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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Soda.
ANTONIO SODA, Relatore. Signor Presidente, signor ministro, giunge in questa aula il testo di attuazione delle due leggi di modifica costituzionale approvate nella scorsa legislatura con riferimento agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione; testo che realizza una antica, cinquantennale, volontà dei nostri connazionali residenti all'estero. Vorrei con lealtà dire che questo testo - che mi auguro speditamente, prima la Camera e poi il Senato, vorranno approvare - giunge in aula per la tenacia dell'attuale ministro, l'onorevole Tremaglia.
A partire dalla seconda legislatura della Repubblica, si pose la questione dell'effettivo esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Questi ultimi rappresentano una componente essenziale della nostra storia, del nostro patrimonio, della nostra cultura e della nostra immagine nel mondo. La proposta al nostro esame non si limita però soltanto a rendere effettivo, attraverso l'istituto del voto per corrispondenza, il diritto di voto degli italiani all'estero; intende anche, come analiticamente cercherò di dire con riferimento all'unica questione aperta, dare una rappresentanza politica a queste comunità che, per la loro peculiarità, per il loro legame con il nostro paese, ed insieme, con il loro inserimento nei paesi che li hanno accolti, vogliono testimoniare come il nostro popolo sia, in sostanza, un popolo che conserva le sue origini, le sue tradizioni, le sue peculiarità, e che, non per questo, non diventi cosmopolita, aperto, solidale, pronto all'integrazione e disponibile a costruire un mondo più giusto e di pace.
Per quanto ci riguarda abbiamo soltanto una questione aperta: è allora opportuno che il relatore su questa si soffermi, rinviando alla relazione scritta l'intera illustrazione dei singoli articoli. Vedo che è giunto in aula l'onorevole Boato.
MARCO BOATO. Sono venuto per ascoltarla, signor relatore.
ANTONIO SODA, Relatore. Mi rivolgo, in particolare, all'onorevole Boato e a quanti in Commissione, con altrettanta tenacia e volontà, hanno contribuito ad elaborare il testo al nostro esame.
Il provvedimento si sviluppa lungo quattro direttrici, tra le quali la garanzia dell'effettivo esercizio del voto, anche attraverso il voto per corrispondenza; l'unificazione dei molteplici, disparati e contrastanti elenchi dei cittadini residenti all'estero; l'articolazione della circoscrizione estero, prevista dall'articolo 48 della Costituzione novellato, in quattro grandi aree geografiche.
La questione aperta riguarda prospettati profili di illegittimità costituzionale del testo, in particolare della disposizione di cui all'articolo 8, lettera b). Tale disposizione prescrive che il candidato in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione estero debba essere residente ed elettore nell'area geografica corrispondente alla ripartizione. «Elettore» vuol dire che quel cittadino residente all'estero ha scelto di non rientrare in Italia a votare nella sezione in cui è iscritto, secondo le liste dell'anagrafe. Abbiamo introdotto anche il requisito della residenza, dando una lettura dell'articolo 48 della Costituzione novellato, nel senso che il legislatore costituzionale, con queste modifiche, non ha voluto soltanto rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, ma
ha voluto anche configurarne una peculiare rappresentanza politica.
La questione sollevata si riproporrà; infatti, ho avuto modo di esaminare gli emendamenti presentati e credo che quelli più significativi incidano proprio sulla disposizione della lettera b) dell'articolo 8.
MARCO BOATO. E sul comma 4.
ANTONIO SODA, Relatore. E sul comma 4, che è ad esso strettamente connesso e collegato. Ora, a questo proposito, vi sono alcuni pareri di autorevoli costituzionalisti e rinvio certamente ad essi, per molte ragioni ivi illustrate. Tuttavia, mi preme fare delle considerazioni aggiuntive.
L'articolo 48 della Costituzione - come io l'ho letto - nel terzo comma modificato, rinviando alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti e delle modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini all'estero, prescrive che la legge assicuri l'effettività dell'esercizio di questo voto. A tal fine - insisto su questo collegamento funzionale, finalistico -, istituisce una circoscrizione estero per l'elezione delle Camere, prevedendo altresì l'assegnazione a tale circoscrizione di alcuni seggi, nel numero stabilito dalla stessa norma costituzionale (per la Camera l'articolo 56 e per il Senato l'articolo 57, che prevedono dodici deputati e sei senatori nella circoscrizione estero, da sottrarre, ovviamente, al numero complessivo e predeterminato di parlamentari elettivi di 630 e 315, rispettivamente per Camera e Senato).
Una prima considerazione che scaturisce dalla lettura di questo terzo comma è che tale disposizione, se avesse voluto soltanto garantire e rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, sarebbe stata del tutto superfluo, derivando il diritto di voto dei cittadini residenti all'estero direttamente dal primo comma dell'articolo 48 della Costituzione; non vi sarebbe stata, dunque, la necessità di introdurre il terzo comma. E sarebbe stato sufficiente, con legge ordinaria, disciplinare l'esercizio di questo voto e agevolarlo attraverso una serie di strumenti: la previsione di esercitare il diritto di voto per corrispondenza - come abbiamo scritto - o presso appositi seggi istituiti presso gli uffici consolari. Il terzo comma, dunque, deve avere necessariamente un significato aggiuntivo e, persino, diverso rispetto alla mera riaffermazione, sia pure in forme agevolative, dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Se è così, ovvero che una lettura diversa renderebbe superfluo il terzo comma, se un senso gli si vuole e gli si deve attribuire - trattandosi, per giunta, di norma costituzionale - e, in particolare, se si vuole attribuire un senso all'istituzione di una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere e alla stessa previsione di assegnazione a tale circoscrizione di un certo numero di seggi, il significato non può essere altro che quello di attribuire ai cittadini residenti all'estero il diritto, non solo di votare - questo è sancito già nel primo comma - ma, altresì, quello di avere una loro rappresentanza politica eleggendo candidati residenti ed elettori all'estero. Cosa che noi abbiamo esplicitato nella legge ordinaria di attuazione di questo terzo comma.
