Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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(A.C. 1839 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Subordinatamente al


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riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001».