Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


Pag. 28


DISEGNO DI LEGGE: S. 696. - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASPORTO AEREO (APPROVATO DAL SENATO) (1839)

(A.C. 1839 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n.2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso.
2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euri, per la durata di un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.