L'articolo 48, in altri termini, mentre con i primi due commi garantisce e riconosce la libertà e l'uguaglianza del diritto di elettorato attivo, con il terzo comma integra e, parzialmente, deroga agli articoli 56 e 58, ovvero alle disposizioni costituzionali sede del principio di uguaglianza dell'elettorato passivo, riconoscendo, in questo modo, ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto ad una loro rappresentanza politica in ragione della particolare condizione in cui si trovano e per dare modo agli stessi di tutelare, in maniera più consapevole, pur nel rispetto del primario interesse generale che è unico, le loro concrete e specifiche istanze. E dirò di più. Conforta questa interpretazione lo stesso meccanismo elettorale che è pur dettato in via costituzionale degli articoli 56 e 57. Questi, nel disciplinare concretamente la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, per la Camera dei deputati, e tra le regioni, fa salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero che resta
immutabile, ripeto, resta costituzionalmente immutabile, qualunque sia il numero degli abitanti. Tale numero va, dunque, ripartito in una maniera del tutto diversa rispetto a quella stabilita per i cittadini residenti nel territorio nazionale. Questo poteva essere un problema, se non risolto in sede costituzionale, che avrebbe potuto dar luogo a gravi questioni sull'uguaglianza e la libertà del voto ed è stato risolto dal legislatore costituzionale.
Ed è questa la ragione per la quale - ma, dicendo ciò, non intendo interpretare le parole e la volontà altrui -, nel dibattito svoltosi in Senato nella passata legislatura, vi fu la dichiarazione del senatore Villone, il quale, nella seduta del 17 gennaio del 2001, evidenziò come l'intenzione, non tanto quella rimasta nella penna o nell'animo, quanto quella esplicitata dal legislatore costituzionale che ha modificato l'articolo 48 della Costituzione...
MARCO BOATO. Nessuno, però, aveva delegato l'onorevole Villone ad interpretarlo.
ANTONIO SODA, Relatore. Nessuno; tuttavia...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei parla liberamente senza chiedere la parola.
ANTONIO SODA, Relatore. No, signor Presidente, stavamo dialogando. Accolgo volentieri l'invito al dialogo da parte del collega Boato perché su tale problema ci siamo realmente tormentati.
PRESIDENTE. Sta bene, è una forma di espressione dialogica che vanta illustri precedenti.
MICHELE SAPONARA. E un dialogo tra sordi.
ANTONIO SODA, Relatore. È vero, signor Presidente, vi sono illustri precedenti.
Nessuno delega ad un relatore o ad un qualunque parlamentare; né è mia intenzione sopravvalutare i lavori parlamentari e di attribuire ad essi il significato di rappresentare la volontà del Parlamento: si tratta semplicemente di uno strumento che può servire all'interprete per capire quali siano il senso ed il contenuto di una norma.
Tuttavia, in questo caso, colgo una corrispondenza tra la dichiarazione fatta dal senatore Villone e il significato dell'articolo 48 della Costituzione nel testo modificato. Disse il senatore Villone che l'intenzione del legislatore costituzionale che ha modificato il predetto articolo era quella di creare un autonomo circuito di rappresentanza politica per gli italiani residenti all'estero, parallelo a quello della rappresentanza dei cittadini residenti nel territorio nazionale. Se l'articolo 48, comma 3, della Costituzione viene interpretato in tal modo, indubbiamente non si pone alcun problema di costituzionalità dell'articolo 8, lettera b), del testo della proposta di legge ordinaria al nostro esame, laddove prevede che «i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione», perché questa disposizione di legge ordinaria trae la sua legittimazione, in maniera diretta - e non soltanto, come qualche altro costituzionalista ha sostenuto, in virtù di un'estensione in base alla ratio - dal terzo comma del più volte nominato articolo 48.
E vengo alla quarta argomentazione. A parte le argomentazioni in precedenza esposte, che ritengo già di per sé assorbenti, esaustive, va osservato che il citato articolo 8 della proposta di legge in ogni caso non si porrebbe in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione che, nel ribadire il principio di uguaglianza già sancito, in linea generale, dall'articolo 3 (mentre l'articolo 51 fa specifico riferimento ai pubblici uffici ed alle cariche elettive), demanda pur sempre al legislatore ordinario la determinazione dei requisiti per il godimento di quei diritti (nel caso di specie, la determinazione dei requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato passivo). La determinazione demandata al legislatore ordinario deve certamente avvenire nel rispetto di alcuni principi, primo fra tutti quello di uguaglianza;
ma la consolidata, ultraventennale giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di uguaglianza, di per sé, non impedisce trattamenti differenziati (anche normativi), ma soltanto richiede che eventuali differenziazioni siano ispirate a criteri di ragionevolezza. E, nel caso di cui ci stiamo occupando, la ragionevolezza appare tanto più sussistente quanto più si rifletta sulla peculiarità della condizione del cittadino italiano residente all'estero.
È stato adombrato anche, almeno in Commissione, un altro possibile profilo di contrasto di questa disposizione - la disposizione cardine, secondo me, di questa proposta di legge - con l'articolo 67 della Costituzione, secondo il quale ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Si dice che la circostanza che i cittadini italiani residenti all'estero eleggano nel proprio ambito territoriale i propri rappresentanti, che danno voce alle istanze e agli interessi propri della comunità alla quale appartengono, costituirebbe, in qualche modo, ostacolo a questa libertà di mandato. A mio parere, non si tratta di un ostacolo, poiché questi rappresentanti, una volta eletti, svolgeranno le loro funzioni senza vincolo di mandato; infatti, il principio secondo il quale l'eletto è svincolato dal mandato del corpo elettorale prende corpo, si accende, si vivifica, si incarna, si realizza, nel momento in cui l'eletto inizia ad esercitare il suo mandato. L'eletto è certamente portatore, in una democrazia, degli interessi di quella parte della comunità che ha voluto dare fiducia al suo progetto di governo della società; tuttavia, il fatto che egli rappresenti una parte della comunità non ostacola l'esercizio anche pieno del suo mandato nell'interesse generale della comunità. Questo riguarda sia il parlamentare eletto in una circoscrizione del territorio nazionale sia il parlamentare eletto nella circoscrizione estero. Qualsiasi membro del Parlamento, eletto nell'ambito di una circoscrizione territoriale e, in quanto tale, espressione degli interessi dei suoi elettori e della sua comunità territoriale, è poi, nell'esercizio delle sue funzioni, del tutto svincolato dal mandato ricevuto. È questo il cuore, l'essenza, natura, la funzione, il fine dell'articolo 67 della Costituzione. Penso che tutte queste argomentazioni, oltre a quelle sviluppate molto più degnamente di me da illustri costituzionalisti...
MARCO BOATO. Non esagerare!
ANTONIO SODA, Relatore. Esagero! Loro sono costituzionalisti di cattedra, mentre io sono costituzionalista di studi, che è una cosa ben diversa.
Dicevo, tutte queste argomentazioni mi portano a ritenere questa disposizione non solo pienamente compatibile, ma addirittura doverosa.
