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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto legge 12 ottobre, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) e la III Commissione (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la II Commissione (Giustizia), onorevole Tarditi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame rappresenta una concreta risposta legislativa alla guerra contro il terrorismo. In coerenza con le determinazioni delle principali istituzioni internazionali e con l'adesione piena e convinta del nostro paese alle principali iniziative internazionali contro il finanziamento delle reti terroristiche, esso prevede, infatti, l'istituzione, in Italia, di un comitato di sicurezza finanziaria; a questo organismo vengono affidati compiti di sorvegliare il funzionamento degli apparati interni di contrasto
al finanziamento del terrorismo e di coordinare l'azione con quella di altri paesi o delle principali istituzioni internazionali e dell'Unione Europea. Sono inoltre previste norme per sanzionare la violazione del divieto, stabilito in diversi atti internazionali, comunitari ed interni, di effettuare transazioni che riguardino beni, servizi o attività finanziarie comunque riconducibili a soggetti o ad organizzazioni legate al terrorismo internazionale.
Desidero altresì sottolineare che il provvedimento che oggi esaminiamo è solo un tassello di una più complessa risposta legislativa al terrorismo internazionale. Infatti, il Governo ha già presentato al Parlamento altri due provvedimenti d'urgenza che si muovono nella stessa direzione di quello oggi al nostro esame. Si tratta dei disegni di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della frazione afgana dei talebani (presentato al Senato), e del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (presentato alla Camera e assegnato alla Commissione giustizia che ne inizierà, tra l'altro, l'iter domani mattina).
Il provvedimento al nostro esame si colloca, comunque, in un contesto di iniziative internazionali e comunitarie che si sono susseguite successivamente agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, mirate alla lotta, a livello finanziario, alle reti del terrorismo internazionale. Ricordo, ad esempio, che la Commissione europea ha approvato, il 19 settembre, una decisione quadro contro il terrorismo e una per il mandato di cattura europeo, volte a rafforzare la lotta al terrorismo internazionale. Il primo strumento vuole armonizzare la legislazione degli Stati membri sulla definizione dei reati di terrorismo e relative sanzioni, mentre il secondo - di portata più generale - mira a velocizzare la cooperazione giudiziaria intracomunitaria. Il 20 settembre si è svolta, a Bruxelles, una riunione straordinaria dei ministri dell'interno e della giustizia della UE, che hanno adottato una lunga serie di provvedimenti operativi e tattici in funzione antiterroristica, tra i quali segnalo il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e il coordinamento dei servizi nazionali di polizia e di intelligence, senza escludere, in caso di minaccia grave, la sospensione concertata degli accordi di Schengen sulla libera circolazione alle frontiere interne.
Nel vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea del 21 settembre, si è sancito, in particolare, l'impegno ad istituire, al più tardi il 6-7 dicembre 2001, un mandato di cattura europeo che sostituirà il sistema di estradizione, e di procedere, entro breve tempo, all'adozione della direttiva sul riciclaggio del denaro sporco e della normativa quadro sul congelamento di capitali.
Il 28 settembre, poi, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, all'unanimità, una risoluzione (la n. 1373) che impone a tutti i paesi il congelamento di conti e fondi appartenenti a gruppi terroristici e a loro sostenitori; pur contenendo disposizioni immediatamente vincolanti, il documento approvato dalle Nazioni Unite non prevede sanzioni in caso di violazione delle regole. L'8 ottobre il Consiglio della Unione Europea ha richiesto alla Commissione di adottare le misure necessarie al congelamento di beni e capitali delle 27 organizzazioni o individui già oggetto dell'iniziativa USA sopra richiamata e sui quali, il 6 ottobre, anche il comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite aveva posto l'obiettivo.
Venendo all'illustrazione dell'articolato, il comma 1 dell'articolo 1, come accennato, coerentemente con gli impegni internazionali assunti dal nostro paese dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre, istituisce un comitato di sicurezza finanziaria, insediato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che avrà la durata di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Del comitato fanno parte il direttore generale del Tesoro, o un suo delegato, il presidente del comitato, altri cinque componenti nominati dal ministro dell'economia e delle
finanze, su designazione dei ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri, della Banca d'Italia e dell'UIC, un dirigente del ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, e, a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni, un funzionario della Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei carabinieri. Tale estensione della composizione ha la propria ragione giustificativa nella circostanza che i gruppi terroristici internazionali si avvalgono, per finanziarsi, anche del traffico di armi, di stupefacenti e di esseri umani, cioè di attività criminali sulle quali la DIA e l'Arma dei carabinieri svolgono indagini insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza.
