno condurre con efficacia spietata, come i trascorsi dimostrano. Inoltre, non dimentichiamo le cellule impazzite Osama-dipendenti sparse per il mondo. Ecco perché occorre insistere con scrupolosa costanza nella repressione, a qualsiasi livello, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, ma soprattutto con la dovuta tempestività.
Questo provvedimento è una preziosa tessera del mosaico antiterrorismo che si sta componendo, non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo. Nell'esercitare le nostre responsabilità, dobbiamo anche considerare quanto grave sia l'incubo del suicidio nucleare che anima i kamikaze e lo stesso Bin Laden, come da più autorevoli fonti si paventa.
Nell'esprimere apprezzamento ai relatori per l'efficacia della loro esposizione, concludo convinto che questo è un provvedimento che va approvato con l'urgenza che il momento storico richiede.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.
CESARE RIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento ha origine precedente agli attentati dell"11 settembre. L'organizzazione terroristica Al Qaeda si era resa infatti responsabile di attentati all'ambasciata USA in Kenya e del primo attacco alle Torri gemelle nel 1993, mentre Bin Laden aveva trovato rifugio in Afghanistan. Da qui si è arrivati alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1333 del 19 dicembre 2000, la quale obbliga tutti gli Stati membri a prevedere sanzioni nei confronti dei talibani, fintanto che proteggeranno il terrorista saudita. Le misure consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati da talibani (salvo eccezioni individuate dall'ONU caso per caso, il che è fuor di dubbio), e il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie possedute e controllate dai talibani, direttamente o indirettamente, presso banche ed altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.
Il 26 febbraio 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una posizione comune per imporre l'adozione delle misure previste dalla risoluzione ONU. Il regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001 impone agli Stati membri la predisposizione di sanzioni in caso di violazione del dettato del regolamento. In materia di sanzioni contro i talibani, ricordo il documento 2001/154/PESC del Consiglio del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani.
Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1333 nella quale si chiede, tra l'altro, che i talibani si conformino alla risoluzione n. 1267 del 1999, in particolare, cessando di fornire asilo e protezione ai terroristi internazionali e alle loro organizzazioni terroristiche e a consegnare Osama Bin Laden alle pertinenti autorità, affinché sia processato. Tra l'altro, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che il divieto dei voli ed il congelamento dei capitali imposti dalla risoluzione n. 1267 del 1999 siano inasprite e che venga introdotta una serie di nuove misure nei confronti dei talibani, in particolare il divieto di esportare talune merci, di fornire certi tipi di consulenze tecniche e formative e la chiusura forzata degli uffici talibani della Ariana Afghan Airlines.
Per quanto concerne l'Unione europea, per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, nonché i nomi e le altre informazioni pertinenti e relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate all'occorrenza a far rispettare le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie. Per motivi di opportunità la Commissione dovrebbe essere abilitata ad integrare o modificare gli allegati del presente regolamento, sulla base delle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dal comitato per le sanzioni contro i talibani o dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il comitato per le sanzioni contro i talibani, in particolare fornendogli informazioni. Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tale fine.
È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione del presente regolamento possano essere imposte a partire dall'entrata in vigore del regolamento e che, in caso di presunzione di prova, gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo - posto sotto la loro giurisdizione - che abbia violato una o più disposizioni.
Pertanto, signor Presidente, la Lega nord Padania non può che essere favorevole a questo provvedimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, da parte mia c'è poco da aggiungere rispetto a quello che - per il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - ha detto ed espresso poco fa il collega Bettini.
Siamo in presenza di atti sovranazionali di rilevante importanza, oltre che di rilevante valore giuridico; il provvedimento che stiamo esaminando e che ci apprestiamo ad approvare nelle prossime ore è direttamente collegato ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in relazione a misure sanzionatorie assunte dalla comunità internazionale contro la fazione afgana dei talibani.
Come è noto, questa risoluzione è stata sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione europea che, unitariamente, ha assunto una posizione che ha poi esteso a tutti gli Stati membri.