PRESIDENTE. Onorevole Soda, ha esaurito il suo tempo, gliene ho abbonata una parte per il dibattito con l'onorevole Boato.
ANTONIO SODA, Relatore. Ho concluso, signor Presidente. Rinvio, per tutti gli altri aspetti, alla relazione scritta che analizza le varie disposizioni di questo testo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MIRKO TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel mondo. Cari colleghi, caro Presidente, credo sia giusto e politicamente corretto dare, innanzi tutto, un'occhiata ai nomi di chi ha proposto questo provvedimento. Leggo i nomi: Tremaglia, Vito, Cè, Volontè, Castagnetti, Stucchi, Giovanni Bianchi e Soda.
Lo sottolineo perché fa capire, ed è una grande soddisfazione, che questa proposta di legge non appartiene ad alcuna parte ma è l'espressione di uomini della maggioranza e dell'opposizione che si sono trovati insieme perché hanno compreso, pienamente, che questi sono interessi generali, che così si deve fare. E così abbiamo fatto, caro relatore, insieme, quando si è trattato di discutere, addirittura delle revisioni costituzionali che sono
la sostanza di questo provvedimento. Senza queste revisioni costituzionali oggi non saremmo qui a discutere.
Bene ha fatto il relatore Soda, che ringrazio moltissimo per la collaborazione, per l'impegno e per le capacità che ha dimostrato. Ringrazio il presidente della Commissione Affari costituzionali, che è stato bravissimo nel dirigere anche situazioni, non sempre facili, e ringrazio anche l'onorevole Boato, che mi sta ascoltando e che è stato, un po', la coscienza critica di questo provvedimento, e ci ha spinto ad accogliere molte delle sue considerazioni, tanto è vero che se andiamo a vedere il testo iniziale lo troviamo, spesso, cambiato.
Questa proposta di legge ordinaria era stata approvata, comprese quelle note di carattere costituzionale che sono state citate molto bene, adesso, dall'onorevole Soda, dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, il 22 febbraio 2001, quindi era passata, già, anche al vaglio di un'altra Commissione costituzionale sugli aspetti particolari che sono stati adesso esaminati.
Abbiamo esaminato con perfetta coscienza, anche per l'importanza del provvedimento, e abbiamo approvato emendamenti, parecchi emendamenti, forse 30 o 40, proprio per migliorare questo testo. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Soda - al di là della citazione dei costituzionalisti, che sono stati da noi chiamati per dare un parere pro veritate e di cui voglio ricordare i nomi: Baldassarre, Morbidelli, Lombardi, Frosini, Fusaro, e tutti hanno concordato sulla perfetta costituzionalità del nostro provvedimento - in merito alle modifiche della Costituzione mi sembra evidente che non avremmo cambiato la Costituzione se non ce ne fosse stato bisogno.
La Costituzione è stata cambiata, come ha detto l'onorevole Soda, proprio per dare una rappresentanza politica agli italiani all'estero. Se non avessimo detto che le candidature sono riservate agli italiani residenti all'estero sarebbe accaduto quello che, comunemente, avviene durante la preparazione delle battaglie per le elezioni politiche: il grande mercato, dove tutte le forze politiche si sarebbero precipitate senza eccezione. Si precipitano anche per prendere un solo seggio, potete immaginare cosa sarebbe potuto succedere a fronte di 12 seggi alla Camera e di 6 seggi al Senato!
Guardare attentamente la Costituzione significa avere la prova provata che siamo in perfetto ordine. Non intendo riprendere gli argomenti trattati dall'onorevole Soda perché è stato molto esplicito e chiaro, ma quando con gli articoli 56 e 57 si assegnano alla circoscrizione Estero un certo numero di seggi (12), è alla circoscrizione Estero, che abbiamo costruito con grandi difficoltà sul piano costituzionale, che gli stessi si assegnano, e questo vuol dire che è là che devono arrivare, altrimenti il principio della rappresentatività non c'è più.
Diventerebbe quindi un inganno, una beffa per gli italiani all'estero concludere che questi posti non sono riservati a loro. La protezione costituzionale c'è stata e c'è: dobbiamo semplicemente seguire questo dettato costituzionale.
Ho detto che il mio è più che altro un saluto ed un ringraziamento a coloro che hanno collaborato alla stesura di questo documento e, poi, al perfezionamento di tutti quanti gli articoli per rendere la legge fattibile e pronta anche dal punto di vista degli adempimenti tecnici. Ringrazio i miei più stretti collaboratori, gli onorevoli Pezzoni e Niccolini, deputati della scorsa legislatura.
Sul punto riguardante la relazione tecnica-normativa di fattibilità amministrativa, abbiamo presentato ampie relazioni, il Ministero per gli italiani nel mondo assieme al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'interno. Ci siamo preoccupati molto anche per quanto riguardava la questione dell'anagrafe: questa rappresenta un punto centrale, tant'è vero che abbiamo immediatamente emanato un decreto-legge per avviare il censimento, e per renderlo possibile ed attuabile abbiamo provveduto con un altro disegno di legge per l'assunzione di 350 contrattisti, disegno di legge che credo sia all'esame delle Commissioni della Camera.
Con la relazione tecnico-normativa si sono intesi fornire i chiarimenti richiesti sui seguenti punti: coerenza normativa del testo proposto; primi adempimenti per la circoscrizione estero; scadenziario; organizzazione del voto all'estero e capacità delle amministrazioni, in particolare della rete diplomatico-consolare, di farsi carico delle nuove e complesse responsabilità derivanti dal provvedimento in esame; intese tra Italia e Stati esteri che ospitano le comunità italiane; unificazione dei dati anagrafici ed istituzione di uno schedario nazionale centrale ai fini dell'esercizio del voto in occasione delle elezioni politiche e dei referendum; opzione ed aggiornamento dei dati anagrafici; organizzazione dello scrutinio in Italia.
Mi pare che in questo modo si sia affrontato, con la dovuta serietà, un problema che da tanti anni ci turba, perché, come ha detto il relatore Soda, cominciammo questa «avventura», questo richiamo contro ogni discriminazione e per la democrazia, fin dal 1955. C'è stato un grande ostruzionismo, ci sono state diverse battaglie: poi, però, si è raggiunta l'intesa, quell'intesa politica avvenuta nel 1995 a Basilea, quell'intesa che ci ha fatto alleare con le forze di sinistra e con quelle cattoliche. Non è che io abbia il coraggio di dire queste cose, le dico semplicemente perché rispondono a verità, e così bisognerebbe sempre agire, perché altrimenti non si potrà arrivare alla soluzione dei problemi.