In deroga alle vigenti disposizioni sul segreto d'ufficio, è disposta la trasmissione al comitato dei provvedimenti sanzionatori adottati in materia di congelamento di beni e attività finanziarie di persone o enti legate al terrorismo. Al comitato di sicurezza finanziaria sono trasmessi anche dati e informazioni acquisiti in base alla normativa in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni competenti sono tenute a trasmettere allo stesso.
A tale proposito, il comitato di sicurezza finanziaria può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano cambi ed al nucleo speciale di polizia valutaria. La disposizione dovrebbe riguardare soprattutto i richiamati compiti di tali soggetti in materia di contrasto al riciclaggio. Il comitato, inoltre, può richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza.
Il comitato di sicurezza finanziaria svolge anche un compito di collegamento con gli organismi che svolgono funzioni analoghe negli altri paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal GAFI, il Gruppo di azione finanziaria internazionale.
È disposta la soppressione della commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, riguardante la repressione dei reati valutari. Tale commissione, composta di cinque membri nominati per un triennio dal ministro del tesoro, ha il compito di esprimere il proprio parere ai fini dell'emanazione del decreto motivato del ministro stesso, recante la determinazione della somma dovuta per la violazione delle norme in materia valutaria e di ingiunzione del relativo pagamento.
La disposizione in commento sembrerebbe finalizzata ad accelerare le procedure di irrogazione delle sanzioni valutarie, eliminando, appunto, il parere della commissione consultiva ai fini dell'emanazione dell'apposito decreto del ministro della giustizia.
L'articolo 2 ha per oggetto le sanzioni da applicare agli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti i divieti, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.
I commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni sopracitate e l'applicabilità, ai soggetti che compiono le operazioni vietate ai sensi del comma 1, di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore delle operazioni stesse e non superiore al doppio del valore medesimo.
È da segnalare che tali disposizioni potrebbero sembrare riprodurre il contenuto delle norme del già citato decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 in materia di disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei talebani, che, nel testo modificato dal Senato, sarà da domani all'esame delle Commissioni riunite II e III. La prima differenza tra i due decreti è data dalle norme alla cui violazione ciascun decreto rinvia. Mentre il decreto al nostro esame rinvia genericamente ad atti comunitari, individuabili dal loro oggetto, il decreto contro il finanziamento
dei talebani si riferisce alla violazione del regolamento della Comunità europea del 6 marzo 2001 n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli, ed estende - ed è questo ciò che interessa - il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talebani dell'Afghanistan. È importante sottolineare che tra i due decreti non vi è una completa coincidenza di contenuti, per cui entrambi necessitano di essere convertiti in legge. Certo, la circostanza che entrambi perseguono la finalità di bloccare il finanziamento del terrorismo internazionale, comporta che tra questi vi siano dei punti di contatto, che rischiano di trasformarsi, in alcuni casi, in vere e proprie sovrapposizioni. La materia oggetto dei due decreti, comunque, non coincide completamente, in quanto il decreto che ha per oggetto i talebani non si limita a congelare il finanziamento dei beni dei terroristi, ma contiene anche divieti di portata più ampia.
La ragione per la quale il Governo ha inserito una normativa sanzionatoria come quella in esame, diretta a recepire i regolamenti comunitari che saranno emanati in materia di congelamento di capitali e di altre risorse finanziere dirette a foraggiare associazioni terroristiche, è data dalla circostanza che in tale materia ci troviamo innanzi ad una continua evoluzione dei rimedi da contrapporre al terrorismo internazionale. In sostanza, non si ritiene che possa essere emanata a livello comunitario un'unica normativa di contrasto alla quale far seguire la conseguente normativa interna.
