Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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(A.C. 1756 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001 una circolare interpretativa tesa a chiarire che, constatato che questa normativa è successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 si intende effettuata alla luce delle normative successivamente approvate.
In particolare l'istituzione e le funzioni del comitato previsto dal decreto-legge del 12 ottobre 2001 comportano la possibilità, esclusivamente per i fini previsti, di chiedere copia della dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001. Copia che verrà custodita con obbligo di riservatezza al fine esclusivo di favorire le eventuali indagini e attività dell'autorità giudiziaria in relazione alla repressione dei reati connessi al finanziamento di organizzazioni terroristiche internazionali di cui al presente decreto-legge istitutivo del comitato.
9/1756/1. Kessler, Grandi, Innocenti, Ruzzante, Calzolaio.

La Camera,
nel corso dell'esame del disegno di legge contenente misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale,

impegna il Governo a:

favorire la più rapida ratifica della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000;
favorire la più rapida ratifica della convenzione stabilita dal consiglio conformemente all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea con firma a Bruxelles il 29 maggio 2000;
dare effettiva, coerente esecuzione a tutti gli accordi internazionali e convenzioni ONU e EU per la cooperazione giudiziaria in materia di lotta al terrorismo.
9/1756/2. Calzolaio, Barbieri, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Ruzzante, Bonito, Spini.

La Camera,
premesso che:
con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro è stata introdotta una disciplina normativa destinata a consentire l'emersione di attività finanziarie detenute all'estero;
tale finalità normativa risulta perseguita attraverso dichiarazioni riservate presentate dagli interessati;
la disciplina in questione, proprio per la riservatezza assicurata agli istanti


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ed alle loro domande, può consentire l'ingresso in Italia di capitali destinabili ad attività terroristiche;
ciò appare in palese contraddizione con le finalità perseguite dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

impegna il Governo

a prevedere con atto normativo urgente ovvero con ogni altro idoneo atto, l'obbligo da parte degli intermediari di segnalare al comitato di cui al decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, ogni operazione di rimpatrio da essi istruita.
9/1756/3. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Leoni, Calzolaio, Mancini, Siniscalchi, Lucidi, Agostini.

La Camera,
premesso:
che con decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, non ancora convertito, è stata disciplinata la emersione di attività detenute all'estero;
che in particolare agli articoli 12 e seguenti, è stata prevista una procedura di rimpatrio coperta da assoluta riservatezza in ordine al nome degli «interessati» all'operazione di rimpatrio, nonché agli importi delle singole operazioni;
che in particolare all'articolo 13, punto 3, del detto decreto si obbligano gli intermediari che effettuano le operazioni a comunicare all'amministrazione finanziaria, solamente gli ... «importi complessivi delle attività rimpatriate» ... «senza l'indicazione dei nominativi e dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata» ...;
che tale procedura è intrinsecamente atta a favorire l'occultamento di operazioni che possono astrattamente essere collegate al terrorismo internazionale, e comunque possono consentirne direttamente o indirettamente il finanziamento;
che quindi il decreto-legge n. 350 del 2001 rischia di produrre effetti nefasti e comunque si pone in deciso contrasto con le finalità di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale di cui al decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame;

impegna il Governo

a procedere con idoneo provvedimento urgente, a coordinare le discipline dei decreti-legge n. 350 del 2001 e n. 369 del 2001, prevedendo l'obbligo per gli intermediarii, - in deroga alla disciplina di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto-legge n. 350 del 2001 - di comunicare anche al comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge n. 369 del 2001 oggi in esame, tutte le singole operazioni di rimpatrio di capitali, con ogni elemento utile ad identificarne la provenienza e gli autori.
9/1756/4. Fanfani, Acquarone, Monaco, Delbono, Enzo Bianco, Bressa, Bimbi, Bottino.