Ciò che ha fatto l'onorevole Boato, voglio ripeterlo, è stato un atto corretto e leale, perché ha dato la possibilità di approfondire situazioni che, forse, non erano state del tutto approfondite. Ecco, così si opera quando l'intesa è seria e responsabile; si tratta di un preciso impegno che, per quanto mi riguarda, è durato tutta la vita.
Credo di poter dire che compiremmo una grande operazione se domani arrivassimo ad esprimere un voto favorevole al provvedimento, in modo tale che il Senato possa fare altrettanto nei mesi di novembre o dicembre e porre così finalmente termine a questa operazione legislativa che ci ha non poco turbato e che, per la verità, ci ha recato anche un po' di stress e di dolore fisico. Ringrazio tutti, coloro che hanno fatto opposizione - in pochi - e coloro che sono stati molto vicini agli italiani all'estero - non certamente tutti - di qualsiasi parte. Dobbiamo essere convinti e coscienti che quest'altra Italia è una grande risorsa ed una grande ricchezza, anche sotto l'aspetto politico dei rapporti internazionali: non dimentichiamoci che vi è stato a Montecitorio un convegno dei parlamentari di origine italiana e che questi erano ben 329, o che il 15 per cento dei sindaci degli Stati Uniti sono di origine italiana.
Così facendo potremmo permettere finalmente - e veramente - agli italiani all'estero di conoscere gli italiani in Italia e potremmo anche arrivare a collegare i primi con i secondi. Ciò rappresenta certamente un compito che rientra tra le linee direttrici che intende perseguire il Ministero per gli italiani nel mondo. Vi ringrazio di cuore e do un abbraccio a tutti quanti (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.
UGO INTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro nella passata legislatura forse la fretta o l'entusiasmo sono stati, in parte, cattivi consiglieri, perché ci avviamo ad approvare una legge per molti aspetti poco realistica. A me dispiace di essere l'unica voce isolata e fuori dal coro in un generale consenso; tuttavia, è isolata fino a un certo punto, perché ricorderete che un fondo del Corriere della Sera di Venturini fu molto duro nel criticare alcuni aspetti della legge.
MIRKO TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel mondo. Non era Venturini, ma Sartori, ti sbagli! Venturini no. Al contrario!
UGO INTINI. Entrambi. Tutti siamo d'accordo sul principio ispiratore di questa legge. Siamo d'accordo e, anzi, è evidente che vi è un ritardo enorme nel consentire agli italiani all'estero di votare.
Certamente, in tutti i grandi paesi civili del mondo si fanno votare i cittadini all'estero, ma non in circoscrizioni megagalattiche, bensì nelle loro regioni di origine. È difficile capire il motivo per cui l'Italia debba fare ciò che mai è stato né fatto né concepito in alcun paese al mondo.
Forse si devono spiegare delle cose semplici. Un siciliano che, ad esempio, vive a Tunisi ha più dimestichezza con un siciliano che vive in Sicilia o con un italiano che vive a Hong Kong? Perché la sua circoscrizione deve essere Africa, Asia e Oceania e non semplicemente la Sicilia? In questo modo, dove finisce la concezione regionalistica dello Stato che giustamente in questo momento è molto seguita?
La regione Liguria proprio in questi giorni ha indicato una strada giusta e interessante. Ha assegnato per le elezioni amministrative regionali un quarantunesimo seggio in consiglio regionale ai centomila liguri che vivono nel mondo. Questa è un'indicazione che mi sembra valida.
D'altronde, sempre questo famoso cittadino emigrato italiano che vive a Tunisi, conosce di più un candidato che vive in Asia, in Oceania o in Africa oppure un candidato che vive a Palermo?
MIRKO TREMAGLIA, Ministro per gli italiani nel mondo. Li conosce allo stesso modo!
UGO INTINI. Queste circoscrizioni, che sono - come dicevo - megagalattiche, costituiscono un elemento irrealistico e creano dei grandi problemi pratici. Infatti, in concreto, è difficile fare campagne elettorali a favore dei candidati in collegi così immani ed è anche problematico, perché non si tiene conto del fatto che nessuno Stato nazionale - o pochi - consentirebbero tranquillamente che si conduca una vera propaganda elettorale per un altro Parlamento sul proprio territorio. Tuttavia, ormai mi rendo conto che cambiare tale aspetto significherebbe intervenire sulla Costituzione ed è, quindi, troppo tardi.
Invece, almeno un altro aspetto non realistico potrebbe essere corretto ed è quello di cui parlava l'onorevole Soda nel suo intervento. In questo caso, non è necessaria una norma costituzionale e si può approfondire l'argomento.
Il provvedimento in esame stabilisce che i candidati italiani all'estero possano essere soltanto italiani che vivono all'estero; ma questo è un assurdo giuridico. I costituzionalisti sono autorevoli, per carità, ma è difficile sostenere che qualunque cittadino italiano non possa candidarsi al Parlamento italiano. Cerchiamo di non introdurre norme che possono aprire la strada a delle stranezze. Lungo questa breccia aperta nella Costituzione, a maggior ragione, domani si potrebbe arrivare a dire che in Lombardia può essere candidato soltanto un cittadino lombardo; e qualcuno magari ci arriverà.
GIULIO CONTI. È già stato detto!
UGO INTINI. È già stato detto? Bene, lo sospettavo. Questo è un assurdo sul piano del principio e anche sul piano pratico, perché si riserverebbe concretamente la candidatura all'estero ai pochi professionisti dell'immigrazione, che non necessariamente sono i migliori candidati possibili.
D'altronde, tali professionisti dell'emigrazione hanno certo il diritto di essere candidati, ma non quello di essere eletti, come sempre avviene nelle elezioni. Infatti, potrebbe darsi che gli italiani all'estero preferiscano scegliere come parlamentare non un cittadino italiano all'estero, ma un cittadino italiano in Italia. Peggio, in questo modo si imporrebbe all'italiano all'estero, spesso, di votare per uno sconosciuto perché, sempre tornando all'esempio del famoso siciliano che vive a Tunisi credo che difficilmente egli possa conoscere un candidato residente in Asia o in Oceania. Finirebbe per votare per un candidato che non ha conosciuto mai anziché, ad esempio, per il suo compaesano che vive nella regione di origine o, ad esempio, per un leader politico nazionale ben conosciuto attraverso la televisione ed i giornali, giudicabile da quello che dice e fa.
