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La Camera,
premesso che:
il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegna alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una quota delle accise sulle benzine per ogni litro venduto nel territorio della regione e prevede un articolato sistema di riduzione dei trasferimenti statali, ivi comprese le devoluzioni erariali spettanti alla regione medesima in attuazione dello statuto di autonomia per compensare gli eventuali minori gettiti per l'erario;
l'attuazione della predetta legge non solo non ha comportato minori entrate per le casse statali, ma ha avuto riflessi positivi sull'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché sui bilanci statali e regionali, in quanto ha consentito il recupero di gettito sugli acquisti di carburante che precedentemente venivano effettuati oltre confine;
la legge medesima si riferisce esclusivamente alle accise sulle benzine e non a quelle relative al gasolio per autotrazione
ad uso privato, il cui consumo assume dimensioni rilevanti nel territorio in questione;
ritenuto pertanto opportuno estendere i meccanismi previsti dalla citata legge alle accise sul gasolio per autotrazione ad uso privato,
ad assumere - nell'ambito delle proprie competenze - opportune iniziative al fine di estendere le previsioni ed i meccanismi di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, alle accise sul gasolio per autotrazione limitatamente ai consumi ad uso privato.
9/1701/1. Romoli, Franz, Fontanini, Ballaman, Moretti, Lenna, Menia, Saro, Collavini.
La Camera,
premesso che:
conformemente alla normativa comunitaria, la disciplina nazionale di cui all'articolo 3 della legge 1o novembre 1973, n. 762, prevede, per il comune extradoganale di Livigno, l'applicazione su benzina e gasolio, in luogo delle imposte erariali di consumo e di fabbricazione, di un diritto speciale, determinato attualmente nella misura di lire 450 per la benzina e lire 15 per il gasolio;
il continuo calo del consumo della benzina, a fronte di un aumento di quello del gasolio, ha determinato una rilevante flessione delle entrate comunali, tale da compromettere la possibilità per il comune di far fronte agli investimenti intrapresi;
ad adottare le iniziative, anche normative, necessarie per rideterminare l'ammontare del diritto speciale sul gasolio al fine di compensare le minori entrate del comune di Livigno derivanti dal costante calo dei consumi di benzina.
9/1701/2. Scherini, Arnoldi.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;
premesso che:
all'articolo 1, comma 2, è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2001 per le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Gecam);
l'emulsione Gecam è prodotta e commercializzata in regime di assoluto monopolio;
nella seduta del 17 luglio 2001 era stato accolto come raccomandazione, da questo Governo, l'ordine del giorno presentato che impegnava il Governo a riconsiderare l'opportunità di prorogare mediante apposite iniziative l'accisa sul Gecam, già decisamente agevolata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 per il primo semestre del corrente anno, e a consentire, nel rispetto delle caratteristiche dell'emulsione previste dal decreto ministeriale 20 marzo 2000, la produzione e la commercializzazione del prodotto a più operatori in regime di libera concorrenza;
nella seduta del 17 ottobre 2001 la X Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole sul provvedimento de quo ritenendo opportuno che non siano concesse ulteriori proroghe delle agevolazioni sulle accise sull'emulsione Gecam, considerato che i vantaggi ecologici legati all'utilizzo di tale emulsione sono ancora da dimostrare;
a verificare l'effettiva ecologicità del Gecam, al fine di giustificare le ingenti agevolazioni concesse allo stesso.
9/1701/3. (Testo così modificato nel corso della seduta).Polledri, Vascon.
La Camera,
premesso che:
i benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, hanno cessato di avere effetto;
tali benefici risultano essenziali al fine di garantire condizioni più eque per moltissime comunità del nostro Paese nell'uso del gasolio e del GPL da riscaldamento;
a ripresentare per l'anno 2002 le agevolazioni già previste per il gasolio e il GPL da riscaldamento nelle zone montane.
9/1701/4. Bressa, Manzini, Innocenti, Sabattini, Bielli, Sandi, Papini.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;
premesso che le imprese operanti in Sardegna scontano costi energetici maggiori rispetto alle aziende concorrenti, causati dall'impossibilità di ricorrere al metano per l'assenza della rete di metanizzazione;
a valutare l'opportunità di una riduzione del prelievo tributario sul consumo dell'olio combustibile denso (BTZ) utilizzato dalle industrie dell'isola in luogo del gas metano non disponibile, in modo da sanare l'ingiusta penalizzazione per le imprese dell'isola.