Il Governo, pertanto, ha fatto ricorso a norme sanzionatorie «in bianco», per cui - come si è detto - il decreto non descrive direttamente il precetto normativo, ma si limita a sanzionare amministrativamente la violazione di disposizioni individuate non direttamente, ma in base alla loro fonte (regolamento comunitario) ed al loro oggetto (divieto di esportazione di beni e capitali o congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie). Per quanto nella materia della sanzione amministrativa non trovino applicazione i principi costituzionali che regolano il diritto penale, è opportuno ricordare che il legislatore ordinario ha optato nel 1981, con la legge n. 689, per un modello di illecito amministrativo costruito sul paradigma dell'illecito penale, ancorando al principio di legalità anche la sanzione di natura amministrativa. Nonostante la legge del 1981, avendo natura ordinaria, non vincoli il legislatore, non si può non tenere conto - a pena di pregiudicare la coerenza del sistema sanzionatorio del nostro ordinamento - dell'esigenza di certezza del diritto che ha ispirato l'affermazione del principio di legalità anche per la materia sanzionatoria amministrativa. La Corte costituzionale, sia pure non con riferimento alla materia amministrativa, ha più volte affermato che le norme penali in bianco non violano il principio di legalità quando sia una legge dello Stato, non importa se quella incriminatrice, a indicare i caratteri, i presupposti, il contenuto e i limiti dei provvedimenti amministrativi alla cui trasgressione è connessa la sanzione penale. Le fattispecie contenute nel decreto in esame, in realtà, non rinviano a provvedimenti amministrativi, bensì a fonti di grado primario (regolamenti comunitari), il cui rapporto con quelle interne primarie è di competenza e non di gerarchia. Vi è una sorta di precostituzione dell'apparato sanzionatorio di normative precettive che solo in futuro saranno emanate. Come si è detto, si è trattato di una scelta dettata dalla impossibilità di adottare un'unica normativa di contrasto al finanziamento anche indiretto del terrorismo, che suscita alcune perplessità sotto il profilo meramente giuridico. Per ovviare a questi dubbi, si potrebbe, anziché adottare una normativa «in bianco», emanare, attraverso decreto-legge, specifiche disposizioni sanzionatorie riferite a quelle specifiche norme comunitarie che saranno approvate in futuro in tema di contrasto al terrorismo.
Il comma 3 stabilisce che i soggetti indicati nei regolamenti di cui al comma 1 siano tenuti a comunicare al dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. In caso di ritardo od omissione della comunicazione citata il testo originario del decreto prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore alla metà del valore dei capitali e delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo. Le Commissioni hanno ridotto tale sanzione, poiché la violazione non può essere considerata, come invece era previsto dalla norma modificata, della stessa gravità dell'omesso congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, in quanto rispetto a quest'ultima violazione essa svolge un ruolo meramente strumentale. Pertanto, l'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2.
Infine, nel comma 4 viene stabilita l'applicabilità, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni, delle disposizioni di cui al titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria (decreto del Presidente del Repubblica 31 marzo 1988, n. 148). Si tratta, in particolare, delle disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative e per l'applicazione delle sanzioni amministrative medesime. Tali norme attribuiscono all'ufficio italiano dei cambi e agli ufficiali ed ai sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria la competenza dell'accertamento delle violazioni valutarie in questione. È stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 30 del testo unico che consente l'oblazione dell'illecito, poiché non sembra opportuno consentire la possibilità di estinguere illeciti tanto gravi quanto quelli in esame, attraverso il versamento all'erario in tempi celeri di una somma ridotta della sanzione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, vorrei esprimere apprezzamento per la compiutezza della relazione che tratta in maniera rigorosa, e con dovizia di particolari, il disegno di legge al nostro esame. Di questo intendo sottolineare due punti che mi sembrano estremamente significativi.
Il primo è quello emendativo, che ha determinato il coinvolgimento nel comitato di sicurezza finanziaria anche di un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei carabinieri. Questo perché le forme di finanziamento che interessano le aree del terrorismo provengono prevalentemente da delitto. Dunque, è quanto mai opportuno il coinvolgimento di esperti che svolgono indagini sistematicamente e, quindi, sanno dove intervenire per prevenire queste gravissime forme di patologia sociale.