Dunque, evitiamo, se è possibile, se non le circoscrizioni megagalattiche uniche al
mondo, almeno quest'ultima anomalia, che non esiste al mondo: il caso di circoscrizioni elettorali del Parlamento dove non siano candidabili tutti i cittadini. Credo proprio che un caso di tal genere non esista al mondo e il fatto che non esista non penso sia un episodio fortuito.
Consentitemi, quindi, secondo quello che suggerisce lo spirito della Costituzione, ma anche il buonsenso, di insistere perché sia approvato l'emendamento presentato dall'onorevole Boato ed anche da me affinché possano essere candidati all'estero tutti i cittadini, non soltanto i cittadini residenti all'estero. Se questo errore - quello che a me sembra tale - sarà corretto, il gruppo dello SDI voterà a favore della legge pur con le critiche prima espresse, altrimenti non ce la sentiamo davvero.
Voglio concludere osservando, a proposito di quanto rilevato dall'onorevole Soda, che il parlamentare eletto rappresenta, secondo la Costituzione e secondo il buonsenso, tutti i cittadini italiani, non soltanto quelli che lo hanno eletto. A maggior ragione ciò deve avvenire per il parlamentare che rappresenta gli italiani all'estero.
Diciamo la verità, la democrazia moderna è nata secondo il principio not accession without representation. Abbiamo evitato, ed evitiamo, di dire not representation without accession. È necessario che un parlamentare eletto rappresenti veramente tutti gli italiani e non soltanto quelli che abitano all'estero (Applausi del deputato Boato).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.
LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, dopo le riforme costituzionali che hanno istituito la circoscrizione estero e stabilito il numero dei deputati e senatori che i cittadini italiani all'estero possono eleggere nel nostro Parlamento, non rimaneva altro che presentare questo progetto di legge per agevolare l'esercizio del voto ai nostri connazionali all'estero.
La Lega aveva sempre posto un problema: chiarire, una volta per tutte, quale fosse il numero dei cittadini italiani all'estero con diritto di voto. I dati forniti dall'AIRE, dai ministeri competenti e dalle rappresentanze diplomatiche erano molto discordanti tra loro: abbiamo ricordato molte volte di che entità fossero le cifre a tal riguardo. Di fronte a queste problematiche abbiamo sempre, quindi, preteso la massima chiarezza al fine di evidenziare l'impossibilità reale di facilitare l'espressione del voto ai cittadini residenti all'estero in mancanza della verifica della loro effettiva consistenza numerica. Qualcosa è stato fatto, magari anche strumentalmente, con il decreto «pulisci liste» di recente memoria. Ora, comunque, con questo progetto di legge si unificano i lavori degli uffici istituzionali atti a completare l'anagrafe degli italiani all'estero dando origine ad un elenco unificato.
Dunque, qualcuna delle nostre richieste viene comunque esaudita. Rimane il grosso problema relativo alle leggi attuali, che consentono di ottenere la cittadinanza italiana all'estero in modo incredibilmente superficiale, tant'è che in America latina si sta verificando un'autentica rincorsa ad ottenere la nostra cittadinanza. Poco tempo fa, tramite l'onorevole Rizzi, abbiamo consegnato al signor ministro un resoconto giornalistico di cosa sta accadendo, in quei paesi, presso i nostri consolati e le nostre ambasciate. In quel resoconto erano riportate anche le preoccupazioni dei nostri funzionari riguardo a tale problema che si presenta dai confini non chiari, che, come tale, merita di essere attentamente valutato e che oggi riproponiamo al signor ministro.
A questo punto, visto anche che i tempi di attesa per le nuove consultazioni elettorali consentono di lavorare con calma e con precisione per dare seguito a questa iniziativa legislativa, non resta che andare avanti.
Il voto del gruppo della Lega nord Padania sarà, dunque, favorevole però, se mi permette signor ministro, con un ulteriore invito in ordine a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, in cui si concede un anno di tempo alle ambasciate ed ai consolati per contattare all'estero gli
aventi diritto al voto per l'aggiornamento delle loro posizioni anagrafiche; l'invito è a sfruttare al meglio questa opportunità temporale perché essa potrebbe contribuire, in maniera evidente, a risolvere i problemi che da tempo vengono, su tale tematica, sollevati in aula.
Come ho detto prima, il gruppo della Lega nord Padania accoglie favorevolmente tale iniziativa legislativa, con le due osservazioni testé portate all'evidenza del signor ministro.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente, quando si discutono provvedimenti, come quello che stiamo per licenziare, i richiami al vissuto sono inevitabili; non parlerò della mia piccola storia, ma metterò il bavaglio ai sentimenti e, pertanto, del ministro Tremaglia non parlerò.
Il ministro Tremaglia è la storia del provvedimento in discussione; il destinatario di orgogliosa attestazione; ma ometto di parlarne perché conosco i suoi pudori, e soprattutto perchè accolgo l'invito di considerare questo, il provvedimento di tutti e non di qualcuno: un provvedimento che non appartiene ai distintivi, ma alla coscienza collettiva; difatti, considero il provvedimento in esame lessico di tutti, e come tale, dobbiamo approfondirne l'esame. Non parlerò, e spero che per questo non me ne vorrà, dell'onorevole Intini; non ne parlerò perché ritengo che egli non sia stato una voce stonata: noi abbiamo fatto parte per tutta la vita del coro delle voci stonate, soprattutto quando le voci non trovarono ascolto in chi manifestava un'otite permanente. Ma quella dell'onorevole Intini è la dimostrazione di chi non conosce il fuso orario delle legittime attese: l'onorevole Intini ha l'orologio fermo. In particolare, mi preoccupa quel passaggio, da lui svolto nel suo intervento, sulla possibile presenza di cittadini residenti in Italia nelle liste delle circoscrizioni all'estero. Se volessi essere malizioso, direi che è quasi l'annuncio dell'apertura di una lista d'attesa; tuttavia, non voglio essere malizioso e non voglio nemmeno turbare il clima della discussione del provvedimento.
MARCO BOATO. È un problema costituzionale!
PRESIDENTE. Onorevole Boato, ma allora lei fa il dialogante universale.
MARCO BOATO. Con l'onorevole Trantino è facile farlo, perché ci conosciamo da tempo.
ENZO TRANTINO. Noi ci conosciamo bene.
PRESIDENTE. Era il titolo di un film.
ENZO TRANTINO. E lei sa come finisce quel film? Quel film finisce con due divaricazioni, andavano ognuno per conto proprio i protagonisti, ma in questo caso la Costituzione ci unisce, perché è strada universale.