9/1701/5. Zama, Marras, Massidda, Cuccu, Nuvoli, Cossiga.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, disciplina uno dei punti fondamentali del drenaggio di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del Paese sugli idrocarburi;
la recente modifica del Titolo V della Costituzione rafforza le ragioni del decentramento, di una più ampia attribuzione di funzioni e soprattutto assume il federalismo fiscale come riferimento nella nuova organizzazione statale, ove il ruolo delle regioni dovrà essere sempre più valorizzato in direzione di maggiori autonomie istituzionali ed economiche;
molte regioni, a cominciare da quelle che producono il petrolio o, attraverso bacini idrici, l'energia, come per esempio la Basilicata, si interrogano sulla necessità di ottenere sconti e benefici fiscali a fronte anche dei danni ambientali che i territori locali subiscono;
ad esaminare la possibilità di individuare forme di compensazione e perequazione a favore delle regioni interessate alla produzione di idrocarburi.
9/1701/6. Blasi.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1701, recante conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi,
a ridurre le tariffe elettriche, con le misure che riterrà più opportune, per i consorzi aziendali di irrigazione, operanti in zone collinari disagiate, che stanno sostenendo costi di energia elettrica, per sollevare l'acqua dalla pianura alla collina,
di molto superiori ai costi delle aziende concorrenti nell'ambito agricolo.
9/1701/7. Ruggeri, Marcora.
(Ordine del giorno dichiarato inammissibile).
La Camera,
premesso che:
il perdurare dello stato di siccità nelle regioni meridionali, ed in particolare in Basilicata, ha determinato un aggravio economico per l'intero tessuto produttivo agricolo;
la voce di spesa legata all'utilizzo del gasolio per macchine agricole rappresenta uno dei principali costi per l'attività delle aziende;
i ribassi del costo del greggio e dei suoi prodotti ha avuto una incidenza inferiore per quanto riguarda il gasolio agricolo,
a determinare, in favore delle aziende agricole operanti nei territori colpiti dalla siccità, misure di sgravio sul costo del carburante utilizzato per l'attività economica.
9/1701/8. Molinari.
La Camera,
esaminato l'A.C. 1701 recante conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi;
considerata la necessità di chiarire la normativa riguardante le agevolazioni sul gasolio da riscaldamento per applicarla anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, limitatamente alle parti di territorio non metanizzate, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale,
ad adottare con la legge finanziaria, riguardante l'anno 2002, le iniziative normative necessarie per applicare correttamente l'agevolazione alle aree precedentemente indicate.
9/1701/9. Sergio Rossi, Parolo, Osvaldo Napoli, Paniz, Pittelli, Guido Giuseppe Rossi, Baldi, Arnoldi, Scherini.
La Camera,
premesso che:
dopo la chiusura del tunnel del San Gottardo si è venuta a creare una difficile situazione per la categoria degli spedizionieri autotrasportatori e per tutto il mondo produttivo locale lombardo;
la situazione attuale di quasi isolamento verso il nord è destinata, a breve, ad un ulteriore peggioramento per l'imminente arrivo della stagione invernale che renderà l'attraversamento delle Alpi estremamente difficoltoso;
al momento, per il traffico pesante, sono agibili i tunnels del San Bernardino, del San Bernardo e del Frejus e i passi del Sempione e Brennero, direttive queste che, già al limite di saturazione, saranno ancora più intasate e di difficile percorrenza con l'arrivo delle prime nevicate;
la riapertura del tunnel del San Gottardo (stando alle stime odierne) non avverrà prima di sei mesi;
a prevedere, in aiuto della categoria degli spedizionieri autotrasportatori, la riduzione del prelievo tributario o la riduzione del costo del carburante attraverso diminuzioni delle accise.
9/1701/10 (Testo così modificato nel corso della seduta). Taborelli, Palmieri, Butti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio
di risorse finanziarie attraverso i consumi e la spesa del paese sugli idrocarburi;
la positiva modifica avvenuta di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;
con la finanziaria dello scorso anno si è riconosciuta alle regioni che producono il petrolio, in particolare la Sicilia, forme di risarcimento ambientale per i danni subìti dai territori dove è localizzata l'attività estrattiva o di trasformazione;
è necessario mantenere l'impegno assunto dalle varie forze politiche siciliane per quest'anno, di avviare forme di ulteriori interventi sull'intero territorio regionale della Sicilia, prevedendo sconti e benefìci fiscali per la riduzione dei costi energetici,
ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per consentire il versamento di una quota alla regione siciliana dell'accisa sui prodotti petroliferi.
9/1701/11. Lumia, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cusumano, Burtone, Cardinale.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, disciplina in materia di drenaggio fiscale per la spesa sugli idrocarburi;
la positiva modifica avventa di recente del titolo V della Costituzione assume il federalismo fiscale come architrave del nuovo assetto istituzionale del nostro paese;
bisogna sostenere le regioni come la Basilicata, dove è localizzata l'attività estrattiva a ristoro dei danni ambientali subito e degli effetti negativi sulle stesse attività preesistenti quali l'agricoltura ed il turismo;
ad individuare le risorse e i percorsi legislativi per ridurre le accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini di cui alla legge regionale n. 40 del 1995 e successive modificazioni, nonché prevedere un credito di imposta a favore delle imprese operanti negli stessi comuni.
9/1701/12. Lettieri.