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anche tragici, di intolleranza razziale e religiosa, in cui vengono calpestati i diritti umani fondamentali e con loro il principio di reciprocità che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Stati -:
il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del documento programmatico triennale concernente l'immigrazione, definisca annualmente, sentiti i ministri e le commissioni parlamentari competenti, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo;
i parametri usati per definire la ripartizione dell'intera quota si avvalgono di metodi prevalentemente tecnici;
l'integrazione della popolazione straniera dipende essenzialmente dalla capacità dei cittadini stranieri a percepire il sistema di vita globale nel quale si articolano i diritti ed i doveri che debbono essere rispettati;
stiamo assistendo al verificarsi in molte nazioni straniere di episodi, a volte
se, nella stesura del prossimo decreto relativo ai flussi di ingresso, non ritenga opportuno prevedere delle quote da assegnare in via preferenziale a quei cittadini provenienti da paesi che hanno un legame con la cultura europea, con particolare riguardo a quei paesi dei quali è prossimo l'ingresso nella Unione europea e a quei cittadini, discendenti da famiglie italiane, emigrate all'estero, provenienti principalmente dal Sud-America.(3-00409)
(13 novembre 2001)