...
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, le parole: «un mese» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Subordinatamente al
riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, il termine di cui al precedente periodo può essere rinnovato, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001».