In secondo luogo, al comma 3 dell'articolo 1 si auspica la trasmissione degli atti e delle informazioni acquisite dal comitato ai direttori dei servizi. Francamente, tale interlocuzione tra servizi e comitato dovrebbe essere intensa e costante perché i meccanismi particolari della realtà terroristica comportano fatalmente l'esigenza che quanti sono preposti all'attività di intelligence possano interloquire con i soggetti deputati a conoscere i meccanismi particolari del finanziamento illecito che giunge a certe aree. Il Governo auspica che tale possibilità - l'articolato non fa cenno ad un obbligo da parte del comitato - si concretizzi in un contatto costante e producente.
Per il resto, l'auspicio è che in tempi brevi si possa convertire in legge il decreto-legge.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo anch'io apprezzamento nei confronti del relatore per la correttezza, l'ampiezza e la completezza della sua relazione. Questa, a fronte di un provvedimento per sua natura modesto quanto al contenuto - ben più ampio sarà il provvedimento che esamineremo la settimana prossima in relazione alle disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale - ha offerto spunti veramente apprezzabili.
L'importanza di questo provvedimento nasce dall'essere esso inserito necessariamente in un quadro più ampio di provvedimenti e di comportamenti conseguenti da parte dell'esecutivo. Mi riferisco, in particolare, al provvedimento che ho richiamato pochi secondi fa riguardante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (decreto-legge n. 374 del 2001) e ad un altro provvedimento strettamente connesso sulle disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della frazione afgana dei talebani (decreto-legge n. 353 del 2001).
Non credo siano particolarmente importanti il semplice fatto di aver costituito il comitato di sicurezza finanziaria che, oltre tutto, prevede una composizione soggettivamente modesta quanto al numero, né i compiti che esso si è attribuito, tra i quali ritengo massimamente apprezzabili il controllo finanziario sui flussi di capitale, un controllo sulle attività informative ed un collegamento con le funzioni di controllo esercitate da comitati analoghi in altri paesi. È, invece, essenziale la necessità che tale comitato sia messo in condizione di lavorare e di operare quotidianamente - come ha sottolineato opportunamente il rappresentante del Governo - anche sotto il profilo economico-finanziario, peraltro carente in questo provvedimento, che non comporta nessun aggravio di spesa, e sia messo in condizione di svolgere le funzioni alle quali è preposto.
Trovo anche importante, ai fini del corretto espletamento delle funzioni che il provvedimento al nostro esame si propone, la disciplina di alcune nullità di atti, adottati in violazione alle norme più ampie di contrasto sulla circolazione illecita di capitali e ad altre relative ad una maggiore disciplina sul congelamento dei capitali: esse sono le uniche due norme sostanziali che ritroviamo in questo provvedimento ma, se correttamente adottate e se il comitato avrà la possibilità di renderle coerenti allo sviluppo di questa problematica, saranno, certamente, due disposizioni di massima importanza.
Il provvedimento è, certamente, inserito in un quadro di emergenza generale perché è, ovviamente, necessario reagire alla minaccia universale rappresentata dalle prospettate guerre chimiche, batteriologiche e nucleari. Al di là di quello che può essere successo oggi, credo che, sotto il profilo politico internazionale, il fatto di maggior rilievo sia il discorso di due giorni fa, integralmente riportato dai mezzi di informazione, di Bin Laden, nel quale le minacce sono state reiterate, facendo ricorso alla prospettazione della disponibilità di armi chimiche e nucleari.
Tutto ciò impone, ovviamente, una reazione decisa - non in termini bellici classici di vendetta, ma di prevenzione internazionale in grado di garantire un consesso civile e duraturo all'intero universo -, ma quando avremo superato questa fase, per il mondo civile se ne prospetterà un'altra più impegnativa, cioè la fase creativa di una società universale più giusta, dove alla fame sia sostituito il dovere di aiuto, al dolore la solidarietà, allo sfruttamento la collaborazione, alle minacce il confronto, alla guerra la convivenza universale.