Per quanto riguarda, in particolare, la parte sanzionatoria della quale rapidamente devo occuparmi, giova ricordare il principio, inserito nella normativa del Consiglio dell'Unione europea, in forza del quale, dopo la descrizione e la tipizzazione dei comportamenti da sanzionare, la Comunità ha rimesso la disciplina del regime sanzionatorio alle decisioni degli Stati membri.
Come ha ricordato il relatore, in sede di prima lettura del provvedimento, il Senato, in merito al regime sanzionatorio, ha previsto una serie di illeciti amministrativi, ritenendo che i comportamenti da sanzionare dovessero essere sanzionati semplicemente con sanzioni amministrative. Da parte nostra, nel lavoro istruttorio svolto rapidamente ma con attenzione in Commissione, vi è stata la proposta di modificare il regime sanzionatorio degli illeciti amministrativi con l'introduzione, viceversa, di sanzioni penali.
Abbiamo ritenuto di avanzare tale proposta, valutata attentamente da tutti i commissari di maggioranza e di opposizione, giacché ci sembra che i comportamenti da ostacolare e da sanzionare siano particolarmente gravi ed in relazione ad essi può richiamarsi agevolmente anche la disciplina codicistica in tema di reati bellici.
Nell'ambito della discussione che ne è conseguita in Commissione, il relatore e la
maggioranza della Commissione hanno ritenuto di accettare, ancorché parzialmente, le nostre proposte e di ciò siamo assolutamente soddisfatti.
Riteniamo peraltro, anche se non ne facciamo momento di duro confronto politico, che in ordine a quei comportamenti che sono stati lasciati dalla Commissione della Camera nell'ambito dell'illecito amministrativo, in Assemblea si debbano riproporre i nostri emendamenti per porre all'attenzione dei colleghi la nostra valutazione. La maggioranza poi deciderà quale dovrà essere il contenuto concreto del provvedimento che dovrà essere approvato dall'Assemblea.
Come ultima e finale considerazione, riteniamo, altresì, di dover sottolineare - lo faremo anche con un apposito emendamento che abbiamo già presentato in Commissione ma che è stato respinto con il parere negativo del relatore - che, in relazione ai provvedimenti che il Governo sta doverosamente adottando nell'ambito degli impegni assunti nei confronti della comunità internazionale per la lotta ed il contrasto al terrorismo, qualche contraddittorietà nell'azione governativa sta emergendo, a nostro avviso, anche in merito all'approvazione di questo provvedimento. Abbiamo discusso e polemizzato molto; con durezza ci siamo confrontati allorché il Governo ha presentato la nota disciplina sul rientro dei capitali dall'estero e l'altrettanto nota disciplina sulle rogatorie internazionali. Ebbene, in quelle sedi di discussione, abbiamo più volte evidenziato e sottolineato come, a nostro avviso, quelle discipline indebolissero l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
Pensiamo anche che le medesime discipline e, per la discussione di questo pomeriggio, la disciplina relativa al rientro dei capitali dall'estero, in qualche modo, favoriscano anche l'attività del terrorismo, in modo particolare la possibilità di finanziamento delle attività terroristiche. Anche per questo - come prima ricordato - abbiamo presentato nuovamente una nostra proposta emendativa per l'esame da parte dell'Assemblea, con la quale pensiamo e crediamo che occorrerà procedere ad uno sforzo per coordinare quella disciplina, con la disciplina del decreto-legge che ci accingiamo a convertire.
A nostro avviso occorre procedere ad uno sforzo per derogare a quella disciplina nel momento in cui quest'ultima può essere applicata a soggetti e per attività che, in qualche modo, abbiano una connessione con il terrorismo e con possibili attori di attività terroristica.
Anche questo pare a noi un punto politico molto importante che ribadiremo - ripeto - in aula; lo sottoporremo all'attenzione dei colleghi deputati augurandoci che la nostra riflessione abbia un esito e registri un favore maggiore, da parte dei colleghi, rispetto a quello espresso dai componenti della Commissione giustizia.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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