Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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(A.C. 1756-A - Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Comitato di sicurezza finanziaria).

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «, composto da otto membri»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».
1. 5. Governo.
(Approvato)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Ove se ne ravvisi la necessità aggiungere le seguenti: per le strette finalità di cui al comma 1.
1. 1. Mantini.

Sopprimere il comma 6.
1. 2. Mantini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: strettamente funzionali allo scopo di migliorare la collaborazione informativa di cui al comma 3.
1. 3. Mantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo assume, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, le iniziative regolamentari ed attuative idonee a definire i soggetti e le procedure semplificate di accesso all'archivio unico bancario, previsto dall'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
1. 4. Mantini.