È noto che lo sviluppo incontrollato e prevaricatore divori se stesso e costringa ad un confronto violento continuo e ad una prevaricazione dell'uomo sull'uomo, che, a fasi alterne, renderà i deboli più forti e i forti più deboli e mieterà vittime da tutte le parti.
Senza prospettive non si può che pensare ad una società costruita sulla guerra
e sull'odio. Oggi si potrebbe distruggere anche un'intera generazione, un paese, ma non impedire che i figli e i nipoti di quelli che sono distrutti reagiscano con la stessa violenza o diventino, a loro volta, gli oppressori.
Questa prospettiva - al di là della ragione o del torto, sostanzialmente irrilevante in un contesto internazionale - deve far riflettere sui doveri di sviluppo futuro della pace, soprattutto, all'interno del bacino del mar Mediterraneo, a noi caro.
Nei giorni passati, in quest'aula, ho sentito ed ho anche letto discorsi sulla pace che ritengo siano farciti, anche troppo, di retorica.
Il futuro non si costruisce con il terrorismo e con gli eccidi di massa e questo dobbiamo averlo estremamente chiaro quando affrontiamo questo problema perché è l'unica cosa che, oggi, legittima la reazione decisa che tutto il consesso internazionale, compreso il nostro paese, sta attuando per impedire che la catastrofe prospettata possa essere attuata in nostro danno. Il futuro e la pace non si costruiscono predicando la violenza, come abbiamo sentito fare nei giorni scorsi, né minacciando l'incolumità della convivenza universale.
Ma la pace non si costruisce neppure praticando lo sfruttamento economico su scala universale; rapinando materie prime e scambiandole con armi che, molto spesso, nei paesi attributari di materie prime, hanno portato a scontri tribali finanziati dagli stessi paesi che le materie prime acquistavano; consentendo la diffusione di malattie che, nei paesi occidentali, sono scomparse da almeno un secolo né teorizzando insensatamente la superiorità di razze o di culture, la quale ha ricordato, a chi ha memoria non breve, le esperienze tristissime dell'ultima guerra mondiale e, a chi ha memoria breve, i fatti allarmanti e drammatici ai quali abbiamo dovuto assistere al di là della sponda dell'Adriatico.
Abbiamo un grande dovere di cooperazione per la pace, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Noi, più di ogni altro paese, abbiamo bisogno della stabilità e della pace in questo che è il più grande bacino mondiale di produzione della materia prima oggi necessaria per lo sviluppo del mondo intero, vale a dire del petrolio.
Si tratta di doveri che passano attraverso la soluzione della questione palestinese e attraverso la solidarietà con i paesi produttori di petrolio e i paesi più poveri.
Abbiamo un dovere anche di politica internazionale, che può passare dall'enfatizzare la qualità del rapporto esclusivamente con quei paesi produttori che sappiano applicare al loro interno principi di democrazia, che sappiano far crescere la democrazia e la socialità in termini di qualità, che in sostanza sappiano, al posto di opere inutili per una collettività, far nascere scuole, ospedali, dunque far crescere tutto quello che serve a creare, anche in quei paesi, un mondo più giusto.
Se la politica estera dei paesi acquirenti del petrolio non fosse stata improntata esclusivamente a risparmiare mezzo dollaro al barile, ma fosse stata incentrata o proiettata a favorire, attraverso le enormi ricchezze di cui dispongono i produttori di petrolio, la crescita democratica di quei paesi, oggi non ci troveremmo ad affrontare e a discutere di una situazione che, giorno per giorno, rappresenta drammi continui.
Il Mediterraneo è piccolo e noi siamo il paese più proiettato al suo interno.
A Monaco di Baviera, nella stazione, vi è un'insegna, di una bellezza enorme per tutte le coscienze dei popoli liberi, che recita: «Se Cristo è ebreo, se la lingua è latina, se la democrazia è greca, se la matematica è araba, allora tu non puoi sentirti straniero in questo paese».
Noi abbiamo una contiguità territoriale ed economica e un'omogeneità culturale con questi paesi di gran lunga maggiore di quanto noi stessi possiamo immaginare. Proprio su questa prospettiva possiamo costruire una solidarietà economica, che attraverso l'aspetto economico diventa solidarietà e omogeneità politica, che può attraversare tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, creando una prospettiva migliore anche per il nostro paese e per tutta l'Europa.
