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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la IX Commissione (Trasporti) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Muratori, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
LUIGI MURATORI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di intervenire nel merito del decreto-legge al nostro esame, ritengo doveroso sottolineare il favorevole giudizio di valore espresso da tutti i gruppi parlamentari del Senato su questo provvedimento legislativo, con un'unanimità di consensi confermata anche nel corso dei lavori della Commissione trasporti da parte di tutti i gruppi intervenuti. Infatti, al di là dei diversi punti di vista, l'opportunità del provvedimento legislativo in esame è stata colta dai gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, proprio in considerazione della gravità della situazione che si è verificata per l'intero settore della navigazione aerea in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti d'America e in tutta l'Europa.
Non a caso, in questi giorni gli addetti ai lavori e gli osservatori economici parlano di migliaia di posti di lavoro a rischio per l'intero comparto e, addirittura, di problemi di sopravvivenza per alcune grandi compagnie aeree. Questa situazione è, pertanto, grave e drammatica dal punto di vista socioeconomico, ma lo è tanto di più dal punto vista etico e morale, perché collegata ai vili attentati terroristici dell'11 settembre scorso, compiuti negli Stati Uniti, e all'immane tragedia di migliaia di vittime innocenti che ne è derivata.
A causa di questi attentati e di questa tragedia si sono verificate, fra l'altro, drammatiche situazioni di crisi anche nel settore dei trasporti aerei civili in tutti i paesi del mondo, compreso il nostro, che sappiamo essere un paese dove il turismo rappresenta una forma inesauribile di ricchezza e di cultura legata, in gran parte, al bacino di utenza assicurata dal trasporto aereo.
Il giudizio di valore pressoché unanime di tutti i gruppi, maggioranza ed opposizione, registrato nella discussione al Senato e in Commissione trasporti alla Camera nel corso dell'esame del decreto-legge è stato ispirato anche da queste ragioni morali e dalla gravità della situazione economica che ho ricordato.
Onorevoli colleghi, questo è il motivo per cui, prima di illustrare il provvedimento in esame, mi sono sentito in dovere di evidenziare, ancora una volta, lo spirito bipartisan con il quale, maggioranza ed opposizione, hanno affrontato con profondo senso di responsabilità la situazione.
Il decreto-legge prevede, all'articolo 1, comma 1, la prestazione a titolo gratuito, da parte dello Stato italiano, di una garanzia in favore delle compagnie aeree nazionali abilitate a svolgere servizi di trasporto di passeggeri e merci per il risarcimento dei danni subiti da terzi a seguito di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio delle loro attività.
I drammatici eventi dell'11 settembre scorso, infatti, oltre a determinare una significativa riduzione del numero dei passeggeri, hanno indotto le compagnie di assicurazione a disdire i contratti di copertura assicurativa stipulati con le compagnie aeree per i rischi derivanti da atti di guerra o terroristici e ad offrire nuove polizze assicurative che prevedono sia una copertura più limitata sia costi molto più elevati rispetto a quelli praticati nel periodo precedente.
Il provvedimento in esame, dunque, è pienamente in linea con le conclusioni del vertice Ecofin e trova corrispondenza nei provvedimenti, già decisi da diversi paesi europei, con i quali si introduce una garanzia statale in favore delle compagnie di bandiera per i rischi assicurativi citati.
È doveroso ricordare che l'Ecofin ha suggerito che tale intervento dovrà essere subordinato a ben precise condizioni: in primo luogo, che l'aiuto dello Stato sia limitato a fronteggiare una situazione contingente
del mercato delle assicurazioni commerciali; in secondo luogo, che l'aiuto medesimo dello Stato sia circoscritto ad un periodo limitato ed accompagnato da misure dedicate a ripristinare le condizioni di mercato in questo settore.
Numerosi paesi europei, tra i quali la Germania, la Spagna, la Francia, la Svizzera, la Svezia, il Regno Unito, il Lussemburgo, in base a queste direttive, hanno già emanato provvedimenti coerenti a tale grave situazione.
Anche il Governo italiano ha deciso di intervenire tempestivamente nel merito, predisponendo il decreto-legge in esame, tenuto conto che le compagnie aeree si trovano oggi nella drammatica impossibilità di ottenere quella copertura assicurativa loro praticata prima dei fatti dell'11 settembre 2001.
Questa garanzia statale è stata estesa - attraverso un emendamento del relatore, accolto con voto unanime durante l'esame in sede referente presso la Commissione trasporti - anche alle imprese di gestione aeroportuale, anch'esse esposte potenzialmente, nell'esercizio delle loro attività, al rischio di atti di guerra o di terrorismo.
Ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 1, la garanzia è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese del trasporto aereo si trovano nell'impossibilità di ottenere coperture assicurative a causa del rifiuto, da parte delle stesse compagnie assicurative, di stipulare contratti di assicurazione, ovvero nei casi in cui i premi risultino eccessivamente onerosi rispetto alle condizioni di mercato ordinariamente praticate fino all'11 settembre 2001.
A questo punto, occorre valutare con attenzione l'opportunità di stabilire una soglia minimale, fino alla quale dovrebbero rispondere le stesse compagnie del trasporto aereo mediante una polizza assicurativa.
Sempre in base al comma 2, la garanzia dello Stato è prestata fino ad un importo massimo, per ciascuna impresa e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, corrispondenti a circa 4.200 miliardi di lire.
In merito a tale disposizione si segnala che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni bilancio del Senato e della Camera, è stata affrontata la questione relativa agli oneri a carico del bilancio dello Stato, eventuali e non quantificabili, che il decreto-legge potrebbe produrre.
È stato osservato che la copertura finanziaria ha natura eventuale perché l'onere è destinato a prodursi soltanto a seguito del verificarsi delle condizioni prescritte per la prestazione della garanzia da parte dello Stato e, quindi, soltanto nella malaugurata eventualità in cui si verificassero effettivamente atti di guerra o di terrorismo. Per tali ragioni, il provvedimento non può, dunque, recare alcuna clausola di copertura finanziaria esplicita. In ogni caso, alla copertura finanziaria dell'eventuale onere derivante dall'escussione della garanzia prestata dallo Stato, si provvederebbe attraverso il ricorso alle risorse stanziate presso il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
È anche opportuno ricordare la modifica apportata dalla Commissione trasporti, che ha accolto le osservazioni espresse, in tal senso, sia dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato sia dal Comitato per la legislazione della Camera, relativamente all'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 2, il termine «euri» con «euro».
La durata della garanzia relativa alla copertura assicurativa oggetto del decreto-legge in esame, prevista inizialmente nel testo originario per un termine di un mese, era stata successivamente estesa, da parte del Senato, ad un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Inoltre, all'articolo 1, comma 2, era stata inserito un terzo periodo, secondo il quale il termine dei due mesi, subordinatamente al riesame della situazione nelle competenti sedi comunitarie, poteva essere rinnovato ulteriormente e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001. Tuttavia, dal momento che, fino ad oggi, non è stato
ancora definito, in sede comunitaria, lo strumento attraverso il quale estendere la durata della garanzia statale, tale disposizione doveva intendersi nel senso che il suddetto rinnovo potesse essere realizzato mediante ulteriore e specifica previsione legislativa.
Pertanto, nel corso dei lavori della Commissione trasporti, accogliendo all'unanimità un emendamento del relatore, si è convenuto di riformulare la disposizione stessa, specificando che la garanzia statale è prestata fino al 31 dicembre 2001. In questo modo, si potrà consentire alle compagnie aeree ed alle imprese di gestione aeroportuale di avere prospettive più chiare, quanto meno fino a tale data.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, viene esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di trasporto aereo per le spese sostenute a titolo di garanzia assicurativa, ad esclusione dei casi di dolo o di colpa grave. La scelta di rinunciare ad ogni tipo di remunerazione o rivalsa nei confronti delle compagnie aeree per la garanzia prestata è fondata, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, sul carattere straordinario e limitato nel tempo della misura agevolativa prevista.
Onorevoli colleghi, con questo provvedimento il Governo italiano potrà allinearsi alle iniziative assunte dagli altri governi europei e dallo stesso Governo degli Stati Uniti a favore delle proprie compagnie di bandiera, riequilibrando, in tal modo, i fenomeni di concorrenza impropria che si sono registrati, all'indomani dell'11 settembre, sul mercato internazionale.
Considerando l'urgenza del provvedimento, rilevata ed accolta da tutti i gruppi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, sia nel corso del dibattito al Senato sia nel corso dei lavori in Commissione trasporti, sarebbe opportuno che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, venisse approvato in tempi rapidi, come impone la grave situazione che tutti stiamo vivendo.
Onorevoli colleghi, è inutile aggiungere che l'auspicio di tutti noi è di non vedere mai realizzate le disposizioni previste da questo provvedimento, perché nel nostro paese non si saranno verificati né atti di guerra né atti di terrorismo. Questa è la grande speranza di tutto il Parlamento italiano.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
NINO SOSPIRI, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
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