Voglio sottolineare che la relazione dell'onorevole Soda è puntuale e organica e ad essa farò riferimento per entrare nel tema e per offrire un modesto contributo alla soluzione dello stesso.
I quattro istituti fondamentali che richiama l'onorevole Soda, vale a dire l'introduzione del voto per corrispondenza, la previsione dell'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, l'unificazione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero e l'articolazione della circoscrizione estero in quattro ripartizioni, illuminano lo scenario per intero; tuttavia, mi attraggono più 2 punti: il primo, che appartiene all'introduzione del voto per corrispondenza e che ubbidisce al principio della semplificazione dell'esercizio del diritto, e il secondo che riguarda la previsione dell'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia e, quindi, il rispetto delle scelte.
Se aggiungiamo che vi è la disarticolazione dei sospetti, proprio perché le circoscrizioni estero sono destinate ai cittadini residenti all'estero - e su questo ritorno, senza dirlo, a ciò che aveva affermato
il collega Intini -, pensiamo che l'ulteriore privilegio che offre alla corretta lettura questo documento è l'estensione dei vincoli, vale a dire delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, che potevano costituire una remora alla corretta applicazione unificata di tutte le discipline che impongono determinati percorsi normativi.
Infine, l'articolo 48, nel momento in cui stabilisce le quattro aree di un'unica circoscrizione, ha risolto il problema, in quanto unica rimane la circoscrizione, anche se sottoarticolata in quattro aree già definite.
Il provvedimento di per sé ha una sua collocazione costituzionale assolutamente corretta e, nello stesso tempo, rispondente a tutti i requisiti di buona normazione. Ma, il provvedimento ha altresì il pregio di essere costituzionalmente vestito, cioè supera la prova di resistenza di ogni attacco critico e ciò potevo aspettarmi da chi ha parlato con voce di dissenso. Esso risponde ad un interesse costituzionale meritevole di tutela giuridica da un lato ed è strumento necessario e non eccessivamente invasivo dall'altro.
Se a ciò si aggiunge che è esempio di legislazione sociale - la definiremmo così quella legislazione che intende offrire garanzie e risposte agevolanti - notiamo che l'istituzione della circoscrizione estero appare finalizzata, secondo il chiaro dettato normativo, non soltanto a facilitare il voto nelle sedi lontane del territorio nazionale, ma anche a garantire che la comunità italiana e i residenti all'estero abbiano propri rappresentanti politici, possibilmente espressivi delle istanze e degli interessi che si manifestano nelle comunità in cui essi vivono.
Conclusivamente, poi, assicura genuinità ed effettività della rappresentanza politica, così che il cittadino italiano residente all'estero non subisce, per ciò stesso, una costrizione di carattere assoluto; infatti, può in ogni caso divenire un elettore o un candidato in una delle circoscrizioni nazionali, esercitando l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, della proposta esaminata.
Così svolta, in sintesi, l'adesione all'illustrazione della tesi del collega Soda, sembra che questo sia un provvedimento senza respiro, dunque, puramente tecnico, ingabbiato in compartimenti chiusi, nel quale la blindatura di una serie di richiami di articoli della Costituzione e della legge elettorale sembra possa dare le risposte che tutti si attendono, restando però vuoto di anima.
Ma chi ci ascolta oltreoceano, ma chi si aspetta finalmente un atto di giustizia, non può essere appagato da queste dichiarazioni, perché abbiamo dei doveri per farci perdonare i tempi lunghi e, spesso, le colpevoli omissioni.
Io sostengo, secondo un'attestazione comune sul principio, che vi siano i diritti politici, i diritti umani ed i diritti civili. Questo provvedimento richiama, innanzitutto, l'area dei diritti civili. E un diritto accolto tardi assomiglia molto alla denegata giustizia. Ecco perché provoca offesa leggere, come ognuno di noi ha letto, che diventa un atto importante, moderno e sofisticato valutare le iniziative per consentire il voto a chi non ne ha sinora il diritto - ed intendo riferirmi agli extracomunitari ed ai cittadini stranieri residenti -, per poi negarlo a coloro ai quali spetta per sangue, per rimesse in valuta pregiata, per consumo di prodotti italiani, per lingua, per storia.
Io non sono per le crociate del «contro»; la mia vita l'ho improntata al «chi». Io sono tra quelli che hanno sempre guardato con orrore le copertine di un processo «contro», nel momento in cui si doveva discutere e dibattere dell'infelice che, colpevole o innocente, a seconda della sentenza, non aveva subito prima la pistola puntata del «contro». Per questo, quando si stabilisce di allargare l'area dei diritti ai cittadini che sinora non ne godono - e parlo di extracomunitari, di una platea vasta che potrebbe allargare ulteriormente la popolazione di questo paese -, io non mi rifugio nell'ostinazione di chi non vuole sentire le ragioni altrui. Guai! I manichei perdono perché non capiscono i volterriani. E qui volterriani bisogna essere.
Tuttavia, è veramente triste che io, se cittadino italiano residente all'estero, debba approvare la cultura dell'accoglienza e sentirmi poi nemico in casa, perché l'italiano residente all'estero non ha avuto il diritto di ascolto, quando avevamo noi il dovere di fornirglielo. Oggi questi soggetti importanti esigono la stessa tutela che si offre a chi ha minori titoli e diritti. Gli italiani residenti all'estero hanno sofferto, lasciando case ed affetti. Ma quanto deve durare il loro esilio? E non è un richiamo sentimentale. Io intendo parlare, in questo momento, non tanto dell'esilio in termini umani, che è doloroso e rispettabile, quanto dell'esilio del diritto, che di per sé diventa delitto contro chi, considerato tra gli ultimi a New York, per esempio, è oggi tra i primi nelle capacità e nei risultati, pagando prezzi alti. Nelle «torri gemelle», infatti, ci sono loro tra i morti e loro tra coloro che spalano, da vivi, per trovare i morti. Per questi motivi, noi non regoleremo l'elezione di parlamentari: gli italiani residenti all'estero sono deputati e senatori privilegiati, parlamentari di rango diverso dal nostro, in quanto noi rappresentiamo le esigenze in patria, essi diventano i nostri ambasciatori permanenti, là dove bisogna rappresentare i talenti e l'orgoglio nazionale, la lingua come cultura, la cultura come orgoglio, la conoscenza che consente migliori quote di rispetto internazionale.
