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1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e con-trolli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).