Allegato A
Seduta n. 62 del 14/11/2001


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(A.C. 1876 - Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Remunerazione delle operazioni di assistenza ospedaliera - Articolo 8-sexies del decreto 30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Il decreto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativamente alla determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per gli episodi di assistenza ospedaliera in regime di degenza ordinaria e di day hospital è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; esso deve tenere conto anche degli oneri posti a carico degli erogatori a seguito dei rinnovi dei contratti di lavoro dipendenti.
2. In assenza di detto decreto, trascorso il termine di cui al comma 1, le tariffe stabilite con decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 sono aumentate della stessa percentuale accertata dalla Corte dei Conti o in alternativa secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per la componente di spesa relativa al personale del comparto sanità.
2. 01. Maura Cossutta, Zanella.

ART. 11.
(Percentuale di sconto a carico delle farmacie).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Programma di farmacovigilanza). - 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:
a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie,


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con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;
c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;
d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi di informazione sanitaria.
11. 02. Valpiana, Russo Spena.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Programma di farmacovigilanza) - 1. Ferma restando la disciplina recata dal decreto legislativo 16 febbraio 1997, n. 44, il Ministro della salute con atto di indirizzo e coordinamento, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un programma di iniziative destinate a potenziare l'attività di farmacovigilanza secondo i seguenti principi:
a) pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
b) specifica responsabilizzazione dei direttori sanitari dei presidi delle strutture autorizzate all'esercizio delle attività sanitarie, con la previsione di disincentivi economici in caso di inottemperanza alle indicazioni del decreto ministeriale;
c) indicazione delle modalità di collaborazione e integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale;
d) inclusione del corretto uso dei farmaci nei programmi informazione sanitaria.
11. 03. Mosella, Luigi Pepe, Mazzuca.