Mi congedo dal tema con molto rispetto per quelli che la pensano diversamente - guai se non fosse così -, ma attestandomi, sul piano etico, su una posizione di intransigenza, che non è superbia, quando dico che è finalmente ora di onorare il diritto alla riconoscenza (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, ministro Tremaglia, presidente della I Commissione, onorevole Bruno, relatore Soda, colleghe e colleghi, la materia che abbiamo di fronte ha ormai una sua specificità: è la proposta di legge ordinaria di attuazione del disposto costituzionale previsto dall'articolo 48, in relazione anche alle innovazioni costituzionali degli articoli 56 e 57. Tuttavia, sia pure brevissimamente, per onestà intellettuale, debbo ricordare - penso per l'ultima volta in aula - il percorso attraverso cui siamo arrivati a questo punto, anche per motivare un diverso atteggiamento che ho personalmente assunto in questa fase. E devo dare atto della lealtà politica, intellettuale ed anche umana del ministro Tremaglia, il quale è stato sempre generoso ed ha riconosciuto - fin troppo, debbo dire - l'apporto fornito al miglioramento di questa proposta di legge ordinaria da parte di chi non ha condiviso una parte della modifica costituzionale.
Lo ricordo, la modifica dell'articolo 48 è stata fatta anche «grazie a me», ma, non avendo la maggioranza del Parlamento, grazie a molti deputati. Questo provocò, ministro Tremaglia, nella scorsa legislatura, alcuni suoi apprezzamenti un po' pesanti nei confronti dell'allora leader del Polo. Tuttavia, non ho condiviso la seconda parte del nuovo terzo comma dell'articolo 48. Infatti, la prima parte recita: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività» e, fin qui, avrei votato anch'io a favore, con assoluta convinzione. Ma si è aggiunto (e da un paio di anni è Costituzione vigente): «A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».
Non ho condiviso questa seconda parte del nuovo terzo comma dell'articolo 48, in primo luogo, perché ho ritenuto - e continuo a ritenere, ma ormai debbo rispettare una Costituzione vigente (è la legge fondamentale anche per chi non ha condiviso quella norma) - che mi sembrava sbagliato introdurre un istituto ordinamentale, quale la circoscrizione Estero, nella prima parte della Costituzione, dove non ci sono istituti di questo tipo: questa è tipica materia da seconda parte della
Costituzione. In secondo luogo, perché sono stato contrario e sono tuttora molto perplesso - e approvo quanto detto dal collega Intini che con molto garbo ha espresso le sue riserve, mentre l'onorevole Trantino è stato un po' feroce nei suoi confronti - sull'istituzione della circoscrizione Estero. Quindi: collocazione sbagliata nella Costituzione (nella prima, anziché nella seconda parte) e istituto ordinamentale a mio parere discutibile e sbagliato.
Ad ogni modo, questo testo è stato respinto nella XI legislatura, nella XII legislatura, nella prima parte della XIII legislatura. Pertanto, se questo Parlamento per tre volte, in tre composizioni politiche diverse, l'ha respinto, vuol dire che qualche perplessità non era solo di Marco Boato, ma largamente diffusa in questo Parlamento. Debbo dare atto - perché è leale con me e voglio esserlo con lui - alla determinazione avuta dal ministro Tremaglia. Anche lui allora non era ministro e da solo non era maggioranza del Parlamento, ma con un arco di alleanze molto vasto, in tutti gli schieramenti, compreso l'allora Presidente della Repubblica, l'allora Presidente della Camera, l'allora Presidente del Senato, l'allora presidente della I Commissione, è arrivato a fare «un miracolo». Infatti, nella stessa legislatura, una legge costituzionale, respinta dal Parlamento, è stata ripresentata, dopo il trascorrere dei 6 mesi canonici, ed è arrivata in porto, pur con il mio voto contrario e non solo il mio. Ha vinto Tremaglia, ha perso Boato: siccome sono leale, lo dico. Trantino diceva che non parla di Tremaglia, ne parla, invece, Boato, che non è un collega di partito di Tremaglia. Penso che sia stato fatto un errore. Tuttavia, sono un deputato della Repubblica, e, prima di tutto, un cittadino della Repubblica italiana: questa è la Costituzione, dal momento in cui è entrata in vigore; posso ancora oggi ripetere le mie perplessità, ma a quel punto ho il dovere di rispettarla di applicarla.
Successivamente, è stata approvata la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Questa arrivò dalla I Commissione con un Blitz scandaloso - basta andarsi a vedere gli atti preparatori: due paginette con un paio di interventi in una seduta in cui non c'era nessuno e, in particolare, non c'era chi era in dissenso -, un colpo di mano sbagliato. Si portò in quest'aula una modifica degli articoli 56 e 57 che prevedeva l'aggiunta ai 630 deputati di altri 18 e l'aggiunta ai 315 senatori elettivi - lasciamo stare quelli a vita o di diritto - di altri 9. Quindi, una legislatura, la precedente, che era iniziata con una proposta di riduzione del numero dei parlamentari si sarebbe conclusa con l'aumento del numero degli stessi. Debbo dire che feci una battaglia strenua in aula, perché la Commissione era unanime sul questo punto (con quel colpo di mano, destra e sinistra d'accordo), ma debbo dare atto - vedete che le battaglie politiche si possono fare e si possono anche «vincere» - che la stragrande maggioranza dei colleghi, compresi quelli della I Commissione che cambiarono atteggiamento, accettò i miei emendamenti. Questi prevedevano non 18 ma 12 deputati, non 9 ma 6 senatori, non in aggiunta, ma all'interno degli attuali 630 e 315 componenti elettivi delle Camere.
Anch'io votai a quel punto perché, non condividendo la modifica dell'articolo 48, ma essendo quella ormai entrata in vigore, questa era la prosecuzione prevista dall'articolo 48 terzo comma (che ho appena letto) della revisione costituzionale ormai incardinata nella prima parte della Costituzione.
Così fu approvato il testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione nei termini che ho detto, totalmente diversi da quelli presentati originariamente dalla I Commissione di allora in quest'aula.
Oggi siamo di fronte alla legge ordinaria prevista dal secondo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione; anche qui si tratta di un adempimento costituzionale. Ministro, lei lo sa benissimo, non si poteva approvarla alla fine della scorsa legislatura; fingere in Senato di approvare quella legge di corsa e all'ultimo momento fu una messa in scena (per non dire una presa in giro).