Infatti, con la solidarietà potremo costruire un mondo migliore e condizioni di sviluppo nella pace, mentre senza una politica di solidarietà verso i paesi poveri ogni sforzo di oggi, anche fatto attraverso la prospettazione di questo decreto-legge - che, tutto sommato, è un decreto modesto quanto ai contenuti - sarebbe assolutamente vano (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.
CESARE RIZZI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, i dibattiti e gli incontri governativi, in sede nazionale e internazionale, esplicitano che il crimine organizzato e il terrorismo sono e saranno per i Governi e per i decision maker, nazionali e internazionali, uno dei problemi prioritari da affrontare, da prevenire e da combattere, al fine di garantire l'esistenza di uno Stato di diritto, l'osservanza delle leggi e della legalità, la salvaguardia della sicurezza e della libertà che i cittadini desiderano.
Si tratta di necessità sociali essenziali che devono, obbligatoriamente, trovare un impegno concreto di realizzazione in coloro che, a vario titolo, ricoprono ruoli istituzionali.
Il presente provvedimento si colloca all'interno delle recenti iniziative europee in materia di lotta al terrorismo, alle sue attività economiche o finanziarie illecite, ai suoi conti e depositi bancari; tali iniziative legislative devono necessariamente essere occasione di un'attenta ed impietosa riflessione politica e tecnica, nell'interesse generale, per comprendere se, fino ad ora, sia stato posto in essere tutto ciò che sarebbe stato indispensabile per prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo, nelle sue varie tipologie, e, quindi, per proteggere e salvaguardare lo Stato di diritto e la sicurezza dei cittadini. Infatti, non è possibile accettare l'idea che attività imprenditoriali e conti bancari legati a gruppi terroristici possano essere solamente ora oggetto di attenzione, secondo la formula utilizzata dal Presidente Bush il 7 novembre, in merito alla necessità di chiudere definitivamente il network finanziario del terrorismo.
Ormai abbiamo preso atto che nel villaggio globale dell'economia, dei mercati finanziari e della politica, ogni Stato, con tutto ciò che esso contiene, è quotidianamente soggetto ad attacchi e ad inquinamenti da parte di gruppi criminali, non soltanto endogeni, che operano direttamente o a distanza. Si tratta di gruppi criminali e terroristici che possono avvalersi di appoggi internazionali similari e, talvolta, di connivenze con rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e delle istituzioni, ed ai quali non mancano le risorse finanziarie per comperare ciò che serve loro. Oltre che di armi, possono dotarsi di strumentazione tecnologiche sofisticate, talvolta superiori a quelle in dotazione alle forze di polizia; inoltre, possono comperare o costituire società ed attività economiche.
Quanto alle forze di polizia, esse, con riferimento all'Italia, si sono trovate spesso ad ostacolare la diffusione ed il radicamento dell'organizzazione criminale e dei loro illeciti con mezzi inadeguati o insufficienti, con una preparazione non specifica, con leggi che aprono varchi in aree grigie, con retribuzioni economiche basse e, conseguentemente, con scarsa motivazione. In questo senso, spero che la legge finanziaria 2002, ottima sotto il profilo ragionieristico, offra, con riferimento all'articolo 9, ulteriori slanci a favore del comparto sicurezza, verso coloro che, specificatamente, sono preposti alla lotta al terrorismo. Ricordo che l'articolo 9, comma 4, destina un trattamento economico accessorio a coloro che sono impiegati in operazioni di contrasto alla criminalità; a questo riguardo, spero che il Governo voglia aggiungere le parole «e al terrorismo». Siamo di fronte ad una criminalità e ad un terrorismo fatti anche di colletti bianchi che, avvalendosi di avvocati, commercialisti, paradisi fiscali, aree off-shore, zone di libero scambio e transito di merci e movimento di persone e, infine, canali digitali, riescono a sottrarsi alla
pena e a mantenere il controllo dei propri capitali. Ricordo che il Fondo monetario internazionale ha valutato che il riciclaggio di denaro si aggira, annualmente, sui 600 miliardi di dollari e che oltre 200 milioni di persone eseguono pagamenti in tempo reale, comprano e vendono beni mobili ed immobili, compiono movimenti finanziari di vario genere via Internet. Infatti, gli organismi internazionali, da anni impegnati nell'elaborazione comune di strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del monitoraggio dei flussi di denaro illecito da esso derivanti (Gafi, Interpol, Consiglio d'Europa), concordano nel registrare l'espansione della criminalità organizzata all'interno della comunità internazionale con attività fittiziamente legali.
