Allegato A
Seduta n. 61 del 13/11/2001


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(A.C. 1701-A - Sezione 2)

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354).
1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è sostituito dal seguente:
3. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni «non metanizzati» si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto in virtù della delibera comunale emanata, esclusi successivamente dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 01. Sergio Rossi, Fistarol, Rusconi, Luigi Olivieri (ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'on. Innocenti).

ART. 5.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei


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comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.
5. 1. Menia, Romoli, Saro, Collavini.

ART. 8.
(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 18 milioni di litri mentre, per i comuni della provincia di Udine, in 7 milioni di litri.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 397 miliardi.
8. 4. Menia, Romoli, Saro, Collavini.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.
*8. 2. Illy, Damiani, Lettieri.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento


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iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.
*8. 5. Nicola Rossi, Benvenuto, Ago-stini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 393 miliardi.
8. 3. Menia, Saia, Antonio Pepe, Cannella.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 8.02 della Commissione (nuova formulazione) .

All'articolo aggiuntivo 8. 02, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali.
0. 8. 02. 4. Nicola Rossi, Benvenuto.
(Approvato).

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente».
2. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al


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Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 02. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato).

ART. 9.
(Norme di copertura).

Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole da: 311 miliardi fino a: 373 miliardi con le seguenti: 740 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 373 con la seguente: 740.
9. 1. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.