Tutto ciò al fine di dire all'estero: «noi abbiamo tentato...». Siccome sono leale quando critico me stesso, voglio essere esplicito anche riguardo agli altri: si trattò di una messa in scena in Parlamento. Vi rendete conto, ministro Tremaglia si rende conto - anzi debbo dire che se ne è reso conto poiché adesso ella ha la fatto un buon lavoro - quale disastro avremmo provocato se fosse entrata in vigore quella legge ordinaria così com'era? Guardate il testo del provvedimento che avete di fronte; per arrivare dalla colonna di sinistra alla colonna di destra sono state giustamente apportate molte modifiche. Ma senza queste modifiche sarebbe entrata in vigore la colonna di sinistra, cioè il testo originario del Senato. Vi rendete conto? Avremmo potuto svolgere elezioni politiche in quelle condizioni? Sarebbe stato un disastro politico, amministrativo. Il problema relativo all'anagrafe citato dall'onorevole Luciano Dussin risponde a realtà. Ma vi rendete conto di quale catastrofe avremmo prodotto? Saggio è stato fermarsi in tempo, arrivare a quella norma paracadute di rango costituzionale e transitoria la quale prevedeva - l'avevo scritta io - che, se non si fosse arrivati ad approvare la legge ordinaria, sarebbero restate in vigore, si sarebbero applicate le norme costituzionali previgenti. Così è avvenuto.
Nella scorsa legislatura abbiamo percorso un primo tratto di strada, oggi il ministro Tremaglia - diventato ministro degli italiani nel mondo, se lo è meritato sul campo questo incarico governativo - in inizio di legislatura è promotore, insieme a tutti noi (a tutti noi perché anch'io ci ho lavorato) della legge ordinaria di attuazione; se poi qualcuno prevede che vi sia ancora qualche errore, in corso d'opera faremo in tempo a correggerlo.
Nella I Commissione sembrava che quel testo si dovesse liquidare in poche battute; personalmente ho presentato alcune decine di emendamenti tecnici (nessun emendamento ostruzionistico) e, a mia volta, do atto al ministro, al relatore, alla Commissione e agli altri colleghi di aver fatto un buon lavoro e di aver capito che le questioni che sollevavo non erano pretestuose e che comportavano una profonda revisione di quel testo che il Senato aveva approvato alla fine della scorsa legislatura.
Resta aperta la questione - ho pochi minuti per trattarla - relativa all'articolo 8 sulla quale, non a caso, ha incentrato esclusivamente la sua attenzione il relatore Soda e sulla quale è intervenuto anche il collega Intini.
L'articolo 8 prevede che nella circoscrizione Estero non possano candidarsi cittadini italiani che non siano ivi residenti; viceversa il comma 4 afferma che gli elettori residenti all'estero non possono candidarsi nelle circoscrizioni italiane. Questi sono due specifici punti che secondo me gridano vendetta al cospetto non di Dio, anche se sono credente, ma della Costituzione italiana.
Per la terza volta mi sono letto questi pareri; do atto al Governo di averli formulati, ma io personalmente, presidente Bruno, avrei preferito che si svolgessero delle audizioni come altre volte, poiché le audizioni si fanno...
PRESIDENTE. Onorevole Boato, dovrebbe concludere.
MARCO BOATO. Signor Presidente, cerco di concludere.
Baldassarre, Morbidelli, Lombardi, Frosini, Fusaro: secondo uno dei pareri espressi ma, potrei citarli tutti, questa norma è compatibile con la Costituzione, in particolare perché prevede che quel candidato debba essere della stessa lingua e della stessa cultura della circoscrizione in cui viene eletto. Mi sapete dire quali sono la lingua e la cultura presenti in Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia? Quali sono la lingua e la cultura dell'America meridionale, spagnola e portoghese? Qui sono solo due, mentre lì ve ne saranno 150.
Nell'America settentrionale e centrale vi sono minimo cinque lingue; in Africa, in Asia, in Oceania e in Antartide, quali sono le lingue e la cultura di riferimento?
PRESIDENTE. Ve ne sono diverse, effettivamente.
MARCO BOATO. Ci rendiamo conto che i costituzionalisti che scrivono ciò non sanno di cosa parlano?
Ci rendiamo conto che l'articolo 48 della Costituzione prevede l'effettività dell'esercizio del diritto di voto, non del diritto di essere eletto? Ci rendiamo conto che l'articolo 51 della Costituzione afferma che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», ripeto: in condizioni di eguaglianza? Ci rendiamo conto che l'articolo 67 della Costituzione afferma che «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione», non la circoscrizione Estero «ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»? Ci rendiamo conto che l'articolo 56 della Costituzione, al terzo comma, afferma che «Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età»? Non si dice altro!
Il termine «elettori» sottintende che essi siano in possesso dei diritti politici ed abbiano compiuto i 25 anni di età, mentre l'articolo 58 della Costituzione, secondo comma, afferma che «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno»; si tratta di elettori, che, quindi, hanno diritti politici e quarant'anni di età. Punto e basta.
Questa è la Costituzione della Repubblica!
Non vi può essere una legge ordinaria che, gerarchicamente subordinata alla legge costituzionale, deroghi, in diversa forma, a quanto scritto in cinque articoli della Costituzione; mi riferisco agli articoli 48, 51, 67, 56 e 58. Questo è ciò che è contenuto in quel paio di emendamenti, sottoscritti anche dal collega Intini, che vi ho proposto.
Vi ho già ricordato un precedente: un errore clamoroso compiuto in Commissione e corretto dopo il dibattito in Assemblea.
Il mio invito, con la lealtà di chi vuole arrivare ad esprimere un voto favorevole nei confronti di questo provvedimento - ma oggi non lo posso fare - è che si superi questo ostacolo, per trovare, in seguito, un'ampia convergenza positiva che farà onore al ministro Tremaglia, al relatore, al presidente della Commissione e a questo Parlamento.
Facciamolo questo passaggio! Non compiamo un salto totalmente incostituzionale solo perché dobbiamo garantire a qualcuno di candidarsi senza avere qualche concorrente sgradito; perché - per dirlo fuori dai denti - la questione è questa: dobbiamo garantire a qualcuno di potersi candidare, senza avere qualche concorrente eventualmente sgradito.
Questo non è accettabile! Non è accettabile che per eleggere il Parlamento della Repubblica si pongano limiti alla candidabilità diversi da quelli previsti dalla Costituzione della Repubblica. Detto ciò - lo ripeto - il ministro ha fatto un buon lavoro, così come il relatore e la Commissione. Completiamo questo lavoro, approvando quel paio di emendamenti che abbiamo presentato; si tratta di emendamenti che hanno una valenza costituzionale su cui la Commissione affari costituzionali ed il Parlamento della Repubblica non possono, a mio parere, chiudere gli occhi (Applausi).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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