Ricordo che la penetrazione degli interessi criminali nel sistema economico, sociale e politico si realizza a diversi livelli, quali: il controllo di attività commerciali e/o industriali preesistenti, spesso conseguito mediante la pratica estorsiva e usuraria; la creazione di vere e proprie imprese o l'utilizzazione di imprese fantasma; l'impiego di numerose persone con diverse caratteristiche operative e professionali; i rapporti con il sistema bancario e creditizio, con altri operatori del mercato e con le istituzioni.
Con riferimento all'Italia, rammento che già a suo tempo la Confcommercio aveva reso noto che le attività imprenditoriali condotte dalla criminalità hanno un giro d'affari, mediamente, di circa 300 mila miliardi di lire l'anno (pari al 15 per cento del prodotto interno lordo del nostro paese), un patrimonio consolidato di oltre 2 milioni di miliardi di lire, il controllo del 20 per cento delle strutture commerciali e del 15 per cento delle imprese manifatturiere. Inoltre, di 6 mila miliardi è il guadagno derivante dallo smaltimento di rifiuti tossici, di 10 mila miliardi quello ottenuto con il traffico di armi o di materiale radioattivo, mentre gli investimenti del settore finanziario sono superiori ai 25 mila miliardi.
Quindi, è ovvio porsi obbligatoriamente l'obiettivo di non rimanere passivi a dialogare con le imprese della criminalità, che va invece fronteggiata con forza attraverso una serie di misure: la regolamentazione del segreto bancario, individuando, bloccando ed eventualmente confiscando il denaro depositato in conti bancari, cosiddetti sicuri, da compagnie internazionali, qualora questo provenga da fonti illecite; il rafforzamento del procedimento di rogatoria internazionale e di estradizione al fine di non permettere ai criminali di sottrarsi alla pena rifugiandosi in altri paesi; l'incentivazione della collaborazione degli Stati nel raccogliere e scambiare informazioni utili all'individuazione di criminali; la prevenzione dell'intrusione della criminalità nel mondo legale degli affari e dei mercati, attraverso un rafforzamento della collaborazione tra pubblico e privato e l'introduzione di codici di condotta per i professionisti (notai, avvocati, consulenti finanziari, commercialisti e così via).
Concludendo, annuncio il sostegno del gruppo parlamentare della Lega nord Padania a questo provvedimento, che intende fornire una sponda alle iniziative internazionali per contrastare il terrorismo, anche attraverso un più attento controllo dei flussi finanziari.
Il mio augurio è che a questa iniziativa legislativa si associ l'impegno dei singoli Stati a volere applicare concretamente le norme internazionali contro il riciclaggio. Chiediamo che il Governo si impegni ad inviare al Parlamento, quanto prima, avvalendosi della collaborazione intergovernativa, un elenco concernente tutte le attività imprenditoriali, tutte le associazioni, tutte le banche presenti in Italia ed in Europa, in qualche modo legate ai network di Al-Qaeda, di Al-Barakaat (un sistema finanziario e di telecomunicazione fondato nel 1989, presente in 40 Stati, con 60 uffici in Somalia e 127 in altri paesi) e di Al-Taqwa (un sistema di aziende con base in Svizzera, Liechtenstein, Bahamas e Milano, controllato da Youssef Nada, cittadino naturalizzato italiano, che offre consulenza finanziaria e meccanismi per il trasferimento del denaro liquido). Inoltre, chiediamo di conoscere se ha reale fondamento
l'articolo pubblicato su Time Magazine, del 5 novembre 2001, a firma di James Graff, per il quale l'Europa è un punto chiave di arrivo di molti degli 11 mila uomini, secondo l'FBI, che sono stati addestrati nei campi di Al-Qaeda in Afghanistan.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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