Allegato A
Seduta n. 56 del 6/11/2001


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(A.C. 1700 - Sezione 4)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 entro il 30 settembre 2002. Le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.


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Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
3. 1. Dario Galli, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1o gennaio 2004; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1o giugno 2004. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.
3. 2. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2779 del 31 marzo 1998 decorre dal 1o gennaio 2003; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 il recupero decorre dal 1o giugno 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive leggi finanziarie, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le parole: e dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria.
3. 3. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco, Duca, Calzolaio, Gasperoni, Sereni.