Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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(A.C. 1756 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:
al comma 1, terzo periodo, le parole:
«ed un ufficiale della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri»;
al comma 5, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148» sono sostituite dalle seguenti:


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«testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148».

All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo»;
al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2»;
al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; le parole: «successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30».